TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BA DE MUNARI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7922/2025 R.V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 29.7.2025 da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TURLON FEDERICA
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UF BA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte delle parti:
A parziale modifica di quanto stabilito dalla sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Padova (sentenza n.431/2019 del
06/03/2019 – R.G. 9572/2018), nonché nella sentenza di modifica delle condizioni di divorzio pronunciata dalla medesima autorità giudiziaria (sentenza n.13/2023 del
16/05/2023 - R.G. 3696/2023) voglia il Tribunale accogliere le condizioni condivise dai genitori come segue, limitatamente al diritto di visita del padre:
1) periodo scolastico (con decorrenza da settembre 2025):
pagina 1 di 4 1a) quando il minore trascorre il fine settimana con la madre: il lunedì, terminata la scuola alle 14:00, dopo pranzo la madre accompagnerà il minore dal padre a Ponte
San OL e la sera quest'ultimo lo riaccompagnerà a Mestre verso le 21.30;
1b) quando il minore trascorre il fine settimana con il padre, la mamma lo accompagnerà dal papà il sabato pomeriggio intorno alle h. 18,00 e il padre lo riaccompagnerà a Mestre la domenica sera verso le 21.30. Se lo desidera Per_1 potrà pernottare la notte della domenica dal genitore, e il padre lo riaccompagnerà a scuola il lunedì successivo;
nel caso di pernottamento dalla domenica a lunedì, il sig. preavviserà la mamma della circostanza in tempo utile assicurandosi così CP_1 che il minore abbia con sé il materiale scolastico necessario per il rientro a scuola il lunedì; in ogni caso a seconda del calendario degli allenamenti di calcio, il minore trascorrerà poi con il papà il mercoledì o il giovedì, quando la madre lo accompagnerà dal padre verso le 18.30/19:00 e passerà a riprenderlo alle ore
21:00;
2) nel periodo extra scolastico/estivo con decorrenza da giugno 2025: atteso che la sig. può usufruire di una dimora sita nel Comune di Jesolo, dove Pt_1 potrà portare con sé il minore nel periodo di sua competenza,
2a) quando il minore trascorrerà il fine settimana con la madre: il lunedì mattina successivo al week end, alle 8:30 (indicativamente) la mamma lo accompagnerà a
Ponte San OL (PD) dal padre e lo andrà a riprendere all'ora di pranzo del martedì successivo mentre, durante il periodo in cui frequenta il centro Per_1 estivo, resterà con il padre la giornata del lunedì indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 21.30 quando il padre lo riporterà a Mestre dalla madre;
2b) quando il minore trascorre il fine settimana con il padre: la madre lo accompagnerà da Jesolo a Mestre il sabato verso le h. 20:00 (orario di cena) dove il padre lo prenderà per tenerlo con sé sino all'ora di pranzo del martedì successivo quando la madre lo andrà a riprendere all'ora di pranzo a casa del padre o dei nonni paterni;
3) per le ferie estive, trascorrerà con la madre due settimane anche non Per_1 consecutive, di cui una sempre comprendente il ferragosto;
il padre a sua volta trascorrerà con il figlio due settimane di vacanza, anche non Persona_2 consecutive, da individuarsi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno o da comunicare alla madre almeno 30 giorni prima dell'inizio delle ferie. pagina 2 di 4 Le parti, in ogni caso, convengono che sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra loro in ordine al diritto di visita del papà anche in ragione dei desideri e degli impegni del minore oramai quattordicenne.
Ferme restando le restanti condizioni recepite dalla sentenza n.431/2019 del
6/3/2019, nonché dalla sentenza n.13/2023 del 16/5/2023 entrambe del Tribunale di
Padova.
Spese compensate.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio di questo Tribunale n.431/2019, passata in giudicato il 27.4.2019, come successivamente modificata con sentenza n.13/2023 di questo stesso Tribunale, passata in giudicato il 19.12.2023, relativamente ai tempi di presenza presso il padre del figlio minore nato il [...], come in epigrafe. Per_1
Osserva il Tribunale che le condizioni modificative concordate dai genitori non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio minore, tenendo conto della modifica della residenza della madre e del mutamento delle esigenze di organizzazione domestica, compatibili con la cura condivisa del figlio.
Va pertanto preso atto delle stesse e va disposta la modificazione delle sentenze suindicate in conformità.
Stante la natura del procedimento, va disposta la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a parziale modifica della sentenza di divorzio n.431/2019 di questo Tribunale, come modificata con sentenza n.13/2023 di questo stesso Tribunale, provvede in ordine alla regolamentazione dei tempi di presenza del figlio presso il padre Persona_3 in conformità alle condizioni indicate in epigrafe;
fermo il resto;
pagina 3 di 4 compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente rel.
Dott. BA DE MUNARI Giudice
Dott. LUISA BETTIO Giudice sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7922/2025 R.V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 29.7.2025 da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TURLON FEDERICA
e da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
UF BA con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni congiunte delle parti:
A parziale modifica di quanto stabilito dalla sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio pronunciata dal Tribunale di Padova (sentenza n.431/2019 del
06/03/2019 – R.G. 9572/2018), nonché nella sentenza di modifica delle condizioni di divorzio pronunciata dalla medesima autorità giudiziaria (sentenza n.13/2023 del
16/05/2023 - R.G. 3696/2023) voglia il Tribunale accogliere le condizioni condivise dai genitori come segue, limitatamente al diritto di visita del padre:
1) periodo scolastico (con decorrenza da settembre 2025):
pagina 1 di 4 1a) quando il minore trascorre il fine settimana con la madre: il lunedì, terminata la scuola alle 14:00, dopo pranzo la madre accompagnerà il minore dal padre a Ponte
San OL e la sera quest'ultimo lo riaccompagnerà a Mestre verso le 21.30;
1b) quando il minore trascorre il fine settimana con il padre, la mamma lo accompagnerà dal papà il sabato pomeriggio intorno alle h. 18,00 e il padre lo riaccompagnerà a Mestre la domenica sera verso le 21.30. Se lo desidera Per_1 potrà pernottare la notte della domenica dal genitore, e il padre lo riaccompagnerà a scuola il lunedì successivo;
nel caso di pernottamento dalla domenica a lunedì, il sig. preavviserà la mamma della circostanza in tempo utile assicurandosi così CP_1 che il minore abbia con sé il materiale scolastico necessario per il rientro a scuola il lunedì; in ogni caso a seconda del calendario degli allenamenti di calcio, il minore trascorrerà poi con il papà il mercoledì o il giovedì, quando la madre lo accompagnerà dal padre verso le 18.30/19:00 e passerà a riprenderlo alle ore
21:00;
2) nel periodo extra scolastico/estivo con decorrenza da giugno 2025: atteso che la sig. può usufruire di una dimora sita nel Comune di Jesolo, dove Pt_1 potrà portare con sé il minore nel periodo di sua competenza,
2a) quando il minore trascorrerà il fine settimana con la madre: il lunedì mattina successivo al week end, alle 8:30 (indicativamente) la mamma lo accompagnerà a
Ponte San OL (PD) dal padre e lo andrà a riprendere all'ora di pranzo del martedì successivo mentre, durante il periodo in cui frequenta il centro Per_1 estivo, resterà con il padre la giornata del lunedì indicativamente dalle ore 8:30 alle ore 21.30 quando il padre lo riporterà a Mestre dalla madre;
2b) quando il minore trascorre il fine settimana con il padre: la madre lo accompagnerà da Jesolo a Mestre il sabato verso le h. 20:00 (orario di cena) dove il padre lo prenderà per tenerlo con sé sino all'ora di pranzo del martedì successivo quando la madre lo andrà a riprendere all'ora di pranzo a casa del padre o dei nonni paterni;
3) per le ferie estive, trascorrerà con la madre due settimane anche non Per_1 consecutive, di cui una sempre comprendente il ferragosto;
il padre a sua volta trascorrerà con il figlio due settimane di vacanza, anche non Persona_2 consecutive, da individuarsi preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno o da comunicare alla madre almeno 30 giorni prima dell'inizio delle ferie. pagina 2 di 4 Le parti, in ogni caso, convengono che sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra loro in ordine al diritto di visita del papà anche in ragione dei desideri e degli impegni del minore oramai quattordicenne.
Ferme restando le restanti condizioni recepite dalla sentenza n.431/2019 del
6/3/2019, nonché dalla sentenza n.13/2023 del 16/5/2023 entrambe del Tribunale di
Padova.
Spese compensate.
Conclusioni del P.M.: Accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.7.2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio di questo Tribunale n.431/2019, passata in giudicato il 27.4.2019, come successivamente modificata con sentenza n.13/2023 di questo stesso Tribunale, passata in giudicato il 19.12.2023, relativamente ai tempi di presenza presso il padre del figlio minore nato il [...], come in epigrafe. Per_1
Osserva il Tribunale che le condizioni modificative concordate dai genitori non appaiono in contrasto con l'interesse del figlio minore, tenendo conto della modifica della residenza della madre e del mutamento delle esigenze di organizzazione domestica, compatibili con la cura condivisa del figlio.
Va pertanto preso atto delle stesse e va disposta la modificazione delle sentenze suindicate in conformità.
Stante la natura del procedimento, va disposta la compensazione delle spese, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a parziale modifica della sentenza di divorzio n.431/2019 di questo Tribunale, come modificata con sentenza n.13/2023 di questo stesso Tribunale, provvede in ordine alla regolamentazione dei tempi di presenza del figlio presso il padre Persona_3 in conformità alle condizioni indicate in epigrafe;
fermo il resto;
pagina 3 di 4 compensa interamente le spese del procedimento.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Federica Sacchetto
pagina 4 di 4