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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/04/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3858/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai IGg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3858/2021 promossa da: con l'Avv. MANNUCCI GIORGIO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. GUADAGNO MASSIMO (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive del verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2024.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , allegando la loro qualità di figli Pt_1 Parte_1
del IG. nato a [...] il [...] e deceduto in data 18.3.2009, hanno citato in Persona_1
giudizio la IG.ra sorella del loro dante causa, per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che l'atto di donazione n. 134310 di repertorio e n. 42031 di raccolta del 6 febbraio 2013, a rogito del notaio d.r di ES (all. 2), stipulato Persona_2
tra le sig.re , e sua sorella , (n.q. di donanti) e (n.q. Persona_3 Controparte_2 CP_1
di donataria) ha leso la quota di legittima spettante ai sig.ri e , n.q. di eredi per Parte_1 Parte_1
rappresentazione di di e in quanto è stato un atto Persona_1 Persona_3 Controparte_2 pagina 1 di 11 finalizzato a depauperare il patrimonio ereditario delle donanti e a pretermettere dall'eredità Parte_1
e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato atto per le Pt_1 Parte_1
causali esposte in premessa. -sempre in via principale, nel merito: accertare che i pretermessi Pt_1
e sono eredi necessari di e , per
[...] Parte_1 Persona_3 Controparte_2 rappresentazione del padre e, per l'effetto, al fine di constatare la lesione per Persona_1
preterizione degli attori, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria delle de cuius computando il donatum nel relictum, nella misura di € 221.000,00, come da perizia in atti (all. 6), ovvero nella diversa minore o maggior somma che sarà accertata all'esito di apposita CTU e dunque, ordinare: la reintegrazione nella quota di legittima dei pretermessi e per la quota di Parte_1 Parte_1
1/3 dei 2/3 della quota non disponibile degli assi ereditari (2/9 ciascuno degli interi assi ereditari), mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione a causa donativa che eccede la quota di cui le de cuius e potevano disporre, con valutazione Persona_3 Controparte_2 dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima spettante agli attori e Parte_1 [...]
per l'importo di euro pari ad euro € 49.111,11 ciascuno, pari alla quota di 1/3 dei 2/3 Parte_1 ciascuno dell'asse ereditario pari, ovvero pari a 2/9 ciascuno dell'asse ricostruito con relictum e donatum o alla somma maggiore o minore che codesto tribunale vorrà stabilire. Per l'effetto, ordinare: la riduzione proporzionale delle quote ereditarie della convenuta per il valore CP_3 di euro 98.222,22 o la differente somma ritenuta di giustizia. Per l'effetto: assegnare in favore di
[...]
e , nella qualità di eredi legittimari e di aventi diritto alla quota di legittima Parte_1 Parte_1
ai sensi di legge, quota dei seguenti beni comuni ereditari: immobile sito in via Consolare Latina n. 15
– Colleferro, posto al piano secondo della scala “A” in catasto scala quarta, distinto con il numero 10 interno quattro (int. 4) con annessa cantina al piano cantine, complessivamente di tre vani e mezzo catastali, identificato al catasto fabbricati del Comune di Colleferro come segue: foglio COL/9, mappale 794, sub. 17., via Consolare Latina n. 15, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 3,5, R.C. Euro
198,84, immobile sito in Colleferro in Corso Giuseppe Garibaldi n. 59, posto al piano 3, distinto con il numero interno 14, con annesso locale soffitta al piano quarto, distinto con il numero quattordici (n.
14), composto complessivamente da 6 vani catastali e riportato al catasto dei fabbricati del Comune di
Colleferro come segue: foglio COL/9, mappale 650, sub. 31, Corso Giuseppe Garibaldi n. 59, piani 3 -
4, categoria A/2, classe 1, vani 6, R.C. Euro 371,85, per la frazione di 2/9 dell'asse ereditario di
e e per il valore di giustizia in favore di e per la Persona_4 Persona_5 Parte_1 medesima frazione di 2/9 dell'asse ereditario di e e per il valore Persona_4 Persona_5 di giustizia in favore di , disponendo, laddove possibile, ai sensi dell'art. 560 c.c. la Parte_1
separazione dei suddetti beni immobili ai fini del rispetto delle quote ereditarie e, qualora non sia
pagina 2 di 11 possibile, procedendo in base alle modalità indicate nel medesimo art. 560 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda hanno allegato di agire per rappresentazione ex art. 467 e ss c.c. del padre premorto IG. figlio della de cuius IG.ra e nipote della de cuius Persona_1 Persona_3
(sorella della madre ) rispettivamente defunte in data 1.2.2014 e Controparte_2 Persona_3
18.11.2015.
Hanno quindi affermato di essere stati lesi nei diritti successori del padre premorto nei confronti della madre ( ) e della zia del loro dante causa ( ) per effetto della Persona_3 Controparte_2
donazione fatta in vita per atto del notaio del 6.2.2013 (rep. 134310; racc. 42031) Persona_2
dalle de cuius a favore della odierna convenuta, sorella del IG. . Persona_1
In particolare le due de cuius avrebbero disposto mediante il suddetto atto di donazione a favore della odierna convenuta la nuda proprietà dell'intero immobile sito in Colleferro Via Consolare Latina 15 e la nuda proprietà della quota indivisa pari a ½ dell'appartamento ubicato in Colleferro, Corso Giuseppe
Garibaldi n. 59 di loro proprietà.
Secondo la ricostruzione attorea, essendo entrambe le de cuius decedute senza fare testamento:
- “a , in assenza di disposizioni testamentarie, avrebbero dovuto succedere: quale Persona_3
erede legittima la figlia e, per rappresentazione del figlio premorto i nipoti CP_1 Persona_1
e figli di quest'ultimo e ”; Parte_1 Parte_1
- “Per quanto concerne , tenuto conto che la medesima non aveva figli, coniuge, Controparte_2
genitori, fratelli, nonni e che gli unici i parenti più prossimi in vita erano la nipote e i figli CP_1 del nipote premorto ( (…) alla stessa avrebbero dovuto succedere: e per Persona_1 CP_1
Par rappresentazione del premorto i figli/discendenti di quest'ultimo e Persona_1 Parte_1
[...]
”. Parte_1
Pertanto, sempre secondo la ricostruzione attorea, l'asse ereditario delle IG.re Persona_3
(nonna degli attori ex filio premorto) e (zia degli attori ex fratre premorto), è stato Persona_6
depauperato della donazione effettuata dalle due de cuius a favore della odierna convenuta che avrebbe leso la quota di legittima spettante al IG. e, in forza del subentro degli attori, nel luogo e Persona_1
nel grado del loro ascendente premorto, la loro quota di legittima pari, secondo la tesi, a 2/9 in capo a ciascuno degli attori.
A sostegno di tale conclusione hanno affermato che, essendo il loro padre premorto erede necessario di entrambe le donanti, queste ultime avrebbero potuto disporre solo della quota disponibile sul loro patrimonio, pari ad 1/3 secondo la difesa, mentre i restanti 2/3 sarebbero la quota legittima con la conseguenza che, non avendo gli attori percepito alcunchè dall'eredità di entrambe le de cuius, la pagina 3 di 11 lesione della legittima sarebbe pari a 2/9 ciascuno sull'asse ereditario costituito esclusivamente dai beni oggetto di donazione, di valore complessivamente pari ad euro 221.000,00, di cui euro 81.000 per l'immobile sito in via Consolare Latina 15 e euro 140.000 per l'immobile sito in Corso Giuseppe
Garibaldi.
Si è costituita in giudizio la IG.ra eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CP_1 Pt_1
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito:
In ordine alla successione della de cuius , l'infondatezza della pretesa attorea posto che Controparte_2
con testamento del 30.10.2005 pubblicato in data 21.1.2016, la de cuius aveva istituito Controparte_2
erede universale la convenuta senza lasciare in vita alcun erede legittimario ex art 536 c.c.;
In ordine alla successione della de cuius , che la medesima era proprietaria non Persona_3
solo della quota di 2/10 di nuda proprietà dell'immobile sito in Colleferro, Via Consolare Latina n. 15 , richiamata dagli attori, ma anche della quota di 1/3 dell'immobile sito in ET AN alla Via
Giacomo Matteotti n. 33.
Ha quindi precisato, con riferimento all'eredità della de cuius , che Persona_3
successivamente al decesso delle richiamate e , con atto di compravendita Persona_3 CP_2
Repertorio n. 23599, Raccolta n. 18723 del 27.06.2019 a rogito Notaio Dott. Persona_7
l'immobile sito in ET AN alla Via Giacomo Matteotti n. 33 (lasciato in eredità dalla
) è stato alienato dai proprietari tra cui gli odierni attori ai IGg.ri Persona_3 CP_4
e per l'importo di euro 75.000,00 con la conseguenza che gli odierni attori
[...] CP_5
avrebbero già ottenuto la quota parte di eredità loro spettante in qualità di eredi per rappresentazione della de cuius quali nipoti, figli di , figlio premorto, ottenendo la Persona_3 Persona_1
somma di euro 12.500 (6.250,00 ciascuno).
Alla prima udienza del 17.11.024 il giudice relatore, applicato l'art. 4 d.lgs 28 del 2010, assegnava termine di giorni 90 per l'espletamento della mediazione obbligatoria e rinviava la prima udienza al
27.4.2022 all'esito della quale concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 14.3.2023 il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, formulava una proposta conciliativa del seguente tenore che veniva accettata dalla parte convenuta e non dalla parte attrice:
“rilevato che la difesa di parte convenuta non ha contestato i valori dei cespiti stimati dall'attore con la produzione di una perizia di parte;
ritenuto che
la sollecitata ctu, volta alla stima dei beni facenti parte della massa ereditaria per la verifica della denunciata lesione della quota di legittima, sia superflua tenuto conto della espressa accettazione del valore dei beni riportato nella perizia di parte, di talché il richiesto accertamento appare irrilevante al fine della decisione, rilevato che ai sensi
pagina 4 di 11 dell'art. 185 bis c.p.c. “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, considerato che, dato per pacifico e non contestato il valore dei beni ereditari, la controversia in esame involge questioni di diritto di pronta e facile soluzione quali l'individuazione dei legittimari ai quali spetta la quota di riserva stabilita per legge indipendentemente dalla volontà del de cuius - diversamente dagli eredi legittimi cui viene devoluta l'eredità solo in mancanza di un testamento sulla base delle quote individuate dalla legge - e l'individuazione delle rispettive quote di legittima con verifica della loro eventuale lesione e conseguente riduzione delle disposizioni lesive, ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 bis c,p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 185 bis c.p.c. formula la seguente proposta conciliativa: invita la IG.ra a versare ai signori e CP_1 Parte_1
la somma di euro 600,00 ciascuno, per un totale di euro 1200,00, con spese di lite Parte_1
compensate assegna termine di giorni 60 per il deposito di eventuale istanza di precisazione congiunta delle conclusioni per accettazione della proposta applicato l'art 81 bis disp att c.p.c., fissa l'udienza del 20.5.2024 ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni”
Alla successiva udienza del 20.5.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * * * *
1. Legittimazione ad agire
Ritiene il Tribunale che dagli atti di causa emerga la prova in ordine alla legittimazione attiva di parte attrice.
Ed infatti è provato per tabulas (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta della convenuta) che i
IGg.ri e in data 27.6.2019 abbiano ceduto per compravendita ai IGg.ri Pt_1 Parte_1 CP_4
e i diritti di comproprietà (pari a 1/12 ciascuno) sull'immobile di ET
[...] Parte_2
AN Via Giacomo Matteotti 33 loro pervenuti in forza della successione della IG.ra Per_3
come pure emerge dalla lettura dell'atto pubblico di compravendita:
[...]
pagina 5 di 11 Ne segue che l'atto di disposizione del diritto di proprietà sull'immobile di ET AN costituisce accettazione tacita dell'eredità devoluta agli attori dalla IG.ra ex art Persona_3
476 c.c..
2. Domanda di riduzione dell'atto di donazione del 6.2.20213 a rogito del Notaio Per_2
(rep. 134310; racc. 42031).
[...]
2.1. Lesione dei diritti successori degli attori quali eredi legittimari per rappresentazione della
IG.ra . Controparte_2
La domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
La pretesa azionata nel presente giudizio dagli attori nei confronti della IG.ra volta ad CP_1
ottenere la riduzione della donazione disposta dalla de cuius in vita con atto pubblico Controparte_2
del 6.2.2013 prende le mosse da una premessa in contrasto con il diritto positivo ovvero la prospettazione della difesa attorea della qualità di eredi legittimari in capo ai IG.rri e Pt_1 Pt_1
per rappresentazione del padre, premorto, a sua volta nipote della IG.ra
[...] Controparte_2
Secondo la tesi difensiva, gli attori, subentrati ex art. 467 c.c. nel luogo e nel grado del proprio dante causa, sarebbero eredi necessari (per rappresentazione ex art 467 c.c.) della IG.ra Controparte_2
(sorella della madre del loro dante causa e quindi zia del loro padre).
La tesi è in contrasto con l'art. 536 c.c. secondo cui “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”.
È fin troppo evidente come il dante causa degli odierni attori non rivesta la qualità di coniuge, figlio o ascendente della de cuius IG.ra rispetto alla quale il IG. è un parente in Controparte_2 Persona_1
linea collaterale di terzo grado ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 74, 75 e
76 c.c..
È pertanto del tutto irrilevante che la de cuius abbia disposto in vita di donazioni a favore della nipote senza disporre in vita, mediante testamento, dei propri diritti a favore degli odierni Controparte_2 attori, quali figli del nipote premorto della de cuius, posto che l'art. 536 c.c., contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla difesa attorea, non riconosce la qualità di eredi necessari ai discendenti diversi dai figli.
La domanda attorea volta a dichiarare che “l'atto di donazione n. 134310 di repertorio e n. 42031 di raccolta del 6 febbraio 2013, a rogito del notaio d.r di ES (…) ha leso la Persona_2
quota di legittima spettante ai sig.ri e , n.q. di eredi per rappresentazione di Parte_1 Parte_1 [...]
di (…) in quanto è stato un atto finalizzato a depauperare il patrimonio Per_1 Controparte_2
pagina 6 di 11 ereditario delle donanti e a pretermettere dall'eredità e e ” è pertanto Pt_1 Pt_1 Parte_1
manifestamente infondata.
2.2. Lesione dei diritti successori degli attori quali eredi legittimari per rappresentazione della
IG.ra . Persona_3
La domanda è fondata nei limiti oggetto della proposta conciliativa formulata ex art 185 – bis c.c. dal giudice relatore per le ragioni che seguono.
La domanda attorea deve essere accolta limitatamente alla dichiarazione di parziale inefficacia della donazione nella parte in cui lede la quota di riserva del figlio premorto della de cuius tenendo presente che le disposizioni lesive della quota di legittima non sono inficiate da nullità essendo il rimedio previsto dall'ordinamento l'esperimento dell'azione di riduzione come pure affermato da risalente e consolidato orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 3/1966 “Gli effetti convalidativi, che le norme dettate dall'art.590 cod. civ. ricollegano alla conferma o alla esecuzione volontaria delle Disposizioni testamentarie nulle, non operano rispetto a quelle lesive della legittima, le quali, lungi dall'essere inficiate da nullita - intesa in senso tecnico come Mancanza di requisiti essenziali di Forma o di sostanza- sono valide, anche se soggette a riduzione, ossia suscettibili di essere dichiarate giuridicamente inefficaci nei limiti in cui cio sia necessario per l'integrazione della quota di riserva.
Sicche nonostante l'eventuale esecuzione volontaria del testamento, l'Azione di riduzione puo essere esperita dal legittimario, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volonta di rinunciare a far valere la lesione”; in termini Cass. 9424/2003 “La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace "ex nunc" nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati” e Cass. 25834/2008 “Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione”).
Ne segue che l'atto lesivo della quota di riserva del legittimario rimane perfettamente valido, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea che ne ha chiesto l'annullamento. pagina 7 di 11 Tanto premesso, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie o degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius e, come petitum, la diminuzione quantitativa o anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
Essa è, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
Al fine di accertare se l'attore sia stato leso, quale legittimario, nei suoi diritti, occorre determinare in primo luogo il valore della massa ereditaria e, mediante una operazione algebrica, disciplinata nell'art. 556 c.c., quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere: a) alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data;
c) alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius; d) al calcolo della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum.
Ciò posto, con riferimento al donatum, ritiene il Collegio di poter prendere le mosse dalla stima operata dalla difesa attorea del cespite ubicato in ET AN, Via Consolare Latina n. 15, attestata dalla perizia allegata sub. doc. 6 dell'atto di citazione (non specificatamente contestata in sede di comparsa di costituzione da parte della difesa convenuta) da cui risulta un valore dell'intero immobile complessivamente pari ad euro 81.000,00 su cui la de cuius aveva una quota di 2/10.
Ne segue che la quota parte del bene donatum da considerare ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario risulta pari ad euro 16.200,00 (2/10*81.000,00).
pagina 8 di 11 Inoltre nonostante sul punto la difesa attorea abbia omesso di perfino di allegare la circostanza, occorre dare atto dell'ulteriore cespite caduto in successione ed oggetto di relictum, costituito dalla quota di 1/3 dell'immobile sito in ET AN Via Giacomo Matteotti n. 33.
Sul punto ritiene il Tribunale che il valore del bene da tenere presente ai fini della ricostruzione della quota disponibile sia pari ad euro 75.000,00 ovvero al prezzo della vendita intervenuta in data
27.6.2019 (circostanza anch'essa sottaciuta dalla difesa attorea in sede di introduzione del giudizio) documentata in atti (cfr. all. 4 comparsa di costituzione) con conseguente quantificazione del valore della quota (1/3) della de cuius sul bene oggetto di relictum in euro 25.000,00 (1/3*75.000,00).
Tanto premesso rileva il Collegio come il valore del compendio immobiliare (donatum + relictum) sia pari ad euro 41.200,00 (16.200,00+25.000,00).
Non sono stati allegati e documentati debiti ereditari o altre passività.
Ne segue che la quota di riserva del IG. , nel cui grado sono subentrati gli attori per Persona_1
rappresentazione ex art 467 c.c., sulla successione della madre IG.ra è quindi pari Persona_3
complessivamente a 1/3 ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c. posto che la de cuius è morta lasciando in vita solo due eredi legittimari ovvero la convenuta (figlia) e gli odierni attori in rappresentazione del padre premorto (figlio della de cuius) ex art 536, comma 3 c.c..
Ne segue che la quota di riserva degli attori, per rappresentazione del padre, è pari ad euro 13.733,00
(41.200,00/3).
Non è contestato che gli stessi attori hanno con la vendita del cespite ubicato in ET AN incamerato la complessiva somma di euro 12.500,00 (cfr. memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice “A tal riguardo si precisa che con il richiamato atto i sig.ri e non hanno Parte_1 Pt_1 rinunciato in alcun modo ad impugnare gli atti lesivi della propria quota di legittima sull'eredità derelitta della nonna ed in ogni caso gli esigui importi ottenuti dai sig.ri e Parte_1 Pt_1
, pari ad € 6.250,00 ciascuno, non sono affatto satisfattivi della loro quota ereditaria se si prende
[...] in considerazione il valore dell'immobile illegittimamente donato, così come quantificato nella perizia estimativa depositata in atti (all. 6 atto di citazione) alla quale ci si riporta integralmente in tale sede”).
Ne segue che, ai fini della piena reintegrazione della quota di riserva del figlio premorto della de cuius rispetto al quale gli attori agiscono per rappresentazione, la donazione a favore della convenuta deve essere ridotta di un importo pari alla differenza tra la quota di riserva del rappresentato calcolata ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c. (ovvero 2/3 del patrimonio complessivo/2 figli=13.733,00 euro) e quanto ottenuto in sede di vendita del bene ereditario di ET AN (12.500,00) ovvero per un pagina 9 di 11 importo di euro 1.233,00 pari ad euro 616,50 ciascuno come pure già rappresentato con la proposta ex art 185 - bis c.p.c. del giudice relatore.
Appare infatti evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la difesa attorea nel quantificare la lesione della quota di riserva degli attori nella somma di euro 3.600,00 ciascuno determinata in evidente violazione di quanto disposto dall'art. 556 c.c. che, come sopra richiamato, per individuare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre impone la sommatoria al donatum (tenuto presente nel calcolo operato della difesa attorea) del relictum (obliato nel calcolo operato della difesa attorea).
Ed infatti la difesa attorea, per determinare la quota disponibile in capo al de cuius, prende in considerazione esclusivamente il valore dell'immobile donatum (81.000,00 euro, per l'intero) quantificando il valore della quota disponibile della de cuius (pari ad un terzo della quota di
2/10*81.000,00 pari ad euro 16.200,00) in euro 5.400,oo per poi calcolare la quota di riserva in euro
3.600,00 per ciascuno dei due attori ovvero 10.800,00 (quota di riserva calcolata per sottrazione al donatum della disponibile calcolata sul medesimo)/3 ma così incorrendo in un ulteriore errore di diritto posto che ai sensi dell'art. 536, comma 3 c.c. “A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli” e la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente ma per stirpi e non per capi (come erroneamente ritenuto dalla difesa) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 469 c.c.
“La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi
è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”.
Ed infatti, secondo la dottrina manualistica, alla successione per capi si sostituisce quella per stirpi, poiché opera una finzione di appartenenza dei rappresentanti al grado del rappresentato, indipendentemente dal loro numero e dal loro grado di parentela.
Ne segue che la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1.233,00 potendo ritenere per intero l'immobile donato in applicazione di quanto previsto dall'art. 560 comma 2 c.c.
(secondo “Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”) posto che la stessa non ha nell'immobile oggetto di donazione un'eccedenza maggiore del pagina 10 di 11 quarto della porzione disponibile. Ed infatti il valore dell'immobile donato (pari ad euro 16.200,00 euro) non eccede di oltre un quarto (3.433,00) la quota disponibile (13.733,oo).
3. Le spese di lite
Le spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza possono essere integralmente compensate limitatamente alla fasi di studio, introduttiva del giudizio ed istruttoria.
In applicazione dell'art. 91, comma 1 secondo periodo c.p.c. tenuto conto degli esiti della lite che vede la parte attrice vincitrice in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ex art 185 - bis c.p.c. che non è stata condivisa dalla difesa attorea con la nota depositata in data 8.6.2003, le spese della fase decisionale, calcolate in applicazione dei parametri medi per lo scaglione di riferimento, devono essere poste a carico della parte attrice, tenuto conto dell'accettazione della proposta suddetta dalla difesa di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima degli attori sull'eredità di
; Controparte_2
2. in accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata dall'attore sull'eredità di , dichiara l'inefficacia della donazione per atto pubblico del Persona_3
Notaio (rep. 134310; racc. 42031) del 6.2.20213 posta in essere dalla de cuius Persona_2
poiché trattasi di disposizione lesiva della quota di legittima, e per Persona_3
l'effetto condanna la convenuta al pagamento a favore della parte attrice della complessiva somma di euro 1.233,00;
3. condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
851,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il giudice relatore
Dott. Marco Valecchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai IGg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera PRESIDENTE
Dott. Marco Valecchi GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3858/2021 promossa da: con l'Avv. MANNUCCI GIORGIO (PEC: Parte_1
Email_1
ATTORE contro con l'Avv. GUADAGNO MASSIMO (PEC: CP_1 Email_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive del verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.5.2024.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , allegando la loro qualità di figli Pt_1 Parte_1
del IG. nato a [...] il [...] e deceduto in data 18.3.2009, hanno citato in Persona_1
giudizio la IG.ra sorella del loro dante causa, per sentire accogliere le seguenti CP_1 conclusioni: “accertare e dichiarare che l'atto di donazione n. 134310 di repertorio e n. 42031 di raccolta del 6 febbraio 2013, a rogito del notaio d.r di ES (all. 2), stipulato Persona_2
tra le sig.re , e sua sorella , (n.q. di donanti) e (n.q. Persona_3 Controparte_2 CP_1
di donataria) ha leso la quota di legittima spettante ai sig.ri e , n.q. di eredi per Parte_1 Parte_1
rappresentazione di di e in quanto è stato un atto Persona_1 Persona_3 Controparte_2 pagina 1 di 11 finalizzato a depauperare il patrimonio ereditario delle donanti e a pretermettere dall'eredità Parte_1
e, per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o l'annullabilità del sopracitato atto per le Pt_1 Parte_1
causali esposte in premessa. -sempre in via principale, nel merito: accertare che i pretermessi Pt_1
e sono eredi necessari di e , per
[...] Parte_1 Persona_3 Controparte_2 rappresentazione del padre e, per l'effetto, al fine di constatare la lesione per Persona_1
preterizione degli attori, ricostruire fittiziamente la massa ereditaria delle de cuius computando il donatum nel relictum, nella misura di € 221.000,00, come da perizia in atti (all. 6), ovvero nella diversa minore o maggior somma che sarà accertata all'esito di apposita CTU e dunque, ordinare: la reintegrazione nella quota di legittima dei pretermessi e per la quota di Parte_1 Parte_1
1/3 dei 2/3 della quota non disponibile degli assi ereditari (2/9 ciascuno degli interi assi ereditari), mediante la proporzionale riduzione della predetta disposizione a causa donativa che eccede la quota di cui le de cuius e potevano disporre, con valutazione Persona_3 Controparte_2 dell'effettivo valore dei beni da imputare alla quota di legittima spettante agli attori e Parte_1 [...]
per l'importo di euro pari ad euro € 49.111,11 ciascuno, pari alla quota di 1/3 dei 2/3 Parte_1 ciascuno dell'asse ereditario pari, ovvero pari a 2/9 ciascuno dell'asse ricostruito con relictum e donatum o alla somma maggiore o minore che codesto tribunale vorrà stabilire. Per l'effetto, ordinare: la riduzione proporzionale delle quote ereditarie della convenuta per il valore CP_3 di euro 98.222,22 o la differente somma ritenuta di giustizia. Per l'effetto: assegnare in favore di
[...]
e , nella qualità di eredi legittimari e di aventi diritto alla quota di legittima Parte_1 Parte_1
ai sensi di legge, quota dei seguenti beni comuni ereditari: immobile sito in via Consolare Latina n. 15
– Colleferro, posto al piano secondo della scala “A” in catasto scala quarta, distinto con il numero 10 interno quattro (int. 4) con annessa cantina al piano cantine, complessivamente di tre vani e mezzo catastali, identificato al catasto fabbricati del Comune di Colleferro come segue: foglio COL/9, mappale 794, sub. 17., via Consolare Latina n. 15, piano 2, categoria A/3, classe 1, vani 3,5, R.C. Euro
198,84, immobile sito in Colleferro in Corso Giuseppe Garibaldi n. 59, posto al piano 3, distinto con il numero interno 14, con annesso locale soffitta al piano quarto, distinto con il numero quattordici (n.
14), composto complessivamente da 6 vani catastali e riportato al catasto dei fabbricati del Comune di
Colleferro come segue: foglio COL/9, mappale 650, sub. 31, Corso Giuseppe Garibaldi n. 59, piani 3 -
4, categoria A/2, classe 1, vani 6, R.C. Euro 371,85, per la frazione di 2/9 dell'asse ereditario di
e e per il valore di giustizia in favore di e per la Persona_4 Persona_5 Parte_1 medesima frazione di 2/9 dell'asse ereditario di e e per il valore Persona_4 Persona_5 di giustizia in favore di , disponendo, laddove possibile, ai sensi dell'art. 560 c.c. la Parte_1
separazione dei suddetti beni immobili ai fini del rispetto delle quote ereditarie e, qualora non sia
pagina 2 di 11 possibile, procedendo in base alle modalità indicate nel medesimo art. 560 c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della domanda hanno allegato di agire per rappresentazione ex art. 467 e ss c.c. del padre premorto IG. figlio della de cuius IG.ra e nipote della de cuius Persona_1 Persona_3
(sorella della madre ) rispettivamente defunte in data 1.2.2014 e Controparte_2 Persona_3
18.11.2015.
Hanno quindi affermato di essere stati lesi nei diritti successori del padre premorto nei confronti della madre ( ) e della zia del loro dante causa ( ) per effetto della Persona_3 Controparte_2
donazione fatta in vita per atto del notaio del 6.2.2013 (rep. 134310; racc. 42031) Persona_2
dalle de cuius a favore della odierna convenuta, sorella del IG. . Persona_1
In particolare le due de cuius avrebbero disposto mediante il suddetto atto di donazione a favore della odierna convenuta la nuda proprietà dell'intero immobile sito in Colleferro Via Consolare Latina 15 e la nuda proprietà della quota indivisa pari a ½ dell'appartamento ubicato in Colleferro, Corso Giuseppe
Garibaldi n. 59 di loro proprietà.
Secondo la ricostruzione attorea, essendo entrambe le de cuius decedute senza fare testamento:
- “a , in assenza di disposizioni testamentarie, avrebbero dovuto succedere: quale Persona_3
erede legittima la figlia e, per rappresentazione del figlio premorto i nipoti CP_1 Persona_1
e figli di quest'ultimo e ”; Parte_1 Parte_1
- “Per quanto concerne , tenuto conto che la medesima non aveva figli, coniuge, Controparte_2
genitori, fratelli, nonni e che gli unici i parenti più prossimi in vita erano la nipote e i figli CP_1 del nipote premorto ( (…) alla stessa avrebbero dovuto succedere: e per Persona_1 CP_1
Par rappresentazione del premorto i figli/discendenti di quest'ultimo e Persona_1 Parte_1
[...]
”. Parte_1
Pertanto, sempre secondo la ricostruzione attorea, l'asse ereditario delle IG.re Persona_3
(nonna degli attori ex filio premorto) e (zia degli attori ex fratre premorto), è stato Persona_6
depauperato della donazione effettuata dalle due de cuius a favore della odierna convenuta che avrebbe leso la quota di legittima spettante al IG. e, in forza del subentro degli attori, nel luogo e Persona_1
nel grado del loro ascendente premorto, la loro quota di legittima pari, secondo la tesi, a 2/9 in capo a ciascuno degli attori.
A sostegno di tale conclusione hanno affermato che, essendo il loro padre premorto erede necessario di entrambe le donanti, queste ultime avrebbero potuto disporre solo della quota disponibile sul loro patrimonio, pari ad 1/3 secondo la difesa, mentre i restanti 2/3 sarebbero la quota legittima con la conseguenza che, non avendo gli attori percepito alcunchè dall'eredità di entrambe le de cuius, la pagina 3 di 11 lesione della legittima sarebbe pari a 2/9 ciascuno sull'asse ereditario costituito esclusivamente dai beni oggetto di donazione, di valore complessivamente pari ad euro 221.000,00, di cui euro 81.000 per l'immobile sito in via Consolare Latina 15 e euro 140.000 per l'immobile sito in Corso Giuseppe
Garibaldi.
Si è costituita in giudizio la IG.ra eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CP_1 Pt_1
domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito:
In ordine alla successione della de cuius , l'infondatezza della pretesa attorea posto che Controparte_2
con testamento del 30.10.2005 pubblicato in data 21.1.2016, la de cuius aveva istituito Controparte_2
erede universale la convenuta senza lasciare in vita alcun erede legittimario ex art 536 c.c.;
In ordine alla successione della de cuius , che la medesima era proprietaria non Persona_3
solo della quota di 2/10 di nuda proprietà dell'immobile sito in Colleferro, Via Consolare Latina n. 15 , richiamata dagli attori, ma anche della quota di 1/3 dell'immobile sito in ET AN alla Via
Giacomo Matteotti n. 33.
Ha quindi precisato, con riferimento all'eredità della de cuius , che Persona_3
successivamente al decesso delle richiamate e , con atto di compravendita Persona_3 CP_2
Repertorio n. 23599, Raccolta n. 18723 del 27.06.2019 a rogito Notaio Dott. Persona_7
l'immobile sito in ET AN alla Via Giacomo Matteotti n. 33 (lasciato in eredità dalla
) è stato alienato dai proprietari tra cui gli odierni attori ai IGg.ri Persona_3 CP_4
e per l'importo di euro 75.000,00 con la conseguenza che gli odierni attori
[...] CP_5
avrebbero già ottenuto la quota parte di eredità loro spettante in qualità di eredi per rappresentazione della de cuius quali nipoti, figli di , figlio premorto, ottenendo la Persona_3 Persona_1
somma di euro 12.500 (6.250,00 ciascuno).
Alla prima udienza del 17.11.024 il giudice relatore, applicato l'art. 4 d.lgs 28 del 2010, assegnava termine di giorni 90 per l'espletamento della mediazione obbligatoria e rinviava la prima udienza al
27.4.2022 all'esito della quale concedeva i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 14.3.2023 il giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, formulava una proposta conciliativa del seguente tenore che veniva accettata dalla parte convenuta e non dalla parte attrice:
“rilevato che la difesa di parte convenuta non ha contestato i valori dei cespiti stimati dall'attore con la produzione di una perizia di parte;
ritenuto che
la sollecitata ctu, volta alla stima dei beni facenti parte della massa ereditaria per la verifica della denunciata lesione della quota di legittima, sia superflua tenuto conto della espressa accettazione del valore dei beni riportato nella perizia di parte, di talché il richiesto accertamento appare irrilevante al fine della decisione, rilevato che ai sensi
pagina 4 di 11 dell'art. 185 bis c.p.c. “Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa.
La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice”, considerato che, dato per pacifico e non contestato il valore dei beni ereditari, la controversia in esame involge questioni di diritto di pronta e facile soluzione quali l'individuazione dei legittimari ai quali spetta la quota di riserva stabilita per legge indipendentemente dalla volontà del de cuius - diversamente dagli eredi legittimi cui viene devoluta l'eredità solo in mancanza di un testamento sulla base delle quote individuate dalla legge - e l'individuazione delle rispettive quote di legittima con verifica della loro eventuale lesione e conseguente riduzione delle disposizioni lesive, ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 185 bis c,p.c.
P.Q.M.
visto l'art. 185 bis c.p.c. formula la seguente proposta conciliativa: invita la IG.ra a versare ai signori e CP_1 Parte_1
la somma di euro 600,00 ciascuno, per un totale di euro 1200,00, con spese di lite Parte_1
compensate assegna termine di giorni 60 per il deposito di eventuale istanza di precisazione congiunta delle conclusioni per accettazione della proposta applicato l'art 81 bis disp att c.p.c., fissa l'udienza del 20.5.2024 ore 9.30 per la precisazione delle conclusioni”
Alla successiva udienza del 20.5.2024 la causa veniva riservata al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * * * *
1. Legittimazione ad agire
Ritiene il Tribunale che dagli atti di causa emerga la prova in ordine alla legittimazione attiva di parte attrice.
Ed infatti è provato per tabulas (cfr. doc. 4 comparsa di costituzione e risposta della convenuta) che i
IGg.ri e in data 27.6.2019 abbiano ceduto per compravendita ai IGg.ri Pt_1 Parte_1 CP_4
e i diritti di comproprietà (pari a 1/12 ciascuno) sull'immobile di ET
[...] Parte_2
AN Via Giacomo Matteotti 33 loro pervenuti in forza della successione della IG.ra Per_3
come pure emerge dalla lettura dell'atto pubblico di compravendita:
[...]
pagina 5 di 11 Ne segue che l'atto di disposizione del diritto di proprietà sull'immobile di ET AN costituisce accettazione tacita dell'eredità devoluta agli attori dalla IG.ra ex art Persona_3
476 c.c..
2. Domanda di riduzione dell'atto di donazione del 6.2.20213 a rogito del Notaio Per_2
(rep. 134310; racc. 42031).
[...]
2.1. Lesione dei diritti successori degli attori quali eredi legittimari per rappresentazione della
IG.ra . Controparte_2
La domanda è manifestamente infondata e deve essere rigettata.
La pretesa azionata nel presente giudizio dagli attori nei confronti della IG.ra volta ad CP_1
ottenere la riduzione della donazione disposta dalla de cuius in vita con atto pubblico Controparte_2
del 6.2.2013 prende le mosse da una premessa in contrasto con il diritto positivo ovvero la prospettazione della difesa attorea della qualità di eredi legittimari in capo ai IG.rri e Pt_1 Pt_1
per rappresentazione del padre, premorto, a sua volta nipote della IG.ra
[...] Controparte_2
Secondo la tesi difensiva, gli attori, subentrati ex art. 467 c.c. nel luogo e nel grado del proprio dante causa, sarebbero eredi necessari (per rappresentazione ex art 467 c.c.) della IG.ra Controparte_2
(sorella della madre del loro dante causa e quindi zia del loro padre).
La tesi è in contrasto con l'art. 536 c.c. secondo cui “Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli”.
È fin troppo evidente come il dante causa degli odierni attori non rivesta la qualità di coniuge, figlio o ascendente della de cuius IG.ra rispetto alla quale il IG. è un parente in Controparte_2 Persona_1
linea collaterale di terzo grado ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 74, 75 e
76 c.c..
È pertanto del tutto irrilevante che la de cuius abbia disposto in vita di donazioni a favore della nipote senza disporre in vita, mediante testamento, dei propri diritti a favore degli odierni Controparte_2 attori, quali figli del nipote premorto della de cuius, posto che l'art. 536 c.c., contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla difesa attorea, non riconosce la qualità di eredi necessari ai discendenti diversi dai figli.
La domanda attorea volta a dichiarare che “l'atto di donazione n. 134310 di repertorio e n. 42031 di raccolta del 6 febbraio 2013, a rogito del notaio d.r di ES (…) ha leso la Persona_2
quota di legittima spettante ai sig.ri e , n.q. di eredi per rappresentazione di Parte_1 Parte_1 [...]
di (…) in quanto è stato un atto finalizzato a depauperare il patrimonio Per_1 Controparte_2
pagina 6 di 11 ereditario delle donanti e a pretermettere dall'eredità e e ” è pertanto Pt_1 Pt_1 Parte_1
manifestamente infondata.
2.2. Lesione dei diritti successori degli attori quali eredi legittimari per rappresentazione della
IG.ra . Persona_3
La domanda è fondata nei limiti oggetto della proposta conciliativa formulata ex art 185 – bis c.c. dal giudice relatore per le ragioni che seguono.
La domanda attorea deve essere accolta limitatamente alla dichiarazione di parziale inefficacia della donazione nella parte in cui lede la quota di riserva del figlio premorto della de cuius tenendo presente che le disposizioni lesive della quota di legittima non sono inficiate da nullità essendo il rimedio previsto dall'ordinamento l'esperimento dell'azione di riduzione come pure affermato da risalente e consolidato orientamento nomofilattico (cfr. Cass. 3/1966 “Gli effetti convalidativi, che le norme dettate dall'art.590 cod. civ. ricollegano alla conferma o alla esecuzione volontaria delle Disposizioni testamentarie nulle, non operano rispetto a quelle lesive della legittima, le quali, lungi dall'essere inficiate da nullita - intesa in senso tecnico come Mancanza di requisiti essenziali di Forma o di sostanza- sono valide, anche se soggette a riduzione, ossia suscettibili di essere dichiarate giuridicamente inefficaci nei limiti in cui cio sia necessario per l'integrazione della quota di riserva.
Sicche nonostante l'eventuale esecuzione volontaria del testamento, l'Azione di riduzione puo essere esperita dal legittimario, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volonta di rinunciare a far valere la lesione”; in termini Cass. 9424/2003 “La riduzione della disposizione testamentaria conseguente all'accoglimento della domanda del legittimario che si ritenga leso nella sua quota di riserva, non derivando da un vizio di nullità dell'atto dispositivo, rende tale atto soltanto inefficace "ex nunc" nei confronti del legittimario vittorioso, sicché, fino a quando non sia intervenuta la pronuncia di accoglimento della domanda di riduzione, le disposizioni testamentarie (come anche le donazioni) lesive della quota di legittima conservano ed esplicano la loro efficacia. Ne consegue che la controversia relativa all'azione di riduzione non si pone in rapporto di pregiudizialità necessaria con la domanda di liquidazione della quota di capitale sociale oggetto di disposizione testamentaria suscettibile di riduzione in caso di accoglimento della domanda proposta dal legittimario che si ritenga leso, non potendosi comunque verificare il contrasto di giudicati” e Cass. 25834/2008 “Gli atti di liberalità soggetti a riduzione non sono affetti da nullità o annullabilità ma sono, invece, validi, anche se suscettibili di essere resi inoperanti, ed inefficaci in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia necessario per l'integrazione della quota di riserva, attraverso l'esercizio del diritto potestativo dell'erede legittimario di chiederne la riduzione”).
Ne segue che l'atto lesivo della quota di riserva del legittimario rimane perfettamente valido, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa attorea che ne ha chiesto l'annullamento. pagina 7 di 11 Tanto premesso, l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che, eccedendo la quota disponibile (art. 556 c.c.), abbiano leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
L'azione di riduzione ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie o degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius e, come petitum, la diminuzione quantitativa o anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
Essa è, pertanto, un'azione di accertamento costitutivo, perché diretta ad accertare l'esistenza della lesione di legittima e la sussistenza delle altre condizioni dell'azione, e da tale accertamento consegue automaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del legittimario, ossia l'integrazione della quota a lui riservata.
Al fine di accertare se l'attore sia stato leso, quale legittimario, nei suoi diritti, occorre determinare in primo luogo il valore della massa ereditaria e, mediante una operazione algebrica, disciplinata nell'art. 556 c.c., quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere: a) alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data;
c) alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius; d) al calcolo della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum.
Ciò posto, con riferimento al donatum, ritiene il Collegio di poter prendere le mosse dalla stima operata dalla difesa attorea del cespite ubicato in ET AN, Via Consolare Latina n. 15, attestata dalla perizia allegata sub. doc. 6 dell'atto di citazione (non specificatamente contestata in sede di comparsa di costituzione da parte della difesa convenuta) da cui risulta un valore dell'intero immobile complessivamente pari ad euro 81.000,00 su cui la de cuius aveva una quota di 2/10.
Ne segue che la quota parte del bene donatum da considerare ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario risulta pari ad euro 16.200,00 (2/10*81.000,00).
pagina 8 di 11 Inoltre nonostante sul punto la difesa attorea abbia omesso di perfino di allegare la circostanza, occorre dare atto dell'ulteriore cespite caduto in successione ed oggetto di relictum, costituito dalla quota di 1/3 dell'immobile sito in ET AN Via Giacomo Matteotti n. 33.
Sul punto ritiene il Tribunale che il valore del bene da tenere presente ai fini della ricostruzione della quota disponibile sia pari ad euro 75.000,00 ovvero al prezzo della vendita intervenuta in data
27.6.2019 (circostanza anch'essa sottaciuta dalla difesa attorea in sede di introduzione del giudizio) documentata in atti (cfr. all. 4 comparsa di costituzione) con conseguente quantificazione del valore della quota (1/3) della de cuius sul bene oggetto di relictum in euro 25.000,00 (1/3*75.000,00).
Tanto premesso rileva il Collegio come il valore del compendio immobiliare (donatum + relictum) sia pari ad euro 41.200,00 (16.200,00+25.000,00).
Non sono stati allegati e documentati debiti ereditari o altre passività.
Ne segue che la quota di riserva del IG. , nel cui grado sono subentrati gli attori per Persona_1
rappresentazione ex art 467 c.c., sulla successione della madre IG.ra è quindi pari Persona_3
complessivamente a 1/3 ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c. posto che la de cuius è morta lasciando in vita solo due eredi legittimari ovvero la convenuta (figlia) e gli odierni attori in rappresentazione del padre premorto (figlio della de cuius) ex art 536, comma 3 c.c..
Ne segue che la quota di riserva degli attori, per rappresentazione del padre, è pari ad euro 13.733,00
(41.200,00/3).
Non è contestato che gli stessi attori hanno con la vendita del cespite ubicato in ET AN incamerato la complessiva somma di euro 12.500,00 (cfr. memoria 183, comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice “A tal riguardo si precisa che con il richiamato atto i sig.ri e non hanno Parte_1 Pt_1 rinunciato in alcun modo ad impugnare gli atti lesivi della propria quota di legittima sull'eredità derelitta della nonna ed in ogni caso gli esigui importi ottenuti dai sig.ri e Parte_1 Pt_1
, pari ad € 6.250,00 ciascuno, non sono affatto satisfattivi della loro quota ereditaria se si prende
[...] in considerazione il valore dell'immobile illegittimamente donato, così come quantificato nella perizia estimativa depositata in atti (all. 6 atto di citazione) alla quale ci si riporta integralmente in tale sede”).
Ne segue che, ai fini della piena reintegrazione della quota di riserva del figlio premorto della de cuius rispetto al quale gli attori agiscono per rappresentazione, la donazione a favore della convenuta deve essere ridotta di un importo pari alla differenza tra la quota di riserva del rappresentato calcolata ai sensi dell'art. 537, comma 2 c.c. (ovvero 2/3 del patrimonio complessivo/2 figli=13.733,00 euro) e quanto ottenuto in sede di vendita del bene ereditario di ET AN (12.500,00) ovvero per un pagina 9 di 11 importo di euro 1.233,00 pari ad euro 616,50 ciascuno come pure già rappresentato con la proposta ex art 185 - bis c.p.c. del giudice relatore.
Appare infatti evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la difesa attorea nel quantificare la lesione della quota di riserva degli attori nella somma di euro 3.600,00 ciascuno determinata in evidente violazione di quanto disposto dall'art. 556 c.c. che, come sopra richiamato, per individuare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre impone la sommatoria al donatum (tenuto presente nel calcolo operato della difesa attorea) del relictum (obliato nel calcolo operato della difesa attorea).
Ed infatti la difesa attorea, per determinare la quota disponibile in capo al de cuius, prende in considerazione esclusivamente il valore dell'immobile donatum (81.000,00 euro, per l'intero) quantificando il valore della quota disponibile della de cuius (pari ad un terzo della quota di
2/10*81.000,00 pari ad euro 16.200,00) in euro 5.400,oo per poi calcolare la quota di riserva in euro
3.600,00 per ciascuno dei due attori ovvero 10.800,00 (quota di riserva calcolata per sottrazione al donatum della disponibile calcolata sul medesimo)/3 ma così incorrendo in un ulteriore errore di diritto posto che ai sensi dell'art. 536, comma 3 c.c. “A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli” e la rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente ma per stirpi e non per capi (come erroneamente ritenuto dalla difesa) tenuto conto di quanto previsto dall'art. 469 c.c.
“La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti o il loro numero in ciascuna stirpe. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe. Quando vi
è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo”.
Ed infatti, secondo la dottrina manualistica, alla successione per capi si sostituisce quella per stirpi, poiché opera una finzione di appartenenza dei rappresentanti al grado del rappresentato, indipendentemente dal loro numero e dal loro grado di parentela.
Ne segue che la convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di euro 1.233,00 potendo ritenere per intero l'immobile donato in applicazione di quanto previsto dall'art. 560 comma 2 c.c.
(secondo “Se la separazione non può farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile compensando in danaro i legittimari”) posto che la stessa non ha nell'immobile oggetto di donazione un'eccedenza maggiore del pagina 10 di 11 quarto della porzione disponibile. Ed infatti il valore dell'immobile donato (pari ad euro 16.200,00 euro) non eccede di oltre un quarto (3.433,00) la quota disponibile (13.733,oo).
3. Le spese di lite
Le spese di lite in ragione della reciproca parziale soccombenza possono essere integralmente compensate limitatamente alla fasi di studio, introduttiva del giudizio ed istruttoria.
In applicazione dell'art. 91, comma 1 secondo periodo c.p.c. tenuto conto degli esiti della lite che vede la parte attrice vincitrice in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ex art 185 - bis c.p.c. che non è stata condivisa dalla difesa attorea con la nota depositata in data 8.6.2003, le spese della fase decisionale, calcolate in applicazione dei parametri medi per lo scaglione di riferimento, devono essere poste a carico della parte attrice, tenuto conto dell'accettazione della proposta suddetta dalla difesa di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. rigetta la domanda di riduzione per lesione della quota di legittima degli attori sull'eredità di
; Controparte_2
2. in accoglimento della domanda di riduzione per lesione di legittima avanzata dall'attore sull'eredità di , dichiara l'inefficacia della donazione per atto pubblico del Persona_3
Notaio (rep. 134310; racc. 42031) del 6.2.20213 posta in essere dalla de cuius Persona_2
poiché trattasi di disposizione lesiva della quota di legittima, e per Persona_3
l'effetto condanna la convenuta al pagamento a favore della parte attrice della complessiva somma di euro 1.233,00;
3. condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
851,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.4.2025
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
Il giudice relatore
Dott. Marco Valecchi
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