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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1190/2024 Reg. Gen.
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
EL AL presidente
RB FA componente
LA AS relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1190 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore (C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, P.IVA_1 dagli avvocati Giovanbattista Benvenuto, Chiara D'angelo, e Domenico Giampà),
e TR IO (C.F.: – non costituitosi). CodiceFiscale_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, reagendo alla sentenza mediante la quale il Tribunale di Catanzaro
– riformando parzialmente la propria statuizione (resa a conclusione della precedente fase sommaria) – ha dichiarato discriminatorio (e – pertanto – nullo) il licenziamento irrogato a TR, (di seguito: Parte_1 Pt_1
– società operante nel settore chimico, famaceutico e galenico, e dotata di una rete d'informatori scientifici, fra i quali l'appellato – contesta innanzitutto (con il primo motivo d'impugnazione) la valutazione compiuta dal giudice monocratico, ad avviso del quale l'addebito rivolto dalla compagine all'informatore (e tradottosi nell'espulsione di quest'ultimo) – addebito precisamente consistente nella violazione della circolare interna n. 59/1997 (regolativa delle modalità e tempistiche di trasmissione alla società delle ricevute attestanti la ricezione, da parte dei medici raggiunti dall'informatore scientifico, del campione farmaceutico d'interesse), avuto riguardo al periodo compreso tra febbraio e luglio 2020 (le ricevute concernenti il quale periodo sarebbero state materialmente rimesse nella disponibilità dell'azienda vari mesi dopo, ossia a gennaio 2021) – sarebbe inidoneo a corroborare il provvedimento d'allontanamento, poiché insuscettibile d'esporre (come pure ventilato da quest'ultima) alle sanzioni ex art. 125, Pt_1
XII c., d. lgs. 219/2006.
3. – in particolare – ribadisce come il fatto della (incontestata) Pt_1 conservazione – da parte di TR – delle suddette ricevute presso di sé non possa sconfessare (contrariamente alle conclusioni del primo giudice) il dato
(ritenuto dirimente dalla compagine) della tardività con cui le ricevute summenzionate sarebbero concretamente pervenute nela disponibilità di Pt_1
4. La controparte non risulta costituita.
5. All'esito della trattazione scritta del 21 ottobre 2025, e della camera di consiglio del 29 ottobre successivo, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. L'appello va dichiarato improcedibile.
7. A fronte – infatti – della mancata comparizione (scritta) dell'appellante all'udienza (come sostituita dalla forma cartolare di trattazione, ex art. 127 ter
c.p.c.) del 21 ottobre 2025, e nell'incertezza circa l'avvenuta evocazione in
2 giudizio – tempestiva e rituale – della controparte (la notificazione del gravame alla quale non consta a questa Corte, poiché non documentata dall'appellante, nemmeno in occasione della trattazione scritta succitata, siccome – appunto – disertata dalla società), occorre dare continuità all'approdo giurisprudenziale rammentato (fra le altre) da Cass., Sez. Lav., sent. n. 17368/2018, secondo cui
«nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza».
8. La massima anzidetta è stata ribadita da Cass., Sez. Lav., ord. n. 27079/2020, secondo cui «Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa».
9. D'altra parte, la dichiarazione d'improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (si consideri – in proposito – Cass., Sez. Lav., sent. n. 12636/2004).
10. Per tutto quanto appena evidenziato – allora – l'appello va dichiarato improcedibile, senza adozione di statuizioni sulle spese (data la mancata costituzione avversaria).
11. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
3
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona Parte_1 del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di TR IO, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- dichiara, altresì, non doversi provvedere sulle spese del giudizio;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, e manda alla Cancelleria per le verifiche di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte d'appello, il 29 ottobre 2025.
Il relatore
LA AS
La presidente
EL AL
4
Corte d'appello di Catanzaro
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, composta dai magistrati
EL AL presidente
RB FA componente
LA AS relatore ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 1190 del Reg. Gen. dell'anno 2024, e vertente tra
in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore (C.F.: – rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, P.IVA_1 dagli avvocati Giovanbattista Benvenuto, Chiara D'angelo, e Domenico Giampà),
e TR IO (C.F.: – non costituitosi). CodiceFiscale_1
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò detto, reagendo alla sentenza mediante la quale il Tribunale di Catanzaro
– riformando parzialmente la propria statuizione (resa a conclusione della precedente fase sommaria) – ha dichiarato discriminatorio (e – pertanto – nullo) il licenziamento irrogato a TR, (di seguito: Parte_1 Pt_1
– società operante nel settore chimico, famaceutico e galenico, e dotata di una rete d'informatori scientifici, fra i quali l'appellato – contesta innanzitutto (con il primo motivo d'impugnazione) la valutazione compiuta dal giudice monocratico, ad avviso del quale l'addebito rivolto dalla compagine all'informatore (e tradottosi nell'espulsione di quest'ultimo) – addebito precisamente consistente nella violazione della circolare interna n. 59/1997 (regolativa delle modalità e tempistiche di trasmissione alla società delle ricevute attestanti la ricezione, da parte dei medici raggiunti dall'informatore scientifico, del campione farmaceutico d'interesse), avuto riguardo al periodo compreso tra febbraio e luglio 2020 (le ricevute concernenti il quale periodo sarebbero state materialmente rimesse nella disponibilità dell'azienda vari mesi dopo, ossia a gennaio 2021) – sarebbe inidoneo a corroborare il provvedimento d'allontanamento, poiché insuscettibile d'esporre (come pure ventilato da quest'ultima) alle sanzioni ex art. 125, Pt_1
XII c., d. lgs. 219/2006.
3. – in particolare – ribadisce come il fatto della (incontestata) Pt_1 conservazione – da parte di TR – delle suddette ricevute presso di sé non possa sconfessare (contrariamente alle conclusioni del primo giudice) il dato
(ritenuto dirimente dalla compagine) della tardività con cui le ricevute summenzionate sarebbero concretamente pervenute nela disponibilità di Pt_1
4. La controparte non risulta costituita.
5. All'esito della trattazione scritta del 21 ottobre 2025, e della camera di consiglio del 29 ottobre successivo, la vertenza è stata definita sulla base delle osservazioni esposte appresso.
6. L'appello va dichiarato improcedibile.
7. A fronte – infatti – della mancata comparizione (scritta) dell'appellante all'udienza (come sostituita dalla forma cartolare di trattazione, ex art. 127 ter
c.p.c.) del 21 ottobre 2025, e nell'incertezza circa l'avvenuta evocazione in
2 giudizio – tempestiva e rituale – della controparte (la notificazione del gravame alla quale non consta a questa Corte, poiché non documentata dall'appellante, nemmeno in occasione della trattazione scritta succitata, siccome – appunto – disertata dalla società), occorre dare continuità all'approdo giurisprudenziale rammentato (fra le altre) da Cass., Sez. Lav., sent. n. 17368/2018, secondo cui
«nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza siano stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza».
8. La massima anzidetta è stata ribadita da Cass., Sez. Lav., ord. n. 27079/2020, secondo cui «Nelle controversie di lavoro in grado d'appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina
l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per mancata comparizione delle parti, non potendo la parte ricorrente giovarsi di tale ulteriore inerzia al fine di ottenere in altro modo una rimessione in termini che l'ordinamento, in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cd. ragionevole durata del processo ex art. 111, comma 2, Cost., non consente di riconnettere ad una notificazione puramente e semplicemente omessa».
9. D'altra parte, la dichiarazione d'improcedibilità, per il suo carattere definitivo e decisorio, va resa con sentenza (si consideri – in proposito – Cass., Sez. Lav., sent. n. 12636/2004).
10. Per tutto quanto appena evidenziato – allora – l'appello va dichiarato improcedibile, senza adozione di statuizioni sulle spese (data la mancata costituzione avversaria).
11. Alla luce dell'esito dell'appello, occorre dare atto – infine – della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, e demandare alla Cancelleria le valutazioni di pertinenza, in vista dell'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
3
p.q.m.
la Sezione Lavoro della Corte d'appello di Catanzaro, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da in persona Parte_1 del rappresentante legale pro tempore, nei confronti di TR IO, disattese ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- dichiara, altresì, non doversi provvedere sulle spese del giudizio;
- dà atto – infine – della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R.
115/2002, come inserito dall'art. 1, XVII c., l. 228/2012, dei presupposti per il versamento – da parte dell'appellante – dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, e manda alla Cancelleria per le verifiche di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della
Corte d'appello, il 29 ottobre 2025.
Il relatore
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La presidente
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