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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NO, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 729/2025 promossa da
, nato a [...] il [...], C.F.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to Anatrini Laura, dalla quale è rappresentato e difeso;
- Ricorrente - contro nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace -
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di NO, interveniente necessario;
Conclusioni
Come da note depositate il 18.07.2025.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 14.02.2025 parte ricorrente sig. , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con la sig.ra in NO il giorno 2.10.1994, Controparte_1 che da predetta unione nascevano quattro figli il 20.10.1993, il 19.08.1998, Per_1 Per_2 Per_3
e il 8.11.2000, tutti maggiorenni ed autonomi economicamente, chiedeva che venisse Per_4 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché la revoca dell'assegno stabilito in sede di separazione in favore della sig.ra ed in favore dei figli. CP_1 A sostegno della domanda dichiarava che con sentenza n. 683/2011 del 22.03.2011 il Tribunale di
NO aveva pronunziato la separazione dei coniugi e che da allora perdurava lo stato di separazione.
Alla udienza del 16.06.2025 compariva parte ricorrente, assistito dal difensore, ed il Presidente relatore dava atto che nonostante la ritualità delle notifiche, non era costituita parte resistente, non potendo quindi esperire il tentativo di conciliazione;
revocava dunque il contributo al mantenimento stabilito in favore della sig.ra e dei figli e fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza CP_1 all' 8.6.2026 da intendersi udienza figurata ex art. 473 bis 28 cpc.
Il Presidente relatore, esaminata la istanza di anticipazione della trattazione della procedura svolta in data 25.6.2025 e rilevato che la stessa non presentava particolari complessità di natura decisoria, fissava il termine ex art. 127 ter cpc con scadenza al 13.10.2025 da intendersi udienza figurata cartolare di precisazione conclusioni.
Pervenute pertanto le note, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda svolta dalla parte ex art. 4 comma IX l.1970
n.898.
Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè sentenza n. 683/2011 del 22.03.2011 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di NO in data 8.11.2007.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data .
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, il Tribunale ritiene di confermare quanto statuito con ordinanza del 16.06.2025 rilevata la mancata costituzione di parte resistente e la mancata formulazione di domande di natura economica: ragion per cui, conferma la revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della sig.ra nella misura di Controparte_1 euro 100,00 e revoca il contributo al mantenimento dei quattro figli stabilito nella misura di euro
250,00 in sede di separazione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Spese compensate.
PQM
Il Tribunale di NO II Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di sentito il PM, così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nato Parte_1
a NO il 17.02.1976 e nata a [...] il [...] il giorno 2.10.1994 Controparte_1 in NO (atto n. 166, parte II, serie A, anno 1994)
2) revoca il contributo al mantenimento in favore della sig.ra nella misura Controparte_1 di euro 100,00;
3) revoca il contributo al mantenimento dei quattro figli di euro 250,00;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
1.12.1970 n. 898 e 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 ord. Stato civile;
5) spese compensate.
Così deciso in NO, 17.10.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca