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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/02/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2694/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Rosa Geraci, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carmelo Maltese, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 5/10/2024 e del 14/11/2024, per l'udienza del 15/11/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/2/2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 2/9/2015 a AR (PA) e che da tale Controparte_1
Per_ unione era nata la figlia il 21/6/2016, deduceva che, dalla comparizione dinanzi al
1 Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2615/2018 del 23-30/5/2018, passata in giudicato, non si erano più riconciliati.
Aggiungeva che, dopo la pandemia Covid-19, le sue condizioni economiche erano drasticamente peggiorate rispetto al momento della separazione e che il suo reddito annuo per il 2021 ammontava ad € 3.911,00; evidenziava, pertanto, la difficoltà nel versamento alla dell'importo mensile di € 200,00, fissato dal Tribunale nella sentenza di separazione CP_1
quale assegno di mantenimento per la figlia minore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni di affidamento condiviso della minore disposte nella sentenza di separazione e la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad €
150,00.
Si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando il ricorso quanto al resto.
Deduceva, tra l'altro, il mancato rispetto da parte del ricorrente delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione e, in particolare, il mancato pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, nonché l'arbitraria ed autonoma riduzione ad € 150,00 dell'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale. Evidenziava come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova dell'asserito peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della separazione, tale da giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento, stante la mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi successive al periodo Covid. Per_ In ordine all'affidamento della figlia , la resistente si doleva del regime di incontri fissato in sede di separazione, sottolineando come detto regime arrecasse nocumento alla minore, sia sul piano fisico che psichico, “esponendo la stessa ad un elevato stress, costituito dal fatto di trovarsi continuamente sballottata tra l'abitazione della madre e l'abitazione del padre” ed evidenziando, peraltro, come il ricorrente lasciasse spesso la bimba da sola con i nonni, non informando la madre della sua assenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente e, di
2 converso, la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione;
l'obbligo a carico di di comunicarle periodicamente (ogni mese) la propria posizione Parte_1
lavorativa, ivi compresi i turni di lavoro settimanali, ed eventuali impedimenti agli incontri con la figlia, nonché l'obbligo di garantirle di sentire telefonicamente la figlia minore almeno una volta al giorno quando la stessa si trova con il padre, anche mediante videochiamata.
Chiedeva, inoltre, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute.
All'udienza presidenziale del 21/11/2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. rimetteva le parti dinanzi al G.I. previa emanazione, giusta ordinanza del 15/12/2022, dei provvedimenti provvisori di conferma delle condizioni di separazione.
Con ordinanza del 20/12/2023, il giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa che, tuttavia, veniva rifiutata dal ricorrente all'udienza del 6/3/2024.
La causa – istruita con le sole produzioni documentali – veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Orbene, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo normativamente previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2615/2018 del 23-
30/5/2018, senza che si siano ricostituiti tra le parti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. Per_ 3. In ordine alla minore , deve senz'altro confermarsi l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come già disposto in sede di separazione giudiziale.
Tuttavia, al fine di garantire appieno il diritto della minore alla bigenitorialità e ad avere adeguati tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, si stabiliscono – salvi beninteso, diversi accorsi liberamente stretti tra le parti, da adeguare al preminente benessere psico-fisico della minore – le seguenti modalità del diritto di visita del padre:
3 - a settimane alterne (e, in particolare, nella settimana in cui la minore trascorrerà il week- end con la madre), il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 e, comunque, dall'uscita dalla scuola, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno alle ore 19:30;
- a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola del venerdì (ovvero dalle ore 15:00) alle ore
19:30 della domenica, nonché il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:30, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, per 4 giorni consecutivi a Natale o a
Capodanno;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore
20:00;
- durante il bimestre luglio-agosto, per due periodi di 10 giorni consecutivi (da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno)
Va, inoltre, previsto in capo al genitore con cui si trova la minore l'obbligo di consentire contatti telefonici giornalieri (anche eventualmente con videochiamata) tra la minore e l'altro genitore e in capo al l'obbligo di avvertire la con congruo anticipo (in Pt_1 CP_1
difetto di accordo, almeno 7 giorni prima) degli eventuali impedimenti che ostino al regime di visita sopra disposto.
4. Con riferimento, poi, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.),non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez.
4 I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di non possedere beni immobili né mobili registrati, di aver percepito nel 2021 un reddito pari ad € 3.911,00 (come risulta da modello 730/2021 allegato) e di chiedere, pertanto, aiuto ai propri congiunti per sostentarsi. Tuttavia, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, prodotta dal ricorrente in forza dell'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale e depositata il 7/10/2024, risulta un reddito di € 5.152,99 per l'anno di imposta 2021 ed un reddito di € 10.440,84 per l'anno di imposta 2022.
Di contro, la resistente ha depositato in data 14/11/2024 documentazione da cui risulta che la stessa ha percepito nel 2024 l'assegno di inclusione per € 691,58 mensili e l'assegno unico per la figlia minore pari ad € 99,70. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che nell'anno 2022 e 2023, la aveva percepito il reddito di cittadinanza, pari, CP_1
rispettivamente, ad € 719,87 e ad € 723,57 mensili, oltre all'assegno unico.
Orbene, sulla base di tutti gli elementi suesposti e tenuto conto dell'incremento dei tempi Per_ che il genitore non affidatario trascorrerà con la figlia , in accoglimento parziale della domanda del ricorrente, appare equo ridurre ad € 175,00 mensili (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento indiretto della minore che costui dovrà corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
5. Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2 settembre
2015 da e , trascritto nel registro dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Cinisi dell'anno 2015, atto n. 23, Parte 2, Serie A;
Per_ b) conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
5 c) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 175,00 mensili a titolo di mantenimento Per_ indiretto della figlia , oltre al 50% delle spese extra-assegno relative agli stessi, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
e) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Serena Pezzano.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2694/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'Avv. Rosa Geraci, rappresentante e difensore
– ricorrente –
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'Avv. Carmelo Maltese, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: con note scritte del 5/10/2024 e del 14/11/2024, per l'udienza del 15/11/2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25/2/2022, premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con il 2/9/2015 a AR (PA) e che da tale Controparte_1
Per_ unione era nata la figlia il 21/6/2016, deduceva che, dalla comparizione dinanzi al
1 Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2615/2018 del 23-30/5/2018, passata in giudicato, non si erano più riconciliati.
Aggiungeva che, dopo la pandemia Covid-19, le sue condizioni economiche erano drasticamente peggiorate rispetto al momento della separazione e che il suo reddito annuo per il 2021 ammontava ad € 3.911,00; evidenziava, pertanto, la difficoltà nel versamento alla dell'importo mensile di € 200,00, fissato dal Tribunale nella sentenza di separazione CP_1
quale assegno di mantenimento per la figlia minore.
Concludeva, pertanto, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni di affidamento condiviso della minore disposte nella sentenza di separazione e la riduzione dell'assegno di mantenimento per la figlia ad €
150,00.
Si costituiva in giudizio la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestando il ricorso quanto al resto.
Deduceva, tra l'altro, il mancato rispetto da parte del ricorrente delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione e, in particolare, il mancato pagamento delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore, nonché l'arbitraria ed autonoma riduzione ad € 150,00 dell'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale. Evidenziava come il ricorrente non avesse fornito alcuna prova dell'asserito peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della separazione, tale da giustificare la riduzione dell'assegno di mantenimento, stante la mancata produzione in giudizio delle dichiarazioni dei redditi successive al periodo Covid. Per_ In ordine all'affidamento della figlia , la resistente si doleva del regime di incontri fissato in sede di separazione, sottolineando come detto regime arrecasse nocumento alla minore, sia sul piano fisico che psichico, “esponendo la stessa ad un elevato stress, costituito dal fatto di trovarsi continuamente sballottata tra l'abitazione della madre e l'abitazione del padre” ed evidenziando, peraltro, come il ricorrente lasciasse spesso la bimba da sola con i nonni, non informando la madre della sua assenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo: la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
il rigetto della domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento formulata dal ricorrente e, di
2 converso, la conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione;
l'obbligo a carico di di comunicarle periodicamente (ogni mese) la propria posizione Parte_1
lavorativa, ivi compresi i turni di lavoro settimanali, ed eventuali impedimenti agli incontri con la figlia, nonché l'obbligo di garantirle di sentire telefonicamente la figlia minore almeno una volta al giorno quando la stessa si trova con il padre, anche mediante videochiamata.
Chiedeva, inoltre, la condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali sostenute.
All'udienza presidenziale del 21/11/2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente f.f. rimetteva le parti dinanzi al G.I. previa emanazione, giusta ordinanza del 15/12/2022, dei provvedimenti provvisori di conferma delle condizioni di separazione.
Con ordinanza del 20/12/2023, il giudice istruttore formulava alle parti una proposta conciliativa che, tuttavia, veniva rifiutata dal ricorrente all'udienza del 6/3/2024.
La causa – istruita con le sole produzioni documentali – veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al collegio all'udienza indicata in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Orbene, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo normativamente previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 2615/2018 del 23-
30/5/2018, senza che si siano ricostituiti tra le parti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio. Per_ 3. In ordine alla minore , deve senz'altro confermarsi l'affidamento condiviso della stessa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, come già disposto in sede di separazione giudiziale.
Tuttavia, al fine di garantire appieno il diritto della minore alla bigenitorialità e ad avere adeguati tempi di frequentazione con il genitore non collocatario, si stabiliscono – salvi beninteso, diversi accorsi liberamente stretti tra le parti, da adeguare al preminente benessere psico-fisico della minore – le seguenti modalità del diritto di visita del padre:
3 - a settimane alterne (e, in particolare, nella settimana in cui la minore trascorrerà il week- end con la madre), il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15:00 e, comunque, dall'uscita dalla scuola, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno alle ore 19:30;
- a settimane alterne, dall'uscita dalla scuola del venerdì (ovvero dalle ore 15:00) alle ore
19:30 della domenica, nonché il martedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:30, con onere di riaccompagnarla presso il domicilio materno;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, per 4 giorni consecutivi a Natale o a
Capodanno;
- ad anni alterni, il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore
20:00;
- durante il bimestre luglio-agosto, per due periodi di 10 giorni consecutivi (da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno)
Va, inoltre, previsto in capo al genitore con cui si trova la minore l'obbligo di consentire contatti telefonici giornalieri (anche eventualmente con videochiamata) tra la minore e l'altro genitore e in capo al l'obbligo di avvertire la con congruo anticipo (in Pt_1 CP_1
difetto di accordo, almeno 7 giorni prima) degli eventuali impedimenti che ostino al regime di visita sopra disposto.
4. Con riferimento, poi, all'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento della prole, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l'età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (che richiama oggi l'art. 316 bis c.c.),non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez.
4 I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Ciò posto, per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve osservarsi che il ricorrente, nel ricorso introduttivo, ha dichiarato di non possedere beni immobili né mobili registrati, di aver percepito nel 2021 un reddito pari ad € 3.911,00 (come risulta da modello 730/2021 allegato) e di chiedere, pertanto, aiuto ai propri congiunti per sostentarsi. Tuttavia, dalla certificazione dell'Agenzia delle Entrate, prodotta dal ricorrente in forza dell'ordine di esibizione disposto da questo Tribunale e depositata il 7/10/2024, risulta un reddito di € 5.152,99 per l'anno di imposta 2021 ed un reddito di € 10.440,84 per l'anno di imposta 2022.
Di contro, la resistente ha depositato in data 14/11/2024 documentazione da cui risulta che la stessa ha percepito nel 2024 l'assegno di inclusione per € 691,58 mensili e l'assegno unico per la figlia minore pari ad € 99,70. Dalla documentazione in atti emerge, altresì, che nell'anno 2022 e 2023, la aveva percepito il reddito di cittadinanza, pari, CP_1
rispettivamente, ad € 719,87 e ad € 723,57 mensili, oltre all'assegno unico.
Orbene, sulla base di tutti gli elementi suesposti e tenuto conto dell'incremento dei tempi Per_ che il genitore non affidatario trascorrerà con la figlia , in accoglimento parziale della domanda del ricorrente, appare equo ridurre ad € 175,00 mensili (annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT) l'assegno di mantenimento indiretto della minore che costui dovrà corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie relative alla stessa secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
5. Ricorrono, infine, le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 2 settembre
2015 da e , trascritto nel registro dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Cinisi dell'anno 2015, atto n. 23, Parte 2, Serie A;
Per_ b) conferma l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come in parte motiva;
5 c) pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Parte_1 Controparte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 175,00 mensili a titolo di mantenimento Per_ indiretto della figlia , oltre al 50% delle spese extra-assegno relative agli stessi, secondo il protocollo del 2/7/2019 in vigore presso il Tribunale di Palermo;
d) dispone che la presente sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
e) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Serena Pezzano.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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