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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/11/2024, n. 2616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2616 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di CE OR - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1401 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, CF: , rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Carmine D'Onofrio e dall'avv. Maria Teresa Natale, giusta procura rilasciata in atti.
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], rappresentata, Controparte_1 difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Fabbricatore Giuseppe;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di CE OR
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 09.03.2017, ha chiesto che fosse pronunciata Parte_1 la separazione dal coniuge con la quale, in data 06.07.1996 ha Controparte_1 contratto matrimonio in CE OR e dalla cui unione sono nati due figli:
il 1.3.1999 e il 06.10.2004, con addebito in capo alla moglie in CP_1 Per_1 ragione della relazione extraconiugale da ella intrattenuta. Ritualmente si è costituita in giudizio la resistente la quale non si è opposta alla domanda di separazione ma ha si è opposta alla domanda di addebito, formulando domanda di mantenimento personale.
Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente, previo ascolto dei figli della coppia, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 25.09.2017, autoriz- zava i coniugi a vivere separati e disponeva nel contempo l'affidamento condiviso dei minori e la domiciliazione alternata dei figli presso ciascun genitore che, settimanalmente si sarebbe alternato presso la residenza coniugale provvedendo altresì al mantenimento diretto dei due figli, prevedendo altresì che Parte_1 versasse l'importo di euro 250 alla controparte a titolo di mantenimento.
Dinanzi al GI sono stai concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.
La causa ha subito una lunga serie di rinvii per consentire alle parti di proseguire il percorso di mediazione familiare cui si erano sottoposte ed addivenire ad un accordo.
Constata tuttavia l'impossibilità di una conciliazione, rigettate le richieste istruttorie, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*******
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del
Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alla proposta domanda di addebito proposta dal ricorrente occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n.
12130,Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre
2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896) .
Nel caso di specie la domanda di addebito va rigettata.
Se pur si volesse ritenere provata la relazione extraconiugale intrattenuta dalla non è stato affatto dimostrato che essa sia stata la causa della crisi e non CP_1 piuttosto la conseguenza di una crisi coniugale già in corso tra le parti. Sotto tale profilo, alcun elemento istruttorio è stato fornito e non potendo il nesso causale essere presunto.
Ciò posto, quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole, entrambi i figli della coppia son ormai divenuti maggiorenni;
quindi alcun provvedimento dovrà essere adottato quanto ad affidamento e residenza.
Nessuna delle parti ha dedotto e provato il raggiungimento della loro autosufficienza economica, sicchè dovranno vagliarsi i profili concernenti l'assegnazione della casa coniugale ed il mantenimento a carico dei genitori.
Stando alle statuizioni presidenziali, che di fatto sono state osservate dalle parti fino ad oggi, la casa coniugale è stata “assegnata” ai figli, con domiciliazione alternata da parte dei genitori secondo il calendario previsto dall'ordinanza del 15.11.2017. Ebbene, a parere del Collegio, a prescindere dalla possibilità di configurare un'assegnazione stricto iure dell'immobile ai figli – allora minori – bisogna prendere atto dell'ormai creazione di una rutine quotidiana propria al nucleo familiare e comunque avallata anche a seguito della svolta mediazione familiare che, invero, sembra opportuno conservare nel superiore interesse della prole.
Di talchè vanno confermate le statuizioni di cui all'ordinanza del 15.11.2017, stabilendo un'alternanza dei genitori presso l'immobile ove risiedono stabilmente i figli con conseguente obbligo di mantenimento diretto da parte di ciascuno pe ril periodo di sua pertinenza e salva la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Infine, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento, la domanda di contributo al mantenimento della coniuge proposta da . Controparte_1
L'art. 156 c.c. dispone, difatti, che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale
(Cass. n. 21504/2021).
Orbene, specificamente, si ritiene congruo confermare i provvedimenti provvisori resi e, per l'effetto, fissare in euro 250,00 il contributo al mantenimento della coniuge, a carico di , somma da versare entro il 4 di ogni mese, tramite Parte_2 bonifico bancario o postale o vaglia postale, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Nessuna circostanza sopravvenuta è stata infatti dimostrata che possa ritenere modificabili le statuizioni assunte in sede presidenziale sul presupposto della condizione economica delle parti, della durata del matrimonio ed età delle stesse. In particolare, non è stata dimostrata la prestazione di attività lavorativa da parte della resistente.
Quanto poi alle domande restitutorie e di condanna al pagamento reciprocamente proposte dalle parti, le stesse sono rigettate per assenza di prova.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e della parziale soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi e Controparte_1 T_
, che contrassero matrimonio il 06.07.1996 in CE OR (atto
[...] anno 1996 n. 57, parte II°, serie A,);
b) Rigetta la domanda di addebito proposta dal ricorrente;
c) Conferma, con le specificazioni di cui in parte motiva, le statuizioni di cui all'ordinanza del 15.11.2017;
d) Dispone che versi a , entro il 4 di ogni Parte_1 Controparte_1 mese, tramite bonifico bancario o postale o vaglia postale, la somma di euro
250,00 per il suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
e) Compensa integralmente le spese di lite;
f) Rigetta le ulteriori domande;
g) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile di CE OR (Sa) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto anno 1996 n. 57, parte II°, serie A).
Così deciso in CE OR in camera di consiglio il 14.11.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo