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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/04/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Sandra Moselli presidente
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel.
- dott.ssa Emanuela Gallo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia, iscritta al n. 1900/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Michelangelo Papa;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Riccardina Matera;
Controparte_1
- RESISTENTE -
NONCHÈ
PROCURA presso il Tribunale di Trani, Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 13.4.2021, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale dal coniuge con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1
1 concordatario in Andria il 9.6.2001. Dall'unione dei coniugi nascevano (n. Per_1
l'11.6.2004), (n. il 1.2.2006) e (n. il 17.6.2010), quest'ultima minore. Per_2 Per_3
Deduceva che la causa della cessazione del consortium familiare fosse attribuibile al comportamento aggressivo ed ossessivo del , spesso sfociato in episodi di violenza CP_1 fisica e psichica nei confronti della ricorrente e dei figli e culminato da ultimo, nel dicembre del 2020, in un litigio alla presenza dei figli minori, durante il quale il aggrediva la CP_1 ricorrente colpendola con violenti schiaffi tanto da farla cadere per terra e da cagionarle lesioni fisiche refertate dal locale nosocomio (diagnosi di traumatismo lombare). Tale ennesimo episodio induceva la a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria con Pt_1 conseguente instaurarsi di un procedimento penale a carico del e successiva CP_1 applicazione allo stesso della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento.
Concludeva chiedendo dichiararsi la separazione personale con addebito al coniuge, assegnarsi a sé l'abitazione familiare, con onere del pagamento del mutuo cointestato insistente sulla casa unicamente a carico del , l'affidamento esclusivo a sé dei figli CP_1
(all'epoca tutti) minori, con regolamentazione del diritto di visita del padre, l'obbligo di corresponsione in capo al di un assegno mensile complessivo di € 1.100,00 (di cui € CP_1
300,00 per il mantenimento di ogni figlio ed € 200,00 per il mantenimento della coniuge), oltre al 50% delle spese straordinarie, la totalità delle spese medico-sanitarie sostenuta per i figli minori, data la polizza sanitaria intestata al resistente, condanna al risarcimento dei danni morali, esistenziali e patrimoniali, oltre all'ordine di procedere a proprie spese alla modifica dell'intestazione dell'autovettura in uso allo stesso, ad oggi cointestata tra i coniugi, trasferendo la piena titolarità in proprio favore e versando in favore della ricorrente la metà del valore della stessa auto, e alla condanna al pagamento delle spese legali del giudizio.
Il resistente si costituiva in data 1°.6.2021, contestando la veridicità dei fatti narrati dalla ricorrente e prospettando una diversa ricostruzione degli stessi, tale per cui non si opponeva alla domanda di separazione ma ne chiedeva l'addebito esclusivo alla moglie, domandava inoltre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la resistente nella casa coniugale che conveniva di assegnare alla stessa, la previsione a proprio carico di un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura complessiva non superiore ad €
650,00 mensili, il rigetto della richiesta di parte ricorrente di attribuzione di un contributo al proprio mantenimento, con vittoria di spese, diritti ed onorari del procedimento giudiziario.
Rilevava l'inammissibilità e/o improponibilità delle domande inerenti il mutuo, la autovettura nonché il risarcimento dei danni.
2 A seguito dell'ascolto delle parti all'udienza presidenziale del 22.6.2021, il Presidente f.f. del
Tribunale, dato atto della infruttuosità dell'esperito tentativo di riconciliazione, con ordinanza resa il 29.6.2021, assumeva i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, cui assegnava la casa coniugale, regolamentando il diritto di visita del padre, disponendo a carico del , già CP_1 onerato del pagamento del rateo di mutuo gravante sulla casa coniugale, il versamento di €
220,00 a titolo di concorso nel mantenimento di ciascun figlio, oltre alla rivalutazione Istat e al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, secondo il protocollo in uso nel
Tribunale di Trani;
non prevedeva nulla a titolo di mantenimento della moglie, avendo redditi autonomi.
Il Presidente f.f., quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo. Era consentito l'intervento in giudizio al P.M. (come da comunicazione della
Cancelleria del 29.6.2021).
Nel corso della fase contenziosa, all'udienza di prima comparizione del 7.2.2022, le parti chiedevano concedersi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie. La causa era successivamente istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali, compresa l'escussione dei due figli della coppia, e , Per_1 Per_2 divenuti nel mentre maggiorenni.
All'udienza del 12.2.20224 la causa veniva rinviata ex art. 127 ter c.p.c. a quella del 3.6.2024 per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 28.6.2024, il G.I., ritenuto di non poterla decidere in quanto il aveva proposto istanza di modifica delle condizioni CP_1 interinali ex art. 709, ult. comma, c.p.c., rinviava nuovamente ex art. 127 ter c.p.c. all'11.11.2024 per il medesimo incombente. Sulle note scritte ex art. 127 c.p.c. di precisazione delle conclusioni, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2024, con provvedimento del 10.12.2024, il G.I. tratteneva la causa alla decisione del Tribunale in composizione collegiale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice relatore il 4.3.2025.
Motivi della decisione sulla domanda di separazione personale dei coniugi
Ad avviso del Tribunale sussistono sicuramente nella fattispecie i presupposti per la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi.
3 La dichiarazione di separazione personale presuppone soltanto l'accertamento dell'esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale e ciò anche indipendentemente dalla volontà di una o entrambe le parti.
“In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21.1.2014, confermata da Sez. 1, Sentenza
n. 8713 del 29.4.2015 che richiede l'emersione in giudizio di “fatti obiettivi … ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione”, conf. da Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16698 del 5.8.2020).
Nella fattispecie in esame, invero, la ricorrente ha proposto la domanda principale di separazione e il resistente vi ha aderito espressamente. In giudizio sono emersi inequivoci elementi per inferire la cessazione di ogni affectio coniugalis. Così, preso atto che è preclusa la possibilità di prosecuzione della convivenza, di fronte ai contrasti tra le parti, che supportano la conclusione di una impossibilità di ricostituzione della comunione di vita tra i coniugi, deve essere disposta la separazione personale di e Parte_1 CP_1
ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
[...]
sulle reciproche domande di addebito della separazione
Sul piano generale, la pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Il giudice di merito deve apprezzare gli elementi emersi in giudizio circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, ovvero circa comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. e la sussistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la determinazione specifica della crisi coniugale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2960 del 3.2.2017).
Merita accoglimento la domanda di addebito proposta dalla . Pt_1
4 nato l'[...], figlio delle parti, escusso come teste all'udienza del Testimone_1
19.9.2023, rispetto al capitolo di prova articolato dalla ricorrente: “Vero che nel dicembre del
2020, a seguito di un litigio ed alla presenza dei tre figli, minori, il aggrediva la CP_1 ricorrente colpendola con violenti schiaffi tanto da farla cadere per terra, cagionandole lesioni fisiche refertate dal nosocomio di Andria, con diagnosi di traumatismo lombare, desistendo da tale azione violenta solo grazie all'intervento dei figli che facevano da scudo alla madre”, conferma la circostanza e aggiungeva “quel giorno ricordo che eravamo in dad, mia sorella era in stanza a fare lezione, io no. Lui entrò in casa chiedendo in modo aggressivo a Per_2 mia madre perché avesse il bancomat e mia madre rispose che era servito per la spesa. Poi la discussione si spostò nell'ingresso vicino ad un comò su cui era poggiato il portafogli di mia madre, mio padre dette uno schiaffo a mia madre e poi un secondo facendole perdere l'equilibrio, intervenimmo in quel momento io e mia sorella mettendoci in mezzo e Per_3 anche spingendo mio padre sul divano. Sentendo i rumori si affacciò anche mia sorella Per_2 che intervenne anche lei … Il primo ad arrivare fu mio nonno paterno al quale noi riferimmo l'accaduto e lui disse una frase che ci fece rimanere perplessi ossia “forse se lo meritava” riferendosi allo schiaffo. Nel mentre mio padre si era spostato in camera da letto, chiudendo la porta, e faceva delle chiamate. Arrivarono anche i nonni materni … . Subito dopo mio padre uscì dalla camera da letto e chiamò lui stesso i Carabinieri i quali vennero, presero le generalità di tutti e chiesero a mio padre di allontanarsi”.
, figlia delle parti, all'udienza del 12.2.2004, sulla stessa circostanza riferiva Persona_4
“questo è successo il 1°.12.2020 tra l'una e le due, era un giovedì, stavo terminando la sesta ora della lezione a distanza, stavo nella mia cameretta, ricordo le urla di mia sorella e ancora oggi le ricordo, … ho visto il portafoglio di mia madre con tutti i fogli a terra, mia madre a terra che piangeva verso l'ingresso, mio padre con la faccia e gli occhi rossi come un diavolo, mia sorella e mio fratello che piangevano e cercavano di fermarlo, mia madre è rimasta come di pietra fino alla sera quando è stata portata da mio fratello all'ospedale di Andria. …
Quando arrivò mio nonno paterno gli spiegai cosa era successo e lui rispose che se mio padre aveva dato uno schiaffo a mia madre voleva dire che se lo era meritato”.
, nato il [...], padre del resistente, escusso come teste all'udienza del Testimone_1
27.3.2023, rispetto alla circostanza capitolata dal resistente “Vero che, nel pomeriggio del
01.12.2020 la sig.ra aggredendo verbalmente il marito, si rifiutava di restituire il Pt_1 bancomat, partivano due schiaffi reciproci ed il veniva scaraventato sul divano dal CP_1 figlio presente all'accaduto, che lo colpiva alla stomia”, riportava che quel giorno era Per_1 stato il primo ad arrivare “fui chiamato da e quando arrivai trovai la e Per_2 Pt_1 Per_3
5 che piangevano e mi dissero che mio figlio aveva dato uno schiaffo alla moglie, mio figlio era in camera da letto perché aveva dolore alla stomia;
mio figlio mi disse che potevo andare via perché si trattava solo di una discussione, chiamò anche i nonni materni e arrivò la Per_2 mamma della che iniziò ad urlare e a dire che voleva proteggere i nipoti. Prima che Pt_1 arrivassero i suoceri mio figlio chiamò i Carabinieri che arrivati quando videro la situazione consigliarono a mio figlio di venire a casa mia perché stavano tutti agitati. Quando mio figlio
è venuto in macchina con me mi ha riferito che la moglie gli aveva dato uno schiaffo e il figlio un colpo alla stomia, che aveva dolore, non volle andare quella sera in ospedale ma l'ho accompagnato il giorno dopo”.
Le dichiarazioni dei figli presenti in casa al momento del fatto e, in particolare del figlio che assisteva de visu alla scena, sono precise, coerenti e circostanziate, per cui Per_1 devono ritenersi pienamente attendibili. All'uopo si osserva che dette dichiarazioni sono dello stesso tenore di quelle rese dal ragazzo allorché era ascoltato nel corso del procedimento penale a carico del padre.
Nella ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari del 15.4.2021, al contrario di quanto addotto dal nelle proprie argomentazioni di cui agli scritti conclusionali, il detto CP_1 episodio del dicembre 2020 non viene escluso nella sua materialità, ma riqualificato sub specie iuris come reato di percosse, anziché di lesioni (sulla base dei giorni di diagnosi riconosciuti alla , reato in relazione al quale non era stata proposta querela, quale Pt_1 condizione di procedibilità dell'azione penale. È questo il motivo per cui era annullata l'ordinanza cautelare rispetto ai gravi indizio di colpevolezza del reato ex art. 582 c.p., ovvero per diversa qualificazione giuridica del fatto, che nella sua materialità non era escluso.
Nella ordinanza del Tribunale del Riesame di Bari si evince che il figlio , ascoltato su Per_1 delega del P.M., avesse riportato che il 1°.12.2020, “è successo un litigio in casa, dovuto a motivi futili, e relativo al bancomat che conservava mamma nel portafogli agganciato al conto corrente cointestato, e quindi AP lo ha chiesto a mamma in maniera brusca, prendendole il portafogli dalla borsa, quindi si è messo alla ricerca del bancomat. I due si sono spostati in altra stanza nel salone ove è posizionato il comò e papa ha poggiato il portafogli di mamma sui predetto mobile;
mamma nella circostanza gli ha detto «ma cosa stai cercando, dimmi la verità, ma perché vuoi il bancomat, dimmi la verità» a quel punto, AP infastidito dalla frase ha colpito mamma a distanza ravvicinata e di sorpresa al volto con uno schiaffo. Mamma ha risposto dando uno schiaffo al corpo di AP, quindi AP infastidito dal gesto, ha colpito con maggior intensità la mamma facendola cadere per terra;
con lei sono caduti tutti gli oggetti contenuti nel portafogli. Eravamo presenti anche io e mia sorella . Quindi mi sono posto Per_3
6 tra i due, facendo scudo su mamma che tendevo a proteggere ed allontanando con piccole spinte AP. Quindi AP è caduto sul divano. È accaduto alle ore 14.00/14.30, e mia sorella era intenta nelle lezioni a distanza, ho chiamato lei per una forma di aiuto e per Per_2 calmare gli animi. PA ha inveito contro di noi, poiché in quella circostanza stavamo salvaguardando l'incolumità della mamma. Quindi AP si è allontanato andando in camera da letto” Anche in quella circostanza, confermava il successivo intervento del nonno Per_1 paterno e la frase da questo pronunciata “ma forse se lo meritava”, in riferimento allo schiaffo dato dal alla coniuge. CP_1
Espressamente rispetto a tali dichiarazioni del figlio della coppia il Tribunale del Riesame scriveva “non vi è ragione di ipotizzare una preconcetta avversione nei confronti del genitore”.
Nella sentenza di assoluzione del Tribunale di Trani del Paradiso per il reato di maltrattamenti, si legge “emerge semmai, in un contesto di difficile relazione tra le parti, considerate anche le fragilità dell'imputato, che quest'ultimo si sia lasciato andare a episodici gesti di ira e/o aggressivi, tuttavia insufficienti a dimostrare la volontaria sottoposizione della moglie e dei figli a maltrattamenti, poiché isolati”. Nella detta sentenza del 15.6.2022, il
Collegio, anche se riteneva che il figlio fosse animato da rancore verso il padre, affermava che avesse comprovato una conflittualità familiare “a tratti esasperata” e che avesse riportato anche in quella sede l'aggressione fisica del 2020.
È evidente che questo Collegio nel vagliare la domanda di addebito della separazione possa tener conto degli accertamenti in fatto di cui al procedimento penale, ma la valutazione degli stessi, è rimessa al giudice civile secondo quelli che sono i diversi presupposti tra una pronuncia di addebito e una sentenza di assoluzione, che, non escludendo alcuni dei fatti contestati al , ha solo ritenuto non integrassero il reato di maltrattamenti (la formula CP_1 assolutoria il fatto che non sussiste è, infatti, da intendersi con riferimento al sostrato materiale di quel reato, alla specifica condotta criminosa ascritta, come da previsione normativa).
Peraltro, in questo senso va interpretata anche la pronuncia della Corte di legittimità citata dal resistente nella comparsa conclusionale, ove si legge che “la sentenza penale non irrevocabile (e che nel nostro caso di specie è addirittura definitiva! N.d.r.), ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice
è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non
7 risultino da mere valutazioni del giudice penale” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3626 del
24.2.2004). Sono gli accertamenti dei fatti materiali compiuti nel giudizio penale che il giudice civile può valorizzare, ferme le valutazioni giuridiche autonome di quei fatti nel giudizio civile.
È stato di recente ribadito dalla Corte di legittimità che “i comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione … E ciò anche qualora risulti provato un unico episodio violento, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 12662 del 9.5.2024).
Ancora “con specifico riferimento alle violenze inflitte da un coniuge all'altro, questa Corte ha, tuttavia, precisato che esse costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera, infatti, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei … restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi di una situazione di crisi della coppia … I comportamenti fisicamente e moralmente lesivi, inflitti da un coniuge all'altro, rappresentano, infatti, una delle violazioni più gravi dei doveri nascenti dal matrimonio, tali da fondare l'addebito della separazione all'autore degli stessi, ed è sufficiente un singolo episodio di percosse o comunque di violenza fisica a danno del coniuge, per devastare in maniera definitiva l'equilibrio della coppia e giustificare la richiesta di addebito della separazione, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
11208 del 26.4.2024).
Si ritiene provata nel caso di specie la reazione violenta e aggressiva del nei CP_1 confronti della coniuge nel corso di un litigio (la colpiva con due schiaffi facendola cadere).
Tanto esonera dalla valutazione di tutti gli altri episodi riportati, il cui vaglio resta assorbito.
La domanda proposta in via riconvenzionale dal non merita, invece, accoglimento. CP_1
8 Recentemente la Corte di legittimità ha ribadito la sufficienza di un solo episodio di violenza a giustificare la pronuncia di addebito della separazione ad uno dei coniugi e ha puntualizzato che “alla luce di questi principi risultano prive di decisività le allegazioni contenute all'interno del mezzo in esame in ordine al fatto che la crisi del matrimonio si era già manifestata prima dell'episodio valorizzato dalla Corte di merito, a seguito della cessazione della convivenza, mentre va escluso che la Corte di merito dovesse decidere in ordine all'addebito sulla base della valutazione globale e della comparazione del contegno di entrambi i coniugi.” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 5171 del 27.2.2024).
Ecco che il pregnante episodio di violenza non va messo in comparazione con altri comportamenti della ricorrente, come addebitati dal resistente, che lamentava che già in precedenza vi fossero stati più episodi di distacco della coniuge e un disinteresse della nei confronti del coniuge, che si sentiva trascurato, dedicandosi la moglie più ai figli, Pt_1
“per il continuo atteggiamento di noncuranza, abbandono e disinteresse della nei Pt_1 confronti del marito, interessata solo ad «utilizzarlo» come bancomat” (così il resistente nella comparsa conclusionale). sulle modalità di affidamento dei figli
Nulla va più stabilito sulle modalità di affidamento di e , divenuti maggiorenni. Per_1 Per_2
Devi disporsi solo in merito a , quasi quindicenne. Per_3
Sul punto si reputa di confermare il provvedimento assunto dal G.I. all'esito del subprocedimento n. 1900-1/2021 r.g. di affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che potrà da sola assumere ex art. 337 ter, comma 3, c.c., tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore interesse relative all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza sarà necessario l'accordo di entrambi i genitori. Già la previsione della assunzione da parte della madre di tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, sia in campo scolastico, che extrascolastico, che medico, ovvia alle difficoltà di assunzione di decisioni condivise da parte dei genitori, che insieme dovranno assumere solo le decisioni di maggiore interesse.
Quanto alle modalità di incontro con il padre della ragazza deve darsi risalto alla volontà di
, nel senso che gli incontri potranno esserci quando la stessa se lo sentirà. Per_3
Anche sotto questo profilo si condividono le motivazioni del giudice istruttore nella citata ordinanza. Si legge in quel provvedimento che “il Presidente f.f. del Tribunale disponeva l'affidamento esclusivo dei tre figli, allora tutti minori, alla madre, «stante la pendenza di un procedimento penale nei confronti del resistente, con applicazione della misura cautelare
9 dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa appare opportuno prevedere in questa fase sino a che non verranno definite le Pt_1 vicende penali per le quali il resistente è accusato di aver maltrattato - oltre che la moglie - anche i figli minori (rispetto ai quali si deduce di aver provocato uno stato di soggezione psicologica a causa dei suoi comportamenti violenti e minacciosi, animati dalla sua indole irascibile e collerica)» (così nella ordinanza del 29.6.2021). Tale statuizione era assunta, come sostenuto dal , in via precauzionale e di opportunità; il Presidente f.f., però, CP_1 sottolineava anche come, nel provvedimento cautelare emesso dal G.I.P., fosse evidenziato uno stato psicologico di soggezione dei figli rispetto al padre. Orbene, il è stato CP_1 assolto dai reati ascritti dal Tribunale penale di Trani, che ha revocato anche la misura cautelare di divieto di avvicinamento alla coniuge e di allontanamento dalla casa familiare, ma dal testo della sentenza emerge, al di là della qualificazione dei fatti, come vi fosse un clima non sereno nell'ambiente familiare («convivenza talvolta conflittuale» così il Collegio penale nella sentenza del 15.6.2022), che ha avuto ripercussioni sui figli. Tanto emerge anche dalla relazione della dott.ssa come già richiesta da questo G.I.. Si legge Persona_5 nella sentenza del 15.6.2022 che vi erano episodi di «denigrazioni, sebbene indebite», lamentele del , «estremismi e sporadici eccessi» nella gestione dei figli, «condotte CP_1 tendenti ad educare e a redarguire, seppure con una qualche asprezza, figli particolarmente ribelli e decisamente ostili al rispetto delle regole e della figura paterna. Il ha, dal CP_1 canto suo, qualificato i fatti occorsi in casa non come dell'aggressioni gratuite nei loro confronti, ma quali fermi rimproveri, necessitati dalla disobbedienza … le condotte dell'imputato, indubbiamente censurabili - lo stesso imputato ha ammesso di aver, in momenti di ira, insultato i figli o la moglie, pur riferendo di condotte reciproche». Nella relazione della dott.ssa risulta una resistenza delle figlie, provate dai vissuti Persona_5 familiari, rispetto agli incontri con il padre. appare aver riaperto la comunicazione con Per_2 il padre «pur mantenendo ferma la volontà di non incontrarlo» e , che ha necessità Per_3 ancora di elaborare le esperienze traumatiche intrafamiliari ed i vissuti emotivi correlati,
«esprime in modo determinato il bisogno di non volerlo incontrare». Evidente è, quindi, che ancora non è stato sperimentato un percorso di incontri protetti tra il padre e le figlie, dovendosi, come specificato già nell'ordinanza dell'ottobre 2022 rispettare la volontà delle ragazze”.
Anche sulla base della relazione del Centro per il Trauma del 1°.9.2023, deve disporsi che gli incontri avverranno allorché la ragazza vorrà e si sentirà pronta, con invito rivolto ad entrambi i genitori a non forzare la decisione della ragazza, che, come riferito dalla dott.ssa
10 deve raggiungere una situazione di serenità e autonomia nella gestione delle CP_3 relazioni, così da poter affermare sé stessa. sulla assegnazione della casa familiare
Va confermata la assegnazione alla della casa familiare, giacché, ai sensi dell'art. 337 Pt_1 sexies c.c., il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minori o maggiorenni ma non autonomi, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. sul mantenimento dei figli
I figli maggiorenni coabitano con la madre, presso cui è collocata la figlia minore. La convivenza del figlio divenuto maggiorenne con la madre comporta la previsione di un assegno di contribuzione forfetizzato a carico del genitore non convivente, mentre quello convivente provvede al mantenimento in forma diretta, così come va posto un contributo forfettizzato a carico del genitore non collocatario della prole minore.
I figli maggiorenni hanno un'età nella quale ancora non si può imputare loro di non essersi resi autonomi. L'onere di contribuzione economica da parte del genitore non cessa automaticamente con la maggiore età dei figli;
nella pronuncia della Corte di legittimità, Sez.
1, Ordinanza n. 17183 del 14.08.2020, si evidenzia come vada riconosciuto al figlio, dopo il compimento della maggiore età, il diritto di godere di un lasso di tempo sufficiente per trovare un lavoro. La circostanza che svolgano piccoli lavoretti serali non è affatto indicativa di una raggiunta autonomia economica, neppure parziale, ma solo segno dell'impegno dei ragazzi al fine di non gravare sui genitori per loro piccole spese.
Si reputa congruo confermare, non accogliendosi né la richiesta del padre di diminuire l'importo, né della madre di aumentare lo stesso, la somma stabilita in via interinale dal
Presidente f.f. del Tribunale di € 220,00, oltre adeguamenti annuali Istat per ciascuno con decorrenza da luglio 2021, in misura piuttosto prossima ai minimi di questo Tribunale, ma evidentemente secondo una valutazione condivisibile della circostanza sia del numero dei figli
(sono tre) e sia degli esborsi del già in essere o prevedibili (cfr. esborsi per una CP_1 nuova abitazione dopo la cessazione della coabitazione con la , l'aumento dell'importo Pt_1 della rata di mutuo rispetto all'epoca di instaurazione del giudizio, dal momento che secondo contratto il tasso di interessi corrispettivi del mutuo contratto dal è variabile, CP_1 rispetto al tasso MRO della BCE pro tempore vigente).
11 Condivisibilmente il G.I., con l'ordinanza emessa all'esito del giudizio n. 1900-2/2021 r.g., evidenziava che “se ben si legge l'ordinanza presidenziale deve evincersi che la circostanza che il fosse onerato del pagamento dell'intera rata del mutuo era considerata un CP_1 presupposto per la statuizione in ordine al mancato riconoscimento del mantenimento della coniuge, ovvero una circostanza valutata per contemperare le diverse situazioni economiche delle parti. Tanto emerge chiaramente dalla motivazione della ordinanza «quanto alla regolamentazione dei rapporti economici, … mentre il marito, oltre che affetto da gravissime patologie e da un'invalidità del 100%, è gravato da una serie di finanziamenti contratti
(mutuo di € 700,00 per l'acquisto della casa coniugale, … orbene, considerato che il resistente è onerato di questi pagamenti, … il è altresì gravato del pagamento del CP_1 rateo relativo al mutuo della casa coniugale»”. Anche in questa sede, evidentemente, in merito al quantum del mantenimento per i figli si deve tener presente l'onere del di CP_1 pagamento per l'intero della rata di mutuo. Ecco che gli esborsi del rispetto al CP_1 proprio reddito mensile, nonché la considerazione del reddito della non consentono Pt_1 un aumento dell'importo mensile, nonostante l'aumento delle esigenze dei ragazzi.
Su ciascun genitore, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale, dovranno gravare le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno. domanda di risarcimento del danno della ricorrente
, con la costituzione in giudizio, eccepiva tempestivamente l'improcedibilità CP_4 secondo la disciplina ratione temporis in vigore della domanda avversa di risarcimento del danno. “Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione per subordinazione o forte (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18870 dell'8.9.2014).
Solo, infatti, con il correttivo del novembre 2024 alla c.d. Riforma Cartabia, evidentemente non applicabile nel caso di specie, la domanda di risarcimento del danno endofamiliare è stata assoggettata al rito della famiglia.
12 La domanda non risulta, invero, neppure funditus coltivata in giudizio dalla ma solo Pt_1 ribadita nella comparsa conclusionale (non era riproposta infatti già nella memoria integrative o nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.).
sulle spese di lite
Considerato l'esito del giudizio, con accoglimento della domanda di addebito della ricorrente,
l'esito dei subprocedimenti, l'inammissibilità della domanda di risarcimento, comunque, non già coltivata, la circostanza che la non insisteva sin da subito sulle domande proposte Pt_1 in merito alle modalità di pagamento del mutuo cointestato (domanda, peraltro, poi spiegata nel subprocedimento ex art. 709, ult. comma, c.p.c. ratione temporis applicabile, n. 1900-
272021 r.g., dal che pur aveva eccepito l'inammissibilità della domanda come CP_1 proposta dalla ricorrente negli altri introduttivi) e in merito all'intestazione dell'autovettura, ma anche di mantenimento per sé, per la circostanza sostanzialmente sopravvenuta di stabilizzazione della propria attività lavorativa, meritano compensazione per 1/4, mentre i restanti 3/4 per soccombenza vanno posti a carico del e a favore della da CP_1 Pt_1 liquidarsi nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, mentre in quelli massimi per la fase istruttoria, tenendo conto dei due subprocedimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 13.4.2021, da nei confronti di Parte_1 CP_1
nonché sulle domande riconvenzionali del resistente, consentito l'intervento in
[...] causa al P.M., ogni altra domanda, eccezione o difesa rinunciata, rigettata ovvero assorbita, così provvede:
− dispone la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., sposatisi in Andria il 9.6.2001 (atto iscritto negli atti del
Comune di Andria al n. 174, parte 2, serie A, anno 2001);
− accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dalla Pt_1
− rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dal;
CP_1
− dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente;
− nulla dispone in merito alle modalità di affidamento dei figli della coppia e;
Per_1 Per_2
− conferma l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 prevalente presso la madre, che potrà da sola assumere ex art. 337 ter, comma 3, c.c., tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre per quelle di maggiore interesse relative
13 all'istruzione, alla salute e alla scelta della residenza sarà necessario l'accordo di entrambi i genitori;
− rimette alla volontà di le modalità di incontro con il padre, con invito ai genitori al Per_3 rispetto delle scelte della figlia;
− conferma la assegnazione alla della casa familiare;
Pt_1
− conferma a carico del l'obbligo di concorrere nel mantenimento dei tre figli nella CP_1 misura di € 220,00 per ciascuno, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2021;
− conferma a carico di ciascun genitore il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli, da regolamentarsi secondo il vigente protocollo in uso all'intestato Tribunale;
− compensa tra le parti le spese di lite per 1/4 e pone a carico del e a favore della CP_1
i restanti 3/4 che liquida in € 6.389,25 per compensi e € 90,00 per esborsi, oltre Pt_1 spese generali al 15%, iva e cap come per legge.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il
15.4.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott.ssa Sandra Moselli
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