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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1052 per l'anno 2024, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
, (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Tropea (VV), via Don Mottola, n. 11, presso lo studio dell' avv. Daniela
Marrabello, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 765/2024, pubblicata in data 06.03.2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.12.2023, proponeva Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920220002040875000 notificata pagina 1 di 8 in data 04.07.2023 e avente ad oggetto crediti relativi a IMU e TARI, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Si costitutiva l' preliminarmente deducendo il difetto di Controparte_2 giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, stante la natura tributaria dei crediti oggetto della cartella impugnata.
Il Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, dopo avere dichiarato la contumacia dell' , disponeva l'accoglimento della domanda sull'assunto del Controparte_2 decorso dell'avvenuta prescrizione quinquennale, dichiarando l'annullamento della cartella impugnata con condanna alle spese del soccombente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Controparte_2 preliminarmente deducendo l'errore del giudice di primo grado laddove ne ha dichiarato la contumacia. Sempre preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, trattandosi di crediti di natura tributaria. Nel merito ha in ogni caso contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato non risultante dalla documentazione la regolare notifica della cartella n. 13920220002040875000. Per tutti questi motivi ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , deducendo preliminarmente il difetto di Controparte_1 rappresentanza in giudizio dell'appellata, stante la nullità del mandato al difensore, avvocato del libero foro. Sempre preliminarmente ha contestato il difetto di giurisdizione così come sollevato poiché infondato e nel merito ha contestato l'appello, chiedendone l'integrale rigetto, poiché infondato. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e veniva rinviata per la discussione all'udienza del 30.09.2025.
Preliminarmente va dato atto dell'errore in cui è incorso il Giudice di Primo Grado, che ha dichiarato la contumacia di , pur essendo la stessa Controparte_2 costituitasi il 22.01.2024, per come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta allegata agli atti. pagina 2 di 8 Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata e riguardante il difetto di rappresentanza in giudizio da parte di avvocato del libero foro. Invero, sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre
2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_3 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art.
1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la CP_2 costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e CP_2 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita ha delineato un sistema nel quale, Controparte_4 impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche CP_2 da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Controparte_4
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...]
pagina 3 di 8 sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Controparte_4 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce dei predetti principi, si può ulteriormente osservare che il Protocollo
d'intesa tra Avvocatura dello Stato e , n. 36437 Controparte_4 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello)". In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di Controparte_5 appello di un avvocato del libero foro.
Sempre preliminarmente non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del mandato per non essere stata allegata la procura speciale, poiché quest'ultima risulta depositata unitamente all'atto di appello da parte di , Controparte_2 rilasciata all'uopo da parte del Dott. in qualità di Responsabile Persona_1
Contenzioso Calabria in data 19.01.2024( vedi allegato 2 ). Controparte_2
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_5 assorbente e dirimente su ogni altra questione avanzata.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo pagina 4 di 8 scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (IMU anni
2012-2013 e TARI anno 2015).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione quinquennale e in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, pagina 5 di 8 quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria,
pagina 6 di 8 come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n.13920220002040875000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_4 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.A.C. 1052 per l'anno 2024, promossa da
, (P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Fava, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza alla via Nicola Serra 96, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
Contro
, (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Tropea (VV), via Don Mottola, n. 11, presso lo studio dell' avv. Daniela
Marrabello, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-APPELLATO -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 765/2024, pubblicata in data 06.03.2024, non notificata.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato in data 11.12.2023, proponeva Controparte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920220002040875000 notificata pagina 1 di 8 in data 04.07.2023 e avente ad oggetto crediti relativi a IMU e TARI, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Si costitutiva l' preliminarmente deducendo il difetto di Controparte_2 giurisdizione dell'adito Giudice di Pace, stante la natura tributaria dei crediti oggetto della cartella impugnata.
Il Giudice adito, con la sentenza sopra indicata, dopo avere dichiarato la contumacia dell' , disponeva l'accoglimento della domanda sull'assunto del Controparte_2 decorso dell'avvenuta prescrizione quinquennale, dichiarando l'annullamento della cartella impugnata con condanna alle spese del soccombente.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' Controparte_2 preliminarmente deducendo l'errore del giudice di primo grado laddove ne ha dichiarato la contumacia. Sempre preliminarmente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, trattandosi di crediti di natura tributaria. Nel merito ha in ogni caso contestato la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato non risultante dalla documentazione la regolare notifica della cartella n. 13920220002040875000. Per tutti questi motivi ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , deducendo preliminarmente il difetto di Controparte_1 rappresentanza in giudizio dell'appellata, stante la nullità del mandato al difensore, avvocato del libero foro. Sempre preliminarmente ha contestato il difetto di giurisdizione così come sollevato poiché infondato e nel merito ha contestato l'appello, chiedendone l'integrale rigetto, poiché infondato. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e veniva rinviata per la discussione all'udienza del 30.09.2025.
Preliminarmente va dato atto dell'errore in cui è incorso il Giudice di Primo Grado, che ha dichiarato la contumacia di , pur essendo la stessa Controparte_2 costituitasi il 22.01.2024, per come risulta dalla comparsa di costituzione e risposta allegata agli atti. pagina 2 di 8 Sempre preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata da parte appellata e riguardante il difetto di rappresentanza in giudizio da parte di avvocato del libero foro. Invero, sul punto, le Sezioni unite della Corte di Cassazione del 19 novembre
2019, n. 30008, pronunciando al riguardo, hanno affermato che “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' Controparte_3 impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: 1) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D. richiamato, art. 43, comma 4, di avvocati del libero Foro - nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art.
1, comma 5, - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la CP_2 costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente e CP_2 implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (Cass., sez. U., sent. n. 30008/2019; v. anche Cass. 29 novembre 2019, n. 31241; Cass., sez. U., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., sez. U., 8 giugno 2021, n. 15911). Pertanto, il legislatore, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita ha delineato un sistema nel quale, Controparte_4 impregiudicata la generale facoltà dell' anzidetta di farsi rappresentare anche CP_2 da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle
Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all'Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all' Controparte_4
di avvalersi anche di avvocati del libero Foro, secondo un meccanismo
[...]
pagina 3 di 8 sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell'
[...]
a mezzo dell'Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del Controparte_4 libero Foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.
Alla luce dei predetti principi, si può ulteriormente osservare che il Protocollo
d'intesa tra Avvocatura dello Stato e , n. 36437 Controparte_4 del 5 luglio 2017, prevede espressamente, in tema di "Contenzioso afferente l'attività di Riscossione", al punto 3.4.2, che "L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello)". In ragione della citata giurisprudenza deve ritenersi che del tutto legittimamente l' si è avvalsa nel proporre l'atto di Controparte_5 appello di un avvocato del libero foro.
Sempre preliminarmente non può essere accolta l'eccezione relativa alla nullità del mandato per non essere stata allegata la procura speciale, poiché quest'ultima risulta depositata unitamente all'atto di appello da parte di , Controparte_2 rilasciata all'uopo da parte del Dott. in qualità di Responsabile Persona_1
Contenzioso Calabria in data 19.01.2024( vedi allegato 2 ). Controparte_2
Tanto premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla che appare Controparte_5 assorbente e dirimente su ogni altra questione avanzata.
La domanda proposta dall'odierno appellato va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata. Giova ricordare che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo pagina 4 di 8 scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nella specie, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (IMU anni
2012-2013 e TARI anno 2015).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento eccependo l'intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella, sul presupposto della soggezione al termine di prescrizione quinquennale e in assenza di alcun atto interruttivo idoneo ad interromperla.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, pagina 5 di 8 quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n.23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U. n.16986/2022).
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs.
n.546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria,
pagina 6 di 8 come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso l'intimazione di pagamento n.13920220002040875000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto, in Controparte_4 riforma della sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Vibo Valentia, 12 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
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