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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3591/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
, assistito giusta procura in atti dall'avv. SPATARO GIOVANNI, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PIAZZA EUROPA 9 COSENZA ITALIA
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita giusta procura in Controparte_1 atti dall'avv. CATIZONE LORENZO, ed elettivamente domiciliata alla Via Milelli 26/b, Cosenza, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Cavalcanti
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del CP_2 presente giudizio presso lo studio dell'avv. GROCCIA ANTONELLA DENISE sito in COSENZA, via Campagna n. 48, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno al lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione del 30.06.2021 evocava in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la e l' per ottenere il ristoro dei danni materiali subiti in data Controparte_1 CP_2
11.08.2020, alle ore 21.40, nel mentre si trovava a percorrere, alla guida della propria autovettura pagina 1 di 5 (modello Peugeot 3008 GT Line targata FL295EL), la SS 107, ove, giunto al km 35+900, restava coinvolto in un gravoso incidente. Deduceva che: il sinistro veniva causato dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un gruppo di cinghiali, in quanto l'attore, essendo impossibilitato ad evitarli, finiva per impattare violentemente con gli stessi, danneggiando la propria autovettura;
aveva inutilmente richiesto il risarcimento dei danni subiti in via stragiudiziale e anche azionando la procedura di negoziazione assistita. Rimasto infruttuoso ogni tentativo di conciliare la lite,
l'attore ha azionato il presente giudizio chiedendo che i convenuti venissero condannati al pagamenti della somma di € 6.088,80 per la riparazione della sua autovettura o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del fatto illecito sino al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si è costituita la eccependo preliminarmente la esclusiva applicabilità dell'art. Controparte_1
2043 c.c. cui consegue il rigetto dell'avversa domanda per esser la stessa tutto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provato il nesso di causalità e l'evento dannoso. Infine, la convenuta, ha contestato il comportamento imprudente del conducente, il quale, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto prevenire la situazione di pericolo e non ha fornito alcun elemento inerente la sua condotta. Ha poi contestato il quantum della pretesa. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio.
3. Si è costituita, altresì, contestando, preliminarmente, la propria legittimazione Controparte_2 passiva, sul presupposto che in materia di risarcimento danni causati da fauna selvatica la legittimazione unica ed esclusiva spetta alla . Nel merito, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenza di lite.
3. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi, è stata assegnata allo scrivente che la tratteneva in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_2
Al riguardo, deve premettersi che può dirsi ormai risolto l'originaria incertezza sia sulla legittimazione passiva che sul titolo di responsabilità nell'alternativa tra responsabilità oggettiva e colposa.
Va considerato, infatti, che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019)
- e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici - il più recente approdo della Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo
Giudice, individua nell'art.2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Ciò posto, la Suprema Corte di cassazione ha altresì chiarito che: “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio P_ faunistico, nonché, delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo pagina 2 di 5 delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante P_ chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” ( cfr. Cass. Civ. sez. VI n.35556 del 02.12.2022).
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, la legittimazione passiva nel presente giudizio, con riferimento all'invocata tutela ex art. 2052 c.c. non può che essere riconosciuta in capo alla P_
.
[...]
Ciò non esclude, tuttavia, che il danneggiato possa anche agire, contemporaneamente, ex art. 2043 c.c., nei confronti di altro soggetto quale responsabile della gestione delle strade, configurandosi, in questo caso, una responsabilità concorrente di (ex art. 2052 c.c.) ed ente (ex art. 2043 c.c.). P_
Così si è espressa di recente la SC chiarendo che “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata “ex ante”, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada” (Cass.n. 8206/2021).
4.1. Tanto premesso, applicando i summenzionati principi al caso in esame, si osserva in primo luogo che parte attrice ha fornito la prova della riconducibilità del sinistro a comportamenti imputabili ad entrambi i convenuti atteso che qualora venga invocata la concorrente e solidale responsabilità dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2043 c.c. per negligente tenuta della stessa, occorre che tale responsabilità venga rigorosamente provata dall'attore che, con riferimento al rapporto di causalità, deduca l'apporto causale dell'omessa apposizione di segnali di pericolo o altri presidi a tutela della sicurezza della circolazione stradale, tenendo conto del principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”, quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es . c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali “quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza” (Cass. ordinanza n. 4004 del 18/02/2020).
Da tanto deriva, con particolare riferimento alla mancanza della recinzione, il richiamo al consolidato principio in base al quale, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi (o l'apposizione di barriere protettive, come dedotto dall'attore), l'apposizione pagina 3 di 5 di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (cfr. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 5722 del
27/02/2019).
In tale contesto, ove la pubblica amministrazione deve orientare la propria condotta a fini general preventivi e sulla base di un principio di precauzione, il pericolo deve essere considerato al fine di generare un obbligo della p.a. di attivarsi a comprimerlo, con valutazione ex ante, trattandosi di una norma che orienta l'attività della p.a. in relazione alla situazione di rischio prospettabile nell'area in questione.
L'obbligo insorge, dunque, quando vi sia pericolo concreto da comprimere (cfr. Cass. 16642/2016).
4.2. Orbene, nel caso di specie, attraverso la prova testimoniale resa dal teste , Vice Testimone_1
Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri di Celico della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emerso “che nell'agosto 2020 esisteva una situazione di vasto ripopolamento di cinghiali sulla SS107 anche in prossimità del Km in cui si è verificato il sinistro. Questo lo so perché sono giunto in quel periodo in cui la caccia era stata sospesa per via del Covid, diverse segnalazioni di presenza di cinghiali.” Riferiva inoltre il teste che “Escludo che sulla SS107, nel punto in cui si è verificato il sinistro e comunque in prossimità di esso, vi fossero nel 2020 e non ci sono nemmeno tuttora, segnali di pericolo relativi all'attraversamento di animali selvatici” e che “Escluso che nel tratto in cui si è verificato l'incidente ci fosse nel 2020 e non c'è tuttora alcun dispositivo tipo una rete di protezione idoneo ad evitare l'attraversamento di animali selvatici. Ci sono ai margini dei muretti di cemento, ma non sono abbastanza alti da impedire l'attraversamento da parte degli animali selvatici.”
Appare pertanto provata la circostanza, dedotta dall'attore, che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, vi fosse una situazione di pericolo oggettivamente prevedibile sia dall'Ente proprietario che dell'Ente predisposto alla manutenzione;
situazione di pericolo che, in uno con le modalità di accadimento del sinistro (pluralità di animali attraversanti strada a singola corsia in orario notturno) fanno ritenere esclusa una responsabilità concorrente dell'attore o la possibilità di porre in essere condotte alternative.
Parimenti provato è, poi, l'importo dei danni subiti, stante la produzione delle fatture relative ai lavori, la cui effettuazione e pagamento, è stata confermata dal teste titolare della Società Testimone_2 incaricata dei lavori.
5. Rilevato che l'attore ha richiesto in via principale la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 2052
C.c., la cui legittimazione, come visto, spetta esclusivamente alla (invocando la tutela Controparte_1 ex art. 2043 c.c. solo in via subordinata) ne deriva che solo nei confronti della stessa debba essere pronunciata condanna al pagamento della somma di € 6.088,80, come da fatture versate in atti, relativi alle spese di riparazione risultate necessarie.
Alla suddetta somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data delle singole fatture (data della quietanza e, pertanto in via presuntiva dell'esborso) fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sono inoltre dovuti gli interessi c.d. compensativi, che si ritiene equo liquidare nella misura del tasso legale da computarsi sulla predetta somma annualmente rivalutata.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla somma attualizzata, dalla presente sentenza al saldo. pagina 4 di 5 6. Le spese seguono la soccombenza, ritenendosi, essendo stata comunque accertata la responsabilità dell ai fini della domanda subordinata, compensarsi le spese relative a tale rapporto processuale. CP_2
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata, nonché dell'effettiva somma riconosciuta, prossima al minimo dello scaglione, possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi documentati e € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell e ritenuta sussistente la responsabilità ex CP_2 art. 2052 c.c della , ACCOGLIE la domanda proposta in via principale e per Controparte_1
l'effetto Condanna la al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
, della somma di della somma di € 6.088,80 oltre rivalutazione e interessi come in
[...] parte motiva, oltre che al pagamento delle spese di lite sopportate che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. SPATARO GIOVANNI;
- Compensa per il resto le spese di lite.
Cosenza, 03/01/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Sommella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3591/2021 promossa da:
, assistito giusta procura in atti dall'avv. SPATARO GIOVANNI, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in PIAZZA EUROPA 9 COSENZA ITALIA
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita giusta procura in Controparte_1 atti dall'avv. CATIZONE LORENZO, ed elettivamente domiciliata alla Via Milelli 26/b, Cosenza, presso lo Studio dell'Avv. Alessandra Cavalcanti
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del CP_2 presente giudizio presso lo studio dell'avv. GROCCIA ANTONELLA DENISE sito in COSENZA, via Campagna n. 48, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni in cui si riportavano agli atti, scritti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
0. Preso atto, preliminarmente, che il presente fascicolo, sebbene rimesso allo scrivente per la decisione, non appariva in consolle tra i procedimenti da decidere e che pertanto, a tale circostanza, in uno al lungo periodo di malattia sofferta, è da attribuire il ritardo nella trattazione dello stesso, si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 c.p.c./118 disp Att. c.p.c. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
1. Con atto di citazione del 30.06.2021 evocava in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
Tribunale la e l' per ottenere il ristoro dei danni materiali subiti in data Controparte_1 CP_2
11.08.2020, alle ore 21.40, nel mentre si trovava a percorrere, alla guida della propria autovettura pagina 1 di 5 (modello Peugeot 3008 GT Line targata FL295EL), la SS 107, ove, giunto al km 35+900, restava coinvolto in un gravoso incidente. Deduceva che: il sinistro veniva causato dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un gruppo di cinghiali, in quanto l'attore, essendo impossibilitato ad evitarli, finiva per impattare violentemente con gli stessi, danneggiando la propria autovettura;
aveva inutilmente richiesto il risarcimento dei danni subiti in via stragiudiziale e anche azionando la procedura di negoziazione assistita. Rimasto infruttuoso ogni tentativo di conciliare la lite,
l'attore ha azionato il presente giudizio chiedendo che i convenuti venissero condannati al pagamenti della somma di € 6.088,80 per la riparazione della sua autovettura o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data del fatto illecito sino al saldo, con vittoria di spese e competenze di lite.
2. Si è costituita la eccependo preliminarmente la esclusiva applicabilità dell'art. Controparte_1
2043 c.c. cui consegue il rigetto dell'avversa domanda per esser la stessa tutto infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso non provato il nesso di causalità e l'evento dannoso. Infine, la convenuta, ha contestato il comportamento imprudente del conducente, il quale, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto prevenire la situazione di pericolo e non ha fornito alcun elemento inerente la sua condotta. Ha poi contestato il quantum della pretesa. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio.
3. Si è costituita, altresì, contestando, preliminarmente, la propria legittimazione Controparte_2 passiva, sul presupposto che in materia di risarcimento danni causati da fauna selvatica la legittimazione unica ed esclusiva spetta alla . Nel merito, ha chiesto il rigetto della Controparte_1 domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenza di lite.
3. La causa, istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testi ammessi, è stata assegnata allo scrivente che la tratteneva in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta CP_2
Al riguardo, deve premettersi che può dirsi ormai risolto l'originaria incertezza sia sulla legittimazione passiva che sul titolo di responsabilità nell'alternativa tra responsabilità oggettiva e colposa.
Va considerato, infatti, che, sebbene la giurisprudenza, anche di legittimità, abbia ritenuto a lungo che la responsabilità per danni causati dagli animali selvatici dovesse ricondursi alla clausola generale di responsabilità civile, di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 9276/2014, n. 27543/2017, n. 5722/2019)
- e ciò in quanto si riteneva che la disposizione di cui all'art. 2052 c.c. riguardasse esclusivamente gli animali domestici e non anche quelli selvatici - il più recente approdo della Suprema Corte di cassazione (cfr. Cass. civ. n. 13848/2020, n. 12113/2020, n. 7969/2020), condiviso anche da questo
Giudice, individua nell'art.2052 del c.c. il paradigma normativo cui ricondurre anche la responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica.
Infatti, è stato osservato dalla giurisprudenza che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Ciò posto, la Suprema Corte di cassazione ha altresì chiarito che: “nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio P_ faunistico, nonché, delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo pagina 2 di 5 delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante P_ chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno” ( cfr. Cass. Civ. sez. VI n.35556 del 02.12.2022).
Pertanto, applicando tali principi al caso di specie, la legittimazione passiva nel presente giudizio, con riferimento all'invocata tutela ex art. 2052 c.c. non può che essere riconosciuta in capo alla P_
.
[...]
Ciò non esclude, tuttavia, che il danneggiato possa anche agire, contemporaneamente, ex art. 2043 c.c., nei confronti di altro soggetto quale responsabile della gestione delle strade, configurandosi, in questo caso, una responsabilità concorrente di (ex art. 2052 c.c.) ed ente (ex art. 2043 c.c.). P_
Così si è espressa di recente la SC chiarendo che “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica, il titolo di responsabilità fondato sull'art. 2052 c.c., rispetto al quale la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli circolanti, deve essere valutata “ex ante”, avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada” (Cass.n. 8206/2021).
4.1. Tanto premesso, applicando i summenzionati principi al caso in esame, si osserva in primo luogo che parte attrice ha fornito la prova della riconducibilità del sinistro a comportamenti imputabili ad entrambi i convenuti atteso che qualora venga invocata la concorrente e solidale responsabilità dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 2043 c.c. per negligente tenuta della stessa, occorre che tale responsabilità venga rigorosamente provata dall'attore che, con riferimento al rapporto di causalità, deduca l'apporto causale dell'omessa apposizione di segnali di pericolo o altri presidi a tutela della sicurezza della circolazione stradale, tenendo conto del principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il dovere della P.A. di predisporre dispositivi specifici per avvisare dei rischi o scoraggiare l'attraversamento degli animali può trovare fondamento solo in norme particolari poste a tutela di chi si trovi ad attraversare un certo territorio in una situazione di concreto pericolo, da valutare “ex ante”, quale è, con riguardo all'utilizzo della rete viaria, l'art. 84, comma 2, reg. es . c.d.s., che impone, a fini general-preventivi e sulla base di un principio di precauzione, l'installazione di segnali “quando esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non percepibile con tempestività da un conducente che osservi le normali regole di prudenza” (Cass. ordinanza n. 4004 del 18/02/2020).
Da tanto deriva, con particolare riferimento alla mancanza della recinzione, il richiamo al consolidato principio in base al quale, quand'anche il territorio fosse abitualmente popolato da animali selvatici, non possono essere pretese, da parte dell'ente proprietario della strada, la recinzione generalizzata di tutti i perimetri boschivi (o l'apposizione di barriere protettive, come dedotto dall'attore), l'apposizione pagina 3 di 5 di cartelli in ogni tratto di strada o l'illuminazione continua su strada extraurbana, indipendentemente da peculiarità concrete della vicenda esaminata, dovendo piuttosto provarsi che il luogo del sinistro fosse all'epoca abitualmente frequentato da animali selvatici ovvero fosse stato teatro di precedenti incidenti per la presenza di un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un vero e proprio pericolo per quel tratto di strada, anche se il pericolo fosse stato, in ipotesi, adeguatamente segnalato in zona limitrofa (cfr. Cass Sez. 3 - , Ordinanza n. 4004 del 18/02/2020; Sez. 3 -, Ordinanza n. 5722 del
27/02/2019).
In tale contesto, ove la pubblica amministrazione deve orientare la propria condotta a fini general preventivi e sulla base di un principio di precauzione, il pericolo deve essere considerato al fine di generare un obbligo della p.a. di attivarsi a comprimerlo, con valutazione ex ante, trattandosi di una norma che orienta l'attività della p.a. in relazione alla situazione di rischio prospettabile nell'area in questione.
L'obbligo insorge, dunque, quando vi sia pericolo concreto da comprimere (cfr. Cass. 16642/2016).
4.2. Orbene, nel caso di specie, attraverso la prova testimoniale resa dal teste , Vice Testimone_1
Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri di Celico della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, è emerso “che nell'agosto 2020 esisteva una situazione di vasto ripopolamento di cinghiali sulla SS107 anche in prossimità del Km in cui si è verificato il sinistro. Questo lo so perché sono giunto in quel periodo in cui la caccia era stata sospesa per via del Covid, diverse segnalazioni di presenza di cinghiali.” Riferiva inoltre il teste che “Escludo che sulla SS107, nel punto in cui si è verificato il sinistro e comunque in prossimità di esso, vi fossero nel 2020 e non ci sono nemmeno tuttora, segnali di pericolo relativi all'attraversamento di animali selvatici” e che “Escluso che nel tratto in cui si è verificato l'incidente ci fosse nel 2020 e non c'è tuttora alcun dispositivo tipo una rete di protezione idoneo ad evitare l'attraversamento di animali selvatici. Ci sono ai margini dei muretti di cemento, ma non sono abbastanza alti da impedire l'attraversamento da parte degli animali selvatici.”
Appare pertanto provata la circostanza, dedotta dall'attore, che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, vi fosse una situazione di pericolo oggettivamente prevedibile sia dall'Ente proprietario che dell'Ente predisposto alla manutenzione;
situazione di pericolo che, in uno con le modalità di accadimento del sinistro (pluralità di animali attraversanti strada a singola corsia in orario notturno) fanno ritenere esclusa una responsabilità concorrente dell'attore o la possibilità di porre in essere condotte alternative.
Parimenti provato è, poi, l'importo dei danni subiti, stante la produzione delle fatture relative ai lavori, la cui effettuazione e pagamento, è stata confermata dal teste titolare della Società Testimone_2 incaricata dei lavori.
5. Rilevato che l'attore ha richiesto in via principale la condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 2052
C.c., la cui legittimazione, come visto, spetta esclusivamente alla (invocando la tutela Controparte_1 ex art. 2043 c.c. solo in via subordinata) ne deriva che solo nei confronti della stessa debba essere pronunciata condanna al pagamento della somma di € 6.088,80, come da fatture versate in atti, relativi alle spese di riparazione risultate necessarie.
Alla suddetta somma deve aggiungersi la rivalutazione monetaria a decorrere dalla data delle singole fatture (data della quietanza e, pertanto in via presuntiva dell'esborso) fino alla pubblicazione della presente sentenza. Sono inoltre dovuti gli interessi c.d. compensativi, che si ritiene equo liquidare nella misura del tasso legale da computarsi sulla predetta somma annualmente rivalutata.
Spettano, infine, gli interessi legali sulla somma attualizzata, dalla presente sentenza al saldo. pagina 4 di 5 6. Le spese seguono la soccombenza, ritenendosi, essendo stata comunque accertata la responsabilità dell ai fini della domanda subordinata, compensarsi le spese relative a tale rapporto processuale. CP_2
Pertanto, le competenze di lite - che tenuto conto della natura della causa e della non particolare complessità della questione trattata, nonché dell'effettiva somma riconosciuta, prossima al minimo dello scaglione, possono attestarsi su valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al D.M.
55/2014, - devono essere liquidate in € 264,00 per esborsi documentati e € 2.540,00 (€ 460,00 per fase di studio, € 389,00 per fase introduttiva, € 840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria), oltre rimb. forf, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell e ritenuta sussistente la responsabilità ex CP_2 art. 2052 c.c della , ACCOGLIE la domanda proposta in via principale e per Controparte_1
l'effetto Condanna la al pagamento, in favore dell'attore Controparte_1 Parte_1
, della somma di della somma di € 6.088,80 oltre rivalutazione e interessi come in
[...] parte motiva, oltre che al pagamento delle spese di lite sopportate che si liquidano in € 264,00 per esborsi e € 2.540,00 per competenze, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione ex art. 93 Cpc in favore dell'avv. SPATARO GIOVANNI;
- Compensa per il resto le spese di lite.
Cosenza, 03/01/2025
Il Giudice
Pietro Sommella
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