TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino IERIMONTI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 744/2023,
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano Conte e Paola Armillis, per procura in atti;
OPPONENTE
E
Controparte_1
costituita nel presente giudizio attraverso la procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucio Ghia ed Enrica Maria Ghia, per procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.9.2024 i procuratori delle parti concludevano come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 25.1.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2295/22, emesso il 12.11.2022 dal Tribunale di Lecce, con cui
[...]
per conto di aveva ottenuto nei suoi confronti Controparte_2 Controparte_1 ingiunzione per il pagamento della somma di € 17.736,19 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di sorte capitale residua al 10.10.2007 del finanziamento n. 10363010318300 concesso in data 30.1.2006 all'opponente da Controparte_3
successivamente ceduto alla e, poi, alla il cui Controparte_4 Controparte_5 ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati è stato conferito alla poi divenuta . L'opponente Controparte_1 Controparte_1
contestava la carenza di legittimazione attiva della società opposta, la prescrizione del credito per interessi e la mancanza di idonea prova scritta del credito. Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio la attraverso la procuratrice Controparte_1 [...]
evidenziando come le cessioni del credito fossero sufficientemente provate in Controparte_2 giudizio tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto dall'art. 58 T.U.B. per le c.d. cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco. Sottolineava, inoltre, l'infondatezza delle ulteriori contestazioni, tanto con riferimento all'eccezione di prescrizione del solo credito per interessi, quanto con riferimento alla documentazione posta a base della domanda, risultando a tal fine sufficiente la produzione del contratto e la mera allegazione dell'inadempimento della controparte. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e comunque l'accertamento del credito azionato in via monitoria, con vittoria delle spese di lite.
La causa, matura per la decisione, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
24.9.2024 e quindi era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
********
L'opposizione è fondata e va accolta, per i motivi di seguito esposti.
Da un attento esame delle reciproche contestazioni e della documentazione prodotta dalle parti, infatti, emerge con adeguata chiarezza come possa essere accolta l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine al difetto di legittimazione attiva della società opposta, atteso che a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da parte opponente, la Controparte_1
attraverso la procuratrice non ha prodotto documentazione idonea a Controparte_2 provare l'intervenuta cessione in suo favore del credito che forma oggetto del presente giudizio.
A tale proposito, infatti occorre rilevare che secondo la più recente interpretazione della giurisprudenza di legittimità in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice
2 procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3405; Cass. Civ.
Sez. III, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17944).
Ebbene, nella presente fattispecie, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate da parte opponente, la società opposta si è limitata a produrre in giudizio gli estratti della pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 58 TUB in Gazzetta Ufficiale della cessione da alla Controparte_3
e, poi, da quest'ultima alla nonché la notifica Controparte_4 Controparte_5 dell'avviso di cessione trasmesso dalla stessa cessionaria e, poi, un elenco di Controparte_5
codici identificativi contrattuali che sarebbero stati oggetto di cessione, senza alcuna intestazione e senza alcuna sottoscrizione, cosicché si deve ritenere che in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro proveniente dalla società cedente al di là della mera disponibilità di Controparte_3
copia del contratto di finanziamento e di un estratto conto della stessa operazione, non sia stata fornita, nel presente giudizio, prova adeguata dell'esistenza dei due contratti di cessione, che, come già evidenziato hanno formato oggetto di specifica contestazione.
Alla luce di queste considerazioni, dunque, va accolta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della e, pertanto, in accoglimento dell'opposizione, va revocato il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto.
A fronte dell'accoglimento dell'opposizione si ritiene che le spese di lite debbano seguire il criterio della soccombenza e pertanto vadano poste a carico di parte opposta, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2295/22 emesso il
12.11.2022 dal Tribunale di Lecce;
2) condanna la società opposta al pagamento in favore di delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 145,50 per spese ed € 2.200,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15,00%, IVA e CPA, come per legge.
Lecce, 7 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
3