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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 24/10/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di cancellazione elenchi
OTD, iscritta al n.335 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa dall'avv MARTI FABRIZIO Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06/09/2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza 568 del 09.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la sua reiscrizione nell'elenco annuale del 2016 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa con riconoscimento di n. 118 giornate lavorative, rettifica della posizione e restituzione di eventuali somme trattenute anche per ANF, avendo ritenuto prevalente le incongruenze nelle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in ordine alle giornate di lavoro denunciate e quelle di presunto lavoro, dal mancato rinvenimento di documentazione comprovante il possesso dei fondi rispetto alle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio.
1.1. Con primo motivo di appello è stata dedotta l'erroneità della sentenza per omessa applicazione CP_ del principio di non contestazione di cui all'art. 416, 3^ comma, cpc in quanto l' ha contestato il rapporto tra l'istituto e la LI srl semplificata e non anche il rapporto del lavoratore. Con il secondo motivo ha dedotto la prova dello svolgimento dell'attività agricola subordinata a tiolo oneroso da parte dell'appellante nell'anno 2016, essendo stato l'accertamento ispettivo condotto sulla documentazione contabile, su parametri oggettivi e presuntivi, non avendo gli ispettori attestato fatti avvenuti in loro presenza in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa da ritenersi provato in ragione del contenuto della deposizione rese dal teste escusso in primo grado, oltre alla presenza nell'estratto contributivo di altre giornate agricole presso altra azienda.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) in riforma della sentenza n. 568/2021 del 09.03.2021 del
Tribunale di Taranto - Giudice del Lavoro Dott.ssa Annamaria Lastella, preliminarmente accertare
e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di cancellazione parziale del ricorrente dagli elenchi annuali del 2016 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA), con ogni conseguenza di legge;
2) in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e di-chiarare il diritto di alla rettifica della propria posizione e/o alla reiscrizione CP_2 negli elenchi annuali del 2016 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA), con riconoscimento delle complessive 118 giornate di lavoro prestato nel 2016, di cui 103 alle dipendenze dell' ; 3) per l'effetto, ordinare all' Parte_2 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, la rettifica Controparte_1 della posizione stessa, con conseguente reiscrizione dell'appellante nei nominati elenchi per complessive 118 giornate per l'anno 2016, con ogni conseguenza di legge, incluso il diritto alla restituzione di eventuali somme trattenute dall' anche per , con vittoria delle spese del CP_1 CP_3 doppio grado di giudizio.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestando i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno CP_ qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (v. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o
l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali AU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia e', quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi CP_ amministrativi). Allo AU (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) e', poi, subentrato l'
(D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996).
14. In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra
l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'e' ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione,
l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.)” (v., ex plurims,
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2022, n.36101).
2.2. La cancellazione della parte appellante dagli elenchi anagrafici per l'anno 2016 deriva dal verbale unico di accertamento n. 2017019598 del 05.12.2017 in relazione all'attività ispettiva CP_ condotta dagli ispettori nei confronti dell' . Pt_2 Parte_2
In specie, nel verbale sono state indicate in modo completo e dettagliato le fonti probatorie utilizzate per le indagini tra cui l'esame della documentazione disponibile agli ispettori relativa all'azienda (denunce aziendali con indicazione dei terreni coltivati in Pisticci, fabbisogno manodopera fino a 4000 giornate;
denunce trimestrali degli operai a tempo determinato assunti),
l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, dello stesso datore di lavoro – legale Per_1 rappresentante della LI srl semplificata – e dei soggetti concedenti i fondi in affitto alla società.
Rileva quanto dichiarato da alcuni dei soggetti concedenti in affitto i fondi ovvero Persona_2
e i quali hanno disconosciuto le firme rispettivamente apposte sui
[...] Persona_3 contratti di affitto del 01.02.2016 e del 15.01.2016 che sarebbero intercorsi con la LI.
In particolare, ha precisato che il contratto del 15.1.2016 sarebbe rimasto Persona_3 inattuato in quanto i terreni siti in Pisticci sono rimasti nella sua disponibilità ed ha aggiunto di avere trattato l'affare del contratto in questione solo con tale e di non conoscere il Persona_4 legale rappresentante della società LI indicata in contratto;
ha riferito che i terreni nell'anno 2016 sono rimasti nella sua disponibilità. Con riguardo, poi, alla concedente RO SE, gli ispettori hanno evidenziato che i terreni sono risultati di proprietà di una Parrocchia e che detta SE non si è presentata a rendere dichiarazioni a chiarimenti sulla sua posizione, benchè ritualmente convocata.
In ordine alla vendita-acquisto dei prodotti agricoli, in sede ispettiva, ha Persona_5 riferito di avere venduto nel 2016 le zucchine ad un magazzino sito sulla SS106, Metaponto, il cui responsabile ha inserito nelle fatture nominativi di aziende tra cui la LI con cui non ha avuto contatti commerciali, neanche conoscendo Persona_6
Dichiarazioni di contenuto analogo ha reso agli ispettori anche (il quale non ha Persona_7 avuto contatti e rapporti commerciali con la LI e con . Per_1
in sede ispettiva, a sua volta, ha dichiarato di avere svolto attività bracciantile dal Persona_6 settembre 2016 al marzo 2017, avendo svolto dal gennaio ad agosto del 2016 attività di agente di commercio di pannelli di fotovoltaico per un'azienda di Milano, negando di essere stato legale rappresentante di società nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli o di avere esercitato direttamente tali attività e di avere quindi sottoscritto contratti di acquisto o vendita di prodotti o affitto di terreni.
Il consulente del lavoro e commercialista dalla LI hanno riferito di avere consegnato la documentazione contabile al Per_1
Nel verbale sono riportate anche le dichiarazioni dei lavoratori alcuni dei quali hanno indicato il nome di quale soggetto con cui avrebbero avuto contatti di lavoro ed altri, invece, hanno Per_1 riferito di tale quale titolare dell'azienda datrice di lavoro;
c'è chi non ha neanche saputo Per_8 indicare il responsabile aziendale.
Nel verbale sono riportati i dati desunti dalle denunce trimestrali, risultando assunti nel 2016 ben 96 operai per numero totale di giornate denunciate pari a n. 8246 per retribuzioni di importo complessivo pari ad € 367.433,00, con debito contributivo pari ad € 76.162,32
2.3. Alla luce di tutto quanto accertato in modo completo, analitico ed esaustivo in sede ispettiva, correttamente gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro investente la posizione dell'odierno appellante.
Sono evidenti elementi contrastanti in ordine all'effettivo svolgimento di attività raccolta di ortaggi e verdure riferibili alla LI srl su terreni i cui proprietari hanno disconosciuto le firme dei contratti di affitto.
Sicchè, non è dato comprendere con adeguata certezza su quali eventuali fondi sarebbe stata svolta l'attività bracciantile descritta in ricorso ed il concreto soggetto titolare del dedotto rapporto di lavoro.
2.4. La deposizione del teste escusso in primo grado non si presenta di per se sola idonea a scalfire gli esiti dell'accertamento ispettivo a fronte degli evidenziati dubbi emersi in ordine al concreto svolgimento di attività imprenditoriale nel ramo ortofrutticolo parte della LI.
Le dichiarazioni si presentano comunque generiche anche con riferimento allo specifico periodo lavorativo (indicato sommariamente da agosto a dicembre del 2016), sulla precisa individuazione della ubicazione ed estensione dei terreni (genericamente localizzati in Ginosa, Pisticci e Bernalda), sul soggetto che impartiva direttive (indicato nel o in altre persone – non individuate Per_1 nominativamente – incaricate dal primo).
Insomma, il complessivo esito delle risultanze processuali, non consente di ritenere provato con adeguata certezza il rapporto di lavoro nei termini azionati.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della concreta attività svolta.
Invero, non è stata rinvenuta agli atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc (bensì solo quella relativa all'esonero dal pagamento del contributo unificato) essendo sufficiente, sul punto, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte ovvero “che dalla previsione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", impegnandosi "a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si può bensì ricavare che l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, così come pure che l'interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell'esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non
l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. ai controlli della Guardia di Finanza di cui al T.U. n. 115 del 2002, art. 88; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse
l'ingresso nel processo di dichiarazioni auto-certificative di un passato non più suscettibile di controllo alcuno” (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2023, (ud. 08/11/2022, dep. 09/01/2023),
n.294).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in €
1800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Monica Sgarro Presidente relatore
2) dott.ssa Rossella Di Todaro Consigliere
3) dott.ssa Maria Filippa Leone Consigliere Ausiliario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia previdenziale in grado di appello, vertente in materia di cancellazione elenchi
OTD, iscritta al n.335 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
T R A rappresentata e difesa dall'avv MARTI FABRIZIO Parte_1
Appellante
E
, rappr. e dif. dagli Controparte_1 avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà e Rita Battiato
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 06/09/2021, , ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza 568 del 09.03.2021 con la quale il Tribunale del lavoro di Taranto ha rigettato la sua domanda volta ad ottenere la sua reiscrizione nell'elenco annuale del 2016 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa con riconoscimento di n. 118 giornate lavorative, rettifica della posizione e restituzione di eventuali somme trattenute anche per ANF, avendo ritenuto prevalente le incongruenze nelle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in ordine alle giornate di lavoro denunciate e quelle di presunto lavoro, dal mancato rinvenimento di documentazione comprovante il possesso dei fondi rispetto alle dichiarazioni rese dal teste escusso in giudizio.
1.1. Con primo motivo di appello è stata dedotta l'erroneità della sentenza per omessa applicazione CP_ del principio di non contestazione di cui all'art. 416, 3^ comma, cpc in quanto l' ha contestato il rapporto tra l'istituto e la LI srl semplificata e non anche il rapporto del lavoratore. Con il secondo motivo ha dedotto la prova dello svolgimento dell'attività agricola subordinata a tiolo oneroso da parte dell'appellante nell'anno 2016, essendo stato l'accertamento ispettivo condotto sulla documentazione contabile, su parametri oggettivi e presuntivi, non avendo gli ispettori attestato fatti avvenuti in loro presenza in relazione al rapporto di lavoro oggetto di causa da ritenersi provato in ragione del contenuto della deposizione rese dal teste escusso in primo grado, oltre alla presenza nell'estratto contributivo di altre giornate agricole presso altra azienda.
Ha, quindi, concluso chiedendo: “1) in riforma della sentenza n. 568/2021 del 09.03.2021 del
Tribunale di Taranto - Giudice del Lavoro Dott.ssa Annamaria Lastella, preliminarmente accertare
e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità dell'atto di cancellazione parziale del ricorrente dagli elenchi annuali del 2016 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA), con ogni conseguenza di legge;
2) in ogni caso, sempre in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e di-chiarare il diritto di alla rettifica della propria posizione e/o alla reiscrizione CP_2 negli elenchi annuali del 2016 dei lavoratori agricoli del Comune di Ginosa (TA), con riconoscimento delle complessive 118 giornate di lavoro prestato nel 2016, di cui 103 alle dipendenze dell' ; 3) per l'effetto, ordinare all' Parte_2 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, la rettifica Controparte_1 della posizione stessa, con conseguente reiscrizione dell'appellante nei nominati elenchi per complessive 118 giornate per l'anno 2016, con ogni conseguenza di legge, incluso il diritto alla restituzione di eventuali somme trattenute dall' anche per , con vittoria delle spese del CP_1 CP_3 doppio grado di giudizio.
1.2. Parte appellata, ritualmente costituita in giudizio, ha contestando i motivi di appello, chiedendone il rigetto.
1.3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti nonché il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 22.10.2025, la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
2. Nel merito, l'appello è infondato per quanto di ragione.
2.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato ripetutamente affermato il principio secondo cui
“l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno CP_ qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (v. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014); ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn. 1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o
l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto"; tuttavia in taluni casi la legge prevede, per la nascita del rapporto, la presenza di ulteriori presupposti;
così per il lavoro in agricoltura lo svolgimento di un minimo di giornate lavorative nell'anno deve essere certificato dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 che ha stabilito la compilazione per ogni comune di elenchi nominativi dei lavoratori subordinati dell'agricoltura, distinti per qualifiche, con il relativo compito di accertamento affidato dapprima a commissioni comunali, quindi attribuito agli Uffici provinciali AU (Servizio per i contributi agricoli unificati); la disciplina è stata successivamente modificata dal D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, nella L. n. 83 del 1970, che, tra l'altro, ha affidato la compilazione di detti elenchi a commissioni locali della mano d'opera agricola, appositamente costituite presso gli uffici locali di collocamento, poi sostituite da altri organi per effetto delle successive disposizioni che hanno apportato ulteriori modifiche al sistema di accertamento e riscossione dei contributi in agricoltura;
nella materia e', quindi, intervenuto il D.Lgs. n. 375 del 1993 (che ha, in particolare, riformato il sistema dei ricorsi CP_ amministrativi). Allo AU (soppresso dalla L. n. 724 del 1994, art. 19) e', poi, subentrato l'
(D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9 sexies conv. con modif. nella L. n. 608 del 1996).
14. In base alle suddette pronunce a Sezioni unite, va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., comma 1, secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte;
pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento e la prova deve essere sempre fornita mediante il documento che dimostra
l'iscrizione negli elenchi nominativi (senza che, com'e' ovvio, possa essere impedito alla parte di dedurre ulteriori mezzi per fondare il convincimento del giudice), essendo tuttavia sempre possibile che la prestazione previdenziale venga chiesta in giudizio anche in assenza di iscrizione negli elenchi nominativi (in tal caso il ricorrente, sul quale grava ogni onere probatorio, potrà chiedere contestualmente la declaratoria giudiziale del suo diritto a tale iscrizione ovvero chiedere che il relativo accertamento avvenga incidentalmente, al solo fine della pronuncia sulla prestazione previdenziale per cui agisce); se poi è vero che l'iscrizione negli elenchi ha la funzione di rendere certa la qualità di lavoratore agricolo, conferendole efficacia nei confronti dei terzi, la stessa non integra una prova legale - salvo che per quanto concerne la provenienza del documento stesso e i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti - costituendo, alla stregua di qualsiasi altra attestazione proveniente dalla pubblica amministrazione, una risultanza processuale che deve essere liberamente valutata dal giudice;
ne deriva che, quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione,
l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi - i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa (v. Cass. n. 28241 del 2018; n. 13198 del 2019 cit.)” (v., ex plurims,
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2022, n.36101).
2.2. La cancellazione della parte appellante dagli elenchi anagrafici per l'anno 2016 deriva dal verbale unico di accertamento n. 2017019598 del 05.12.2017 in relazione all'attività ispettiva CP_ condotta dagli ispettori nei confronti dell' . Pt_2 Parte_2
In specie, nel verbale sono state indicate in modo completo e dettagliato le fonti probatorie utilizzate per le indagini tra cui l'esame della documentazione disponibile agli ispettori relativa all'azienda (denunce aziendali con indicazione dei terreni coltivati in Pisticci, fabbisogno manodopera fino a 4000 giornate;
denunce trimestrali degli operai a tempo determinato assunti),
l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, dello stesso datore di lavoro – legale Per_1 rappresentante della LI srl semplificata – e dei soggetti concedenti i fondi in affitto alla società.
Rileva quanto dichiarato da alcuni dei soggetti concedenti in affitto i fondi ovvero Persona_2
e i quali hanno disconosciuto le firme rispettivamente apposte sui
[...] Persona_3 contratti di affitto del 01.02.2016 e del 15.01.2016 che sarebbero intercorsi con la LI.
In particolare, ha precisato che il contratto del 15.1.2016 sarebbe rimasto Persona_3 inattuato in quanto i terreni siti in Pisticci sono rimasti nella sua disponibilità ed ha aggiunto di avere trattato l'affare del contratto in questione solo con tale e di non conoscere il Persona_4 legale rappresentante della società LI indicata in contratto;
ha riferito che i terreni nell'anno 2016 sono rimasti nella sua disponibilità. Con riguardo, poi, alla concedente RO SE, gli ispettori hanno evidenziato che i terreni sono risultati di proprietà di una Parrocchia e che detta SE non si è presentata a rendere dichiarazioni a chiarimenti sulla sua posizione, benchè ritualmente convocata.
In ordine alla vendita-acquisto dei prodotti agricoli, in sede ispettiva, ha Persona_5 riferito di avere venduto nel 2016 le zucchine ad un magazzino sito sulla SS106, Metaponto, il cui responsabile ha inserito nelle fatture nominativi di aziende tra cui la LI con cui non ha avuto contatti commerciali, neanche conoscendo Persona_6
Dichiarazioni di contenuto analogo ha reso agli ispettori anche (il quale non ha Persona_7 avuto contatti e rapporti commerciali con la LI e con . Per_1
in sede ispettiva, a sua volta, ha dichiarato di avere svolto attività bracciantile dal Persona_6 settembre 2016 al marzo 2017, avendo svolto dal gennaio ad agosto del 2016 attività di agente di commercio di pannelli di fotovoltaico per un'azienda di Milano, negando di essere stato legale rappresentante di società nel commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ortofrutticoli o di avere esercitato direttamente tali attività e di avere quindi sottoscritto contratti di acquisto o vendita di prodotti o affitto di terreni.
Il consulente del lavoro e commercialista dalla LI hanno riferito di avere consegnato la documentazione contabile al Per_1
Nel verbale sono riportate anche le dichiarazioni dei lavoratori alcuni dei quali hanno indicato il nome di quale soggetto con cui avrebbero avuto contatti di lavoro ed altri, invece, hanno Per_1 riferito di tale quale titolare dell'azienda datrice di lavoro;
c'è chi non ha neanche saputo Per_8 indicare il responsabile aziendale.
Nel verbale sono riportati i dati desunti dalle denunce trimestrali, risultando assunti nel 2016 ben 96 operai per numero totale di giornate denunciate pari a n. 8246 per retribuzioni di importo complessivo pari ad € 367.433,00, con debito contributivo pari ad € 76.162,32
2.3. Alla luce di tutto quanto accertato in modo completo, analitico ed esaustivo in sede ispettiva, correttamente gli ispettori hanno proceduto al disconoscimento del rapporto di lavoro investente la posizione dell'odierno appellante.
Sono evidenti elementi contrastanti in ordine all'effettivo svolgimento di attività raccolta di ortaggi e verdure riferibili alla LI srl su terreni i cui proprietari hanno disconosciuto le firme dei contratti di affitto.
Sicchè, non è dato comprendere con adeguata certezza su quali eventuali fondi sarebbe stata svolta l'attività bracciantile descritta in ricorso ed il concreto soggetto titolare del dedotto rapporto di lavoro.
2.4. La deposizione del teste escusso in primo grado non si presenta di per se sola idonea a scalfire gli esiti dell'accertamento ispettivo a fronte degli evidenziati dubbi emersi in ordine al concreto svolgimento di attività imprenditoriale nel ramo ortofrutticolo parte della LI.
Le dichiarazioni si presentano comunque generiche anche con riferimento allo specifico periodo lavorativo (indicato sommariamente da agosto a dicembre del 2016), sulla precisa individuazione della ubicazione ed estensione dei terreni (genericamente localizzati in Ginosa, Pisticci e Bernalda), sul soggetto che impartiva direttive (indicato nel o in altre persone – non individuate Per_1 nominativamente – incaricate dal primo).
Insomma, il complessivo esito delle risultanze processuali, non consente di ritenere provato con adeguata certezza il rapporto di lavoro nei termini azionati.
3. L'appello, pertanto, deve essere rigettato, con assorbimento di ogni altra questione in applicazione del principio della ragione più liquida ovvero quanto “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.
276 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della concreta attività svolta.
Invero, non è stata rinvenuta agli atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc (bensì solo quella relativa all'esonero dal pagamento del contributo unificato) essendo sufficiente, sul punto, richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte ovvero “che dalla previsione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., che fa carico alla parte, che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva "nelle conclusioni dell'atto introduttivo", impegnandosi "a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente", si può bensì ricavare che l'autocertificazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche nelle fasi successive, così come pure che l'interessato conserva la facoltà di rendere tale dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni dell'esonero fossero originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio (così Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non
l'abbia allegata al giudizio di primo grado, l'esonero dalle spese di quel procedimento: a tale dichiarazione, infatti, la legge riconnette un'assunzione di responsabilità che, oltre ad essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 e succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l'esigenza di assicurare l'effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di prevenire e reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio dell'art. 152 att. c.p.c. ai controlli della Guardia di Finanza di cui al T.U. n. 115 del 2002, art. 88; ed è evidente che tale ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse
l'ingresso nel processo di dichiarazioni auto-certificative di un passato non più suscettibile di controllo alcuno” (Cassazione civile sez. lav., 09/01/2023, (ud. 08/11/2022, dep. 09/01/2023),
n.294).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: - rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidate in €
1800,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Taranto, 22 ottobre 2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Monica Sgarro