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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/10/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13038/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13038/21 R.G avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promossa da in persona del suo amministratore pro tempore , Parte_1
C.F. , con sede in Acireale Via Tupparello n. 13, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Caronda n. 482 presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Tomarchio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Opponente-
contro pagina 1 di 8 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
Via Amerigo Vespucci n. 2, 20124 Milano, Cod. Fisc. e P. IVA P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni, del Foro di Milano e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Milano (20122-MI), Corso di Porta Vittoria
n. 28, giusta procura in atti;
-opposta-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
In data 26/03/2021 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
al fine di ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del sito in Acireale via Tupparello n. 23, per la somma di €. Parte_2
6.974,93. Il Tribunale con provvedimento del 30/04/2021 (d.i. n. 1789/2021) ha intimato al il pagamento della citata somma di € 6.974,93. Parte_2
Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione, con atto di Parte_2
citazione notificato in data 09/10/2021
Si costituiva in giudizio l'opposta.
Veniva espletata CTU.
pagina 2 di 8 Nel merito, per come eccepito dall'opponente e non contestato dall'opposta, va in primo luogo dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo in questione a seguito del decorso del termine di sessanta giorni cui all'art. 644 c.p.c., visto che il decreto è stato comunicato all'opposta il 04/05/2021 ma la relativa notifica è stata effettuata a controparte tardivamente il 28/07/2021.
Tuttavia la rilevata inefficacia non esime il giudice dallo statuire sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, per come correttamente richiesto dall'opposta.
Al riguardo, si osserva che sulla base della documentazione ritualmente prodotta dall'opposta e delle attendibili ed esaustive risultanze della CTU in atti è risultato pienamente provata l'effettiva esistenza del credito dell'opposta pari ad euro 6.974,93
nei confronti del condominio opponente ed avente ad oggetto fornitura di energia elettrica. In particolare, il CTU ha puntualmente evidenziato quanto segue: “1) In base a
quanto rilevabile dalla documentazione in atti con specifico riferimento ai documenti di
carattere contrattuale ed all'attestazione fornita dal distributore, si può indicare come il
cliente finale identificato come partita IVA ), nel Parte_2 P.IVA_1
periodo 1 dicembre 2017 - 31 maggio 2018, risultasse effettivamente fornito, quale
“venditore”, da e precisamente l'energia veniva erogata su 14 Controparte_1
distinte utenze destinate all'alimentazione di servizi comuni che sono puntualmente
pagina 3 di 8 individuate tramite il codice identificativo denominato POD indicato per ciascun punto
di fornitura al capo 2.1.
2) Premesso che il venditore non ha alcuna parte nella determinazione dell'energia
erogata, che il servizio di lettura e trasmissione dei dati di consumo è invece
competenza del distributore locale, in questo caso e-Distribuzione S.p.A., ed altresì che
il servizio di lettura da questo operato assume valore di pubblica fede, si è provveduto
ad effettuare la verifica dei dati di consumo con i quantitativi di energia fatturati e può
dirsi che i consumi fatturati da per i bimestri gennaio-febbraio e Controparte_1
marzo-aprile, per come indicati e posti a fondamento delle bollette, sono risultati
corrispondenti ai dati di erogazione registrati da E-Distribuzione S.p.A.
3) Il corrispettivo delle fatturazioni di per i bimestri gennaio-febbraio CP_1
e marzo-aprile e per le 14 utenze intestate al per come elencate Parte_2
al precedente capo 2.2, ammonta complessivamente alla somma di € 6.974,93 e
corrisponde con quanto oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
4) Per come evidenziato al capo 2.3, l'energia effettivamente erogata nel periodo
contrattuale risulta in effetti superiore a quella oggetto del presente contenzioso, le
fatturazioni e le somme richieste non ricomprendono infatti i consumi del mese di
dicembre, in effetti contrattualmente prevista con una fatturazione mensile in quanto
primo mese di fornitura e non bimestrale come per i rimanenti periodi, né i consumi del
pagina 4 di 8 mese di maggio a chiusura del rapporto contrattuale, consumi comunque regolarmente
registrati da E-Distribuzione.
5) In ordine alle modalità di misurazione può dirsi come il distributore abbia
provveduto con regolarità mensile al rilevamento dei dati di consumo tramite telelettura
diretta con contatore elettronico multiorario.
6) Relativamente alle modalità di fatturazione all'utente può dirsi come il venditore
ha emesso le fatture bimestralmente, così come contrattualmente previsto, e con
regolarità rispetto agli effettivi consumi, risultando emesse entro i venti giorni
successivi il periodo di lettura dei dati effettuato dal distributore, sulla base dei consumi
reali registrati e comunicati dal distributore e senza fare ricorso ad acconti stimati e
conguagli successivi, riportando consumi sostanzialmente costanti ed importi del tutto
compatibili con la tipologia di utenze”.
Si osserva che il opponente non ha contestato le suindicate risultanze Parte_2
peritali e quindi l'effettiva esistenza di un proprio debito nella accertata misura di euro
6.974,93. Il ha peraltro continuato ad insistere erroneamente nell'eccezione Parte_2
di prescrizione del credito de quo in quanto soggetto alla prescrizione biennale in virtù
della Delibera ARERA 97/2018/R/com, con cui la prescrizione dei crediti per le bollette dell'energia elettrica è stata ridotta da 5 anni a 2 anni.
A tal proposito, va rilevato che le somme richieste non fanno riferimento a conguagli,
ricalcoli o rettifiche ma a consumi ordinari regolarmente registrati e fatturati: tutte le pagina 5 di 8 fatture de quibus infatti sono state emesse tra il 19 Marzo 2018 ed il 18 Maggio 2018 e fanno riferimento ai periodi di consumo per i bimestri gennaio-febbraio e marzo-aprile,
per cui le fatturazioni sono avvenute entro il mese successivo il periodo di riferimento.
Come detto, l'opponente ha invocato la prescrizione biennale considerando che il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato in data 26 marzo 2021, trascorsi quindi più
di due anni dal periodo di fatturazione e ciò in violazione della citata Delibera ARERA
97/2018/R/com.
In realtà, per come ampiamente e correttamente evidenziato dall'opposta, la citata delibera fa esplicito riferimento al recupero dei crediti derivanti da conguagli o ricalcoli di consumo e non a quelli relativi alle fatturazioni regolari, come nella specie. Ciò si ricava in primo luogo dall'attenta lettura della citata delibera prodotta anche dall'opponente (vd. doc. 11, pagg. 3 e 4) da cui emerge chiaramente che essa si riferisce a ritardi di fatturazione o a maxi-corrispettivi di importi risalenti a più di due anni rispetto alla data di emissione del documento contabile ma non ha ad ordinarie fatture,
emesse secondo la cadenza contrattualmente prevista, come nella fattispecie concreta.
Tale impostazione della delibera 97/2018 è stata integralmente confermata dalla successiva delibera dell'ARERA n. 569/2018/R/com. da cui si ricava che la previsione del termine prescrizionale di due anni e non di cinque è quella di proteggere gli utenti deboli (i consumatori e le microimprese) da conguagli che addebitino può di due anni di consumi, richiedendo il pagamento di corrispettivi anomali significativamente più
pagina 6 di 8 onerosi rispetto a quelli dei normali cicli di fatturazione, ipotesi non ravvisabile nella specie. La suindicata interpretazione è stata altresì seguita dalla giurisprudenza di merito, per come ampiamente dedotto e documentato dall'opposta (vd. Tribunale di
Macerata, ordinanza del 17/11/2021, Tribunale di Ragusa, ordinanza del 08/06/2022,
Tribunale di Frosinone, sentenza del 261 del 01/03/2023).
Alla stregua di quanto sovraesposto, va disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 6.974,93, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13038/21
RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo in questione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
6.974,93, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa;
pone le spese di c.t.u. a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania, in data 29 settembre 2025
pagina 7 di 8 Atto depositato telematicamente
Il Giudice
Salvatore Barberi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Salvatore Barberi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 13038/21 R.G avente ad oggetto: atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promossa da in persona del suo amministratore pro tempore , Parte_1
C.F. , con sede in Acireale Via Tupparello n. 13, elettivamente domiciliato P.IVA_1
in Catania Via Caronda n. 482 presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria Tomarchio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Opponente-
contro pagina 1 di 8 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
Via Amerigo Vespucci n. 2, 20124 Milano, Cod. Fisc. e P. IVA P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giuntoni, del Foro di Milano e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Milano (20122-MI), Corso di Porta Vittoria
n. 28, giusta procura in atti;
-opposta-
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025.
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In fatto ed in diritto
In data 26/03/2021 ha depositato ricorso per decreto ingiuntivo Controparte_1
al fine di ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento nei confronti del sito in Acireale via Tupparello n. 23, per la somma di €. Parte_2
6.974,93. Il Tribunale con provvedimento del 30/04/2021 (d.i. n. 1789/2021) ha intimato al il pagamento della citata somma di € 6.974,93. Parte_2
Avverso tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione, con atto di Parte_2
citazione notificato in data 09/10/2021
Si costituiva in giudizio l'opposta.
Veniva espletata CTU.
pagina 2 di 8 Nel merito, per come eccepito dall'opponente e non contestato dall'opposta, va in primo luogo dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo in questione a seguito del decorso del termine di sessanta giorni cui all'art. 644 c.p.c., visto che il decreto è stato comunicato all'opposta il 04/05/2021 ma la relativa notifica è stata effettuata a controparte tardivamente il 28/07/2021.
Tuttavia la rilevata inefficacia non esime il giudice dallo statuire sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, per come correttamente richiesto dall'opposta.
Al riguardo, si osserva che sulla base della documentazione ritualmente prodotta dall'opposta e delle attendibili ed esaustive risultanze della CTU in atti è risultato pienamente provata l'effettiva esistenza del credito dell'opposta pari ad euro 6.974,93
nei confronti del condominio opponente ed avente ad oggetto fornitura di energia elettrica. In particolare, il CTU ha puntualmente evidenziato quanto segue: “1) In base a
quanto rilevabile dalla documentazione in atti con specifico riferimento ai documenti di
carattere contrattuale ed all'attestazione fornita dal distributore, si può indicare come il
cliente finale identificato come partita IVA ), nel Parte_2 P.IVA_1
periodo 1 dicembre 2017 - 31 maggio 2018, risultasse effettivamente fornito, quale
“venditore”, da e precisamente l'energia veniva erogata su 14 Controparte_1
distinte utenze destinate all'alimentazione di servizi comuni che sono puntualmente
pagina 3 di 8 individuate tramite il codice identificativo denominato POD indicato per ciascun punto
di fornitura al capo 2.1.
2) Premesso che il venditore non ha alcuna parte nella determinazione dell'energia
erogata, che il servizio di lettura e trasmissione dei dati di consumo è invece
competenza del distributore locale, in questo caso e-Distribuzione S.p.A., ed altresì che
il servizio di lettura da questo operato assume valore di pubblica fede, si è provveduto
ad effettuare la verifica dei dati di consumo con i quantitativi di energia fatturati e può
dirsi che i consumi fatturati da per i bimestri gennaio-febbraio e Controparte_1
marzo-aprile, per come indicati e posti a fondamento delle bollette, sono risultati
corrispondenti ai dati di erogazione registrati da E-Distribuzione S.p.A.
3) Il corrispettivo delle fatturazioni di per i bimestri gennaio-febbraio CP_1
e marzo-aprile e per le 14 utenze intestate al per come elencate Parte_2
al precedente capo 2.2, ammonta complessivamente alla somma di € 6.974,93 e
corrisponde con quanto oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
4) Per come evidenziato al capo 2.3, l'energia effettivamente erogata nel periodo
contrattuale risulta in effetti superiore a quella oggetto del presente contenzioso, le
fatturazioni e le somme richieste non ricomprendono infatti i consumi del mese di
dicembre, in effetti contrattualmente prevista con una fatturazione mensile in quanto
primo mese di fornitura e non bimestrale come per i rimanenti periodi, né i consumi del
pagina 4 di 8 mese di maggio a chiusura del rapporto contrattuale, consumi comunque regolarmente
registrati da E-Distribuzione.
5) In ordine alle modalità di misurazione può dirsi come il distributore abbia
provveduto con regolarità mensile al rilevamento dei dati di consumo tramite telelettura
diretta con contatore elettronico multiorario.
6) Relativamente alle modalità di fatturazione all'utente può dirsi come il venditore
ha emesso le fatture bimestralmente, così come contrattualmente previsto, e con
regolarità rispetto agli effettivi consumi, risultando emesse entro i venti giorni
successivi il periodo di lettura dei dati effettuato dal distributore, sulla base dei consumi
reali registrati e comunicati dal distributore e senza fare ricorso ad acconti stimati e
conguagli successivi, riportando consumi sostanzialmente costanti ed importi del tutto
compatibili con la tipologia di utenze”.
Si osserva che il opponente non ha contestato le suindicate risultanze Parte_2
peritali e quindi l'effettiva esistenza di un proprio debito nella accertata misura di euro
6.974,93. Il ha peraltro continuato ad insistere erroneamente nell'eccezione Parte_2
di prescrizione del credito de quo in quanto soggetto alla prescrizione biennale in virtù
della Delibera ARERA 97/2018/R/com, con cui la prescrizione dei crediti per le bollette dell'energia elettrica è stata ridotta da 5 anni a 2 anni.
A tal proposito, va rilevato che le somme richieste non fanno riferimento a conguagli,
ricalcoli o rettifiche ma a consumi ordinari regolarmente registrati e fatturati: tutte le pagina 5 di 8 fatture de quibus infatti sono state emesse tra il 19 Marzo 2018 ed il 18 Maggio 2018 e fanno riferimento ai periodi di consumo per i bimestri gennaio-febbraio e marzo-aprile,
per cui le fatturazioni sono avvenute entro il mese successivo il periodo di riferimento.
Come detto, l'opponente ha invocato la prescrizione biennale considerando che il decreto ingiuntivo opposto è stato depositato in data 26 marzo 2021, trascorsi quindi più
di due anni dal periodo di fatturazione e ciò in violazione della citata Delibera ARERA
97/2018/R/com.
In realtà, per come ampiamente e correttamente evidenziato dall'opposta, la citata delibera fa esplicito riferimento al recupero dei crediti derivanti da conguagli o ricalcoli di consumo e non a quelli relativi alle fatturazioni regolari, come nella specie. Ciò si ricava in primo luogo dall'attenta lettura della citata delibera prodotta anche dall'opponente (vd. doc. 11, pagg. 3 e 4) da cui emerge chiaramente che essa si riferisce a ritardi di fatturazione o a maxi-corrispettivi di importi risalenti a più di due anni rispetto alla data di emissione del documento contabile ma non ha ad ordinarie fatture,
emesse secondo la cadenza contrattualmente prevista, come nella fattispecie concreta.
Tale impostazione della delibera 97/2018 è stata integralmente confermata dalla successiva delibera dell'ARERA n. 569/2018/R/com. da cui si ricava che la previsione del termine prescrizionale di due anni e non di cinque è quella di proteggere gli utenti deboli (i consumatori e le microimprese) da conguagli che addebitino può di due anni di consumi, richiedendo il pagamento di corrispettivi anomali significativamente più
pagina 6 di 8 onerosi rispetto a quelli dei normali cicli di fatturazione, ipotesi non ravvisabile nella specie. La suindicata interpretazione è stata altresì seguita dalla giurisprudenza di merito, per come ampiamente dedotto e documentato dall'opposta (vd. Tribunale di
Macerata, ordinanza del 17/11/2021, Tribunale di Ragusa, ordinanza del 08/06/2022,
Tribunale di Frosinone, sentenza del 261 del 01/03/2023).
Alla stregua di quanto sovraesposto, va disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 6.974,93, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
In virtù del principio della soccombenza l'opponente va condannato al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13038/21
RG, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuisce:
1) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo in questione;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro
6.974,93, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa;
pone le spese di c.t.u. a carico dell'opponente.
Così deciso in Catania, in data 29 settembre 2025
pagina 7 di 8 Atto depositato telematicamente
Il Giudice
Salvatore Barberi
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