Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv. Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 79/2013 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo contratti bancari
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_1 [...]
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonietta Parte_2 Parte_3
Vitale con la quale elettivamente domiciliano in Cava De' Tirreni alla via Gino Palumbo n. 6 giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione
-opponente
E
Controparte_1
in persona del presidente, legale rappresentante
[...] pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Volpe con il quale elettivamente domicilia in alla via Mascia n.16 giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiountivo.- CP_1
-opposto-
NONCHE'
con sede in Roma, Via Mario Bianchini, n. 60, iscritta nel Registro delle Controparte_2
Imprese di Roma al n. , rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Volpe, con il quale P.IVA_1
elettivamente domicilia presso il suo studio, in , alla via Mario Mascia, 16 giusta procura CP_1
allegata alla busta di deposito.
- intervenuta -
Con atto di citazione ritualmente notificato la e i signori e Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.ro 2183/2012 del Parte_3
Tribunale di Salerno, domandandone la revoca e declaratoria di nullità, quale conseguenza dell'improcedibilità della domanda avanzata in via monitoria. Secondo la prospettazione degli attori, la Banca non poteva agire nei confronti degli opponenti, in quanto l'obbligazione dei medesimi è garantita da contratto autonomo di garanzia in forza del quale la si è impegnata Controparte_3
a corrispondere, per l'ipotesi di inadempimento della debitrice principale, l'80% dell'originario debito pari ad € 400.000,00. Da quanto qui innanzi deriverebbe da un lato l'improcedibilità della domanda monitoria nei confronti della debitrice società e degli stessi fideiussori e, dall'altro, l'obbligo per la creditrice opposta di agire solo ed esclusivamente nei confronti della predetta . Controparte_3
Detto assunto, secondo la prospettazione di parte opponente, troverebbe conferma in una lettera del
21.06.2012, con la quale la Banca opposta ha formalmente preannunciato di voler attivare la garanzia prestata da ed altresì nella affermata qualificazione in termini di contratto autonomo Controparte_3
da attribuire alla detta garanzia. Ulteriori motivi di opposizione sarebbero, sempre secondo parte opponente, la nullità del mutuo chirografario per violazione dell'art. 117 del D. Lgs 385/1993 e la violazione della disciplina contrattuale con riferimento all'applicazione dei tassi di interesse concordati in sede di stipula.
Ciò posto, gli opponenti hanno domandato in via preliminare la declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria e la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, nel merito, in ogni caso ed in accoglimento della proposta opposizione, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo e la revoca del medesimo.- Si costituiva in giudizio la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo CP_1
opposto e/o la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma ritenuta di giustizia. La
Banca opposta sottolineava nel merito la mancata contestazione e l'implicito riconoscimento del debito evidenziando che alla luce delle difese ed allegazioni di parte opponente, in virtù del principi di non contestazione e delle esplicite ammissioni di controparte, alcun dubbio può sussistere in ordine all'esistenza dei negozi giuridici costituenti titolo contrattuale della pretesa creditoria della Banca nei confronti della società debitrice e dei garanti, con ciò dovendosi ritenere provata l'esistenza del rapporto da cui trae origine il credito azionato.
Sempre nel merito e sulla presunta improcedibilità della domanda monitoria l'opposta evidenziava come l'avversa prospettazione fosse del tutto fuorviante e chiaramente defatigatoria, oltre che palesemente infondata in fatto ed in diritto, sottolineando che a prescindere dalla qualificazione giuridica da attribuirsi alla garanzia consortile, la creditrice conserva comunque intatto il diritto di rivolgere la richiesta di pagamento alla debitrice principale ed ai fideiussori, oltre che il diritto di azionare nei loro confronti tutte le tutele e le azioni giudiziarie, di accertamento e condanna, previste e consentite dall'ordinamento giuridico, sicché la presenza di una garanzia CONFIDI non fa venir meno né l'obbligo solidale di adempimento in capo ai debitori ed ai garanti personali, né il diritto della creditrice di agire nei confronti dei debitori solidali al fine di conseguire l'accertamento incontrovertibile del suo diritto di credito e la relativa condanna al pagamento.
In corso di causa, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
veniva ammessa consulenza tecnica per la rideterminazione del saldo e il giudizio più volte rinviato per la precisazione delle conclusioni.-
Nel corso del giudizio interveniva la cessione del rapporto in favore della Controparte_4 la quale provvedeva alla costituzione in giudizio ai sensi dell'articolo 111 cpc:
Sempre nel corso del giudizio venivano svolte due consulenze tecniche contabili, la prima delle quali palesemente errata nelle conclusioni e fondata su errati presupposti.
Infine, precisate le conclusioni la causa, all'udienza del 22.03.2024 veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
………….
L'opposizione proposta non può trovare accoglimento e va pertanto rigettata.-
Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata sulla carenza di legittimazione passiva della
.- Controparte_4
Nell'ambito di tale cessione, ha conferito l'incarico di gestore Controparte_5
del portafoglio a con sede in Roma, Via Mario Bianchini, n. 60, P. Iva e C.F. n. Controparte_2
, per lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, P.IVA_1 il recupero dei crediti e l'escussione dei debitori ceduti ed ha altresì conferito procura speciale alla
[...]
affinché provveda a compiere, in nome e per conto della CP_2 [...]
ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni Controparte_5 allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti, giusto atto a rogito Notaio dott. di Roma, in data 7 agosto 2017, Rep. n. 44.024 – Racc. n. 30.398 Persona_1
e la procura notarile è stata regolarmente depositata in giudizio.
Tra i crediti oggetto di cessione è compreso quello che ha dato origine al presente giudizio, rapporto contraddistinto dal N.D.G. originario della cedente 28530, per il quale la nella Controparte_2
suddetta qualità, ha agito con intervento onde conseguire gli effetti di legge e di procedura. L'inclusione del rapporto tra quelli oggetto di cessione emerge dal contratto di cessione e, più in particolare, dall'allegato n.ro 1 allo stesso contenete l'elenco specifico delle posizioni cedute e dall'allegato n. 2 al medesimo, ove sono indicati i criteri di blocco e riportati nuovamente gli indicatori
NDG di riferimento.
Pertanto nessun dubbio può sussistere in ordine alla legittimazione ad agire ed alla titolarità del rapporto controverso.
Passando ad esaminare il merito della presente controversia ,con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione,
e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697
c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che gli opponenti sui quali incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, hanno effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere affermazioni, senza alcun supporto documentale. Infatti hanno dedotto la carenza di prova del credito.
L'istruttoria svolta ha pienamente confermato l'infondatezza e la dilatorietà dell'opposizione e, quindi, la sussistenza del credito azionato in via monitoria.
Più in particolare, la documentazione in atti e facente piena prova tra le parti attesta che in data 4 novembre 2009, la società ha stipulato con la Parte_1 Controparte_1 CP_1
un contratto di finanziamento chirografario, identificato Controparte_6
con il n. 1000485 -1.- Le condizioni economiche che regolano il detto finanziamento sono state regolarmente pattuite e, secondo quanto attestato anche dal CTU nominato, prevendono quale importo erogato la somma di € 400.000,00; una durata di anni 7 e 84 rate costituite da una quota capitale e da una quota interessi;
la periodicità di rata mensile, la prima con scadenza 30 novembre 2009 e l'ultima con scadenza 31 ottobre 2016.
Inoltre, il tasso di interesse è stato regolarmente pattuito in misura variabile, con parametro di riferimento Euribor 3M/360 media mese precedente + uno spread di 3,5 punti percentuali e al momento della stipula del contratto, il tasso convenzionale era pari al 4,24% con tasso limite minimo
1% e massimo 20%.
Il contratto ha altresì previsto un tasso di interesse di mora, rappresentato dalla maggiorazione di due punti percentuali sul tasso contrattuale e al momento della stipula del contratto, il tasso per il calcolo degli interessi di mora era pari al 6,24%.
Nel contratto di prestito sono state altresì specificamente indicate le spese di istruttoria (€ 250,00), le
Imposte (€ 1.000,00; 10), le spese di incasso rata (€ 1,50) ed il TAEG – ISC (Indicatore Sintetico di
Costo), pari al 4,36%.
È incontestato ed incontestabile che a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto di finanziamento, vennero rilasciate fideiussione specifiche, per l'importo limite di € 600.000,00, dal Signor e dalla Signora . Parte_2 Parte_3
È altresì incontestato ed incontestabile che il prestito non è assistito da garanzie reali (pegno o ipoteca)
e, pertanto, rientra nella categoria “altri finanziamenti” per ciò che concerne la normativa sui saggi medi di interesse trimestrali e sulla soglia usura.
Il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha innanzi tutto attestato che le rate sono state addebitate, di mese in mese, come convenuto nel contratto di mutuo chirografario stipulato in data 4 novembre
2009, sul conto corrente n. 1000946/2 intestato alla società ed acceso Parte_1
originariamente presso la . Il medesimo consulente tecnico ha poi Controparte_7
attestato che la non ha mai violato la normativa antiusura e pertanto il contratto non è affetto CP_1
né da usura originaria, né da usura sopravvenuta. In aggiunta, il CTU ha altresì verificato ed attestato nella relazione tecnico contabile che “nessun addebito illegittimo per oneri non pattuiti è stato operato dalla banca” (pag.17 della Consulenza tecnica) ed ha concluso che al mutuo chirografario, non sono stati applicati tassi usurari, né in relazione ai tassi per gli interessi convenzionali, né in relazione ai tassi per gli interessi di mora (v. par. 5 e tab. n. 1 e tab. n. 2 della consulenza tecnica ) e che la banca ha addebitato alla società le rate per il rimborso del finanziamento chirografario, Parte_1
così come pattuito nel contratto del 4 novembre 2009, sicché giustamente le rate erano comprensive sia dell'importo di € 1,50 per l'addebito della rata e sia degli interessi di mora.- L'azione di recupero crediti è fondata sia con riguardo all'an che con riferimento al quantum della pretesa azionata in via monitoria e, pertanto, che l'opposizione spiegata va pertanto rigettata. Il credito portato dal decreto ingiuntivo risulta pertanto ampiamente provato.-
In ossequio al principio dell'onere probatorio, spetta all'opponente dimostrare l'erroneità dell'ammontare del credito azionato, atteso che la presunzione di veridicità che accompagna le scritture della Banca non può essere superata da un generico diniego non accompagnato da specifiche e dettagliate contestazioni.
Tutta la documentazione agli atti costituisce prova piena del credito, come si è più volte detto, mentre tutte le contestazioni dell'opponente sono meramente teoriche e completamente avulse dalla realtà processuale,.
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo emesso.-
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio
1) Conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2183/2013 emesso in data 26.10.2012già esecutivo;
2) condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio che liquida in €
22.457,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.-
3) le spese di ctu restano a definitivo carico degli opponenti in solido tra loro.-
Così deciso in Salerno, 15.04.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio