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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 716/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Parte_1 C.F._1
VANESSA ILARIA
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FUSCO ALESSANDRA
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Varese n. 895/2023, pubblicata il
06/09/2023; materia: Azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 10 “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'odierno appello ed in riforma della Sentenza n. 895/2023 RG 107/2019 resa in primo grado dal Tribunale di Varese, Sezione seconda civile, in data 6 settembre 2023, depositata in Cancelleria in data 6 settembre 2023, non notificata, Nel merito: Rigettare la domanda di revocatoria attorea formulata ed accolta in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa
In ogni caso con vittoria di spese, e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Con ogni più ampia riserva.
c) Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese vive, iva e cpa In via istruttoria: Salvis juribus”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
-in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile ex art. 348bis c.p.c. l'appello proposto da poiché manifestamente infondato e/o dichiarare l'appello del Parte_1 Parte_1 nullo ex art. 342-163-164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto e/o della domanda poiché riferito ad una sentenza diversa ed estranea al giudizio rispetto alla sentenza n. 895/2023 Repert. 1210/2023 del
06.09.2023 emanata dal Tribunale di Varese nella causa RG. 107/2019, con conferma della sentenza di primo grado a favore dell'appellato con condanna del Controparte_1 nche alle spese del presente secondo grado di giudizio a favore del appellato Parte_1 CP_1
e di lite temeraria e/o abuso del processo.
-in via principale: rigettare tutti motivi di appello proposti da avverso i capi Parte_1 impugnati della sentenza n. 895/2023 Repert. 1210/2023 del 06.09.2023 emanata dal Tribunale di Varese nella causa RG. 107/2019 poiché infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e condannare alle spese anche per il presente secondo Parte_1 grado di giudizio a favore del Fallimento appellato e di lite temeraria e/o abuso del processo.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal in primo grado che qui si riportano CP_1 integralmente: “- In via principale nel merito: 1) Accertare e dichiarare revocati ex art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti effettuati da nel periodo sospetto (12 luglio 2015-12 Controparte_1 gennaio 2016) a favore del Geom. per un totale di € 5.371,71 al soddisfo degli avvisi Parte_1 di parcella n.9/14 e n. 21/14 del Geom. come da relative fatture n. 39-40-41 tutte del Parte_1 13.07.2015, n. 48 del 04.09.2015, n. 54 del 14.10.2015 e n. 60 del 11.11.2015 e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle somme in oggetto per un totale di € 5.371,71 oltre ad interessi legali dalla data del
[...] dovuto al saldo. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva istruttoria di ulteriormente dedurre e produrre anche nel merito del contendere con le memorie che verranno depositate nei termini ex art.
183 sesto comma c.p.c., di richiedere interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova che ci si riserva di produrre, articolare circostanze di prova e di indicare testimoni con riserva di chiedere di disporsi prova per interpello e testi sulle circostanze eventualmente indicate dalle controparti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali e di legge.”
- In ogni caso con vittoria di spese del primo e del presente secondo grado di giudizio, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali e di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 895/2023 pubblicata il 6.9.2023, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti del (d'ora in poi, per Controparte_1 brevità, anche “ ”), ai sensi dell'art. 67, 2° L.F., dei pagamenti effettuati da CP_1 Controparte_1
in favore di sulla scorta delle fatture 39, 40, 41, 48, 54 e 60 del 2015 dallo
[...] Parte_1 stesso emesse ed ha condannato a restituire al la somma di € 5.371,71 oltre Parte_1 CP_1
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo, e a rifondere al le spese di lite, CP_1 liquidate in € 4.237,00 per compensi oltre accessori.
2. Il giudizio di primo grado
Il Giudice di primo grado ha così riassunto le vicende di causa:
“A sostegno delle proprie pretese [la declaratoria di inefficacia, nei confronti del , dei CP_1
pagamenti effettuati dalla società in bonis nei confronti di per le fatture sopra indicate, Controparte_2
[... ndr], parte attrice ha dedotto: che in data 12.01.2016 veniva dichiarato il fallimento della società
; che nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento la società il Controparte_1
provvedeva al pagamento in favore del geom. degli importi di cui alle fatture nn. 39- CP_1 Parte_1
40-41-48-54-60, relative a pregressi e scaduti avvisi di parcella, corrispondendo al convenuto
l'importo complessivo di €5.371,71; che i pagamenti erano tutti avvenuti con grave ritardo, di oltre un anno, e costituivano tutti pagamenti parziali degli avvisi di parcella n. 9/2014 e 21/2014, riferiti a prestazioni del periodo gennaio-febbraio e marzo-aprile 2014; che i pagamenti avevano determinato la lesione della par condicio creditorum;
che sussisteva la scientia decoctionis, atteso che il convenuto era socio ed aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della società dal 2004 sino al CP_1
17.04.2014, mantenendo successivamente la gestione tecnica ex D.M. 37/2008 sino al 2.07.2014, inoltre subentrava all'amministratore la liquidatrice madre del convenuto;
in Persona_1
ogni caso, che il convenuto avrebbe potuto conoscere lo stato di crisi usando l'ordinaria diligenza, sulla base dei rapporti intercorsi con la società.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto Parte_1
delle domande attoree.
Il convenuto ha eccepito: che tutte le fatture riportavano la dicitura “saldo per direttore tecnico” sino
a marzo 2014; che pertanto i pagamenti di cui è causa sono esenti da revocatoria ex art. 67, co. 3, lett.
f) L.F., trattandosi di fatture relative in via esclusiva all'attività prestata dal convenuto in qualità di
pagina 3 di 10 preposto alla gestione tecnica – direttore tecnico, sulla base di un rapporto inquadrabile nella para subordinazione.
Il convenuto ha inoltre eccepito l'insussistenza della consapevolezza dello stato di decozione della società in capo all'accipiens, essendo insufficienti gli elementi addotti a tal fine dal . CP_1
Nella memoria istruttoria n. 1, il ha contestato la sussistenza tra il convenuto, in qualità di CP_1
preposto alla gestione tecnica, e la società di un rapporto di lavoro subordinato o CP_1
parasubordinato, sussistendo invece una condizione di immedesimazione del convenuto (socio, amministratore unico e preposto alla gestione tecnica) con la società, tale da escludere la configurabilità di un rapporto di coordinazione con la società, non essendo il sottoposto ad Parte_1
alcun potere organizzativo o di controllo in considerazione della mancanza di alterità soggettiva stante la carica di amministratore parimenti ricoperta.
Nella propria memoria istruttoria n. 1, il convenuto ha contestato il quantum domandato, eccependo che in ogni caso si sarebbe dovuto tenere conto della ritenuta d'acconto e dell'IVA.
Con la memoria n. 2, il ha eccepito la tardività della contestazione in ordine al quantum, in CP_1 ogni caso deducendo l'avvenuto versamento da parte della società delle ritenute d'acconto e la mancata prova del versamento dell'IVA da parte del convenuto.
Nella propria memoria n. 2, il convenuto ribadiva la possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro parallelo rispetto a quello connesso alla carica di amministratore, di forma autonoma, subordinata o parasubordinata.
Stante la natura documentale della causa, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.”
Con sentenza n. 895/2023, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda attorea di dichiarazione di inefficacia ex art. 67, 2° comma, L.F., dei pagamenti per cui è causa, osservando che:
- il aveva assolto l'onere probatorio a suo carico circa l'eventus damni - sussistente in re CP_1 ipsa rientrando i pagamenti in parola nel disposto del secondo comma dell'art. 67 L.F.- e circa la scientia decoctionis, nella specie desumibile dagli elementi indiziari costituiti dal fatto che sino alla messa in liquidazione della società, nell'aprile 2014, aveva ricoperto il ruolo di Parte_1
amministratore unico oltre che di socio, nonché di responsabile tecnico sino al successivo meee di luglio 2014, mentre con la messa in liquidazione della società era stata nominata liquidatrice la madre del medesimo di tal ché lo stesso non poteva non conoscere la situazione di grave Parte_1
esposizione debitoria in cui versava la società;
pagina 4 di 10 - non aveva invece dimostrato né offerto di dimostrare la para-subordinazione, presupposto Parte_1 dell'invocata applicazione del comma 3, lett. f) dell'art. 67 L.F.;
- le ritenute d'acconto erano state scorporate dal nella determinazione della propria CP_1 domanda di revocatoria, mentre l'IVA era effettivamente stata corrisposta al e ciò era Parte_1
sufficiente a determinare la necessità della sua restituzione.
3. L'appello di Parte_1
L'appellante ha riproposto, con la presente impugnazione, le eccezioni sollevate in primo grado e respinte dal Tribunale, formulando i seguenti quattro motivi di appello.
a) Non è vero che il convenuto non abbia dato prova della sua para-subordinazione e dunque Parte_1 della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 3, lett. f) L.F. per la non revocabilità dei crediti per cui è causa: è infatti documentalmente provato che rivestisse il ruolo di gestore Parte_1
tecnico, come risulta dalla visura storica della società prodotta dallo stesso sub doc. 2. CP_1
b) Il Giudice ha errato nella valutazione dell'elemento soggettivo – e dunque della percezione in capo al dell'insolvenza della società- perché, oltre a desumere illegittimamente tale elemento da Parte_1
elementi presuntivi e non reali, ha ignorato il fatto che dalla consistenza del patrimonio immobiliare della società fallita e dal suo bilancio al 31/12/2014 si evinceva chiaramente che le poste attive sopravanzavano di gran lunga quelle passive e che lo stato patrimoniale presentava un'evidente consistenza positiva e che, pertanto, il valore dell'attivo era tale da coprire i debiti, garantendo la conservazione di attrezzature e capitale.
c) Il Tribunale ha poi erroneamente quantificato le somme da revocare perché non ha detratto l'IVA.
d) Il Tribunale ha inoltre determinato in misura eccessiva le spese legali, posto che i compensi professionali non ammonterebbero a € 4.237,00, bensì a € 3.397,00.
4. Le difese in appello del
[...]
si è costituito nel presente giudizio d'appello, eccependo preliminarmente la nullità e/o la CP_1 manifesta infondatezza dell'atto di appello per aver fatto riferimento, riportandone un intero stralcio, ad altra sentenza, diversa da quella oggetto d'impugnazione, che aveva coinvolto (si tratta di una Parte_1
pronuncia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.) e comunque chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
5. Decisione
pagina 5 di 10 Va anzi tutto respinta l'eccezione di nullità per indeterminatezza e/o manifesta inammissibilità dell'atto di appello sollevata preliminarmente dal : se è vero che parte appellante fa riferimento, nella CP_1 prima parte dell'atto di citazione in appello, ad altra sentenza (in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.), è altrettanto vero che la sentenza qui impugnata è chiaramente individuabile (l'atto di appello ne riporta gli estremi -numero e data di pubblicazione- e ne allega una copia) e che i motivi di appello articolati riguardano la sentenza di revocatoria fallimentare effettivamente impugnata.
Ciò detto, nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
a) Quanto al primo motivo di appello, la Corte osserva che correttamente il Tribunale ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 67, comma 3, lett. f) L.F.
L'appellante sostiene, in sostanza, che il fatto che egli ricoprisse, all'interno della società CP_1
il ruolo di “gestore tecnico” ai sensi del D.M. n. 37/2008 – ruolo in relazione al quale erano state
[...]
emesse le fatture per cui è causa- sarebbe circostanza idonea e sufficiente a dimostrare che detto ruolo si svolgesse in regime di para-subordinazione con la società della quale era anche socio e amministratore unico.
Ora, premesso e chiarito che il ruolo di “preposto alla gestione tecnica” ai sensi del D.M. 37/2008 (cfr. visura camerale sub doc. 2 , pag. 11) non è necessariamente svolto da un dipendente o da un CP_1
soggetto con il quale la società instaura un vincolo stabile di collaborazione, ma può ben essere rivestito -come si evince dalla tipologia di funzioni cui è preordinato il ruolo secondo il richiamato
D.M. 37/2008- anche dal medesimo legale rappresentante dell'impresa o da un suo preposto;
premesso, ancora, che è stato, oltre che socio, anche amministratore unico della società Parte_1 Controparte_1
dal 7.7.2004 al 17.4.2014 (cfr. visura cit., pag. 12); parte appellante non ha né dedotto, né tanto meno provato, la sussistenza dell'invocato rapporto di para-subordinazione tra l'impresa e nella sua Parte_1
veste di preposto alla gestione tecnica.
Del resto, la dimostrazione di tale circostanza, invocata dall'odierno appellante ma mai dimostrata, risulta necessaria al fine di poter ritenere applicabile al caso concreto l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), L.F.
Questa norma, infatti, stabilisce che “Non sono soggetti all'azione revocatoria (…) f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” e, come ha correttamente osservato il Tribunale nella sentenza impugnata,
“l'esenzione in esame trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire la continuità dell'impresa pagina 6 di 10 in crisi, nello stesso tempo tutelando i soggetti deboli che con l'impresa collaborano abitualmente a vario titolo” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Del resto, come ribadito di recente dalla Corte di
Cassazione, “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f),
l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo.” (Cass. n. 8900/2024).
Ciò detto, perché possa ritenersi sussistente il vincolo della para-subordinazione invocato dall'appellante, è necessario che si dimostri che l'attività svolta da chi invoca tale vincolo sia caratterizzata da continuità e coordinamento con la struttura dell'impresa, non rilevando invece, a tal fine, che il professionista abbia svolto alcuni saltuari incarichi per l'impresa stessa: “Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo con l'ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira. Ne consegue che, ove la prestazione (avente ad oggetto l'accertamento e la descrizione dei nuovi beni aziendali) sia quella di un ingegnere, assume rilievo il momento della continuità collaborativa e del coordinamento con la struttura dell'ente, che prevale sulla specificità e professionalità dei singoli incarichi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rapporto in termini di parasubordinazione attesa la durata, decennale, della collaborazione, la cadenza mensile degli incarichi, la natura del compenso percepito, rapportata al valore di stima del bene e con un "minimo garantito", nonché per il persistente e continuativo collegamento con i capi progetto, i capi servizio e gli impiegati della società, a cui il prestatore, nell'espletamento della sua attività, doveva rapportarsi, ritenendo quindi ininfluente accertare che il medesimo effettuasse anche perizie sommarie di stima dei beni)” (Cass. 24361/2008; enfasi della redattrice).
Ora, nel caso di specie l'appellante non ha mai neppure dedotto di aver svolto le funzioni di “preposto alla gestione tecnica” in modo abituale, con continuità e regolarità, percependo compensi periodici per tali mansioni, né ha mai dedotto (ciò che, peraltro, non poteva credibilmente fare, essendo stato contemporaneamente sia responsabile tecnico, sia amministratore unico della società poi fallita) di aver espletato l'attività in parola sotto la coordinazione e secondo le direttive dell'imprenditore, ovvero di sé
pagina 7 di 10 stesso. Del resto, in atti risultano soltanto le fatture relative alle prestazioni i cui pagamenti sono stati oggetto di revocatoria, che riguardano testualmente prestazioni svolte nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014; nessun'altra fattura o parcella è stata prodotta da nonostante egli abbia Parte_1 ricoperto, secondo visura, le funzioni di “responsabile tecnico” dal 2010 al luglio 2014.
Il motivo d'appello è dunque respinto.
b) Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Quanto allo stato di insolvenza in cui si trovava (oggettivamente) Il nel Controparte_1
periodo in cui furono effettuati i pagamenti in questione (seconda metà del 2015), va anzi tutto chiarito che “In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. (nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, applicabile
"ratione temporis"), lo stato di insolvenza dell'imprenditore nel cd. periodo sospetto forma oggetto di una presunzione "iuris et de iure" conseguente all'apertura della procedura concorsuale, cosicché il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria "inscientia decoctionis"” (Cass. 803/2016).
Il dato oggettivo dell'insolvenza non può dunque revocarsi in dubbio.
Ciò detto, quanto al requisito della consapevolezza, in capo a dello stato (oggettivo) di Parte_1
insolvenza di , la Corte ritiene che gli indizi evidenziati dal giudice di Controparte_1
primo grado, in quanto gravi, precisi e concordanti, risultino idonei e sufficienti a fondare la prova di detto requisito.
Come ha ben evidenziato il giudice di prime cure, è stato socio della società poi fallita, Parte_1
detenendo la quota del 27,93%, è stato suo amministratore unico fino al 5.5.2014, data in cui è subentrata nella carica sua madre, come sopra pure Persona_1 Parte_1
evidenziato, è stato anche responsabile della gestione tecnica della società fino al mese di luglio 2014
(cfr. visura storica sub doc. 2 cit.)
La posizione gestionale (peraltro unipersonale) ricoperta dall'odierno appellante sino al 17.4.2014, la sua qualità di socio detentore di una quota rilevante e lo stretto legale familiare esistente con la liquidatrice nominata nella stessa data del 17.4.2014, costituiscono di per sé elementi sufficienti a costituire un forte indizio di conoscenza, da parte di delle vicende riguardanti la Parte_1
società amministrata. pagina 8 di 10 Anche il secondo motivo d'appello è pertanto respinto.
c) Il terzo motivo di appello è altrettanto infondato.
Come ha evidenziato il Tribunale, i pagamenti effettuati in favore di nel semestre antecedente Parte_1 il fallimento erano comprensivi di IVA;
pertanto anche la somma versata a titolo di IVA dev'essere oggetto di revocatoria. Del resto, come correttamente sottolineato dal appellato, l'appellante CP_1
non ha mai neppure dimostrato di aver effettivamente versato l'IVA sulle somme percepite.
In ogni caso, come pure evidenziato dal Fallimento, l'art. 26 del DPR 633/72 consente espressamente al soggetto che ha eventualmente versato l'IVA per un'operazione poi venuta meno per motivi estranei alla volontà delle parti, come nel caso in esame, di vedersi rimborsata l'imposta versata. Sul punto è intervenuta di recente anche la Corte di Cassazione che, avuto riguardo al principio di effettività più volte richiamato dalla CGUE, ha espressamente affermato che “in materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-427/10), il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta” (Cass. 25093/2019).
d) E' infine infondato il quarto motivo di appello.
Il motivo appare, prima ancora, inammissibile, non avendo l'appellante neppure spiegato perché, secondo la sua prospettazione, le spese di lite dovrebbero ammontare ad € 3.397,00 piuttosto che ad €
4.237,00.
In ogni caso, le spese risultano liquidate sulla scorta del parametro medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria che si attesta sul valore minimo, plausibilmente in considerazione che, sebbene le parti abbiano depositato le memorie “istruttorie” di cui all'art. 183, 6° comma. c.p.c., non è stata svolta istruttoria diversa da quella documentale.
*
pagina 9 di 10 In definitiva, l'appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello; per l'effetto:
2. conferma integralmente la sentenza impugnata n. 895/2023 del Tribunale di Varese, pubblicata il
6.9.2023;
3. condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Cristina Giannelli Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 716/2024 promossa da:
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Parte_1 C.F._1
VANESSA ILARIA
APPELLANTE contro
(C.F./P.IVA ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. FUSCO ALESSANDRA
APPELLATO
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Varese n. 895/2023, pubblicata il
06/09/2023; materia: Azione revocatoria fallimentare.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 10 “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'odierno appello ed in riforma della Sentenza n. 895/2023 RG 107/2019 resa in primo grado dal Tribunale di Varese, Sezione seconda civile, in data 6 settembre 2023, depositata in Cancelleria in data 6 settembre 2023, non notificata, Nel merito: Rigettare la domanda di revocatoria attorea formulata ed accolta in primo grado in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa
In ogni caso con vittoria di spese, e compenso professionale del doppio grado di giudizio.
Con ogni più ampia riserva.
c) Con vittoria di compensi professionali, spese generali, spese vive, iva e cpa In via istruttoria: Salvis juribus”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis:
-in via pregiudiziale e/o preliminare: dichiarare inammissibile ex art. 348bis c.p.c. l'appello proposto da poiché manifestamente infondato e/o dichiarare l'appello del Parte_1 Parte_1 nullo ex art. 342-163-164 c.p.c. per indeterminatezza dell'oggetto e/o della domanda poiché riferito ad una sentenza diversa ed estranea al giudizio rispetto alla sentenza n. 895/2023 Repert. 1210/2023 del
06.09.2023 emanata dal Tribunale di Varese nella causa RG. 107/2019, con conferma della sentenza di primo grado a favore dell'appellato con condanna del Controparte_1 nche alle spese del presente secondo grado di giudizio a favore del appellato Parte_1 CP_1
e di lite temeraria e/o abuso del processo.
-in via principale: rigettare tutti motivi di appello proposti da avverso i capi Parte_1 impugnati della sentenza n. 895/2023 Repert. 1210/2023 del 06.09.2023 emanata dal Tribunale di Varese nella causa RG. 107/2019 poiché infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata e condannare alle spese anche per il presente secondo Parte_1 grado di giudizio a favore del Fallimento appellato e di lite temeraria e/o abuso del processo.
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate dal in primo grado che qui si riportano CP_1 integralmente: “- In via principale nel merito: 1) Accertare e dichiarare revocati ex art. 67 comma 2 L.F. i pagamenti effettuati da nel periodo sospetto (12 luglio 2015-12 Controparte_1 gennaio 2016) a favore del Geom. per un totale di € 5.371,71 al soddisfo degli avvisi Parte_1 di parcella n.9/14 e n. 21/14 del Geom. come da relative fatture n. 39-40-41 tutte del Parte_1 13.07.2015, n. 48 del 04.09.2015, n. 54 del 14.10.2015 e n. 60 del 11.11.2015 e per l'effetto condannare il convenuto alla restituzione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle somme in oggetto per un totale di € 5.371,71 oltre ad interessi legali dalla data del
[...] dovuto al saldo. In via istruttoria: Con ogni più ampia riserva istruttoria di ulteriormente dedurre e produrre anche nel merito del contendere con le memorie che verranno depositate nei termini ex art.
183 sesto comma c.p.c., di richiedere interrogatorio formale del convenuto sui capitoli di prova che ci si riserva di produrre, articolare circostanze di prova e di indicare testimoni con riserva di chiedere di disporsi prova per interpello e testi sulle circostanze eventualmente indicate dalle controparti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali e di legge.”
- In ogni caso con vittoria di spese del primo e del presente secondo grado di giudizio, diritti ed onorari, oltre oneri fiscali e di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 10
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 895/2023 pubblicata il 6.9.2023, il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti del (d'ora in poi, per Controparte_1 brevità, anche “ ”), ai sensi dell'art. 67, 2° L.F., dei pagamenti effettuati da CP_1 Controparte_1
in favore di sulla scorta delle fatture 39, 40, 41, 48, 54 e 60 del 2015 dallo
[...] Parte_1 stesso emesse ed ha condannato a restituire al la somma di € 5.371,71 oltre Parte_1 CP_1
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo effettivo, e a rifondere al le spese di lite, CP_1 liquidate in € 4.237,00 per compensi oltre accessori.
2. Il giudizio di primo grado
Il Giudice di primo grado ha così riassunto le vicende di causa:
“A sostegno delle proprie pretese [la declaratoria di inefficacia, nei confronti del , dei CP_1
pagamenti effettuati dalla società in bonis nei confronti di per le fatture sopra indicate, Controparte_2
[... ndr], parte attrice ha dedotto: che in data 12.01.2016 veniva dichiarato il fallimento della società
; che nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento la società il Controparte_1
provvedeva al pagamento in favore del geom. degli importi di cui alle fatture nn. 39- CP_1 Parte_1
40-41-48-54-60, relative a pregressi e scaduti avvisi di parcella, corrispondendo al convenuto
l'importo complessivo di €5.371,71; che i pagamenti erano tutti avvenuti con grave ritardo, di oltre un anno, e costituivano tutti pagamenti parziali degli avvisi di parcella n. 9/2014 e 21/2014, riferiti a prestazioni del periodo gennaio-febbraio e marzo-aprile 2014; che i pagamenti avevano determinato la lesione della par condicio creditorum;
che sussisteva la scientia decoctionis, atteso che il convenuto era socio ed aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della società dal 2004 sino al CP_1
17.04.2014, mantenendo successivamente la gestione tecnica ex D.M. 37/2008 sino al 2.07.2014, inoltre subentrava all'amministratore la liquidatrice madre del convenuto;
in Persona_1
ogni caso, che il convenuto avrebbe potuto conoscere lo stato di crisi usando l'ordinaria diligenza, sulla base dei rapporti intercorsi con la società.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice il rigetto Parte_1
delle domande attoree.
Il convenuto ha eccepito: che tutte le fatture riportavano la dicitura “saldo per direttore tecnico” sino
a marzo 2014; che pertanto i pagamenti di cui è causa sono esenti da revocatoria ex art. 67, co. 3, lett.
f) L.F., trattandosi di fatture relative in via esclusiva all'attività prestata dal convenuto in qualità di
pagina 3 di 10 preposto alla gestione tecnica – direttore tecnico, sulla base di un rapporto inquadrabile nella para subordinazione.
Il convenuto ha inoltre eccepito l'insussistenza della consapevolezza dello stato di decozione della società in capo all'accipiens, essendo insufficienti gli elementi addotti a tal fine dal . CP_1
Nella memoria istruttoria n. 1, il ha contestato la sussistenza tra il convenuto, in qualità di CP_1
preposto alla gestione tecnica, e la società di un rapporto di lavoro subordinato o CP_1
parasubordinato, sussistendo invece una condizione di immedesimazione del convenuto (socio, amministratore unico e preposto alla gestione tecnica) con la società, tale da escludere la configurabilità di un rapporto di coordinazione con la società, non essendo il sottoposto ad Parte_1
alcun potere organizzativo o di controllo in considerazione della mancanza di alterità soggettiva stante la carica di amministratore parimenti ricoperta.
Nella propria memoria istruttoria n. 1, il convenuto ha contestato il quantum domandato, eccependo che in ogni caso si sarebbe dovuto tenere conto della ritenuta d'acconto e dell'IVA.
Con la memoria n. 2, il ha eccepito la tardività della contestazione in ordine al quantum, in CP_1 ogni caso deducendo l'avvenuto versamento da parte della società delle ritenute d'acconto e la mancata prova del versamento dell'IVA da parte del convenuto.
Nella propria memoria n. 2, il convenuto ribadiva la possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro parallelo rispetto a quello connesso alla carica di amministratore, di forma autonoma, subordinata o parasubordinata.
Stante la natura documentale della causa, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.”
Con sentenza n. 895/2023, il Tribunale di Varese ha accolto la domanda attorea di dichiarazione di inefficacia ex art. 67, 2° comma, L.F., dei pagamenti per cui è causa, osservando che:
- il aveva assolto l'onere probatorio a suo carico circa l'eventus damni - sussistente in re CP_1 ipsa rientrando i pagamenti in parola nel disposto del secondo comma dell'art. 67 L.F.- e circa la scientia decoctionis, nella specie desumibile dagli elementi indiziari costituiti dal fatto che sino alla messa in liquidazione della società, nell'aprile 2014, aveva ricoperto il ruolo di Parte_1
amministratore unico oltre che di socio, nonché di responsabile tecnico sino al successivo meee di luglio 2014, mentre con la messa in liquidazione della società era stata nominata liquidatrice la madre del medesimo di tal ché lo stesso non poteva non conoscere la situazione di grave Parte_1
esposizione debitoria in cui versava la società;
pagina 4 di 10 - non aveva invece dimostrato né offerto di dimostrare la para-subordinazione, presupposto Parte_1 dell'invocata applicazione del comma 3, lett. f) dell'art. 67 L.F.;
- le ritenute d'acconto erano state scorporate dal nella determinazione della propria CP_1 domanda di revocatoria, mentre l'IVA era effettivamente stata corrisposta al e ciò era Parte_1
sufficiente a determinare la necessità della sua restituzione.
3. L'appello di Parte_1
L'appellante ha riproposto, con la presente impugnazione, le eccezioni sollevate in primo grado e respinte dal Tribunale, formulando i seguenti quattro motivi di appello.
a) Non è vero che il convenuto non abbia dato prova della sua para-subordinazione e dunque Parte_1 della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 67, comma 3, lett. f) L.F. per la non revocabilità dei crediti per cui è causa: è infatti documentalmente provato che rivestisse il ruolo di gestore Parte_1
tecnico, come risulta dalla visura storica della società prodotta dallo stesso sub doc. 2. CP_1
b) Il Giudice ha errato nella valutazione dell'elemento soggettivo – e dunque della percezione in capo al dell'insolvenza della società- perché, oltre a desumere illegittimamente tale elemento da Parte_1
elementi presuntivi e non reali, ha ignorato il fatto che dalla consistenza del patrimonio immobiliare della società fallita e dal suo bilancio al 31/12/2014 si evinceva chiaramente che le poste attive sopravanzavano di gran lunga quelle passive e che lo stato patrimoniale presentava un'evidente consistenza positiva e che, pertanto, il valore dell'attivo era tale da coprire i debiti, garantendo la conservazione di attrezzature e capitale.
c) Il Tribunale ha poi erroneamente quantificato le somme da revocare perché non ha detratto l'IVA.
d) Il Tribunale ha inoltre determinato in misura eccessiva le spese legali, posto che i compensi professionali non ammonterebbero a € 4.237,00, bensì a € 3.397,00.
4. Le difese in appello del
[...]
si è costituito nel presente giudizio d'appello, eccependo preliminarmente la nullità e/o la CP_1 manifesta infondatezza dell'atto di appello per aver fatto riferimento, riportandone un intero stralcio, ad altra sentenza, diversa da quella oggetto d'impugnazione, che aveva coinvolto (si tratta di una Parte_1
pronuncia di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.) e comunque chiedendo, nel merito, il rigetto dell'impugnazione.
5. Decisione
pagina 5 di 10 Va anzi tutto respinta l'eccezione di nullità per indeterminatezza e/o manifesta inammissibilità dell'atto di appello sollevata preliminarmente dal : se è vero che parte appellante fa riferimento, nella CP_1 prima parte dell'atto di citazione in appello, ad altra sentenza (in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.), è altrettanto vero che la sentenza qui impugnata è chiaramente individuabile (l'atto di appello ne riporta gli estremi -numero e data di pubblicazione- e ne allega una copia) e che i motivi di appello articolati riguardano la sentenza di revocatoria fallimentare effettivamente impugnata.
Ciò detto, nel merito l'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
a) Quanto al primo motivo di appello, la Corte osserva che correttamente il Tribunale ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 67, comma 3, lett. f) L.F.
L'appellante sostiene, in sostanza, che il fatto che egli ricoprisse, all'interno della società CP_1
il ruolo di “gestore tecnico” ai sensi del D.M. n. 37/2008 – ruolo in relazione al quale erano state
[...]
emesse le fatture per cui è causa- sarebbe circostanza idonea e sufficiente a dimostrare che detto ruolo si svolgesse in regime di para-subordinazione con la società della quale era anche socio e amministratore unico.
Ora, premesso e chiarito che il ruolo di “preposto alla gestione tecnica” ai sensi del D.M. 37/2008 (cfr. visura camerale sub doc. 2 , pag. 11) non è necessariamente svolto da un dipendente o da un CP_1
soggetto con il quale la società instaura un vincolo stabile di collaborazione, ma può ben essere rivestito -come si evince dalla tipologia di funzioni cui è preordinato il ruolo secondo il richiamato
D.M. 37/2008- anche dal medesimo legale rappresentante dell'impresa o da un suo preposto;
premesso, ancora, che è stato, oltre che socio, anche amministratore unico della società Parte_1 Controparte_1
dal 7.7.2004 al 17.4.2014 (cfr. visura cit., pag. 12); parte appellante non ha né dedotto, né tanto meno provato, la sussistenza dell'invocato rapporto di para-subordinazione tra l'impresa e nella sua Parte_1
veste di preposto alla gestione tecnica.
Del resto, la dimostrazione di tale circostanza, invocata dall'odierno appellante ma mai dimostrata, risulta necessaria al fine di poter ritenere applicabile al caso concreto l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. f), L.F.
Questa norma, infatti, stabilisce che “Non sono soggetti all'azione revocatoria (…) f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito” e, come ha correttamente osservato il Tribunale nella sentenza impugnata,
“l'esenzione in esame trova la sua giustificazione nell'esigenza di consentire la continuità dell'impresa pagina 6 di 10 in crisi, nello stesso tempo tutelando i soggetti deboli che con l'impresa collaborano abitualmente a vario titolo” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5). Del resto, come ribadito di recente dalla Corte di
Cassazione, “In tema di revocatoria fallimentare, l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. f),
l.fall. non si applica al compenso dell'avvocato, poiché il rapporto intercorrente con il cliente non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo, invece, essere ascritto, in ragione del suo carattere intellettuale, all'area del lavoro professionale autonomo.” (Cass. n. 8900/2024).
Ciò detto, perché possa ritenersi sussistente il vincolo della para-subordinazione invocato dall'appellante, è necessario che si dimostri che l'attività svolta da chi invoca tale vincolo sia caratterizzata da continuità e coordinamento con la struttura dell'impresa, non rilevando invece, a tal fine, che il professionista abbia svolto alcuni saltuari incarichi per l'impresa stessa: “Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo con l'ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira. Ne consegue che, ove la prestazione (avente ad oggetto l'accertamento e la descrizione dei nuovi beni aziendali) sia quella di un ingegnere, assume rilievo il momento della continuità collaborativa e del coordinamento con la struttura dell'ente, che prevale sulla specificità e professionalità dei singoli incarichi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rapporto in termini di parasubordinazione attesa la durata, decennale, della collaborazione, la cadenza mensile degli incarichi, la natura del compenso percepito, rapportata al valore di stima del bene e con un "minimo garantito", nonché per il persistente e continuativo collegamento con i capi progetto, i capi servizio e gli impiegati della società, a cui il prestatore, nell'espletamento della sua attività, doveva rapportarsi, ritenendo quindi ininfluente accertare che il medesimo effettuasse anche perizie sommarie di stima dei beni)” (Cass. 24361/2008; enfasi della redattrice).
Ora, nel caso di specie l'appellante non ha mai neppure dedotto di aver svolto le funzioni di “preposto alla gestione tecnica” in modo abituale, con continuità e regolarità, percependo compensi periodici per tali mansioni, né ha mai dedotto (ciò che, peraltro, non poteva credibilmente fare, essendo stato contemporaneamente sia responsabile tecnico, sia amministratore unico della società poi fallita) di aver espletato l'attività in parola sotto la coordinazione e secondo le direttive dell'imprenditore, ovvero di sé
pagina 7 di 10 stesso. Del resto, in atti risultano soltanto le fatture relative alle prestazioni i cui pagamenti sono stati oggetto di revocatoria, che riguardano testualmente prestazioni svolte nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014; nessun'altra fattura o parcella è stata prodotta da nonostante egli abbia Parte_1 ricoperto, secondo visura, le funzioni di “responsabile tecnico” dal 2010 al luglio 2014.
Il motivo d'appello è dunque respinto.
b) Anche il secondo motivo di appello è infondato.
Quanto allo stato di insolvenza in cui si trovava (oggettivamente) Il nel Controparte_1
periodo in cui furono effettuati i pagamenti in questione (seconda metà del 2015), va anzi tutto chiarito che “In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall. (nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, applicabile
"ratione temporis"), lo stato di insolvenza dell'imprenditore nel cd. periodo sospetto forma oggetto di una presunzione "iuris et de iure" conseguente all'apertura della procedura concorsuale, cosicché il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo suddetto, il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria "inscientia decoctionis"” (Cass. 803/2016).
Il dato oggettivo dell'insolvenza non può dunque revocarsi in dubbio.
Ciò detto, quanto al requisito della consapevolezza, in capo a dello stato (oggettivo) di Parte_1
insolvenza di , la Corte ritiene che gli indizi evidenziati dal giudice di Controparte_1
primo grado, in quanto gravi, precisi e concordanti, risultino idonei e sufficienti a fondare la prova di detto requisito.
Come ha ben evidenziato il giudice di prime cure, è stato socio della società poi fallita, Parte_1
detenendo la quota del 27,93%, è stato suo amministratore unico fino al 5.5.2014, data in cui è subentrata nella carica sua madre, come sopra pure Persona_1 Parte_1
evidenziato, è stato anche responsabile della gestione tecnica della società fino al mese di luglio 2014
(cfr. visura storica sub doc. 2 cit.)
La posizione gestionale (peraltro unipersonale) ricoperta dall'odierno appellante sino al 17.4.2014, la sua qualità di socio detentore di una quota rilevante e lo stretto legale familiare esistente con la liquidatrice nominata nella stessa data del 17.4.2014, costituiscono di per sé elementi sufficienti a costituire un forte indizio di conoscenza, da parte di delle vicende riguardanti la Parte_1
società amministrata. pagina 8 di 10 Anche il secondo motivo d'appello è pertanto respinto.
c) Il terzo motivo di appello è altrettanto infondato.
Come ha evidenziato il Tribunale, i pagamenti effettuati in favore di nel semestre antecedente Parte_1 il fallimento erano comprensivi di IVA;
pertanto anche la somma versata a titolo di IVA dev'essere oggetto di revocatoria. Del resto, come correttamente sottolineato dal appellato, l'appellante CP_1
non ha mai neppure dimostrato di aver effettivamente versato l'IVA sulle somme percepite.
In ogni caso, come pure evidenziato dal Fallimento, l'art. 26 del DPR 633/72 consente espressamente al soggetto che ha eventualmente versato l'IVA per un'operazione poi venuta meno per motivi estranei alla volontà delle parti, come nel caso in esame, di vedersi rimborsata l'imposta versata. Sul punto è intervenuta di recente anche la Corte di Cassazione che, avuto riguardo al principio di effettività più volte richiamato dalla CGUE, ha espressamente affermato che “in materia di IVA, il prestatore di un servizio può chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'imposta indebitamente versata dopo il decorso del termine di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sebbene esclusivamente per quell'imposta che egli abbia effettivamente rimborsato al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo, poiché, secondo quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza del 15 dicembre 2011, causa C-427/10), il principio di effettività del diritto comunitario, pur non ostando ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell'indebito che preveda un termine di prescrizione per il committente più lungo di quello di decadenza per il prestatore del servizio, non è soddisfatto quando l'applicazione di tale disciplina abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall'Amministrazione finanziaria il rimborso dell'IVA non dovuta” (Cass. 25093/2019).
d) E' infine infondato il quarto motivo di appello.
Il motivo appare, prima ancora, inammissibile, non avendo l'appellante neppure spiegato perché, secondo la sua prospettazione, le spese di lite dovrebbero ammontare ad € 3.397,00 piuttosto che ad €
4.237,00.
In ogni caso, le spese risultano liquidate sulla scorta del parametro medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria che si attesta sul valore minimo, plausibilmente in considerazione che, sebbene le parti abbiano depositato le memorie “istruttorie” di cui all'art. 183, 6° comma. c.p.c., non è stata svolta istruttoria diversa da quella documentale.
*
pagina 9 di 10 In definitiva, l'appello va respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese del presente grado d'appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Sussistono altresì i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge l'appello; per l'effetto:
2. conferma integralmente la sentenza impugnata n. 895/2023 del Tribunale di Varese, pubblicata il
6.9.2023;
3. condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte in data 8 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
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