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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/06/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa N. 89/2024 R.G. promossa da
C.F.: ), Parte_1 C.F._1 con i proc. dom. Avv.ti Francesco LIOIA e Manlio ARNONE, Via Giulio De Petra, n. 1,
Foggia
- parte appellante - contro
P. IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv.to Daniele CUTOLO e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.to G.M. VITIELLO, Piazzetta Bossi, n. 4, Milano
- parte appellata -
OGGETTO: appello;
azione di accertamento negativo.
Le difese delle parti hanno concluso come da fogli depositati a PCT, del seguente tenore.
Per parte appellante: in via definitiva e gradata: in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata statuizione di primo grado:
- accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità di tutto o parte dell'indebito credito ex adverso rivendicato alla data odierna pari ad € 112,61 relativo alla/e fattura/e e/o servizio/i di cui in premessa;
- condannare in ogni caso la parte appellata alla refusione delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione disgiunta delle somme in favore dei procuratori entrambi antistatari.
Per parte appellata:
a) In via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; b) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte e confermare integralmente la sentenza impugnata;
c) rigettare tutte le richieste risarcitorie formulate nei confronti di in quanto del tutto CP_1 infondate e assolutamente non provate;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza dei danni lamentati e rigettare la domanda così come quantificata ritenendo la stessa eccessiva rispetto al danno se ed eventualmente subito;
e) in ogni caso, con vittoria di spese ed onorario del doppio grado di giudizio. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 1.1.2024, iscritto a ruolo il 5.1.2024, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio nel prosieguo, per brevità, , proponendo appello Controparte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 766/23 del 30-31.5.2024 del Giudice di Pace di Monza (dott. Roberto AMBROSINI),
con la quale è stata respinta la domanda di accertamento negativo azionata dall'odierno appellante in relazione all'importo di € 112,61 di cui alla fattura emessa da CP_1 successivamente al recesso dal contratto posto in essere dal sig. Pt_1
– costituitasi nel giudizio di appello – ha contestato la fondatezza dell'impugnazione, CP_1 concludendo – nel merito – per il rigetto del gravame con conferma della decisione appellata;
vinte le spese di lite del doppio grado.
Assegnata la causa ad un primo Giudice (dott. A. ROSSATO); disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado (cfr. provvedimento 20.5.2024); disposto un rinvio dal 23.5.2024 al 20.6.2024 in sede di “trattazione scritta”, modalità concordemente richiesta da entrambe le parti (cfr. provvedimento 21.5.2024); ritenuta la causa matura per la decisione, con rinvio all'udienza del 26.6.2025, assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. decorrenti da tale data (cfr. ordinanza 21.1.2025); riassegnato il fascicolo allo scrivente;
confermato l'incombente come da provvedimento 21.1.2025 cit. del precedente titolare del procedimento, sostituita – su richiesta congiunta delle parti – l'udienza “in presenza” con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; assunta, quindi, la causa in decisione, essa viene ora decisa con la presente sentenza.
************* Si premette che difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti saranno esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019).
L'appello proposto dal sig. infondato e da rigettare, con integrale conferma della Pt_1 sentenza impugnata.
Il Giudice di prime cure, respinta l'eccezione di di nullità dello scritto introduttivo per CP_1 violazione degli artt. 163-164 c.p.c. in relazione ai vizi dell'edictio actionis, ha rigettato la domanda di accertamento negativo azionata dall'attore (odierno appellante). La somma portata dalla fattura contestata comprende due categorie di voci: le rate del CP_1 modem per l'arco di tempo dal recesso posto in essere dal sig. ino alla scadenza Pt_1 naturale del contratto ed il costo esposto per la migrazione del numero dell'utenza cessato verso altro operatore telefonico. Ogni valutazione circa la decisione di primo grado deve muovere da quanto allegato dal sig. el procedimento svoltosi avanti al Giudice di Pace di Monza, avendo riguardo Pt_1 alle deduzioni svolte entro il limite fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive (cfr. art. 320 c.p.c.). Ciò posto, in relazione al primo profilo (modem), il Giudice di prime cure ha evidenziato che, versandosi in caso di contratto stipulato successivamente al 18.11.2018, in forza della delibera 348/18/CONS, le rate residue sono dovute dal cliente, a meno che, all'atto Pt_2 dell'avvio del rapporto, quest'ultimo non sia stato privato della libertà di scelta di avviare il servizio con apparecchiatura fornita dalla controparte. Come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, il sig. ello scritto Pt_1 introduttivo del primo grado non ha dedotto alcunché circa il fatto di essere stato, in tesi, privato della libertà di scelta. Inoltre, sempre come bene osservato dal Giudice di Pace, la circostanza che, alla base del recesso dell'odierno appellante dal rapporto con vi sarebbero stati “disservizi e reclami CP_1 inevasi” è dato allegato in modo del tutto generico (senza che, quindi, vi sia spazio neppure per l'operatività di una eventuale “non contestazione” da parte di e privo di qualsiasi CP_1 concreto elemento di riscontro (pure di tipo “indiziario”). Né ha alcun rilievo il fatto (ripetuto diverse volte nell'atto di citazione in appello) che il sig. bbia – in via unilaterale – deciso di restituire il modem a non essendo certo Pt_1 CP_1 quest'ultima tenuta a respingere tale iniziativa del recedente, preoccupandosi – a fronte della decisione dell'ex cliente di disfarsi dell'apparecchio – di rispedirlo al mittente (al riguardo, a pag. 7 dell'atto di citazione si legge: < … se parte oggi appellante avesse davvero acquistato il modem di cui controparte pretende il pagamento a titolo di “prezzo” di compravendita …, ci si chiede perché quest'ultima lo abbia trattenuto e non restituito all'utente “proprietario” (?!) >>). Anche il fatto che – come eccepito dal sig. er la prima volta nel presente grado Pt_1 di appello – l'addebito per il modem sarebbe illegittimo non essendo elemento acquisito agli atti del procedimento la circostanza che egli fosse nel possesso dell'apparecchio perché acquistato da (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione 1.1.2024), è dato che contrasta con tutte CP_1 le fatture emesse nel corso di rapporto, in cui figura l'addebito mensile con causale “rata modem” (da n. 1 a n. 33), senza che – si noti – l'appellante abbia contestato la legittimità dell'addebito delle trentatré rate (di € 5,99 ciascuna) pagate prima dell'emissione della fattura di cui all'azione di accertamento negativo di cui è causa (contenente le rate dalla n. 34 di 48 alla n. 48 di 48 per “rata modem”).
Quanto, poi, ai costi di migrazione, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure, essi (del tutto estranei al concetto “penale”), indicati nelle “condizioni generali” di contratto, sono previsti e regolati dalla delibera Agcom n. 487/18, risultando la relativa quantificazione effettuata da (€ 22,00) in linea con le prescrizioni dell' . CP_1 Pt_2
Quindi, pure sotto tale aspetto, la sentenza appellata è da confermare e ciò specie se si considera che l'art. 1, c. 3, L. n. 40/2007 prevede sì la facoltà di recedere dal contratto, disponendo però che la controparte possa esporre le spese sostenute per trasferire l'utenza ad altro operatore, spese – contenute al minimo da (€ 22,00) – l'esistenza delle quali è CP_1 confermata da (come emergente da quanto dedotto da nelle pagg. 11 e ss. della Pt_2 CP_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, con produzioni documentali a supporto di quanto allegato [cfr. docc. nn.
8-15 del fasc. ). CP_1
In conclusione, alla luce delle osservazioni e considerazioni che precedono, la decisione del Giudice di prime cure di reiezione della domanda azionata dal sig. ei confronti di Pt_1 merita di essere condivisa, con conseguente rigetto dell'appello ed integrale conferma CP_1 della sentenza impugnata.
Ex art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione della impugnazione proposta dalla parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
*************
Come per legge, il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, con condanna di parte appellante a rifonderle a quella appellata, per l'importo liquidato in dispositivo, ex D.M. n. 55/2014, in ragione del valore e dell'oggetto della causa, della durata del procedimento, del fatto che non si sono tenute udienze in presenza e dell'attività svolta per emettere la decisione, con la precisazione che nulla viene attribuito per la “fase istruttoria e/o di trattazione” (non essendosi né proceduto alla assunzione di mezzi di prova, né essendovi stata “trattazione” in senso stretto) e che, ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 cit., si procede a diminuire in misura del 50% i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. cit. per la “fase decisionale” (stante l'obiettiva semplificazione della fase de qua dovuta al mancato svolgimento di attività istruttoria, con giudizio decidibile allo stato degli atti e scritti difensivi conclusivi, per quanto di rilievo ai fini della decisione, sostanzialmente ripetitivi di tesi ed argomentazioni già esposte in quelli introduttivi del presente grado).
Sempre in punto di disciplina delle spese di lite, per completezza di motivazione, si fa presente che la richiesta di di ottenerne la refusione il “doppio grado di giudizio” (nella sentenza CP_1 del GdP sono state compensate per il primo grado) è inammissibile, non avendo proposto CP_1 appello, neppure in forma incidentale.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- dichiara inammissibile la richiesta di parte appellata di ottenere la refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio;
- condanna la parte appellante a rifondere le spese di lite alla parte appellata, liquidando, per compensi professionali, l'importo di € 362,00, oltre oneri ed accessori dovuti per legge, nonché 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014;
- ex art. 13, comma
1 quater, D.P.R. n. 115/2002, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione proposta da parte appellante, si dà atto che quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002 cit..
Sentenza esecutiva.
Monza, 26 giugno 2025 il Giudice Nicola GRECO