Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3176/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3176/2021 promossa con ricorso depositato da:
nato a [...], il [...], (C.F. ) con l'Avv. Luca Pavanetto Parte_1 C.F._1
del Foro di EN ( presso il cui studio è elettivamente Email_1
domiciliato
-ricorrente- contro
, nata a [...] il [...], (C.F. ), con l'Avv. Monia Controparte_1 C.F._2
Gambarotto, del Foro di EN ( , presso il cui studio è Email_2
elettivamente domiciliata,
-resistente-
In contraddittorio con:
AVV. ALBERTO SCARPA, nominato curatore speciale della parte convenuta;
-non costituito-
e con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di EN.
Oggetto: Giudizio di separazione giudiziale.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte sottoscritte in data 8.01.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione presentato in data 20.04.2021, esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in data 31.05.1980 a Meolo (VE), matrimonio Controparte_1
trascritto nei Registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Meolo (VE), al n 16, Parte II, Serie A,
anno 1980 e che dall'unione non erano nati figli, precisando altresì che entrambi i coniugi risultavano affetti da patologie psichiatriche ed entrambi erano sottoposti ad amministrazione di sostegno.
Con comparsa di costituzione del 1.07.2021, si costituiva in giudizio la SI.ra , la Controparte_1
quale aderiva alla pronuncia di separazione, ma a condizioni diverse, rassegnando distinte conclusioni sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.
All'udienza di comparizione del 14 giugno 2023, preso atto della mancata presentazione dell'amministratore di sostegno della convenuta, asseritamente contrario alla separazione, e sentito l'amministratore di sostegno attoreo, che confermava di voler procedere alla separazione nell'interesse del beneficiario, il Presidente nominava l'avv. Alberto Scarpa quale curatore speciale della convenuta.
Dopo l'udienza del 20 ottobre 2022 – in cui veniva sentito l'A.d.S. di e il Presidente, Controparte_1
esperito senza esito il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti in via provvisoria e urgente con ordinanza del 16/05/2023 – la causa veniva rimessa davanti al Giudice istruttore. Alla successiva udienza ex art. 183 c.p.c. i difensori delle parti chiedevano e ottenevano di poter precisare le proprie conclusioni ai fini della pronuncia sullo status, domandando all'esito la rimessione in istruttoria con termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
In data 15.11.2023 veniva pronunciata da questo Tribunale sentenza parziale sullo status, (sentenza non definitiva n. 2268/2023 del 15.11.2023 - pubbl. in data 6.12.2023) e con ordinanza del 15.11.2023 la causa veniva rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori domande.
Nelle more del giudizio, prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 – celebrata tramite trattazione scritta – i procuratori delle parti, dando atto dell'accordo intervenuto tra le parti sulle condizioni di separazione, precisavano congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“1. Il NO si impegna a corrispondere alla moglie l'assegno di Parte_1 Controparte_1
mantenimento nella misura di euro 350,00 mensili, somma rivalutabile annualmente a far data dal gennaio
2026 secondo indice Istat;
l'assegno avrà decorrenza dalla pubblicazione della sentenza definitiva;
2. Considerato il valore locativo della casa coniugale che la moglie continua ad abitare, a fronte dell'obbligo di mantenimento assunto e in compensazione integrale dello stesso, il signo concede alla Parte_1
NO il diritto di abitazione esclusivo e non cedibile sull'immobile sito in Meolo via Controparte_1
Diaz 60 e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Meolo foglio 10, particella 150 sub. 6 e 10; detto diritto di abitazione avrà durata commisurata alla vita del sig e cesserà definitivamente con Parte_1 R.G. N. 3176/2021
la morte di quest'ultimo. La costituzione del diritto di abitazione in questione secondo le pattuizioni di cui sopra avviene nel preciso intento di definizione di tutti i rapporti patrimoniali dei coniugi, pertanto la costituzione del diritto in oggetto è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74 così come integrato dalla Sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile-10 maggio 1999, n. 154
(Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 20 - Serie speciale); le parti esonerano espressamente il Conservatore dei
RR.II. da ogni eventuale responsabilità e chiedono che la costituzione del diritto di abitazione come sopra descritto, venga trascritta nei Registri Immobiliari di EN;
3. ambo le parti rinunciano espressamente e reciprocamente all'ipoteca legale;
quanto alle spese condominiali, rimarranno a carico della moglie, che ne usufruisce i servizi, per la quota ordinaria mentre saranno a carico del marito, quale proprietario esclusivo, le eventuali spese straordinarie;
4. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione patrimoniale tra gli stessi pendenti e di non avere più nulla a pretendere in particolare quanto al mantenimento pregresso della moglie e all'indennità di occupazione della casa coniugale;
5. Spese di lite del presente procedimento interamente compensate;
6. Le parti si impegnano a depositare entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva di separazione il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui ai punti 1 e
2 della presente istanza con spese di lite compensate tra le parti;
7- Per tutte le pattuizioni di cui sopra, le parti danno atto sin d'ora di essere state informate e di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice e/o il Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine alla costituzione del diritto di abitazione da intendersi quali condizioni della separazione;
nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al Notaio scelto in accordo tra le parti con spese da dividere in parti uguali;
la parte interessata alla trascrizione del presente atto, si assumerà le relative spese”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha espresso in data 8.05.2025 parere favorevole.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
La domanda congiunta indica invero compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi sotto il profilo economico e personale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, richiamata la sentenza parziale di separazione, così provvede: R.G. N. 3176/2021
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in EN, nella Camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero