CA
Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2604/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2604/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARMINE Parte_1 P.IVA_1
CRISCIONE e dell'avv. BERNARD CATAPANO, elettivamente domiciliata in VIA GESU E
MARIA, 13 80135 NAPOLI presso i difensori appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MANFREDI BURGIO, elettivamente domiciliata in VIA F. D. GUERRAZZI 8 50132 FIRENZE presso il difensore appellata
avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni per Parte_1
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contariis reiectis, previe declaratorie di rito: Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto annullare e/o comunque revocare la sentenza impugnata n. 7316/2024 resa dal Tribunale di Milano, XI sezione Civile, Dott. Nicolini, depositata e resa pubblica il 22.7.2024, all'esito del giudizio recante numero R.G. 22147/2022 e in riforma totale della stessa accogliere integralmente le conclusioni formulate dalla deducente nel primo grado di giudizio e, quindi, per l'effetto: I. II. IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'opposizione all'ingiunzione europea di pagamento n.981/2022, attesa la tardività della presentazione dell'opposizione e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione opposta;
NEL MERITO • In caso di mancata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'ingiunzione europea di pagamento n. 981/2022, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto di servizi e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme ricevute Controparte_1 dall'appellante che si quantificano in Eur 241.145,00; • Rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso spese forfetarie, IVA e CPA e successive occorrende del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, con attribuzione ai procuratori costituiti in quanto anticipatari.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7316/2024, con vittoria di spese anche generali e Parte_1 compenso di lite. In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della attrice e per testimoni sui seguenti capitoli: 1) D.C.V. che il (o intorno al) 28 giugno 2021 ha chiesto a se aveva la possibilità di Parte_1 Controparte_1 ospitare nei propri campus in Spagna circa 100 studenti originariamente destinati a campus di altre organizzazioni in Gran Bretagna e Irlanda. 2) D.C.V. che giustificò la richiesta di Parte_1 cui al precedente capitolo 1 affermando che detti studenti non potevano essere alloggiati in Gran
Bretagna e Irlanda a causa delle restrizioni in tali paesi per la pandemia da Covid-19. 3) DCV che nel corso dei mesi di luglio e agosto 2021 le strutture di a Barcelona hanno Controparte_1 ospitato 424 studenti, 72 dei quali italiani e che, durante lo stesso periodo, le strutture di
[...]
hanno ospitato complessivamente 2.574 studenti, 536 dei quali italiani. 4) DCV Controparte_1 che nell'estate 2021 Ideal Educational Group SL aveva 6 campus aperti ed operativi in Spagna ed esattamente Barcelona (Casteldefells), Marbella RI ( , Marbella Centro Persona_1
pagina 2 di 12 ( , ( ), Valencia (Residencia Galileo Galilei) e ( Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5 Per_6
. 5) D.C.V. che intorno alla fine di ottobre 2021 si tenne un incontro a Berlino tra il Sig.
[...]
di e il Sig. di per Persona_7 Controparte_1 Persona_8 Parte_1 cercare di definire il contenzioso, riprogrammando soggiorni di studio in Spagna, nell'estate 2022, per studenti di onde compensare il mancato soggiorno degli studenti di Parte_1 [...]
Indica a testimoni su tutti i capitoli: e entrambi c/o Parte_1 Persona_7 CP_2 [...]
, Spagna, mediante rogatoria ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/1783 Controparte_3 oppure, su autorizzazione del Tribunale e con il consenso dell'attrice, ex art. 257-bis c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7316/24, ha accertato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice spagnolo, dichiarando di conseguenza nullo il decreto ingiuntivo europeo n. 981/22 emesso dal Tribunale di Milano. Detto decreto era stato ottenuto da nei confronti di per l'importo di € 241.145,00 Parte_1 Controparte_4
a titolo di ripetizione di importi pagati per l'organizzazione di vacanze studio che avrebbero dovuto svolgersi in Spagna a favore di studenti italiani. A seguito di opposizione proposta dalla parte ingiunta secondo la normativa comunitaria, riassumeva il Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Milano, instando per la declaratoria di tardività dell'opposizione spiegata dalla controparte.
2. Il giudice di prime cure reputava infondata l'eccezione di tardività rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 16, comma 2 del Regolamento 1896/2006, termine utile per spiegare l'opposizione e che decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 25 gennaio
2022, laddove l'opposizione era stata depositata presso l'Ufficio giudiziario del Tribunale di
Milano in data 4 aprile 2022. Il giudice, infatti, riteneva rilevante, al fine del rispetto del termine, la condotta dell'invio dell'opposizione in coerenza con il principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale n. 477/22, recepito dall'art. 149 c.p.c., per cui il perfezionamento della notifica è scisso tra notificante e destinatario, valendo per il primo la consegna del plico all'organo che deve procedere alla notifica, in conformità con un principio processuale di ordine pubblico internazionale, per il quale la parte non incorre in decadenze se ha fatto quanto richiesto dalla legge nel termine assegnatole.
pagina 3 di 12 3. Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, per quanto di interesse nel presente grado, il
Tribunale di Milano, con riguardo alla deduzione attorea secondo cui la ripetizione del pagamento indebito costituirebbe risarcimento del danno da illecito doloso o colposo e l'evento dannoso, occorso in Italia, legittimerebbe in Italia la ripetizione dell'indebito, ha ritenuto che la questione attenga alla sussistenza o meno di una obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi, ossia alla prestazione cosiddetta caratteristica del contratto, che radica la giurisdizione nel luogo in cui la stessa deve essere eseguita. Difettando, dunque, la giurisdizione italiana, il giudice di prima istanza ha dichiarato nullo il provvedimento emesso in assenza di un presupposto dell'azione, senza affrontare il merito della controversia e disponendo la condanna di alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della controparte.
4. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame la società , chiedendo Parte_1 dichiararsi l'inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione; in subordine, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto di servizi e per l'effetto condannare la controparte alla restituzione della somme ricevute e quantificate in € 241.145,00.
5. La difesa di ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e, in Parte_2 subordine, in caso di esame del merito della controversia, l'ammissione di capitoli di prova già articolati in primo grado
6. Dopo l'udienza di prima comparizione del 14.1.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del
6.5.2025 ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
7. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. violazione del Regolamento 1896/2006 in punto tardività dell'opposizione;
b. violazione del Regolamento 1215/2012 in punto giurisdizione.
8. La difesa di parte appellante evidenzia che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva l'opposizione spiegata dalla controparte, in quanto pervenuta ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ed, invero, il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 9.2.2022 e l'opposizione era stata depositata il 4.4.2022. Reputa l'appellante che, pur in assenza di qualsiasi formalità, “una più attenta, diligente e responsabile controparte ben avrebbe potuto decidere di depositare elettronicamente tale opposizione (quantomeno,
pagina 4 di 12 anticipandola semplicemente agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o certificata dei procuratori costituiti, chiaramente indicati nel decreto ingiuntivo notificato alla convenuta) onde evitare di incorrere nelle (prevedibili e, difatti, verificatesi) decadenze. Tale superficialità
e negligenza – pertanto – non può di certo essere attribuita alla parte attrice né essere imputata a presunte responsabilità del mezzo di trasmissione degli atti prescelto dalla convenuta, atteso che il Regolamento europeo non vieta nemmeno l'utilizzo di altri mezzi di trasmissione degli atti di gran lunga più celeri ed efficaci in casi di notifica” ( v. pag. 9 dell'atto di citazione in appello). Rileva, infatti, che l'opposizione era stata ricevuta e protocollata dalla
Cancelleria del Tribunale di Milano solo in data 4.4.2022, allorché erano trascorsi 54 giorni tra la notifica del decreto ingiuntivo, in data 9.2.2022 e l'opposizione in data 4.4.2022..
Ciononostante il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, invocando il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale n. 477/2022. In realtà, ad avviso dell'appellante, doveva farsi applicazione dei principi di cui a Cass. civ. SU n. 5160/2009 secondo cui in caso di invio di atti di costituzione in giudizio fa fede e va considerata unicamente la data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere e mai quella di spedizione.
9. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). E' utile una sintetica esposizione del quadro normativo entro il quale sussumere la presente controversia. Secondo il Regolamento
1896/2006, la parte ingiunta può “opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto” (art. 12 comma 3 lett. b); ai sensi dell'art. 16, comma 2, “il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui
l'opposizione è stata notificata dal convenuto”. Quanto alla forma, la domanda di opposizione
è presentata “su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro di origine e di cui dispone il giudice d'origine” (art. 16 comma 4).
10. Nel caso in esame è pacifico che l'opposizione di sia stata presentata su supporto CP_1 cartaceo presso l'ufficio postale, per la relativa notifica ai sensi di legge, in data 22 febbraio
2022 (cfr. doc. 6). Ora, con la pronuncia della Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477 e con la modifica dell'art. 149 c.p.c., effettuata dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L. n. 263/2005 con l'aggiunta del terzo comma, la notifica di un atto giudiziario risulta tempestiva allorché colui che la effettua si è attivato per quanto di sua competenza entro il termine fissato, risultando pagina 5 di 12 irrilevante il decorso del termine successivo a tale data. Così è avvenuto nel caso in esame, al quale deve essere applicata la lex fori, ossia quella italiana e quindi anche l'art. 149 c.p.c.. Di conseguenza, dato che l'opposizione è stata presentata da tempestivamente, ovvero il 22 CP_1 febbraio 2022, il ritardo nella consegna non è imputabile a Ebbene, è vero che CP_1
ha anche sostenuto che il Regolamento Europeo non vieta altri mezzi di Parte_1 trasmissione dell'opposizione, rispetto al servizio postale, ragione per la quale ben CP_1 avrebbe potuto inviare il tutto per posta elettronica o corriere. Tuttavia, il Regolamento n. 1896 non stabilisce alcuna specifica modalità per la comunicazione dell'opposizione, lasciando sostanziale libertà di forma. Semmai, l'art. 16 comma 4 del Regolamento 1896 fissa come prioritaria proprio la presentazione dell'opposizione “su supporto cartaceo”, lasciando aperta la presentazione “tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione”. Ora, proprio a fronte di una tale libertà di forme è difficile individuare il punctum dolens in cui si anniderebbe la violazione della disposizione citata.
11. Oltre a tali considerazioni, vi è anche da rilevare che non ha confutato Parte_1 specificatamente le affermazioni del Tribunale di Milano in merito alla scissione, tra notificante e destinatario, del procedimento di notifica. La critica è passata solo mediante l'indicazione della pronuncia di cui a Cass. civ. SU n. 5160/2009 secondo cui “l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un
"nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione” (così la massima della decisione citata). Si trattava, in sostanza, del deposito di una comparsa di costituzione e risposta, ad opera dell'Avvocatura di Stato, in un giudizio di fronte al Giudice di Pace, deposito che in verità non era avvenuto con le modalità tipiche di tale adempimento (nessuno si era recato in Cancelleria), ma era stato effettuato a mezzo del servizio postale, inviando il plico alla Cancelleria competente. In tale caso, si era pagina 6 di 12 quindi verificata una deviazione rispetto al sistema previsto dall'allora vigente art. 319 c.p.c.. , il quale così disponeva: “le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale”. Come si vede, la norma utilizza espressamente la parola “depositando”, ben diversa dalla disposizione di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento 1896 che invece utilizza le parole “il termine per l'invio dell'opposizione”, così disponendo che l'opposizione si presenta trasmettendola (per posta o altro mezzo ammesso) e non certo depositandola. Il motivo va, dunque, disatteso.
12. Con riguardo al motivo sub b), l'appellante osserva che il Tribunale di Milano, erroneamente aveva affermato che la questione riguardasse la sussistenza o meno di una obbligazione contrattuale di pagamento. Ad avviso dell'appellante, posto che essa stessa aveva già provveduto al versamento degli importi come, peraltro, era fatto pacifico, era da considerare l'intervenuto peggioramento della situazione pandemica nel territorio spagnolo ed i provvedimenti governativi (sia italiani che spagnoli) che avevano limitato la libertà di circolazione delle persone;
di tal ché si era determinata una impossibilità della prestazione per cd. factum principis, ovvero i provvedimenti delle autorità governative, con conseguente risoluzione del contratto di prestazione di servizi ex art. 1463 c.c.. Da ciò seguiva che non si trattava di una risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., ma della diversa fattispecie di cui all'art. 1463 c.c. rubricata come “impossibilità totale”. Ora, il giudice di prime cure, facendo riferimento solo alla questione sulla sussistenza o meno di una obbligazione contrattuale di pagamento, erroneamente ha ritenuto che la giurisdizione si dovesse incardinare innanzi i giudici spagnoli in applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012/UE. Esponeva parte appellante che “la norma applicabile sarebbe stata questa qualora si fosse contestato il mancato pagamento di una prestazione di servizi o la mancata esecuzione della prestazione richiesta per motivi attinenti ad una responsabilità del prestatore. Ed invece, ciò che è stato contestato era la ripetizione dell'indebito a seguito della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c..”
Pertanto, la norma applicabile era l'art.7, comma 2, Reg. 1215/2015/UE, il quale stabilisce che
“una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
…. 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Assumeva la difesa dell'impugnante che non si trattava del pagamento di un servizio (pagamento che risulta pacificamente ed pagina 7 di 12 incontestabilmente effettuato), che avrebbe legittimato l'applicazione dell'art. 7 comma I, n.1) lett. b), che avrebbe determinato la giurisdizione dei giudici spagnoli, ma di un rimborso mai avvenuto e quindi la mancata restituzione di tale somma, nonostante le richieste della costituiva un fatto illecito civile, considerato che la si era appropriata di una Pt_1 CP_1 somma di danaro altrui. In considerazione di quanto sopra esposto, la giurisdizione e la competenza erano state correttamente incardinate nel domicilio dell'appellante, ovvero innanzi al Tribunale di Milano, quale luogo ove l'evento dannoso era avvenuto.
13. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). In primo luogo, va detto che il principio generale fissato dall'art. 4 comma 1 del Regolamento 1215/2012 è quello per cui le persone domiciliate in uno stato membro sono convenute davanti alle autorità giudiziarie di tale stato membro. Detto principio generale può essere derogato nel caso delle “competenze speciali” di cui alla Sezione 2, sub art. 7 che così recita: “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Ebbene, in applicazione dei criteri di cui all'art. 7, comma 1 lett.
b – secondo trattino il foro competente avrebbe dovuto essere nelle città della Spagna in cui si tenevano i corsi per gli studenti (quindi , Barcellona, Valencia). Ad avviso di parte CP_3 impugnante, invece, il presente giudizio concerne la ripetizione di un indebito a seguito della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e la mancata restituzione delle somme si configurerebbe in termini di fatto illecito civile.
14. A tale riguardo, è da premettere che la Corte di Giustizia ha, in più occasioni, affermato che le norme di competenza speciale previste dal Regolamento di Bruxelles I vanno interpretate restrittivamente. In termini, Corte di Giustizia 14.9.2023 causa C – 393/22 si è così espressa:
“in tale contesto, va ricordato che le norme di competenza speciale previste dal regolamento
pagina 8 di 12 Bruxelles I bis vanno interpretate restrittivamente, e non consentono un'interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione dal regolamento stesso (sentenza dell'8 maggio 2019, Kerr, C-25/18, EU:C:2019:376, punto 22 e giurisprudenza citata). La norma sulla competenza speciale in materia contrattuale, prevista all'articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne.
Pertanto, la regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, indicata al punto 27 della presente sentenza, è completata da questa regola di competenza speciale in materia contrattuale, in applicazione della quale una persona può essere convenuta anche dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere adempiuta (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, e Rabitsch, Controparte_5
C-533/07, EU:C:2009:257, punti 24 e 25). Per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di prestazione di servizi, l'articolo 7, punto
1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis definisce, in modo autonomo, il criterio di collegamento rispetto a tale contratto come il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base a detto contratto, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione e di prevedibilità delle regole di competenza giurisdizionale e, pertanto, di certezza del diritto. Tale criterio di collegamento autonomo è destinato ad applicarsi a tutte le domande fondate sul medesimo contratto di prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, e Rabitsch, C-533/07, Controparte_5
EU:C:2009:257, punti 26 e 27, e dell'11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas
Domberger, C-19/09, EU:C:2010:137, punto 23)”. In particolare, la Corte di Giustizia si è stabilmente orientata nel senso di ritenere che la nozione di “materia contrattuale” non importa
“un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al . giudice nazionale e debba invece essere considerata come una nozione autonoma, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della Convenzione stessa al fine di garantirne
l'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti” ( v. Corte di Giustizia, 27.10.1998 C-
51/1997). Parimenti in ambito extracontrattuale tanto l'art. 5 n. 3 della Convenzione di
Bruxelles del 1968, quanto l'art. 7, n. 2 del Regolamento Bruxelles II stabiliscono che in materia di illeciti civili dolosi o colposi è competente “il giudice del luogo in cui l'evento danno è avvenuto o può avvenire”. Ora, è da premettere che il senso e la portata delle sopra pagina 9 di 12 dette norme non sono diversi tra la Convenzione del 1968 ed il Regolamento Bruxelles II, come, del resto, da considerando 34 del Regolamento del 2012 (“è opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell'Unione europea”). Ed anche con riguardo agli illeciti civili la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli articoli sopra citati configurino una nozione autonoma, avente carattere residuale, nel senso che i fori alternativi ivi previsti sono utilizzabili “per qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1” ( v. Corte di Giustizia, 1.10.2002 – C- 167/2000). Nello stesso senso anche Corte di Giustizia 18.7.2013 C 147/2012 in cui l'art. 5, n. 3 del
Regolamento Bruxelles I è stato ritenuto applicabile anche ad una domanda proposta da due creditori insoddisfatti contro un'azionista ed un membro del consiglio di amministrazione di una società svedese, domanda volta ad ottenere l'accertamento di responsabilità dei convenuti che, non riscontrando la situazione di insolvenza della società, le avevano consentito di continuare ad operare, contraendo debiti risultati, poi, insolvibili: Ebbene, in questo caso la
Corte aveva osservato che non era questione di un obbligo liberamente assunto da una parte verso l'altra, bensì di responsabilità dell'amministratore e dell'azionista in forza della normativa applicabile e dei correlati doveri sugli stessi gravanti. In sostanza, come enunciato dai considerando 11 e 12 del Regolamento di Bruxelles I, quanto dai considerando 15 e 16 del
Regolamento Bruxelles I bis, le norme sulla competenza debbono presentare un alto grado di prevedibilità e ruotare attorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, foro completato dalla previsione di fori alternativi altrettanto prevedibili. Del resto, nello stesso senso Cass. civ., SU n. 1179/2000 che ha così motivato: “la materia dei "delitti" e
"quasi - delitti" di cui all'articolo 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale prevista dal n.
1 dello stesso articolo 5; è da ascriversi alla materia contrattuale l'ipotesi in cui la responsabilità fatta valere si riconduce al contratto stipulato con il convenuto di cui si chiede
l'affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno (la S.C., in sede di
pagina 10 di 12 regolamento preventivo, applicando la proroga di competenza in favore del giudice tedesco, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di risarcimento del danno, in relazione a vari atti fraudolenti, proposta nei confronti di società straniere con cui l'attore aveva concluso un contratto di mediazione e consulenza ed un contratto di appalto, concretizzante il principale atto fraudolento in suo danno, ricorrendo un'ipotesi di collegamento delle azioni di responsabilità con la materia contrattuale)”.
15. Facendo applicazione dei sopra esposti orientamenti, la prospettazione difensiva di parte appellante - secondo cui la mancata restituzione delle somme corrisposte in vista dell'organizzazione dei corsi per studenti italiani sarebbe sussumibile nell'alveo dell'illecito civile - è in insanabile contro tendenza e, soprattutto, risulta il frutto di un'impostazione di merito predefinita. Ed, infatti, solo dando per presupposta l'impossibilità sopravvenuta del contratto di servizi, alla luce della dedotta emergenza sanitaria e dei correlativi provvedimenti nazionali restrittivi, l'appellante riesce a disegnare i confini di un illecito civile da mancata restituzione di somme, con una costruzione del tutto disancorata anche dal codice civile.
Ricomprendendo, invece, correttamente la chiesta restituzione di somme nell'originario e fisiologico alveo contrattuale, ne segue la correttezza del dichiarato difetto di giurisdizione.
16. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata, con condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore del contenzioso e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
17. Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2604/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 7316/24 emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 11 di 12 II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_4
le spese processuali del grado, che liquida in € 9.991,00- oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 28.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Carlo Maddaloni Presidente dr. Silvia Brat Consigliere rel. dr. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2604/2024 promossa in grado d'appello da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARMINE Parte_1 P.IVA_1
CRISCIONE e dell'avv. BERNARD CATAPANO, elettivamente domiciliata in VIA GESU E
MARIA, 13 80135 NAPOLI presso i difensori appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MANFREDI BURGIO, elettivamente domiciliata in VIA F. D. GUERRAZZI 8 50132 FIRENZE presso il difensore appellata
avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni per Parte_1
pagina 1 di 12 Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contariis reiectis, previe declaratorie di rito: Ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto annullare e/o comunque revocare la sentenza impugnata n. 7316/2024 resa dal Tribunale di Milano, XI sezione Civile, Dott. Nicolini, depositata e resa pubblica il 22.7.2024, all'esito del giudizio recante numero R.G. 22147/2022 e in riforma totale della stessa accogliere integralmente le conclusioni formulate dalla deducente nel primo grado di giudizio e, quindi, per l'effetto: I. II. IN VIA PREGIUDIZIALE dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'opposizione all'ingiunzione europea di pagamento n.981/2022, attesa la tardività della presentazione dell'opposizione e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione opposta;
NEL MERITO • In caso di mancata declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'ingiunzione europea di pagamento n. 981/2022, dichiarare la risoluzione del contratto di appalto di servizi e, per l'effetto, condannare la alla restituzione delle somme ricevute Controparte_1 dall'appellante che si quantificano in Eur 241.145,00; • Rigettare tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso spese forfetarie, IVA e CPA e successive occorrende del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, con attribuzione ai procuratori costituiti in quanto anticipatari.
Conclusioni per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, Nel merito: respingere integralmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. 7316/2024, con vittoria di spese anche generali e Parte_1 compenso di lite. In via istruttoria: ammettere prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della attrice e per testimoni sui seguenti capitoli: 1) D.C.V. che il (o intorno al) 28 giugno 2021 ha chiesto a se aveva la possibilità di Parte_1 Controparte_1 ospitare nei propri campus in Spagna circa 100 studenti originariamente destinati a campus di altre organizzazioni in Gran Bretagna e Irlanda. 2) D.C.V. che giustificò la richiesta di Parte_1 cui al precedente capitolo 1 affermando che detti studenti non potevano essere alloggiati in Gran
Bretagna e Irlanda a causa delle restrizioni in tali paesi per la pandemia da Covid-19. 3) DCV che nel corso dei mesi di luglio e agosto 2021 le strutture di a Barcelona hanno Controparte_1 ospitato 424 studenti, 72 dei quali italiani e che, durante lo stesso periodo, le strutture di
[...]
hanno ospitato complessivamente 2.574 studenti, 536 dei quali italiani. 4) DCV Controparte_1 che nell'estate 2021 Ideal Educational Group SL aveva 6 campus aperti ed operativi in Spagna ed esattamente Barcelona (Casteldefells), Marbella RI ( , Marbella Centro Persona_1
pagina 2 di 12 ( , ( ), Valencia (Residencia Galileo Galilei) e ( Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5 Per_6
. 5) D.C.V. che intorno alla fine di ottobre 2021 si tenne un incontro a Berlino tra il Sig.
[...]
di e il Sig. di per Persona_7 Controparte_1 Persona_8 Parte_1 cercare di definire il contenzioso, riprogrammando soggiorni di studio in Spagna, nell'estate 2022, per studenti di onde compensare il mancato soggiorno degli studenti di Parte_1 [...]
Indica a testimoni su tutti i capitoli: e entrambi c/o Parte_1 Persona_7 CP_2 [...]
, Spagna, mediante rogatoria ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/1783 Controparte_3 oppure, su autorizzazione del Tribunale e con il consenso dell'attrice, ex art. 257-bis c.p.c.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7316/24, ha accertato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice spagnolo, dichiarando di conseguenza nullo il decreto ingiuntivo europeo n. 981/22 emesso dal Tribunale di Milano. Detto decreto era stato ottenuto da nei confronti di per l'importo di € 241.145,00 Parte_1 Controparte_4
a titolo di ripetizione di importi pagati per l'organizzazione di vacanze studio che avrebbero dovuto svolgersi in Spagna a favore di studenti italiani. A seguito di opposizione proposta dalla parte ingiunta secondo la normativa comunitaria, riassumeva il Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Milano, instando per la declaratoria di tardività dell'opposizione spiegata dalla controparte.
2. Il giudice di prime cure reputava infondata l'eccezione di tardività rispetto al termine di trenta giorni previsto dall'art. 16, comma 2 del Regolamento 1896/2006, termine utile per spiegare l'opposizione e che decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 25 gennaio
2022, laddove l'opposizione era stata depositata presso l'Ufficio giudiziario del Tribunale di
Milano in data 4 aprile 2022. Il giudice, infatti, riteneva rilevante, al fine del rispetto del termine, la condotta dell'invio dell'opposizione in coerenza con il principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale n. 477/22, recepito dall'art. 149 c.p.c., per cui il perfezionamento della notifica è scisso tra notificante e destinatario, valendo per il primo la consegna del plico all'organo che deve procedere alla notifica, in conformità con un principio processuale di ordine pubblico internazionale, per il quale la parte non incorre in decadenze se ha fatto quanto richiesto dalla legge nel termine assegnatole.
pagina 3 di 12 3. Quanto all'eccepito difetto di giurisdizione, per quanto di interesse nel presente grado, il
Tribunale di Milano, con riguardo alla deduzione attorea secondo cui la ripetizione del pagamento indebito costituirebbe risarcimento del danno da illecito doloso o colposo e l'evento dannoso, occorso in Italia, legittimerebbe in Italia la ripetizione dell'indebito, ha ritenuto che la questione attenga alla sussistenza o meno di una obbligazione contrattuale di pagamento del corrispettivo per la prestazione di servizi, ossia alla prestazione cosiddetta caratteristica del contratto, che radica la giurisdizione nel luogo in cui la stessa deve essere eseguita. Difettando, dunque, la giurisdizione italiana, il giudice di prima istanza ha dichiarato nullo il provvedimento emesso in assenza di un presupposto dell'azione, senza affrontare il merito della controversia e disponendo la condanna di alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore della controparte.
4. Avverso la decisione di prime cure ha interposto gravame la società , chiedendo Parte_1 dichiararsi l'inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione; in subordine, ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di appalto di servizi e per l'effetto condannare la controparte alla restituzione della somme ricevute e quantificate in € 241.145,00.
5. La difesa di ha chiesto il rigetto dell'appello proposto e, in Parte_2 subordine, in caso di esame del merito della controversia, l'ammissione di capitoli di prova già articolati in primo grado
6. Dopo l'udienza di prima comparizione del 14.1.2025 la causa veniva rinviata all'udienza del
6.5.2025 ai sensi degli artt. 352 e 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
7. I motivi sui quali la Corte deve pronunciarsi sono i seguenti:
a. violazione del Regolamento 1896/2006 in punto tardività dell'opposizione;
b. violazione del Regolamento 1215/2012 in punto giurisdizione.
8. La difesa di parte appellante evidenzia che erroneamente il giudice di prime cure ha ritenuto tempestiva l'opposizione spiegata dalla controparte, in quanto pervenuta ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Ed, invero, il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 9.2.2022 e l'opposizione era stata depositata il 4.4.2022. Reputa l'appellante che, pur in assenza di qualsiasi formalità, “una più attenta, diligente e responsabile controparte ben avrebbe potuto decidere di depositare elettronicamente tale opposizione (quantomeno,
pagina 4 di 12 anticipandola semplicemente agli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o certificata dei procuratori costituiti, chiaramente indicati nel decreto ingiuntivo notificato alla convenuta) onde evitare di incorrere nelle (prevedibili e, difatti, verificatesi) decadenze. Tale superficialità
e negligenza – pertanto – non può di certo essere attribuita alla parte attrice né essere imputata a presunte responsabilità del mezzo di trasmissione degli atti prescelto dalla convenuta, atteso che il Regolamento europeo non vieta nemmeno l'utilizzo di altri mezzi di trasmissione degli atti di gran lunga più celeri ed efficaci in casi di notifica” ( v. pag. 9 dell'atto di citazione in appello). Rileva, infatti, che l'opposizione era stata ricevuta e protocollata dalla
Cancelleria del Tribunale di Milano solo in data 4.4.2022, allorché erano trascorsi 54 giorni tra la notifica del decreto ingiuntivo, in data 9.2.2022 e l'opposizione in data 4.4.2022..
Ciononostante il giudice di prime cure aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, invocando il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale n. 477/2022. In realtà, ad avviso dell'appellante, doveva farsi applicazione dei principi di cui a Cass. civ. SU n. 5160/2009 secondo cui in caso di invio di atti di costituzione in giudizio fa fede e va considerata unicamente la data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere e mai quella di spedizione.
9. Opinione della Corte quanto al motivo sub a). E' utile una sintetica esposizione del quadro normativo entro il quale sussumere la presente controversia. Secondo il Regolamento
1896/2006, la parte ingiunta può “opporsi all'ingiunzione presentando opposizione dinanzi al giudice d'origine, da inviare entro 30 giorni che decorrono dal momento in cui l'ingiunzione è stata notificata al convenuto” (art. 12 comma 3 lett. b); ai sensi dell'art. 16, comma 2, “il termine per l'invio dell'opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui
l'opposizione è stata notificata dal convenuto”. Quanto alla forma, la domanda di opposizione
è presentata “su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro di origine e di cui dispone il giudice d'origine” (art. 16 comma 4).
10. Nel caso in esame è pacifico che l'opposizione di sia stata presentata su supporto CP_1 cartaceo presso l'ufficio postale, per la relativa notifica ai sensi di legge, in data 22 febbraio
2022 (cfr. doc. 6). Ora, con la pronuncia della Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 477 e con la modifica dell'art. 149 c.p.c., effettuata dall'art. 2, comma 1, lett. e) della L. n. 263/2005 con l'aggiunta del terzo comma, la notifica di un atto giudiziario risulta tempestiva allorché colui che la effettua si è attivato per quanto di sua competenza entro il termine fissato, risultando pagina 5 di 12 irrilevante il decorso del termine successivo a tale data. Così è avvenuto nel caso in esame, al quale deve essere applicata la lex fori, ossia quella italiana e quindi anche l'art. 149 c.p.c.. Di conseguenza, dato che l'opposizione è stata presentata da tempestivamente, ovvero il 22 CP_1 febbraio 2022, il ritardo nella consegna non è imputabile a Ebbene, è vero che CP_1
ha anche sostenuto che il Regolamento Europeo non vieta altri mezzi di Parte_1 trasmissione dell'opposizione, rispetto al servizio postale, ragione per la quale ben CP_1 avrebbe potuto inviare il tutto per posta elettronica o corriere. Tuttavia, il Regolamento n. 1896 non stabilisce alcuna specifica modalità per la comunicazione dell'opposizione, lasciando sostanziale libertà di forma. Semmai, l'art. 16 comma 4 del Regolamento 1896 fissa come prioritaria proprio la presentazione dell'opposizione “su supporto cartaceo”, lasciando aperta la presentazione “tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione”. Ora, proprio a fronte di una tale libertà di forme è difficile individuare il punctum dolens in cui si anniderebbe la violazione della disposizione citata.
11. Oltre a tali considerazioni, vi è anche da rilevare che non ha confutato Parte_1 specificatamente le affermazioni del Tribunale di Milano in merito alla scissione, tra notificante e destinatario, del procedimento di notifica. La critica è passata solo mediante l'indicazione della pronuncia di cui a Cass. civ. SU n. 5160/2009 secondo cui “l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un
"nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione” (così la massima della decisione citata). Si trattava, in sostanza, del deposito di una comparsa di costituzione e risposta, ad opera dell'Avvocatura di Stato, in un giudizio di fronte al Giudice di Pace, deposito che in verità non era avvenuto con le modalità tipiche di tale adempimento (nessuno si era recato in Cancelleria), ma era stato effettuato a mezzo del servizio postale, inviando il plico alla Cancelleria competente. In tale caso, si era pagina 6 di 12 quindi verificata una deviazione rispetto al sistema previsto dall'allora vigente art. 319 c.p.c.. , il quale così disponeva: “le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale”. Come si vede, la norma utilizza espressamente la parola “depositando”, ben diversa dalla disposizione di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento 1896 che invece utilizza le parole “il termine per l'invio dell'opposizione”, così disponendo che l'opposizione si presenta trasmettendola (per posta o altro mezzo ammesso) e non certo depositandola. Il motivo va, dunque, disatteso.
12. Con riguardo al motivo sub b), l'appellante osserva che il Tribunale di Milano, erroneamente aveva affermato che la questione riguardasse la sussistenza o meno di una obbligazione contrattuale di pagamento. Ad avviso dell'appellante, posto che essa stessa aveva già provveduto al versamento degli importi come, peraltro, era fatto pacifico, era da considerare l'intervenuto peggioramento della situazione pandemica nel territorio spagnolo ed i provvedimenti governativi (sia italiani che spagnoli) che avevano limitato la libertà di circolazione delle persone;
di tal ché si era determinata una impossibilità della prestazione per cd. factum principis, ovvero i provvedimenti delle autorità governative, con conseguente risoluzione del contratto di prestazione di servizi ex art. 1463 c.c.. Da ciò seguiva che non si trattava di una risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., ma della diversa fattispecie di cui all'art. 1463 c.c. rubricata come “impossibilità totale”. Ora, il giudice di prime cure, facendo riferimento solo alla questione sulla sussistenza o meno di una obbligazione contrattuale di pagamento, erroneamente ha ritenuto che la giurisdizione si dovesse incardinare innanzi i giudici spagnoli in applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b), Reg. 1215/2012/UE. Esponeva parte appellante che “la norma applicabile sarebbe stata questa qualora si fosse contestato il mancato pagamento di una prestazione di servizi o la mancata esecuzione della prestazione richiesta per motivi attinenti ad una responsabilità del prestatore. Ed invece, ciò che è stato contestato era la ripetizione dell'indebito a seguito della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c..”
Pertanto, la norma applicabile era l'art.7, comma 2, Reg. 1215/2015/UE, il quale stabilisce che
“una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
…. 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Assumeva la difesa dell'impugnante che non si trattava del pagamento di un servizio (pagamento che risulta pacificamente ed pagina 7 di 12 incontestabilmente effettuato), che avrebbe legittimato l'applicazione dell'art. 7 comma I, n.1) lett. b), che avrebbe determinato la giurisdizione dei giudici spagnoli, ma di un rimborso mai avvenuto e quindi la mancata restituzione di tale somma, nonostante le richieste della costituiva un fatto illecito civile, considerato che la si era appropriata di una Pt_1 CP_1 somma di danaro altrui. In considerazione di quanto sopra esposto, la giurisdizione e la competenza erano state correttamente incardinate nel domicilio dell'appellante, ovvero innanzi al Tribunale di Milano, quale luogo ove l'evento dannoso era avvenuto.
13. Opinione della Corte quanto al motivo sub b). In primo luogo, va detto che il principio generale fissato dall'art. 4 comma 1 del Regolamento 1215/2012 è quello per cui le persone domiciliate in uno stato membro sono convenute davanti alle autorità giudiziarie di tale stato membro. Detto principio generale può essere derogato nel caso delle “competenze speciali” di cui alla Sezione 2, sub art. 7 che così recita: “una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è: — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;
c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. Ebbene, in applicazione dei criteri di cui all'art. 7, comma 1 lett.
b – secondo trattino il foro competente avrebbe dovuto essere nelle città della Spagna in cui si tenevano i corsi per gli studenti (quindi , Barcellona, Valencia). Ad avviso di parte CP_3 impugnante, invece, il presente giudizio concerne la ripetizione di un indebito a seguito della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta e la mancata restituzione delle somme si configurerebbe in termini di fatto illecito civile.
14. A tale riguardo, è da premettere che la Corte di Giustizia ha, in più occasioni, affermato che le norme di competenza speciale previste dal Regolamento di Bruxelles I vanno interpretate restrittivamente. In termini, Corte di Giustizia 14.9.2023 causa C – 393/22 si è così espressa:
“in tale contesto, va ricordato che le norme di competenza speciale previste dal regolamento
pagina 8 di 12 Bruxelles I bis vanno interpretate restrittivamente, e non consentono un'interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione dal regolamento stesso (sentenza dell'8 maggio 2019, Kerr, C-25/18, EU:C:2019:376, punto 22 e giurisprudenza citata). La norma sulla competenza speciale in materia contrattuale, prevista all'articolo 7, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, risponde ad un obiettivo di prossimità ed è fondata sull'esistenza di uno stretto collegamento tra il contratto di cui trattasi e il giudice chiamato a conoscerne.
Pertanto, la regola generale della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, indicata al punto 27 della presente sentenza, è completata da questa regola di competenza speciale in materia contrattuale, in applicazione della quale una persona può essere convenuta anche dinanzi al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o dev'essere adempiuta (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, e Rabitsch, Controparte_5
C-533/07, EU:C:2009:257, punti 24 e 25). Per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di prestazione di servizi, l'articolo 7, punto
1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I bis definisce, in modo autonomo, il criterio di collegamento rispetto a tale contratto come il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base a detto contratto, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione e di prevedibilità delle regole di competenza giurisdizionale e, pertanto, di certezza del diritto. Tale criterio di collegamento autonomo è destinato ad applicarsi a tutte le domande fondate sul medesimo contratto di prestazione di servizi (v., in tal senso, sentenze del 23 aprile 2009, e Rabitsch, C-533/07, Controparte_5
EU:C:2009:257, punti 26 e 27, e dell'11 marzo 2010, Wood Floor Solutions Andreas
Domberger, C-19/09, EU:C:2010:137, punto 23)”. In particolare, la Corte di Giustizia si è stabilmente orientata nel senso di ritenere che la nozione di “materia contrattuale” non importa
“un rinvio alla qualificazione fornita dal diritto nazionale al rapporto giuridico dedotto dinanzi al . giudice nazionale e debba invece essere considerata come una nozione autonoma, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi della Convenzione stessa al fine di garantirne
l'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti” ( v. Corte di Giustizia, 27.10.1998 C-
51/1997). Parimenti in ambito extracontrattuale tanto l'art. 5 n. 3 della Convenzione di
Bruxelles del 1968, quanto l'art. 7, n. 2 del Regolamento Bruxelles II stabiliscono che in materia di illeciti civili dolosi o colposi è competente “il giudice del luogo in cui l'evento danno è avvenuto o può avvenire”. Ora, è da premettere che il senso e la portata delle sopra pagina 9 di 12 dette norme non sono diversi tra la Convenzione del 1968 ed il Regolamento Bruxelles II, come, del resto, da considerando 34 del Regolamento del 2012 (“è opportuno garantire la continuità tra la convenzione di Bruxelles del 1968, il regolamento (CE) n. 44/2001 e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968 e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell'Unione europea”). Ed anche con riguardo agli illeciti civili la Corte di Giustizia ha ritenuto che gli articoli sopra citati configurino una nozione autonoma, avente carattere residuale, nel senso che i fori alternativi ivi previsti sono utilizzabili “per qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1” ( v. Corte di Giustizia, 1.10.2002 – C- 167/2000). Nello stesso senso anche Corte di Giustizia 18.7.2013 C 147/2012 in cui l'art. 5, n. 3 del
Regolamento Bruxelles I è stato ritenuto applicabile anche ad una domanda proposta da due creditori insoddisfatti contro un'azionista ed un membro del consiglio di amministrazione di una società svedese, domanda volta ad ottenere l'accertamento di responsabilità dei convenuti che, non riscontrando la situazione di insolvenza della società, le avevano consentito di continuare ad operare, contraendo debiti risultati, poi, insolvibili: Ebbene, in questo caso la
Corte aveva osservato che non era questione di un obbligo liberamente assunto da una parte verso l'altra, bensì di responsabilità dell'amministratore e dell'azionista in forza della normativa applicabile e dei correlati doveri sugli stessi gravanti. In sostanza, come enunciato dai considerando 11 e 12 del Regolamento di Bruxelles I, quanto dai considerando 15 e 16 del
Regolamento Bruxelles I bis, le norme sulla competenza debbono presentare un alto grado di prevedibilità e ruotare attorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, foro completato dalla previsione di fori alternativi altrettanto prevedibili. Del resto, nello stesso senso Cass. civ., SU n. 1179/2000 che ha così motivato: “la materia dei "delitti" e
"quasi - delitti" di cui all'articolo 5 n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale prevista dal n.
1 dello stesso articolo 5; è da ascriversi alla materia contrattuale l'ipotesi in cui la responsabilità fatta valere si riconduce al contratto stipulato con il convenuto di cui si chiede
l'affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento del danno (la S.C., in sede di
pagina 10 di 12 regolamento preventivo, applicando la proroga di competenza in favore del giudice tedesco, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano a conoscere della domanda di risarcimento del danno, in relazione a vari atti fraudolenti, proposta nei confronti di società straniere con cui l'attore aveva concluso un contratto di mediazione e consulenza ed un contratto di appalto, concretizzante il principale atto fraudolento in suo danno, ricorrendo un'ipotesi di collegamento delle azioni di responsabilità con la materia contrattuale)”.
15. Facendo applicazione dei sopra esposti orientamenti, la prospettazione difensiva di parte appellante - secondo cui la mancata restituzione delle somme corrisposte in vista dell'organizzazione dei corsi per studenti italiani sarebbe sussumibile nell'alveo dell'illecito civile - è in insanabile contro tendenza e, soprattutto, risulta il frutto di un'impostazione di merito predefinita. Ed, infatti, solo dando per presupposta l'impossibilità sopravvenuta del contratto di servizi, alla luce della dedotta emergenza sanitaria e dei correlativi provvedimenti nazionali restrittivi, l'appellante riesce a disegnare i confini di un illecito civile da mancata restituzione di somme, con una costruzione del tutto disancorata anche dal codice civile.
Ricomprendendo, invece, correttamente la chiesta restituzione di somme nell'originario e fisiologico alveo contrattuale, ne segue la correttezza del dichiarato difetto di giurisdizione.
16. La sentenza di primo grado va, dunque, confermata, con condanna della parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, avuto riguardo ai parametri medi rapportati al valore del contenzioso e con esclusione dell'importo relativo alla fase istruttoria, non svoltasi.
17. Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 2604/24 R.G., ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
I. respinge l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza n. 7316/24 emessa dal Tribunale di Milano;
pagina 11 di 12 II. condanna a rimborsare, in favore di Parte_1 Controparte_4
le spese processuali del grado, che liquida in € 9.991,00- oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
III. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit..
Milano, 28.5.2025
Il Consigliere est.
Dott. Silvia Brat
Il Presidente
Dott. Carlo Maddaloni
pagina 12 di 12