Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6316 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28555/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione con gg. 60+20 per scritti difensivi finali, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi come da procura in atti dall'avv. Giuseppi- C.F._2 naGrasso,
-attori-
e
, nella qualità di impresa designata alla gestione del Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, cod. fisc. e P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2 rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. GaetanoCarlizzi,
-convenuta-
CONCLUSIONI – come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Con citazione notificata a mezzo PEC il 24-11-21, e Parte_2 Parte_3 deducevano che in data 20/5/19, in orario notturno (ca. 2,15), mentre il primo per- correva in Napoli la via Diocleziano in direzione viale GiulioCesare, alla guida di moto “Benelli Leoncino 500 tg. EM16145 di proprietà del Sig. esattamente Parte_1 all'incrocio con Piazzale Tecchio, impattava con la parte anteriore della moto contro la parte ante- riore di un'autovettura di colore grigio/argento, la quale invece di svoltare a sinistra, contravvenendo al divieto d'accesso, proseguiva diritto tagliando la strada e colpendo in pieno la moto e scaraven- tandola a terra”; in sostanza, nell'occorso, tale vettura, in provenienza dalla sua sini- stra, procedeva in controsenso verso il piazzale medesimo invece che svoltare a sinistra
(o a destra, come si legge nel verbale della sopraggiunta PoliziaMunicipale). Il veico- lo, dopo l'impatto -prosegue l'istante-, si dileguava senza che se ne potessero rilevare il tipo ed il numero di targa anche perché egli, sbalzato a cagione dell'urto, era cadu- to per terra riportando molteplici fratture, oltre dettagliate. Sopraggiungeva ambu- lanza del 118 che lo accompagnava presso il CTO ove veniva ricoverato e successi- vamente sottoposto ad intervento chirurgico (precisamente, come si legge nel refer- to ospedaliero del 20-5-19, l'istante riportava “frattura pluriframmentaria del collo chirurgi- co e della testa frammentaria sinistra. Frattura dell'arco posteriore della 2-3-4-5-6 costa e degli archi medi della costa 5-6-7 a sinistra…”).
Per tali riassunti motivi (v., amplius, citazione introduttiva) nonché in ragione della mancata individuazione del veicolo investitore, e , dopo Parte_4 Parte_3 esperiti tentativi di bonario componimento non andati tuttavia a buon fine, evoca- vano in giudizio quale impresa territorialmente designata per il Controparte_1
FGVS, chiedendo il ristoro di ogni danno patitto, biologico e morale, patrimoniale e non patrimoniale, da dettagliarsi anche in base a CTU medica, già assunta in sede di
ATP in base alla ampia documentazione sanitaria nella circostanza prodotta. In uno al risarcimento del danno del motociclo Benelli, in proprietà di detto Parte_5
[...
.
, all'uopo costituitasi, deduceva a sua volta la inammissibilità ed in- Controparte_2 fondatezza della proposta domanda di cui, pertanto, chiedeva il rigetto, tra l'altro rappresentando che l'unico escusso teste ( ), amico dell'istante con cui Testimone_1 aveva trascorso la serata in un locale in zona Coroglio, non figurava nel coevo ver- Pa bale di sopralluogo della e che inoltre egli -come poi rilevava in conclusionale la compagnia assicuratrice- aveva indicato quale tempo dell'intervenuto incidente 10 anni prima (e non 4 anni prima), a dimostrazione dell'inaffidabilità narrativa del me- desimo dichiarante (v. comparsa di risposta ed atti successivi).
In data 11-11-19 l'istante ha notificato via PEC alle e a le messe in CP_1 CP_3 mora di legge, ben prima della notifica della citazione introduttiva del 24-11-21 (v. relate in atti). Peraltro, la medesima compagnia assicuratrice (presente all'accesso/ATP presso il nominato CTU attraverso proprio tecnico designato) è stata evocata nell'anno 2020 in cui ha avuto appunto corso tale accertamento pre- ventivo, con ogni idonea interruzione temporale della prescrizione, sebbene non se ne rilevi tempestiva eccezione (quanto, in ogni caso, alla efficacia interruttiva dell'ATP, v. ad es. Cass. 26225/23).
Invero, giova qui anzitutto riprodurre la descrittiva “dinamica” del sinistro come ricostruita dalla polizia municipale giunta sul posto, peraltro pur ricordando, come è noto, che l'accertamento della sopravvenuta PG vale ovviamente fino a querela di falso solo in ordine ai rinvenuti elementi statici (qui ad es. la posizione a terra della mentre che, come è altrettanto noto secondo corrente interpretazione di le- Pt_7 gittimità, valgono invece gli ordinari mezzi di contestazione e prova laddove si tratti di ricostruire fatti ed eventi di causa solo dopo la verificazione dell'incidente mede- simo:
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- A ben vedere, dunque, nonostante l'ovvio mancato rinvenimento dell'altro veicolo impattante, i Vigili urbani ritengono “verosimile”, poco dopo il fatto, l'urto tra la motocicletta -rinvenuta per terra, danneggiata- ed altro veicolo “in fuga” che, altret- tanto “verosimilmente”, proveniva da sinistra rispetto alla traiettoria della motoci- cletta attorea, pur non riuscendosi ad “esattamente” determinare la dinamica dell'incidente. Ma, oltre a tale ragionevole e ripetuta verosimiglianza dei fatti, come ri- costruiti dalla intervenuta PG, occorre anche osservare che in sede di immediate di- chiarazioni post-factum l'odierno istante riferiva coerentemente che un'autovettura proveniente dalla sua sinistra, “contravvenendo al divieto d'accesso, invece di svoltare a sinistra
o a destra proseguiva diritto e, così facendo, mi tagliava la strada. Tentavo di evitare l'impatto ma urtavo quest'auto con la ruota anteriore” nella sua parte (anteriore) destra.
In pratica, la ragionevole e ravvicinata ricostruzione di PG si trova in linea con una plausibile esposizione dei fatti come rappresentati dallo stesso , con il Parte_4 riscontro reso dalla posizione statica del motorino, abbattuto per terra e danneggia- to, in uno alla circostanza, invero anch'essa significativa, che dal tracciato dei luoghi, esteso dagli agenti operanti, effettivamente risulta che il motoveicolo fosse (per ter- ra) ampiamente all'interno della propria ideale linea di mezzeria, e non all'esterno di essa, verso sinistra, lato dal quale proveniva proprio l'ignota autovettura datasi poi alla fuga immediata. Analogamente, anche dalle fotocopie dei rilievi fotografici, si evince che la è caduta entro la propria corsia di marcia, in regolare prove- Pt_7 nienza da detta via Diocleziano allorquando, precisamente, è entrata in collisione con la sconosciuta vettura, procedente, a sua volta, verso il vietato accesso di Piazza- le Tecchio, senza avere quindi nemmeno immaginato -il conducente del veicolo ignoto- di svoltare a destra o a sinistra come, invece, avrebbe potuto e dovuto fare in quello specifico frangente. A ciò ancora si aggiunga, in altro senso, che il poi inca- ricato CTU/medico trova del tutto congrue e coerenti le lesioni subite da Per_1
[...
rispetto alla descritta dinamica dei fatti di causa.
Insomma, l'insieme logico e fattuale degli eventi e delle considerazioni fino ad ora indicati appaiono già idonei, complessivamente, a configurare e comprovare la es- senziale circostanza per cui la moto sia entrata in collisione con una scono- Pt_7 sciuta vettura che stava procedendo irregolarmente, immettendosi da sinistra in area vietata di accesso, ciò attraendo -in questo specifico caso- ogni responsabilità causati- va nella produzione dell'impatto veicolare, per quanto possa evincersi dagli atti: in- fatti, sia pure per vicenda in parte diversa ma comunque qui assimilabile per quanto di ragione (soprattutto rispetto ad incidente anche lì verificatosi, come nella specie, in punto di intersezione stradale), la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Pa- rimenti inammissibile è l'ulteriore censura che compone il motivo, con cui gli odierni ricorrenti dedu- cono che la corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere perlomeno il concorso di colpa del CP_4 che non avrebbe rallentato, sebbene il vesse già superato la linea di mezzeria ed impegna- CP_5 to l'incrocio e si trovasse quindi in una situazione di cd. precedenza di fatto.
2.1. La censura si li- mita infatti a ribadire doglianze già svolte in appello e trascura che la corte territoriale ha espressa- mente richiamato il principio di diritto secondo cui "l'esistenza di una precedenza cronologica (o di fatto) può essere utilmente invocata solo quando il conducente sfavorito si presenti sull'area di inter- sezione dell'altrui traiettoria di marcia (area di incrocio o di svolta) con tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito, il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza” (Cass. 3572/25) : ebbene, tale principio ovviamente implica, in sé, che il conducente “sfavorito” possa svoltare a destra o a sinistra oppure anche, se si tratti di quadrivio, procedere diritto, con la particolarità però che intanto egli pos- sa vantare una simile precedenza cronologica o di fatto -potendo così attraversare l'area di svolta od incrocio intersecando per primo l'altrui traiettoria di marcia- in quanto, si badi, egli abbia un tale anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza, senza alcun rischio per la circolazione e senza porre in essere alcun pericolo per il conducente favorito. Nella specie, per contro, la vettura proveniente da sinistra rispet- to alla in primo luogo, non poteva affatto dirigersi diritto, in controsenso, Pt_7 con l'intento di entrare nel vietato PiazzaleTecchio, non potendo perciò essa vantare alcun privilegio di transito, nemmeno di fatto, e non potendo quindi neanche pos- sedere -il conducente della stessa vettura- l'assoluta sicurezza di evitare o prevenire ogni sorta di rischio per la circolazione, tant'è vero che, nella specie, si è appunto ve- rificato il grave incidente per cui è causa : tutto ciò appare dunque ascrivibile a chi abbia proceduto, in violazione di legge, intersecando e violando la vietata direzione d'accesso in situ e, inoltre, abbia anche tenuto una condotta gravemente imprudente per non essersi in ogni caso assicurato, evidentemente, che non stesse sopraggiun- gendo alcun veicolo dalla sua destra, ad incrociare l'area d'intersezione (per ben figu- rare il luogo d'impatto e la sua disposizione a quadrivio, si veda il cennato grafico esteso dalla polizia municipale). Si potrebbe persino ipoteticamente ritenere, ma qui non dimostratamente, una teorica configurabilità del dolo eventuale, accettandosi cioè il rischio che qualcosa potesse comunque accadere, pur non volendolo, come poi è qui effettivamente avvenuto. Ma, si ripete, ciò non risulta in questa sede.
L'insieme dei descritti elementi fattuali, logici e giuridici, fino ad ora passati in rasse- gna, porta dunque a ritenere non solo che il sinistro si sia indubbiamente verificato ma anche che esso, per usare il linguaggio della sopravvenuta polizia municipale verbalizzante, sia verosimilmente avvenuto a cagione della illegittima e molto pericolosa manovra -d'immissione in area non accessibile- della ignota vettura datasi, conte- stualmente, a precipitosa fuga.
Tutto questo, ad avviso dello scrivente, vale persino a prescindere dall'unica escussa testimonianza di che, nel confermare di avere visto il sinistro in que- Testimone_1 stione, nei termini sin qui di massima indicati, tuttavia è apparso a controparte non affidabile perché non indicato ab initio come persona presente sui luoghi e comun- que perché egli ha riferito, alla seduta del 12/10/23, che l'incidente era avvenuto circa dieci anni prima (anziché solo 4 anni prima). Le incertezze cronologi- co/testimoniali, comunque possibili a distanza di un certo apprezzabile tempo in- termedio, seppur qui non depongano per il sinistro in esame neppure tuttavia -esse- destituiscono di fondamento l'insieme degli altri profili che ne sono alla base, già ri- cordati, ed in forza dei quali può comunque ritenersi acclarata, nell'insieme, la col- pevole presenza e la responsabilità della sconosciuta vettura il cui conducente, nell'an, si è così reso responsabile unico del sinistro in rassegna (vi è inoltre denun- cia/querela del 20-6-19 presentata c/o la Procura della Repubblica di Napoli).
Passando ora, nel quantum, alla stima dei danni patiti, occorre anzitutto dire, in ordi- ne alla motocicletta, che la stessa Polizia Municipale ha refertato che questa -posta per terra nell'area dello scontro (v. anche le allegate fotocopie delle fotografie, inve- ro non del tutto chiare)- era appunto danneggiata. Dovendo inevitabilmente proce- dersi a stima equitativa per motomezzo di 500 di cilindrata, di noto marchio di pro- duzione, appare dunque equo riconoscere euro 2.500 oltre IVA in luogo di richiesti euro 4.800, anche peraltro considerando, come risulta dalla ripetuta verbalizzazione di PG, che la fu riportata via non dagli agenti operatori, potendo perciò essa Pt_7 evidentemente ripartire o, comunque, rimuoversi dal sito dell'incidente. A ciò si ag- giunga inoltre, come si vedrà più avanti rispetto alle eccezioni sul punto sollevate da che il danno personale è di rilevante apprezzabilità, apparendo pertanto CP_1 comunque rimborsabile anche siffatto pregiudizio reale da parte del convenuto
CP_6
Venendo ora al più rilevante profilo del sofferto danno biologico, occorre ribadire, come da referto di PS in entrata, che il prevenuto ha riportato nell'occasione “frattu- ra pluriframmentaria di omero sinistro, multiple fratture costali ed una infrazione dell'osso pubi- co”. Appare a riguardo opportuno riprodurre, con alcuni aggiunti grassetti, ampi stral- ci della allegata CTU medica estesa (nell'ATP n. 10578/20) dall'incaricata dott.ssa : “…Addi' 8 aprile 2021, io sottoscritta dott.ssa na- Persona_2 Persona_3 ta a Napoli il 20 maggio 1972 ed ivi domiciliata alla via Girolamo Santacroce n° 13, medico - chirurgo ho provveduto a giuramento telematico e quindi ricevuto dal Giudice dott. Antonio Atta- nasio , incarico a procedere per consulenza medico –legale in persona di , infortunatosi Parte_2 nel sinistro occorsogli in data 20 maggio 2019. Le operazioni peritali, così come stabilito, si sono svolte presso il mio studio sito in Napoli alla via Scarlatti 8 in data 26/04/21 presente l'istante, signor , nato a [...] il [...]e residente a [...]( Bari), riconosciuto con car- Parte_2 ta d'identità in corso di validità. Sono presenti all'accesso il dott. quale NumeroDi_1 Per_4
Persona_ consulente di parte attorea e la dott.ssa , per delega del dott. per la con- Persona_5 venuta PROCEDIMENTO DI FATTO E DOCUMENTA- Controparte_7
ZIONE SANITARIA AGLI ATTI Effettuati i procedimenti di rito, alle ore 16.00 sì da formalmente inizio alle operazioni peritali. Il signor interrogato dal CTU in merito ai fatti Pt_2 avvenuti all'epoca del trauma riferisce che, in data 20/05/19 alle ore 02.15 circa, mentre percor- reva via Diocleziano in Napoli in direzione via Giulio Cesare, impattava contro un'autovettura che, procedeva in controsenso tagliandogli di fatto la strada. In seguito al violento urto il signor cadeva al suolo riportando lesioni tali da richiedere l'intervento del 118 che trasportava l'in- Pt_2 fortunato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale CTO di Napoli dove veniva ricoverato per le cure del caso. DOCUMENTAZIONE MEDICA AGLI ATTI 1) 20/05/19 – referto PS
Ospedale CTO di Napoli n°20190012273 2) 20/05/19 – copia cartella clinica di ricovero presso UO di ortopedia Ospedale CTO di Napoli: “Frattura pluriframmentaria collo chirurgico testa omerale sinistra e multiple fratture costali ( dalla II alla VII).Disallineamento del bacino per infrazione pubica. Prognosi gg.30 s.c. 3) 02/07/19 – Ospedale CTO – UOSD FKT: attività attiva limitata a pochi gradi con ipotonia della cuffia e del bicipite brachiale sin. Pratichi
FKT…4) 18/07/19 – CTO – UOSD FKT: “Ancora deficitaria l'articolarità gleno - omerale sin. L'omero non è svincolato nei movimenti dalla scapola. Continui FKT. 5) 5/08/19 – Ospe- dale CTO di Napoli – UOSD FKT: “ Esiti frattura pluriframmentaria omero sin in trattamen- to fisiatrico. All'esame obiettivo ridotta la sintomatologia algica, persiste limitazione articolare. Si consiglia visita fisiatrica presso ASL di appartenenza per eventuale prosieguo cure.” SINTO-
MATOLOGIA SOGGETTIVA Il sig. interrogato dal CTU in merito ai sintomi in Pt_2 essere, riferisce algia cronica a carico dei distretti interessati dal trauma con particolare riferimento alla regione costale sinistra ed al bacino con accentuazione della zoppia ed una severa limitazione nei movimenti della spalla e di tutto l'arto superiore sinistro. ESAME OBIETTIVO Apparato osteoarticolare Torace ed arti superiori: Cicatrice ipertrofica di circa 12 cm lungo il profilo omerale sinistro. Emitoraci asimmetrici per evidente dismorfismo a carico della spalla sinistra che mostra un décalage dell'articolazione scapolo omerale con infossamento del punto di inserzione del m. deltoide.
Evidente ipotonotrofia dei mm di spalla ed emitorace sinistro rispetto al controlaterale. Impossibile la retroversione dell'arto superiore sinistro. Abduzione possibile non oltre i 70°. Capacità prensile lievemente ridotta a sinistra. La digitopressione in corrispondenza degli archi costali sede delle pre- gresse fratture non evoca dolore che invece si manifesta a mo' di fitta nella inspirazione forzata. Ar- ti inferiori: simmetrici con buon trofismo muscolare. Si rileva una lieve zoppia alla deambulazione.
DISCUSSIONE MEDICO LEGALE Ill.mo Giudice, all'esito della visita medica effettuata, dall'anamnesi e dalla documentazione medica in atti si evince la assoluta congruità degli eventi e pertanto l'evidenza del nesso di causalità tra l'evento traumatico ed il danno riportato dal signor quale esito del trauma occorsogli in data 20/10[5]/19. Peraltro, sul luogo dell'incidente, vi Pt_2 fu l'intervento della Polizia (come da referto in atti). La documentazione clinica è completa ed esau- stiva così come il timing delle visite e dei trattamenti fisiokinesiterapici cui il signor si sotto- Pt_2 pose nelle fasi immediatamente successive alla guarigione chirurgica. Cionondimeno gli esiti sono si- gnificativi in ragione della giovane età dell'istante e delle mansioni lavorative che svolgeva in qualità di manutentore di piattaforme e che non può più svolgere. A ciò si aggiunga che, con elevata proba- bilità si renderà necessario un ulteriore intervento chirurgico con il posizionamento di una protesi di spalla, trattamento che, in ogni caso, si cerca di posporre quanto più possibile. Nella valutazione del danno biologico va quindi tenuto conto sia del severo danno funzionale ma anche del danno este- tico rappresentato sia dalla cicatrice chirurgica ed ipertrofica di circa 1 2 cm ma anche della notevole asimmetria di spalla che ha determinato la perdita del tono dei mm associati con un dismorfismo particolarmente grave. CONCLUSIONI Alla luce di quanto sopra esposto, il CTU ritiene ,in tutta scienza e coscienza di poter affermare che, in esito al trauma subito in data 20/05/19
l'istante, signor riportò la “ frattura pluriframmentaria di omero sinistro, multiple Parte_2 fratture costali ed una infrazione dell'osso pubico”. Tale quadro clinico ha determinato esiti impor- tanti in termini sia estetici che funzionali che, in ordine alle tabelle valutative di RCA, tenuto conto dell'età dell'istante può essere valutato con una :
ITT di 30 giorni al 100%;
ITP di 30 giorni al 50% ; ulteriori 15 giorni al 25% e con un danno biologico valutabile nella misura del 27% così ripartiti :
20 per la spalla;
5 per i cinque elementi costali sede delle fratture;
2 per la cicatrice chirurgica. A ciò vanno accluse e riconosciute tutte le eventuali spese sostenute.”.
Tale condivisibile elaborato tecnico, chiaro e non afflitto da contraddizioni, genera, secondo le consuete tabelle di Milano (cfr. ad es. Cass. 33005/21, esclusa perdita pa- rentale qui non ricorrente) le seguenti entità risarcitorie: età 36 anni al sinistro punti riconosciuti 27% punto base ITT euro 115,00
ITT 30 giorni
ITP 30 giorni al 50%
ITP 15 giorni al 25%
Totale = euro 153.670,25.
Tale importo, aggiornato alle tabelle del 2024, risulta così essere sostanzialmente rapportato alla attualità, con l'effetto che su esso vadano quindi calcolati gli interessi legali a decorrere dalla presente sentenza.
Non appare poi emergere un idoneo danno morale, cioè autonomo e distinto rispet- to al danno biologico, non essendo sufficiente dire in citazione (in ordine a profili costitutivi della domanda) che l'interessato, genericamente, non possa fare o che abbia persistente dolore alla spalla o anche che si debba nuovamente operare, occorrendo piuttosto allegare ab initio l'oggetto di ciò che viene impedito o sottratto dal subito danno biologico (ad es., dicendo e dettagliando, in ipotesi, di non poter più correre o, magari, di non poter mai più giocare a calcio, avita passione sportiva, ecc.) : in par- ticolare, la SupremaCorte ritiene, onde evitare duplicazioni risarcitorie, che il danno morale vada adeguatamente valutato in modo autonomo, e non per sua negazione aprioristica in quanto cioè ricompreso nel pregiudizio biologico (v. Cass. 5547/24), il che di fatto comporta che sin dalla introduzione del giudizio, in sostanza, l'istante abbia l'onere di adeguatamente allegare e poi dimostrare, anche sul piano della causa petendi, in cosa concretamente consista e si distingua una tale asserita lesione morale
(testualmente, detta ultima pronuncia, nel premettere tutti i principii di riferimento e le pronunce costituzionali e di legittimità adottate, ha tra l'altro evidenziato che il giudice di merito deve valutare anche il “…danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione)…”, vagliando per il danneggiato le conseguenze sulla “…sfera morale - che si collocano nella dimensione del rap- porto del soggetto con sé stesso…[ribadendo che] non costituisce, invece, duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute, come stabilito dalla Corte costituzio- nale con la sentenza n. 235 del 2014… si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggia- to nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione)… occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel rico- noscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa
l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secon- dari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'il- lecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo … l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevol- mente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del
c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.)…” : nella specie, peraltro in assenza di idonee prove/allegazioni sul punto, la dedotta dolorosità delle conseguenze e la pur apprezzabile entità del riconosciuto danno biologico (27%) non arrivano tuttavia a configurare, addirittura, le richieste forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale, ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale, rimando in tale guisa improvata la specifica voce di pregiudizio non patrimo- niale.
Inoltre, quanto poi alle spese vive, si evincono documentati esborsi sanitari, fatturati per complessivi euro 280,62, che vanno dunque anch'essi riconosciuti ad Per_1
[...
.
In tali sensi, dunque, la domanda introduttiva di quest'ultimo deve essere qui accol- ta.
Quanto poi ai danni meccanici e di carrozzeria alla in proprietà di Pt_7 [...] [...]
, si è già detto che debba a questi attribuire il complessivo ed equi- Pt_1 CP_1 tativo importo di euro 2.500, oltre IVA, ai sensi del comma 2 dell'art. 283 cod.ass.
(già esclusi euro 500).
Le spese di lite, infine, seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
PQM
il Tribunale di Napoli – X sezione civile, definitivamente pronunciando sulla do- manda proposta da e con citazione notificata il 24-11- Parte_4 Parte_3
21, così provvede:
a)in accoglimento, condanna , n.q., a pagare a titolo risarcitorio: Controparte_8
-ad la somma di euro 153.670,25+280,62 oltre interessi legali dalla pre- Parte_4 sente pronuncia, e
-a euro 2.500,00 (più IVA), oltre interessi legali dalla domanda;
Parte_3
b)condanna altresì detta compagnia assicuratrice a pagare le spese di giudizio che li- quida in complessivi euro 6.000 di cui euro 500 per esborsi, oltre forfettarie-CPA-
IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 23/6/25.
Il giudice unico Antonio Attanasio