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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3463 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3463 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
La domanda di affidamento esclusivo del minore , nato Per_1
l'1/3/2023, può essere accolta. Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sono emersi elementi gravi che bastano a giustificare la richiesta di affidamento esclusivo. La ricorrente ha infatti accusato l'ex compagno di averle inflitto violenze e vessazioni nel corso della convivenza e, ad avviso del Collegio, ha fornito prove adeguate di tali circostanze. Tali prove sono infatti ricavabili:
1) dai referti medici prodotti (docc. 5 e 6), da cui si apprende che, nel corso di luglio 2024, sia la ricorrente che il piccolo presentavano lievi Per_1 lesioni fisiche (escoriazioni) compatibili con l'aggressione descritta in ricorso;
2) dal materiale trasmesso dalla Procura della Repubblica e dalle Forze dell'Ordine, da cui si ricava la prova di circostanze che avvalorano la ricostruzione della ricorrente;
si tratta, in particolare, dei verbali d'intervento relativi agli episodi descritti dalla dai Parte_1 successivi accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria e dall'ammonimento del Questore;
se è vero che da tali accertamenti non è emersa la prova diretta delle aggressioni, è anche vero che la P.G. risulta aver sentito a sommarie informazioni almeno due soggetti terzi che hanno confermato alcune delle circostanze riferite dalla ricorrente (il sig. ha confermato che il fa uso di alcolici e diventa Testimone_1 CP_1 ig.ra ermato di aver raccolto le CP_2 confidenze della ricorrente in tempi non sospetti); peraltro, all'interno del materiale trasmesso sono presenti fotogrammi di una videoregistrazione che, in base a quanto descritto, mostra il resistente mentre percuote la ricorrente. A fronte di tali elementi, il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcuna spiegazione o ricostruzione alternativa, né ha offerto prove di segno contrario. Ad avviso del Collegio, questi pregressi, che vedono il padre del minore sottoposto a procedimento penale per condotte aggressive che in un episodio hanno anche (involontariamente) coinvolto il bambino, rappresentano un ostacolo al momento insuperabile per l'esercizio condiviso della genitorialità, peraltro anche ostacolata dall'apparente irreperibilità del resistente. I Servizi Sociali, nella relazione trasmessa in data 21/2/2025, hanno riferito che la madre è accudente ed idonea a occuparsi del minore.
Appare pertanto conforme al superiore interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre, prevedendo che l'organizzazione di eventuali visite paterne sia affidata ai Servizi Sociali, nelle forme e con i tempi ritenuti opportuni. II. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato provato nulla in ordine al tenore di vita della famiglia o alle altre circostanze indicate dalla norma, né tanto meno in ordine alle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha allegato che il resistente lavora come operaio con una retribuzione mensile di 1.600 e che tale attività rappresentava l'unica fonte di reddito per la famiglia, e ciò appare credibile considerato che la non lavora ed è ostacolata da una conoscenza parziale Parte_1 della lingua italiana. Considerati i tempi di permanenza presso la madre e la tenerissima età del minore, il Collegio ritiene congruo quantificare in € 300 l'importo a carico del padre.
III. Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore Indeterminabile di bassa complessità, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri minimi. L'importo complessivo è € 3.808,00 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-affida il figlio minore alla madre, cui è attribuito il potere di Per_1 assumere le decisioni di maggiore importanza che riguardano salute ed istruzione del minore, nonché il diritto di riscuotere il 100% dell'assegno unico per il minore;
-dispone che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nelle forme e con i tempi ritenuti opportuni, anche in forma protetta e con facoltà di interromperle se disturbanti;
-pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo;
-condanna il resistente al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Francesco Parisoli - Presidente
2) Dott. Damiano Dazzi - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli- Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3463 /2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. FERRARI ANNALISA;
Parte_1
- RICORRENTE E;
CP_1
- RESISTENTE CONTUMACE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
La domanda di affidamento esclusivo del minore , nato Per_1
l'1/3/2023, può essere accolta. Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, sono emersi elementi gravi che bastano a giustificare la richiesta di affidamento esclusivo. La ricorrente ha infatti accusato l'ex compagno di averle inflitto violenze e vessazioni nel corso della convivenza e, ad avviso del Collegio, ha fornito prove adeguate di tali circostanze. Tali prove sono infatti ricavabili:
1) dai referti medici prodotti (docc. 5 e 6), da cui si apprende che, nel corso di luglio 2024, sia la ricorrente che il piccolo presentavano lievi Per_1 lesioni fisiche (escoriazioni) compatibili con l'aggressione descritta in ricorso;
2) dal materiale trasmesso dalla Procura della Repubblica e dalle Forze dell'Ordine, da cui si ricava la prova di circostanze che avvalorano la ricostruzione della ricorrente;
si tratta, in particolare, dei verbali d'intervento relativi agli episodi descritti dalla dai Parte_1 successivi accertamenti compiuti dalla Polizia Giudiziaria e dall'ammonimento del Questore;
se è vero che da tali accertamenti non è emersa la prova diretta delle aggressioni, è anche vero che la P.G. risulta aver sentito a sommarie informazioni almeno due soggetti terzi che hanno confermato alcune delle circostanze riferite dalla ricorrente (il sig. ha confermato che il fa uso di alcolici e diventa Testimone_1 CP_1 ig.ra ermato di aver raccolto le CP_2 confidenze della ricorrente in tempi non sospetti); peraltro, all'interno del materiale trasmesso sono presenti fotogrammi di una videoregistrazione che, in base a quanto descritto, mostra il resistente mentre percuote la ricorrente. A fronte di tali elementi, il resistente è rimasto contumace e non ha fornito alcuna spiegazione o ricostruzione alternativa, né ha offerto prove di segno contrario. Ad avviso del Collegio, questi pregressi, che vedono il padre del minore sottoposto a procedimento penale per condotte aggressive che in un episodio hanno anche (involontariamente) coinvolto il bambino, rappresentano un ostacolo al momento insuperabile per l'esercizio condiviso della genitorialità, peraltro anche ostacolata dall'apparente irreperibilità del resistente. I Servizi Sociali, nella relazione trasmessa in data 21/2/2025, hanno riferito che la madre è accudente ed idonea a occuparsi del minore.
Appare pertanto conforme al superiore interesse del minore l'affidamento esclusivo alla madre, prevedendo che l'organizzazione di eventuali visite paterne sia affidata ai Servizi Sociali, nelle forme e con i tempi ritenuti opportuni. II. Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato provato nulla in ordine al tenore di vita della famiglia o alle altre circostanze indicate dalla norma, né tanto meno in ordine alle condizioni economiche delle parti. La ricorrente ha allegato che il resistente lavora come operaio con una retribuzione mensile di 1.600 e che tale attività rappresentava l'unica fonte di reddito per la famiglia, e ciò appare credibile considerato che la non lavora ed è ostacolata da una conoscenza parziale Parte_1 della lingua italiana. Considerati i tempi di permanenza presso la madre e la tenerissima età del minore, il Collegio ritiene congruo quantificare in € 300 l'importo a carico del padre.
III. Le spese di lite sono liquidate in base ai parametri del DM 55/2014, per le cause di valore Indeterminabile di bassa complessità, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, applicando i parametri minimi. L'importo complessivo è € 3.808,00 più spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
-affida il figlio minore alla madre, cui è attribuito il potere di Per_1 assumere le decisioni di maggiore importanza che riguardano salute ed istruzione del minore, nonché il diritto di riscuotere il 100% dell'assegno unico per il minore;
-dispone che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, nelle forme e con i tempi ritenuti opportuni, anche in forma protetta e con facoltà di interromperle se disturbanti;
-pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo;
-condanna il resistente al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite, che si liquidano in € 3.808 per onorari, più spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio del 20/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Lorenzo Meoli Francesco Parisoli