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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente Rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3419 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2593/2022 pubblicata in data 28 giugno 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, RT C.F._1
giusta procura alle liti, dall'Avv. Giuseppe Letizia e con lo stesso elettivamente domiciliato in Caserta alla via dei Caduti sul Lavoro n. 102 appellante
E
), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura alle liti, dall'Avv. Umberto Santoro e con lo stesso elettivamente domiciliata in Caserta alla Via Genovesi n. 1
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.8.2018 proponeva RT
opposizione a precetto notificato da , cessionaria del Controparte_1
- 1 - credito ceduto da , per il pagamento dell'importo di € 5.266,56 NT
dovuto dal debitore, quale condomino del fabbricato in San IC La ST
(Ce) alla Via Verri n.4 cd. “Palazzo Gravina”, al creditore cedente, CP_2
, a titolo di spese processuali liquidate con sentenza n.2166/2015 della
[...]
Corte di Appello di Napoli di conferma della sentenza n.1376/2008 del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere e di condanna del al CP_3
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di CP_2
.
[...]
eccepiva a fondamento dell'opposizione, espressamente RT
formulata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, l'omessa notificazione del titolo esecutivo dato dalla sentenza di primo grado, la nullità del precetto in difetto di preventiva escussione del condominio inadempiente, il difetto di legittimazione passiva stante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, l'erronea determinazione del quantum precettato, insistendo per l'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio che, contestando l'avverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto della istanza cautelare come della domanda spiegata e la condanna dell'opponente per lite temeraria oltre che alle spese processuali.
Rigettata l'istanza cautelare e acquisita documentazione varia, il Tribunale, preliminarmente qualificata la spiegata opposizione “nell'ambito dell'art. 615, comma primo, c.p.c., venendo in contestazione il diritto a procedere all'incipienda esecuzione forzata, ad eccezione che per il motivo sopra indicato sub 2, atteso che
l'omessa notificazione del titolo esecutivo involge il profilo del quomodo della esecuzione”; esaminati i motivi di opposizione riconoscendo, in particolare, sia la legittimazione attiva della cessionaria, ritenendo efficace anche nei confronti del condomino la notifica della cessione del credito fatta al condominio debitore, sia la legittimazione passiva posto che “l'opponente non ha contestato la propria qualità di condomino;
piuttosto, contestando il proprio difetto di legittimazione passiva devolve alla attenzione del Tribunale la prospettata sussistenza di un fatto estintivo del proprio debito” così prospettando fatti ritenuti dal Tribunale inammissibili in
- 2 - sede di opposizione all'esecuzione in quanto “il titolo azionato in executivis è un titolo giudiziale, dacché è consentita unicamente la proposizione di censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi/estintivi ad esso sopravvenuti”; ritenuta infondata la doglianza, qualificata quale opposizione ex art. 617 c.p.c., afferente l'omessa notificazione della sentenza di primo grado “dal momento che
l'intimante provvedeva, unitamente all'atto di precetto, alla notificazione del titolo esecutivo” e, come infondata, altresì, la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte opposta, peraltro priva di supporto probatorio, definiva la controversia pronunciando, in data 28 giugno 2022, la sentenza n. 2593/2022 con cui così disponeva: “1)rigetta l'opposizione; 2) rigetta la domanda ex art. 96
c.p.c. avanzata dalla parte opposta;
3) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte opposta che liquida in € 1.134,00 (di cui € 283,50 per fase di studio, € 283,50 per fase introduttiva ed € 567,00 per fase decisionale), oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge”.
Avverso detta sentenza proponeva appello , con atto di RT
citazione notificato in data 28.7.2022, articolando otto motivi di gravame e invocandone l'integrale riforma con declaratoria di nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto e condanna di alla restituzione di Controparte_1
quanto versato dall'appellante in esecuzione della sentenza gravata, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento sino alla restituzione e con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In particolare, l'appellante deduceva: 1) il vizio della sentenza nella parte in cui si riteneva che la cessione del credito notificata al spiegasse i CP_3
propri effetti anche nei confronti del singolo condomino;
2) l'inefficacia del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado;
3) la carenza di legittimazione passiva stante l'avvenuto pagamento degli importi pretesi, con conseguente esercizio dell'azione esecutiva nei suoi confronti solo dopo aver inutilmente escusso i condomini morosi secondo il disposto di cui all'art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.; 4)
l'errata valutazione della documentazione agli atti e, in particolare, della scrittura privata del 20.4.2010; 5) e della ulteriore documentazione depositata in
- 3 - atti;
6) l'erronea determinazione della quota a carico di RT
dovendo, invece, rispondere del debito condominiale sulla base di 204,37/1000;
7) la non debenza degli oneri fiscali maturati sui compensi liquidati nel titolo, in quanto voci accessorie, come le spese, così insistendo per la riforma con rideterminazione del quantum precettato;
8) l'erronea condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, insistendo per l'integrale riforma della statuizione.
Si costituiva eccependo, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, l'infondatezza.
In particolare, l'appellata, richiamando le difese spiegate in primo grado e la decisione impugnata, eccepiva che, in sede di opposizione all'esecuzione promossa contro un titolo esecutivo di formazione giudiziale, era possibile dedurre unicamente questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non questioni di merito, precluse nella sede di cognizione.
Contestava, poi, il contenuto della documentazione depositata agli atti di causa dall'opponente, odierno appellante, e confutava tutti i motivi di appello evidenziando, in fatto, di aver proposto azione nei confronti di RT
giusta delibera assembleare del 9.11.2015 con allegato piano di riparto,
[...] approvati sia per la sorta che per le spese processuali, in calce ai quali era riportato il nominativo del condomino, , in uno alla specifica RT delle quote da questi dovute, inviato dall'amministratore a tutti i condomini e alla creditrice/cessionaria.
All'udienza del 22.12.2022 la Corte disponeva rinvio per consentire l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e per la precisazione delle conclusioni.
Attesa la mancata acquisizione e ritenuta comunque l'opportunità di decidere onde evitare inutili remissioni della causa sul ruolo, rivolto espresso invito alle parti a verificare la completezza della produzione di parte di entrambi i gradi di giudizio depositata telematicamente, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 24.10.2024 con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per
- 4 - il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ridotto il primo termine a cinquantacinque giorni.
Va in via preliminare dichiarata l'ammissibilità dell'appello dal momento che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Tanto considerato in via preliminare, si ritiene l'appello infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono se non limitatamente a una inconsistente riduzione del credito.
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale nel ritenere che la notifica dell'atto di cessione del credito eseguita dal creditore cessionario al debitore spieghi i propri effetti anche CP_3
nei confronti del singolo condomino, così censurando la sentenza laddove dispone che “dalla documentazione agli atti di causa si ricava che il credito cristallizzato nel titolo azionato, formatosi, come detto, in favore di , con NT atto del 15.7.2017, veniva ceduto alla odierna opposta;
di tale cessione veniva trasmessa comunicazione all'amministratore pro tempore del obbligato. Ne deriva che CP_3 la doglianza in esame debba essere respinta”.
A sostegno delle proprie argomentazioni l'appellante pone l'autonomia funzionale del rispetto ai singoli condomini pretesamente CP_3
dimostrata dal contratto stipulato dall'amministratore con i terzi e nel quale i singoli condomini non hanno alcuna possibilità di fare autonomamente valere i diritti nascenti dal contratto stesso;
sostiene, quindi, che “la circostanza che il condominio sia un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa sostituirsi all'amministratore per fare valere un proprio interesse nei riguardi del terzo contraente così palesando l'autonomia del condominio rispetto ai suoi partecipanti”.
Tale motivo non appare condivisibile.
- 5 - La vicenda per cui è causa nasce della cessione del credito afferente le spese processuali riconosciute, con sentenza n. 2166/2015 della Corte di Appello di
Napoli di conferma della sentenza n. 1376/2008 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in favore di e a carico del NT [...]
alla Via Verri n.4 cd. “Palazzo Gravina”, liquidate, per il Parte_2
primo grado, in misura pari all'importo stabilito con la sentenza impugnata di €
3.590,00 e, per il secondo grado, in € 9.515,00, oltre accessori.
Tale complessivo credito veniva successivamente ceduto dal creditore CP_2
a con atto del 15 luglio 2017 e comunicato al
[...] Controparte_1
Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, a mezzo fax della medesima data e con successiva raccomandata del 14 novembre 2017.
Tale comunicazione è da ritenersi valida ed efficace nei confronti del
Condominio e dei suoi partecipanti atteso il rapporto di mandato con rappresentanza esistente tra i condomini e il nominato amministratore condominiale, cui è affidata l'organizzazione e la cura e gestione degli interessi condominiali e il cui rapporto con il condominio si configura come contratto di mandato in cui, da un lato, vi è il conferimento di un incarico previo il pagamento di un corrispettivo e, dall'altro, lo svolgimento di una precisa attività in nome e per conto dei condomini.
Pertanto, precisato che “l'art. 1264 cod. civ. non individua il soggetto tenuto a notificare la cessione del credito, sicché la notificazione, che ha solo l'effetto di rendere la cessione opponibile al debitore ceduto, può essere effettuata sia dal cedente che dal cessionario” (Cass. civ. n. 5869/2014) e che “la notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità”
(Cass. civ. n.1684/2012), si condivide la decisione di prime cure in punto di validità della notifica della cessione del credito eseguita, nel caso di specie, dal creditore cedente al debitore , in persona dell'amministratore, con CP_3
comunicazione fax del 15.7.2017 seguita da raccomandata del 14 novembre
2017.
- 6 - Peraltro, va ben considerato che il momento del perfezionamento della cessione del credito va tenuto distinto da quello di efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c..
Ed invero la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art.1264 c.c., può concretarsi in qualsivoglia atto a forma libera purchè sia idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (Cass. n. 20144/05, tra le altre). In particolare, non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 12734 del 13/05/2021, nonchè Cass. n. 20143/05, n. 14610/04, n.
8387/97, n. 4077/90).
In ragione dei principi sopra ribaditi, il creditore ben ha potuto comunicare con la notifica del precetto l'intervenuta cessione del credito e, quindi, manifestare all'odierno appellante, quale debitore ceduto, la propria legittimazione a pretendere il pagamento del credito ceduto, in luogo del cedente CP_2
, con conseguente liberazione del debitore nei confronti di quest'ultimo.
[...]
Non appaiono, quindi, fondate le argomentazioni dell'appellante con il primo motivo.
Con il secondo motivo eccepisce l'errore e il difetto di RT
motivazione della sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ritiene non necessaria la notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, successivamente confermata dalla sentenza di appello, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di titolo esecutivo di formazione giudiziale, specificamente nei rapporti tra sentenza di primo grado e sentenza d'appello, la giurisprudenza pressoché univocamente attribuisce alla sentenza
d'appello, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'appello,
l'efficacia di sostituire quella di primo grado, tanto nel caso di riforma che in quello di conferma di essa;
ne deriva che, se - al di fuori delle indicate pronunce di definizione in
- 7 - rito dell'appello - si vuole iniziare l'esecuzione dopo la sentenza di conferma di quella di primo grado già esecutiva, occorre notificare come titolo esecutivo la sentenza di appello
e, prima ancora, nell'intimare il precetto si deve evocare come titolo giustificativo della pretesa esecutiva la sentenza d'appello in quanto confermativa di quella di primo grado.”
L'appellante chiede la riforma di tale statuizione con dichiarazione di inefficacia del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, sul presupposto che la sentenza n.2166/2015 resa dalla Corte di
Appello di Napoli e notificata in uno contesto all'atto di precetto opposto, conferma la liquidazione delle spese nella misura stabilita dalla sentenza n.
1376/2008 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V. ma non indica a quanto le stesse ammontino poiché in detto provvedimento non vengono mai espresse numericamente;
ne discende, secondo l'argomentazione dell'appellante, “che al
Dott. quale condomino del Condominio Pal. Gravina doveva essere notificata RT in forma esecutiva anche la sentenza n. 1376/2008 emessa dal Tribunale di S. Maria
C.V.”.
Tale censura è inammissibile.
Va infatti rilevato che, nel caso di specie, il Giudice a quo ha preliminarmente qualificato sub specie iuris tale doglianza come opposizione ex art. 617 c.p.c.
“atteso che l'omessa notificazione del titolo esecutivo involge il profilo del quomodo della esecuzione” con la conseguenza che, in forza dell'art. 618 c.p.c., le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.. Peraltro, l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione. Sicché la sentenza sarà impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'esecuzione, o
- 8 - con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora, come nel caso in esame, l'azione sia stata dal giudice considerata un'opposizione agli atti esecutivi.
Infine, qualora vengano proposte, nel medesimo processo, domande ordinarie unitamente ad una o più opposizioni esecutive, il regime dell'impugnazione delle rispettive decisioni resta quello proprio di ciascuna domanda (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 3793 del 12/02/2024).
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del secondo motivo di appello.
Quanto al terzo, quarto e quinto motivo di gravame, esaminati congiuntamente per motivi di ordine logico, l'appellante contesta la sentenza impugnata in punto di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di
, dolendosi dell'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per RT
non aver esaminato o, comunque, non aver correttamente esaminato la documentazione depositata in atti da parte opponente.
Ribadisce l'appellante che da detta documentazione emerge il fatto estintivo della pretesa azionata con l'atto di precetto notificato, evidenziando che in data
20.4.2010 e, quindi, successivamente sia all'emissione della sentenza n.
1376/2008 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere sia all'introduzione del giudizio dinanzi la Corte di Appello di Napoli, a fronte del versamento della somma di € 1.914,96 con assegno n. 1016872601-04 tratto su Banco di Napoli –
Ag. Di San IC la ST (CE), il creditore rilasciava a NT
, quale condomino, dichiarazione liberatoria “di non aver RT null'altro a pretendere relativamente alla sorta partitaria di € 1916,96 riferita all'approvato, cumulativamente riportato nella sentenza numero 1376 del 2008 per €
35.890,90 resa dal Tribunale di S. Maria C.V.” (cfr. doc. 4 produzione di parte opponente primo grado). Evidenzia l'appellante che tale circostanza veniva resa nota e confermata anche dallo stesso in sede di assemblea NT
condominiale del 26.1.2011 (cfr. doc. 2) durante la quale lo stesso, presente di persona in quanto anch'egli condomino, dichiarava di aver ricevuto dal Dott.
quanto dovuto per l'intera debitoria rilasciandone ricevuta RT
liberatoria.
- 9 - Sostiene così l'appellante che un attento esame della documentazione in atti, in particolare della quietanza liberatoria del 20.4.2010, della dichiarazione resa in sede di assemblea del 26.1.2011 da e della p.e.c. del 20.5.015 con NT cui lo stesso, quale creditore cedente, confermerebbe di aver ricevuto da tutto quanto da questi dovuto, avrebbe inevitabilmente RT
determinato una decisione di accoglimento dell'opposizione proposta.
Insiste, quindi, per il riconoscimento della propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento intimata con l'atto di precetto notificato, stante l'avvenuto pagamento del dovuto, e per l'accoglimento dell'eccezione formulata ex art. 63 disp att. C.c. con conseguente onere del creditore di provvedere alla preventiva escussione dei condomini morosi.
Il riesame della documentazione in atti determina tuttavia il rigetto delle indicate doglianze.
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 2166/2015 della Corte di Appello di
Napoli di conferma della sentenza n. 1376/2008 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, con la quale il Condominio in San IC La ST (Ce) alla Via
Verri n.4 cd. “Palazzo Gravina” veniva condannato al pagamento in favore di dell'importo di € 35.890,91 per anticipazioni da questi effettuate NT
nell'interesse del condominio e nella qualità di amministratore pro tempore, oltre al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate, per il primo grado, in misura pari all'importo stabilito con la sentenza impugnata in €
3.590,00 e, per il secondo grado, in € 9.515,00, oltre accessori di legge.
La dichiarazione liberatoria del 20.4.2010 rilasciata dal creditore NT
in favore del odierno appellante, e dallo stesso posta alla base delle CP_3 proprie argomentazioni difensive, fa espresso riferimento al pagamento di quanto dovuto per sorta capitale, pari, giusto riparto (“cumulativamente riportato nella sentenza numero 1376 del 2008 per €. 35.890,90 resa dal Tribunale di S. Maria
CV.”), alla somma di € 1.916,96; pagava detta somma con RT
assegno bancario del 20.4.2010 ricevendo dichiarazione liberatoria rilasciata in calce alla fotocopia dell'assegno (cfr. doc. 4 produzione di parte opponente del primo grado).
- 10 - Esaminando gli altri documenti depositati dall'appellante risulta che gli stessi fanno sempre riferimento al medesimo pagamento della sorta capitale. Infatti, dalla lettura del verbale di assemblea condominiale del 26.1.2011, successivo alla pubblicazione della sentenza di condanna del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in riferimento alla discussione afferente “il giudizio di merito pendente ora in appello”, risulta che “I coniugi ritenendo di aver estinto RT ogni loro debito nei confronti del sig. che presente dichiara di aver NT ricevuto quanto dovuto per l'intera debitoria rilasciando ricevuta liberatoria partitaria”; si legge altresì “il sig. dichiara il proprio dissenso alle lite” (doc. RT
2). Ne deriva che il pagamento cui fanno riferimento le dichiarazioni delle parti
è sempre quello afferente la sorta capitale dovuta al debitore dal momento che il procedimento in appello non era stato ancora definito.
Quanto alla nota inviata con p.e.c. del 20.5.2015 da NT all'amministratore di condominio (cfr. doc. 3 della produzione di primo grado di parte opponente) si rileva che il creditore, nel sollecitare il versamento delle spese legali liquidate con sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicava espressamente di escludere dal pagamento tre condomini, tra i quali RT
, ma, solo per “per aver notificato l'atto di dissenso”.
[...]
Preso atto tuttavia che tale dissenso, documentato dal verbale di assemblea condominiale del 26.1.2011 e dalla p.e.c. del 20.5.2015, valido ai fini della separazione della responsabilità del condomino dissenziente rispetto alle conseguenze della lite in caso di soccombenza, non è stato tuttavia articolato come motivo di opposizione da parte di , limitatosi invece, RT nella propria difesa, a insistere sull'estinzione del proprio obbligo per mezzo del pagamento del 20.4.2010 e contestuale dichiarazione liberatoria del creditore rispetto a tale pagamento;
rilevato, altresì, che dalla documentazione in atti non emerge la prova di altri pagamenti eseguiti dal condomino , RT
in particolare afferenti alle spese processuali liquidate, oggetto di cessione del credito e contestate con opposizione a precetto, le doglianze dell'appellante non possono trovare accoglimento.
- 11 - Va altresì dato atto che, dalla documentazione depositata da parte opposta, emerge che l'assemblea condominiale, nella riunione del 9.11.2015, successiva quindi alla pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, di conferma del provvedimento di primo grado, procedeva all'approvazione del riparto delle spese legali di primo grado liquidate nella richiamata sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2166/2015 e, all'unanimità, del riparto delle spese di secondo grado (cfr. doc. 8 e 9 della produzione di primo grado di parte opposta).
, presente in assemblea con precisati millesimi 218,47, si RT
limitava a dichiarare, insieme a altro condomino, di non dovere nulla “per sorta ed interessi così come ripartiti in quanto furono già versati importi a transazione al creditore e l'assemblea provvedeva in conformità, stralciando gli CP_2 importi dovuti solo a tal titolo nei confronti, tra gli altri, di il RT quale non impugnava la delibera assembleare quanto all'approvazione delle spese legali, dal cui piano di riparto non risulta avesse chiesto di essere stralciato, né l'assemblea ha provveduto in tal senso.
Il credito di relativo alle sole spese processuali veniva poi NT
ceduto a , con atto del 15 luglio 2017, comunicato al Controparte_1 debitore condominio, in persona dell'amministratore, a mezzo fax della medesima data e con successiva raccomandata del 14 novembre 2017; faceva seguito atto di precetto del 21.4.2018 notificato dalla cessionaria al Condominio debitore, il cui amministratore, con successiva nota p.e.c. del 21.5.2018, dava notizia ai condomini e alla cessionaria stessa sia della notifica che del riparto delle somme precettate, con espresso invito ai condomini, tra cui RT
, di provvedere al pagamento (cfr. doc. 5 e 6 produzione di primo grado
[...]
di parte opposta).
Alla comunicazione p.e.c. del 21.5.2018 veniva allegato il piano di riparto della somma successivamente oggetto dell'intimazione di pagamento opposta, con indicazione dei condomini morosi e degli importi da questi dovuti, tra cui.
, odierno appellante (cfr. doc.7 produzione di primo grado RT
di parte opposta).
- 12 - Tanto in riferimento al credito per le sole spese processuali, credito oggetto di cessione e del presente giudizio e il cui pagamento da parte dell'opponente, odierno appellante, non risulta documentato.
Pertanto, atteso il tenore dei motivi di gravame articolati e il contenuto della documentazione agli atti, anche il terzo, quarto e quinto motivo di gravame vanno rigettati ritenendo infondate le censure mosse.
Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato l'eccezione di erronea determinazione del quantum del debito condominiale posto a proprio carico e richiesto con l'atto di precetto opposto, dolendosi della decisione di primo grado laddove il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale “grava sul singolo condomino cui sia intimato il pagamento del debito condominiale, l'onere di provare di essere condomino per una quota millesimale inferiore a quella "allegata" (esplicitamente
o implicitamente) dal creditore….trattandosi di allegazione di un fatto (quanto meno assimilabile a quello) "modificativo" e/o "parzialmente impeditivo" della legittimazione passiva all'azione esecutiva del singolo condomino”, rigettava l'indicato motivo rilevando che parte opponente si limitava ad affermare di essere titolare di
218,47/1000 senza però dimostrare l'effettiva misura della propria quota di spettanza.
L'appellante sostiene, quindi, di aver riportato, per mero errore in sede di opposizione a precetto, di essere “titolare di 218,47/1000” (pag. 5 rigo 25 atto di opposizione a precetto) mentre intendeva affermare che “non è titolare di
218,47/1000” così riproponendo tale doglianza e affermando che, se il primo giudice avesse esaminato con maggiore cura la documentazione e le stesse allegazioni della parte opposta, avrebbe notato l'errore di calcolo eseguito e che l'opponente, odierno appellante, è titolare di solo tre appartamenti e non del box che impropriamente gli è stato imputato in sede di riparto spese.
Chiede quindi che la Corte riformi la sentenza gravata nella parte anzidetta, dichiarando che è responsabile del debito condominiale in RT misura di 204,37/1000, come si evince dall'elenco comunicato dall'amministratore (cfr. doc. 4 di parte opposta del primo grado).
- 13 - Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quanto introdotto solo nel presente grado di giudizio;
invero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante così motivava detto motivo di opposizione: “La sorta capitale risulta erroneamente quantificata e ciò in quanto: a) nella determinazione parziaria della stessa l'opposta non ha tenuto in debito conto che il Dott.
[...]
è titolare di 218,47/1000” mentre nel presente grado dichiara di essere RT titolare di una quota pari a 204,37/1000. Trattasi evidentemente di un fatto nuovo che, al di là dell'errore o meno riportato nell'atto introduttivo del giudizio e che, comunque, trova conferma nei verbali assembleari dove risultano riportati complessivi 218,47/1000 complessivamente riferiti alle unità immobiliari di , non può trovare ingresso nel presente grado RT
di giudizio.
Quanto al settimo motivo di gravame, afferente gli importi richiesti con l'atto di precetto opposto e che contribuirebbero, secondo l'appellante, a determinare l'erroneità del quantum intimato, se ne rileva l'infondatezza confermando come dovuti gli oneri fiscali maturati sui compensi liquidati nel titolo e oggetto di cessione del credito, in quanto voci accessorie.
A tale ultimo riguardo va ricordato che la parte vittoriosa nel giudizio, la quale, per effetto della condanna della controparte a rimborsarle le spese processuali, ha diritto, senza bisogno di specifica richiesta o di apposita pronuncia del giudice, al rimborso dell'I.V.A. versata al difensore – quando non si dimostri la sua possibilità di detrarre l'imposta – non è tenuta al rilascio di una fattura, atteso che non si verte in tema di cessione di beni o prestazioni di servizi, ma di semplice rimborso di un costo del processo (cfr. Cass., n. 11877/2007; Cass., sez.
3, 31/03/2010, n. 7805) e che, ai fini I.V.A., il professionista che abbia prestato la propria opera al cliente è tenuto a corrispondere all'erario l'imposta sul proprio onorario ed è obbligato a rivalersene nei confronti dello stesso cliente (artt. 17 e
18 d.P.R. n. 633 del 1972).
Inoltre, se il cliente vittorioso non è titolare di partita I.V.A., il soccombente è tenuto a pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal professionista al suo cliente a titolo di I.V.A. A tale disciplina si deroga nella sola ipotesi in cui
- 14 - il cliente vittorioso, in quanto soggetto passivo di imposta, abbia titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa (Cass., sez. 3, 13/9/2018, n. 22279); invero, il cliente vittorioso, titolare di partita I.V.A., ha il diritto di detrarre e, quindi, di recuperare l'I.V.A. addebitata dal proprio difensore, mentre il cliente vittorioso non titolare di partita I.V.A. non ha diritto di detrarre l'imposta addebitatagli dal difensore a titolo di rivalsa, sicché il pagamento dell'I.V.A. in tal caso costituisce, per il cliente, un onere di cui ha diritto di pretendere il rimborso dalla parte soccombente.
Ebbene, posto che grava sul soccombente l'onere di offrire prova della sussistenza di circostanze che escludano, secondo le previsioni del richiamato d.P.R. n. 633/1972, la concreta rivalsa e, dunque, la debenza dell'imposta, solo se il soccombente dimostra o la stessa parte vittoriosa riconosca di essere un soggetto I.V.A., nel senso che per la sua qualità personale, possa a sua volta rivalersi del tributo in questione, attraverso la detrazione di cui all'art. 19 d.P.R.
633/1972, questo non rientra più tra le spese rimborsabili ex art. 91 c.p.c..
Applicando detti principi, da ultimo affermati dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 2818/2024 del 30.1.2024, alla fattispecie in esame, deve ritenersi che l'appellante non ha assolto l'onere di dimostrare che sussistano condizioni per effetto delle quali l'appellata, di cui non si è dedotto la titolarità di partita
I.V.A., possa in concreto recuperare l'imposta dovuta al difensore così che la contestazione mossa con la doglianza in esame deve essere respinta.
Sempre con lo stesso motivo l'appellante lamenta che a titolo di costo copie è stato precettato l'importo di € 30,76 in luogo di quello di € 9,62 dovendo essergli addebitato unicamente il costo della copia notificatagli: invero, l'Ufficiale
Giudiziario ha chiesto l'importo di € 28,86 come risulta annotato sulla copia della sentenza notificata anteriormente al precetto per le tre copie notificate a ciascun debitore.
Il motivo è fondato limitatamente a detta minima censura.
Invero, al di là della generica contestazione della parte appellata secondo cui le spese sostenute per la notifica dell'atto di precetto sono ben superiori, va rilevato che in calce alla copia della sentenza sono documentate spese per €
- 15 - 28,86 per il rilascio di tre copie conformi per cui l'importo oggetto di precettato va rideterminato con esclusione dell'importo di € 19,24 (pari a € 9,62 x 2).
In ultimo è da ritenersi assorbita nel rigetto dei suindicati motivi di gravame,
l'ultima doglianza afferente la condanna alle spese processuali statuita dal giudice di prime cure e di cui l'appellante chiede la riforma “annullando la sentenza impugnata nella parte anzidetta nel senso di revocare la condanna dell'opponente alle spese e competenze di giudizio” dovendo il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado
(cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Cass. Sez. L, Sentenza n.
11423 del 01/06/2016, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018 e Cass.
2 luglio 2021 n. 18827).
L'appello va, pertanto, riformato nei limiti di cui in motivazione dovendosi rideterminare l'importo precettato con esclusione della somma di € 19,24, senza dover disporre alcuna ripetizione posto che l'ammontare autonomamente decurtato dall'appellante è ben maggiore della suindicata somma.
Quanto alla domanda ex art.96 c.p.c. avanzata dall'appellata va osservato che nella giurisprudenza, è fermo il convincimento sulla relativa qualificazione risarcitoria, opinione autorevolmente avallata dalla Consulta la quale, nell'affermare la legittimità costituzionale della necessità dell'istanza di parte ai fini della condanna in discorso, ha espressamente ricondotto l'istituto nell'area della responsabilità civile, quale tipico strumento di interessi privatistici, «con conseguenti profili risarcitori, in relazione ai quali si pongono problemi di onere probatorio a carico del richiedente nell'ambito del principio dispositivo» ( C.
Cost. 23.12.2008, n. 435).
- 16 - Circa quest'ultimo aspetto, in ossequio al principio dispositivo ed alla stregua dei criteri ordinari di distribuzione sanciti dall'art. 2697 c.c., la prova del danno da illecito incombe sul soggetto leso istante, onerato di dimostrare l'esistenza e l'entità di un evento pregiudizievole discendente, con nesso causale, dalla illecita condotta della controparte nonché dello stato soggettivo connotante quest'ultima.
L'attuale orientamento di legittimità prevalente, pur attenuando tale onere probatorio, non esime la parte istante dall'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad individuare l'esistenza dei danni sofferti - cioè ad identificare il tipo e gli elementi costitutivi dei danni - ed idonei a consentire al giudice in via officiosa - e, se del caso, equitativa - la relativa quantificazione (così Cass. 28226/2008; Cass. 13395/2007; Cass.
4096/2007; Cass. 3388/2007; Cass. 27383/2005), conformemente all'orientamento dottrinale che, riconducendo il potere «d'ufficio» non alla liquidazione bensì al profilo dell'allegazione, ritiene sufficiente, fatto salvo l'impulso formale con la formulazione della istanza ad hoc, che la parte richiedente compia un generico riferimento alle categorie del danno patrimoniale e non patrimoniale, senza dedurre un qualificato e specifico tipo di danno subito, potendo questo essere ricavato in via officiosa dalle risultanze probatorie o dagli atti di causa.
Nel caso di specie, pur accedendo a tale opinione, emerge evidente come non risulti mai effettuata alcuna allegazione in merito ai danni subiti da parte appellata, né nella comparsa di costituzione, né nel corso del giudizio.
A quest'ultimo riguardo, infine, va ricordato che il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 9532 del 12/04/2017, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11792 del
15/05/2018 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20317 del 23/6/2022).
- 17 - Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto dell'assai parziale accoglimento dell'appello con rideterminazione della somma dovuta per un importo trascurabile rispetto all'intero, seguono la sostanziale soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Invero, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite” (Cass. 3/2/2023, n. 3308 e Cass.
18/5/2023 n. 13778).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di RT
, avverso la sentenza n. 2593/2022 pubblicata in data 28 Controparte_1
giugno 2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione avanzata da
, ridetermina la somma pretesa con l'atto di precetto RT
notificatogli su iniziativa di con decurtazione della Controparte_1
somma di € 19,24;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata che si liquidano complessivamente in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 gennaio 2025.
La Presidente dr.ssa Assunta d'Amore
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