Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2151/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO - Presidente dott. Michele MAGLIULO - Consigliere rel. dott. Paolo MARIANI - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1708/2018 del Tribunale di Avellino depositata in data 25.10.2018, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Dente
APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
(C.F. ); Parte_2 C.F._3
(C.F. ); Parte_3 C.F._4
Pagina 1
(C.F. ); Parte_5 C.F._6
(C.F. ), Parte_6 C.F._7
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Federico Manna (C.F.
) e Caterina Ummarino (C.F. C.F._8
) C.F._9
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 11.09.2015, Parte_1
proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 701/2015, emesso in forma provvisoriamente esecutiva dal Tribunale di Avellino in data
09.06.2015, in ragione del credito vantato da per il CP_1 Parte_7
mancato rimborso di prestiti personali concessi all'opponente. Con tale decreto veniva ingiunto alla il pagamento di euro 126.615, 00, oltre Pt_1
interessi e spese.
La deduceva a sostegno dell'opposizione da un lato la Parte_1
falsificazione ovvero l'illegittima duplicazione di alcuni atti di quietanza da parte dell'opposto e, dall'altro, l'avvenuta restituzione in varie tranches di tutte le somme concesse in prestito ed oggetto della rivendicazione.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposto contestando le avverse argomentazioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Pagina 2 All'esito dell'istruttoria il Tribunale emetteva la sentenza n. 1708/2018, che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 701/2015, condannando l'opponente al pagamento delle spese e compensi di giudizio.
Con atto di appello notificato in data 24.4.2019, impugnava Parte_1
la predetta sentenza chiedendo: “in via principale e nel merito, accogliere il presente appello, in quanto fondato in fatto ed in diritto, previa riforma integrale della sentenza di primo grado e revoca del decreto ingiuntivo emesso, alla luce delle risultanze della perizia grafologica e della prova orale raccolta in primo grado, ingiustamente disattesa dal Giudice di prime cure, come argomentato nell'atto di appello, in violazione dell'art.
2697 c.c. ed in considerazione della rilevanza ai fini della decisione impugnata di cui al punto 2) dell'art. 342 cpc;
in via subordinata e nel merito, accogliere il presente appello, con contestuale integrale annullamento della sentenza di primo grado, previa rideterminazione dell'eventuale importo a debito di parte appellante, con disposizione di idonea CTU grafologica che depuri dalla pretesa creditoria gli importi illegittimamente conteggiati, unilateralmente determinati ovvero oggetto di duplicazione, sempre alla luce di quanto emerso nell'istruttoria di primo grado;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c, in aderenza al dettato normativo di cui all'art. 91 cpc.”
A seguito della morte di , il difensore dell'appellante Persona_1
notificava ricorso per riassunzione ai presunti eredi, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza.
Si costituivano , , Controparte_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
i quali impugnavano e contestavano tutto quanto eccepito, dedotto e
[...]
Pagina 3 richiesto dalla appellante per essere la domanda improponibile ed inammissibile in rito nonché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e, preliminarmente, chiedevano di accertare e dichiarare la loro carenza di legittimazione passiva, con estromissione, per l'effetto, dal giudizio de quo, avendo rinunciato alla eredità di . Persona_2
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato per il motivo di seguito esposto.
Invero, , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
sono stati convenuti innanzi alla Corte d'appello di Napoli quali presunti eredi rispettivamente del defunto germano, padre, e nonno, Persona_2
Tuttavia, come si evince chiaramente dalla documentazione
[...]
depositata - Atto di rinunzia ad eredità del 22 novembre 2021, per TA
(Rep. n. 145701 – Racc. n. 34056) - essi hanno dichiarato di Persona_3
rinunciare all'eredità di . Persona_2
Ed è noto che il chiamato all'eredità che abbia ad essa validamente rinunciato non risponde dei debiti del de cuius, neanche per il periodo che intercorre fra l'apertura della successione e la rinuncia, in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521 c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili (Cassazione civile sez. trib., 24/07/2020, n.15871).
Inoltre, deve evidenziarsi che parte appellante, pur a seguito dell'allegazione della rinuncia suddetta, ha insistito, finanche nella
Pagina 4 comparsa conclusionale, per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate, senza in alcun modo considerare l'eccezione sollevata ex adverso né tantomeno replicare alla stessa, e senza neppure richiedere un termine per la notificazione dell'appello ad altri eventuali eredi dell'originario ricorrente.
Pertanto, l'appello risulta infondato per carenza di titolarità passiva degli appellati.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite, applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da €
52.001 ad € 260.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1708/2018 del
Tribunale di Avellino, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente giudizio Parte_1
in favore di parte appellata che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 4.997,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e C.p.a. se dovute, come per legge, con attribuzione agli avvocati Federico Manna e
Caterina Ummarino.
Visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
Pagina 5 importo a titolo di unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso nella Camera di consiglio 13.02.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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