Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01289/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1289 del 2024, proposto da
Sanicam Palermo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Gabriella Valenti, Gloria Orlando, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale Civile di Palermo, n. 4667/2023 del 12 dicembre 2023, dichiarato definitivamente esecutivo, per mancata opposizione, in data 14 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato in data 23 settembre 2024 e depositato il successivo 26 settembre, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con cui l’Azienda sanitaria è stata condannata al pagamento della somma di € 132.575,52, oltre interessi di mora.
Si è costituita in giudizio, con atto di pura forma, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
Con memorie depositate in prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione del ricorso, entrambe le parti hanno dichiarato che il titolo in epigrafe indicato ha trovato integrale esecuzione; al contempo, hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
Alla luce di tali circostanze, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a., e deve essere disposta la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaella Sara Russo | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO