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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3262 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 6150/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6150 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Viviana Scotti, presso cui elettivamente domicilia in Napoli al viale C.
Augusto nr 162 come da procura alle liti in atti
RICORRENTE contro
pagina 1 di 8
dall'avv.to Francesco Saverio DEL DUCA presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli Centro Direzionale Isola A7 scala C, come da procura alle liti in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15/11/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, confermando le condizioni separative in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio proponeva azione Parte_1
per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e le pronunce consequenziali, assumendo:
-che aveva contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
23.9.2006 in Napoli, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune dell'anno 2006, atto numero 120, parte II, Serie A sez XX;
-che dalla loro unione coniugale è nato, in data 26.09.2007, il figlio PE
;
[...]
-che con decreto di omologa nr 4294/2019 del 16.07.2019 i coniugi erano addivenuti ad una separazione consensuale, con il figlio affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori con collocamento in modo privilegiato presso la pagina 2 di 8 madre (presso l'abitazione dei nonni materni in Napoli via Impastato) e regime di frequentazione con il padre come in atti;
con contributo a carico del padre per il mantenimento del minore pari ad euro 350,00 oltre aggiornamento Istat e il
50% delle spese straordinarie, oltre pattuizioni accessorie come in atti, in particolare in relazione al pagamento del mutuo acceso dai coniugi per l'acquisto di un bene immobile sito in Napoli e dagli stessi locato a terzi;
- che andava pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma della disciplina separativa concordata dai coniugi.
Si costituiva il resistente invocando il rigetto delle domande, rappresentando che il mutuo per l'abitazione in comunione tra le parti è adempiuto con la rendita locatizia, che su di sé grava il pagamento di una rata pari ad euro
140,00 mensili per un finanziamento contratto dalla famiglia per esigenze di ristrutturazione del predetto immobile, e dunque chiedendo una riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio a complessivi euro 150,00 mensili, per il suo stato attuale di disoccupazione.
Concessi i termini di cui all'art 183 comma 6 cpc, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento veniva rimesso al collegio per la decisione con termini alle parti ex art 190 cpc per lo scambio di memorie e repliche.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
È invero provato il titolo addotto a sostegno della domanda di divorzio, ovverosia il decreto di omologa n. 4294/2019 del 16.07.2019 reso dal
Tribunale di Napoli nel giudizio di separazione. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata pagina 3 di 8 l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), L. 898/1970.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
01.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
• Sulla domanda di affido del figlio minore (nato il Persona_1
26.09.2007).
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, non avendo le parti dedotto fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata della stessa il coinvolgimento del padre nelle scelte educative relative alla prole, va disposto l'affido condiviso della prole con residenza privilegiata presso la madre.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare il figlio, ritiene il Tribunale che vada lasciato all'accordo delle parti considerata l'età del ragazzo, quasi diciottenne.
• Sulla domanda di contributo per il mantenimento del figlio minore.
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio, soccorrono i criteri di cui di cui all'art. 337 ter c.c. norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione dello stesso, ormai in piena adolescenza, risultano inevitabilmente incrementate le sue esigenze e, dunque, le spese per il loro mantenimento ( cfr.
Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2019, epoca della separazione.
pagina 4 di 8 In secondo luogo, convivendo il figlio con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza dello stesso presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole.
Quanto alle risorse economiche del resistente, va evidenziato che lo stesso non ha documentato l'assenza di redditi dichiarati dal 2019 al 2022, deducendo di essere disoccupato. Effettivamente emerge dal certificato del Centro per l'impiego, versato in atti dalla parte, l'intervenuto licenziamento dalla Parte_2
del 23.02.2022 e successive iscrizioni dell'istante al centro per l'impiego avvenute nei mesi successivi, ma le stesse risultano tuttavia cancellate nel 2023.
Pertanto, alla luce della scarna documentazione prodotta si ritiene che l'intervenuto licenziamento, risalente al 2022, non consenta di ritenere che la parte istante sia stato né che sia senza redditi, avendo egli verosimilmente percepito la NASPI, di cui però il resistente nulla ha documentato. Né ha documentato l'assenza di emolumenti provenienti dallo Stato, circostanza che ha solo dedotto, e/o l'assenza di ulteriori introiti lavorativi, che verosimilmente percepisce dall'occupazione che pure ha riconosciuto di svolgere, laddove ascoltato all'udienza del 1° giugno 2023 ha dichiarato quanto segue:” io lavoravo in una fabbrica di scarpe fino a prima del covid dopodiché la fabbrica ha effettuato una serie di licenziamenti senza più assumere. Attualmente mi arrangio consegnando le spese a domicilio. Non percepisco il reddito di cittadinanza poiché faccio parte del nucleo familiare di mia madre che ha la pensione reversibile sociale di mio padre.”.
Nulla è stato dunque adeguatamente provato in ordine alla sensibile contrazione economica che il resistente avrebbe subito in epoca successiva all'accordo separativo, in assenza di documentazione economica sulle capacità
pagina 5 di 8 reddituali delle parti, nonostante la stessa ricorrente abbia confermato l'attuale ottemperanza all'obbligo di mantenimento della prole, e la circostanza pacificamente emersa della rata di finanziamento di euro 140,00 mensili a carico esclusivo del resistente.
Tali elementi, indicativi di una capacità di guadagno del resistente, non consentono di ridurre il contributo per il mantenimento del figlio minore, che dunque va confermato nell'importo di euro 350,00 mensili, che con aggiornamento Istat all'attualità è pari ad euro 414,40 mensili.
L'importo mensile di € 414,40 va corrisposto a entro e non Parte_1
oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a le spese straordinarie per il figlio come da Protocollo Parte_1
in vigore tra Tribunale di Napoli e COA.
Inammissibile è la domanda della ricorrente avente ad oggetto la determinazione, attraverso CTU, del valore di mercato dell'immobile in comunione tra i coniugi, trattandosi di un'attività che esula dalle domande di competenza di questo Tribunale, riguardando piuttosto lo scioglimento della comunione ordinaria tra le parti che richiede un autonomo giudizio da introdursi con rito civile ordinario.
Allo stesso modo alcuna pronuncia può esserci sull'assegnazione della casa coniugale, atteso che già in sede di separazione le parti concordavano che la ricorrente con il figlio avrebbe lasciato la casa familiare per abitare presso i genitori della donna.
pagina 6 di 8 Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e della necessità della pronuncia, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 23.09.2006 tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 CP_1
Bologna il 25.10.1977; dispone l'affido condiviso del figlio minore della coppia, PE
, nato il [...], ad [...] i genitori, con collocamento
[...]
privilegiato presso la madre e regime di visite padre-figlio come in parte motiva;
accoglie la domanda di mantenimento per il figlio minore avanzata dalla ricorrente e per l'effetto pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'importo mensile di €
414,40 da corrispondere a entro e non oltre, il giorno Parte_1
5 di ogni mese e rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
pone, altresì, a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a somma Angela le spese straordinarie per i figli come da Protocollo in vigore tra Tribunale di Napoli e COA. rigetta per il resto;
pagina 7 di 8 compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
Hubler
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