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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/09/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Pasquale Cristiano Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 191 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Galgano Antonio Parte_1 C.F._1
Giuseppe, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Marconi n. 75;
APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , in persona dei rispettivi ministri p.t., entrambi Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliati, ope legis, presso la sede di quest'ultima, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860;
APPELLATI
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento - appello avverso la sentenza n. 685/2022, pubblicata il
13/09/2022, del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dr. R. Verrastro.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'adita Corte di appello, in accoglimento del presente appello: a) riconoscere e dichiarare la validità del servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente su posto di sostegno senza titolo di specializzazione e, pertanto, riformare il decreto di ricostruzione di carriera n. 100, del 15.02.2021, nella parte in cui ha disatteso tale valutazione, dando origine al provvedimento ingiunzione ai danni della ricorrente;
b) per l'effetto, dichiarare nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento impugnata e condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente già trattenute;
c) in via del tutto subordinata si chiede di confermare la prescrizione dei crediti tardivamente azionati;
con condanna alle spese di parte resistente da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato. Spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28/09/2022, la professoressa impugnava la Parte_1 sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il suo ricorso, chiedendo che, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma di quest'ultima, le venisse riconosciuta la validità del servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione e che, conseguentemente, venisse riformato il decreto di ricostruzione di carriera n. 100, del 15.02.2021, nella parte in cui aveva disatteso tale valutazione, dando origine al provvedimento ingiunzione ai suoi danni. Chiedeva che venisse inoltre dichiarata nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento impugnata e che fosse condannata l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente già trattenute.
Soltanto in via subordinata chiedeva che venisse confermata la prescrizione dei crediti tardivamente azionati.
Con la sentenza gravata n. 685/2022, pubblicata il 13/09/2022, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, dr. R. Verrastro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla dichiarando Pt_1 irripetibili le somme da lei percepite per le annualità dal 1996 al 2008 e condannava il alle rifusione di CP_3 un terzo delle spese di lite, dichiarando compensata la restante parte, mentre le compensava integralmente nei confronti del . Controparte_2
Si è doluta del pronunciamento in questione l' deducendo, con il primo motivo di impugnazione, Pt_1 la violazione del diritto di difesa e con il secondo, la nullità del provvedimento di ricostruzione della carriera per il superamento del termine complessivo per l'adozione dell'atto. Censurava, altresì, con il terzo motivo di gravame, più immediatamente attinente al merito, il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato, in quanto ciò era avvenuto senza il prescritto titolo di specializzazione, evidenziando come tale ultima circostanza, alla luce di una consolidata giurisprudenza di legittimità, fosse ininfluente ai fini del riconoscimento del trattamento economico di cui si discute.
Concludeva chiedendo all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 12 ottobre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria di costituzione depositata in data Cont 13/04/2023, si costituivano in giudizio il ed il in persone dei rispettivi ministri ed a mezzo del CP_3 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando i motivi di doglianza di cui all'atto di appello e concludeva chiedendo una declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per manifesta infondatezza o, comunque, il rigetto dello stesso, confermando la sentenza di primo grado, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Dopo una serie di rinvii, disposta, nel mentre, la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n.18/2020 da entrambe le parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito vengono esplicitate.
Con la sentenza gravata n. 685/2022, pubblicata il 13/09/2022, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, dr. R. Verrastro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla dichiarando Pt_1 irripetibili le somme da lei percepite per le annualità dal 1996 al 2008 e condannava il alle rifusione di CP_3 un terzo delle spese di lite, dichiarando compensata la restante parte, mentre le compensava integralmente nei confronti del . Controparte_2
Oggetto del contendere era la debenza o meno della restituzione da parte dell' delle somme di Pt_1 cui alla comunicazione ricevuta da quest'ultima il 6.04.2021, prot. 9899, con la quale si preannunciava il recupero di euro 17.864,97, a seguito di decreto di ricostruzione di carriera n. 100 del 15.02.2021, nonché della stessa somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 15100, del 20.05.2021.
Ha sostenuto il primo giudice che, non essendo stata mossa alcuna contestazione da parte della ricorrente rispetto al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo da lei prestato sul posto di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione, circostanza quest'ultima che aveva determinato la revisione del trattamento economico di sua spettanza, poteva ragionarsi soltanto in termini di intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria da parte dell'amministrazione scolastica, maturata quest'ultima per le somme da lei percepite per le annualità dal 1996 al 2008 che, pertanto, dovevano essere dichiarate irripetibili.
Si è doluta del pronunciamento in questione l' deducendo, con il primo motivo di impugnazione, Pt_1 la violazione del diritto di difesa, con il secondo, la nullità del provvedimento di ricostruzione della carriera per il superamento del termine complessivo per l'adozione dell'atto censurando, con il terzo motivo di gravame, più immediatamente attinente al merito, il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato, in quanto ciò era avvenuto senza il prescritto titolo di specializzazione.
Le censure sono fondate sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Quanto alla violazione del diritto di difesa, invocata in via preliminare dall' deve evidenziarsi che, Pt_1 effettivamente, a parere di questa Corte, quest'ultima, né con la ricezione della comunicazione da lei ricevuta il 6.04.2021, prot. 9899, con la quale si preannunciava il recupero della somma di euro 17.864,97, a seguito di decreto di ricostruzione di carriera n. 100 del 15.02.2021, né attraverso la lettura di quest'ultimo e, men che meno, attraverso la motivazione dell'ingiunzione di pagamento n. 15100, del 20.05.2021 (atti tutti oggetto della produzione dell'avvocatura distrettuale dello Stato e contenuti nel fascicolo di primo grado), veniva messa in grado di comprendere a che titolo le venisse richiesta la restituzione della stessa.
Correttamente, dunque, la ricorrente solo con le memorie conclusionali depositate per l'udienza del 13 settembre 2022, a seguito dell'intervenuta costituzione delle amministrazioni in primo grado, ha potuto Con contestare per la prima volta e, nel merito, l'operato dell' richiamandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16174 e 16429 del 2019) che, valorizzando la prestazione sostanziale, ha riconosciuto il servizio pre ruolo prestato sul posto di sostegno, anche in assenza del titolo di specializzazione.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice ed in considerazione del vulnus al diritto di difesa dell' scaturente dagli atti dell'amministrazione portati a sua conoscenza Pt_1 stragiudizialmente, a parere di questa Corte, non può parlarsi di acquiescenza/non contestazione da parte di quest'ultima rispetto al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo dalla stessa prestato su posto di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione, presupposto del decreto di ricostruzione della carriera n.
100, del 15.02.2021. Al contrario l' ha contestato quest'ultimo nella prima occasione utile Pt_1 evidenziando la scorrettezza dell'operato dell'ufficio scolastico nel non averle riconosciuto (rectius, nell'averle disconosciuto in un secondo momento) gli anni di servizio pre ruolo, prestati sul posto di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione, in tal modo disattendendo i principi consolidatisi in materia per come affermati dalla Corte di Cassazione. Ed invero, hanno affermato al riguardo i giudici di legittimità che l'art. 7, comma 2, della L. n. 124/1999 che prevede la riconoscibilità del servizio di sostegno anche se prestato in assenza del titolo di specializzazione, purchè svolto da un docente in possesso del titolo di studio prescritto, conferma che, per quest'ultimo, deve intendersi il titolo richiesto per l'insegnamento della materia. Se così è, non essendo l'attività di sostegno una materia bensì un modo di insegnare quella materia a determinati soggetti in funzione della loro integrazione, la relativa specializzazione non poteva essere equiparata al titolo di studio (cfr. in tal senso anche Tribunale di Napoli, sentenza n 3080/2021, del 6.05.20212).
In definitiva, in ragione di tutte le considerazioni sopra esplicitate, ritiene questa Corte che l' non Pt_1 solo abbia contestato i contenuti del decreto di ricostruzione della carriera n. 100, del 15.02.2021, ma che lo abbia fatta nel primo momento utile, portando all'attenzione del primo giudicante circostanze apprezzabili, alla luce delle considerazioni in diritto sopra riportate che questa Corte ritiene di condividere.
In definitiva, l'appello spiegato deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarata la validità del servizio pre ruolo prestato dall'appellante su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, in tal senso dovendo riformarsi il decreto di ricostruzione in carriera n. 100, del
15.02.2021. Conseguentemente, deve essere dichiarato che nulla è dovuto dalla predetta relativamente all'ingiunzione di pagamento emessa ai suoi danni;
La spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del in persona del legale CP_3 rappresentante, che deve essere condannato la pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e devono attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Cont Le stesse spese devono essere compensate nei rapporti tra l'appellante ed il in persona del legale rappresentante p.t., posto che quest'ultimo si è limitato ad emettere l'ingiunzione di pagamento di cui si tratta seguendo le indicazioni dell'ufficio scolastico, senza concorrere in alcun modo all'individuazione del merito della pretesa creditoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
191 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e del , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_2
p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la validità del servizio pre ruolo prestato dall'appellante su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, in tal senso dovendo riformarsi il decreto di ricostruzione in carriera n. 100, del 15.02.2021 e dichiara che nulla è dovuto dalla predetta relativamente all'ingiunzione di pagamento emessa ai suoi danni;
2) condanna il in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del doppio CP_3 grado di giudizio nei confronti dell'appellante che quantifica complessivamente in euro
8.182,00 (euro 4.216,00 per il primo grado ed euro 3.966,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, spese da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo;
Cont 3) compensa le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante ed il in persona del legale rappresentante p.t..
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Pasquale Cristiano
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Pasquale Cristiano Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 191 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv.to Galgano Antonio Parte_1 C.F._1
Giuseppe, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Marconi n. 75;
APPELLANTE
E
(c.f. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. , in persona dei rispettivi ministri p.t., entrambi Controparte_2 P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza ed elettivamente domiciliati, ope legis, presso la sede di quest'ultima, in Potenza, al Corso XVIII Agosto 1860;
APPELLATI
OGGETTO: opposizione ingiunzione di pagamento - appello avverso la sentenza n. 685/2022, pubblicata il
13/09/2022, del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, dr. R. Verrastro.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'adita Corte di appello, in accoglimento del presente appello: a) riconoscere e dichiarare la validità del servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente su posto di sostegno senza titolo di specializzazione e, pertanto, riformare il decreto di ricostruzione di carriera n. 100, del 15.02.2021, nella parte in cui ha disatteso tale valutazione, dando origine al provvedimento ingiunzione ai danni della ricorrente;
b) per l'effetto, dichiarare nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento impugnata e condannare l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente già trattenute;
c) in via del tutto subordinata si chiede di confermare la prescrizione dei crediti tardivamente azionati;
con condanna alle spese di parte resistente da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, rigettare l'appello proposto perché inammissibile ed infondato. Spese vinte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28/09/2022, la professoressa impugnava la Parte_1 sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il suo ricorso, chiedendo che, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma di quest'ultima, le venisse riconosciuta la validità del servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione e che, conseguentemente, venisse riformato il decreto di ricostruzione di carriera n. 100, del 15.02.2021, nella parte in cui aveva disatteso tale valutazione, dando origine al provvedimento ingiunzione ai suoi danni. Chiedeva che venisse inoltre dichiarata nulla ed illegittima l'ingiunzione di pagamento impugnata e che fosse condannata l'amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente già trattenute.
Soltanto in via subordinata chiedeva che venisse confermata la prescrizione dei crediti tardivamente azionati.
Con la sentenza gravata n. 685/2022, pubblicata il 13/09/2022, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, dr. R. Verrastro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla dichiarando Pt_1 irripetibili le somme da lei percepite per le annualità dal 1996 al 2008 e condannava il alle rifusione di CP_3 un terzo delle spese di lite, dichiarando compensata la restante parte, mentre le compensava integralmente nei confronti del . Controparte_2
Si è doluta del pronunciamento in questione l' deducendo, con il primo motivo di impugnazione, Pt_1 la violazione del diritto di difesa e con il secondo, la nullità del provvedimento di ricostruzione della carriera per il superamento del termine complessivo per l'adozione dell'atto. Censurava, altresì, con il terzo motivo di gravame, più immediatamente attinente al merito, il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato, in quanto ciò era avvenuto senza il prescritto titolo di specializzazione, evidenziando come tale ultima circostanza, alla luce di una consolidata giurisprudenza di legittimità, fosse ininfluente ai fini del riconoscimento del trattamento economico di cui si discute.
Concludeva chiedendo all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 12 ottobre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria di costituzione depositata in data Cont 13/04/2023, si costituivano in giudizio il ed il in persone dei rispettivi ministri ed a mezzo del CP_3 patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, contestando i motivi di doglianza di cui all'atto di appello e concludeva chiedendo una declaratoria di inammissibilità del gravame proposto per manifesta infondatezza o, comunque, il rigetto dello stesso, confermando la sentenza di primo grado, come da conclusioni riportate in epigrafe.
Dopo una serie di rinvii, disposta, nel mentre, la trattazione scritta della controversia in esame, lette le note scritte fatte pervenire ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. H, del D.L. n.18/2020 da entrambe le parti per l'odierna udienza, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, alla luce delle considerazioni che qui di seguito vengono esplicitate.
Con la sentenza gravata n. 685/2022, pubblicata il 13/09/2022, il Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Potenza, dr. R. Verrastro, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla dichiarando Pt_1 irripetibili le somme da lei percepite per le annualità dal 1996 al 2008 e condannava il alle rifusione di CP_3 un terzo delle spese di lite, dichiarando compensata la restante parte, mentre le compensava integralmente nei confronti del . Controparte_2
Oggetto del contendere era la debenza o meno della restituzione da parte dell' delle somme di Pt_1 cui alla comunicazione ricevuta da quest'ultima il 6.04.2021, prot. 9899, con la quale si preannunciava il recupero di euro 17.864,97, a seguito di decreto di ricostruzione di carriera n. 100 del 15.02.2021, nonché della stessa somma oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 15100, del 20.05.2021.
Ha sostenuto il primo giudice che, non essendo stata mossa alcuna contestazione da parte della ricorrente rispetto al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo da lei prestato sul posto di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione, circostanza quest'ultima che aveva determinato la revisione del trattamento economico di sua spettanza, poteva ragionarsi soltanto in termini di intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria da parte dell'amministrazione scolastica, maturata quest'ultima per le somme da lei percepite per le annualità dal 1996 al 2008 che, pertanto, dovevano essere dichiarate irripetibili.
Si è doluta del pronunciamento in questione l' deducendo, con il primo motivo di impugnazione, Pt_1 la violazione del diritto di difesa, con il secondo, la nullità del provvedimento di ricostruzione della carriera per il superamento del termine complessivo per l'adozione dell'atto censurando, con il terzo motivo di gravame, più immediatamente attinente al merito, il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo prestato, in quanto ciò era avvenuto senza il prescritto titolo di specializzazione.
Le censure sono fondate sulla scorta delle seguenti considerazioni.
Quanto alla violazione del diritto di difesa, invocata in via preliminare dall' deve evidenziarsi che, Pt_1 effettivamente, a parere di questa Corte, quest'ultima, né con la ricezione della comunicazione da lei ricevuta il 6.04.2021, prot. 9899, con la quale si preannunciava il recupero della somma di euro 17.864,97, a seguito di decreto di ricostruzione di carriera n. 100 del 15.02.2021, né attraverso la lettura di quest'ultimo e, men che meno, attraverso la motivazione dell'ingiunzione di pagamento n. 15100, del 20.05.2021 (atti tutti oggetto della produzione dell'avvocatura distrettuale dello Stato e contenuti nel fascicolo di primo grado), veniva messa in grado di comprendere a che titolo le venisse richiesta la restituzione della stessa.
Correttamente, dunque, la ricorrente solo con le memorie conclusionali depositate per l'udienza del 13 settembre 2022, a seguito dell'intervenuta costituzione delle amministrazioni in primo grado, ha potuto Con contestare per la prima volta e, nel merito, l'operato dell' richiamandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16174 e 16429 del 2019) che, valorizzando la prestazione sostanziale, ha riconosciuto il servizio pre ruolo prestato sul posto di sostegno, anche in assenza del titolo di specializzazione.
Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice ed in considerazione del vulnus al diritto di difesa dell' scaturente dagli atti dell'amministrazione portati a sua conoscenza Pt_1 stragiudizialmente, a parere di questa Corte, non può parlarsi di acquiescenza/non contestazione da parte di quest'ultima rispetto al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo dalla stessa prestato su posto di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione, presupposto del decreto di ricostruzione della carriera n.
100, del 15.02.2021. Al contrario l' ha contestato quest'ultimo nella prima occasione utile Pt_1 evidenziando la scorrettezza dell'operato dell'ufficio scolastico nel non averle riconosciuto (rectius, nell'averle disconosciuto in un secondo momento) gli anni di servizio pre ruolo, prestati sul posto di sostegno, in assenza del titolo di specializzazione, in tal modo disattendendo i principi consolidatisi in materia per come affermati dalla Corte di Cassazione. Ed invero, hanno affermato al riguardo i giudici di legittimità che l'art. 7, comma 2, della L. n. 124/1999 che prevede la riconoscibilità del servizio di sostegno anche se prestato in assenza del titolo di specializzazione, purchè svolto da un docente in possesso del titolo di studio prescritto, conferma che, per quest'ultimo, deve intendersi il titolo richiesto per l'insegnamento della materia. Se così è, non essendo l'attività di sostegno una materia bensì un modo di insegnare quella materia a determinati soggetti in funzione della loro integrazione, la relativa specializzazione non poteva essere equiparata al titolo di studio (cfr. in tal senso anche Tribunale di Napoli, sentenza n 3080/2021, del 6.05.20212).
In definitiva, in ragione di tutte le considerazioni sopra esplicitate, ritiene questa Corte che l' non Pt_1 solo abbia contestato i contenuti del decreto di ricostruzione della carriera n. 100, del 15.02.2021, ma che lo abbia fatta nel primo momento utile, portando all'attenzione del primo giudicante circostanze apprezzabili, alla luce delle considerazioni in diritto sopra riportate che questa Corte ritiene di condividere.
In definitiva, l'appello spiegato deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere dichiarata la validità del servizio pre ruolo prestato dall'appellante su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, in tal senso dovendo riformarsi il decreto di ricostruzione in carriera n. 100, del
15.02.2021. Conseguentemente, deve essere dichiarato che nulla è dovuto dalla predetta relativamente all'ingiunzione di pagamento emessa ai suoi danni;
La spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza nei confronti del in persona del legale CP_3 rappresentante, che deve essere condannato la pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo, previa applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e devono attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.
Cont Le stesse spese devono essere compensate nei rapporti tra l'appellante ed il in persona del legale rappresentante p.t., posto che quest'ultimo si è limitato ad emettere l'ingiunzione di pagamento di cui si tratta seguendo le indicazioni dell'ufficio scolastico, senza concorrere in alcun modo all'individuazione del merito della pretesa creditoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
191 del ruolo generale lavoro dell'anno 2022 proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
e del , in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_1 Controparte_2
p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la validità del servizio pre ruolo prestato dall'appellante su posto di sostegno senza titolo di specializzazione, in tal senso dovendo riformarsi il decreto di ricostruzione in carriera n. 100, del 15.02.2021 e dichiara che nulla è dovuto dalla predetta relativamente all'ingiunzione di pagamento emessa ai suoi danni;
2) condanna il in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese del doppio CP_3 grado di giudizio nei confronti dell'appellante che quantifica complessivamente in euro
8.182,00 (euro 4.216,00 per il primo grado ed euro 3.966,00 per il secondo grado), oltre iva, cpa e cf, spese da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo;
Cont 3) compensa le spese del doppio grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante ed il in persona del legale rappresentante p.t..
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Pasquale Cristiano