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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 5911/2024 vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5911/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BENASSI MARIAELENA presso il cui studio sito in via Vittorio Veneto n. 13/a 42022 Boretto ITALIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUIDETTI ANNAMARIA presso il cui studio sito in via Radici Nord n. 64 Castellarano (RE) è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento FI minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 30.12.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] in data [...] Persona_1
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 06.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Affidamento del FI minore , attualmente di anni 14 ad entrambi Persona_1 i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre.
2. La casa familiare, sita in Guastalla (RE) Via Giorgio Gaber n.12 così come arredata, identificata al Catasto Fabbricati del comune di Guastalla (RE) Fg. 21 particella 630 Sub 1, categoria A/2, Classe 2, consistenza 6 vani, 121 mq, P.T e 1, Rendita euro 635,24 e Sub 2, categoria C/6 Rendita euro 68,17, classe 3 consistenza 15 mq. è assegnata alla IG.ra , che vi abiterà con il Pt_1 FI . I mobili presenti nell'appartamento rimarranno assegnati alla Per_1 IG.ra , con esclusione degli effetti personali e di altri arredi su cui i Pt_1 ricorrenti si sono accordati separatamente, beni che il IG. preleverà Pt_2 dalla abitazione familiare quando avrà individuato altra idonea sistemazione abitativa ove trasferirsi.
3. Al raggiungimento della autosufficienza di e del suo trasferimento Per_1 altrove, i Ricorrenti concordano sin da ora che porranno in vendita l'immobile ed il ricavato verrà diviso in parti eguali tra di loro, nel caso in cui l'assegnataria non fosse intenzionata a divenirne esclusiva Parte_1 proprietaria rilevando la quota del 50% del Sig. he in tal senso esprime Pt_2 sin da ora il suo consenso, impegnandosi al relativo trasferimento della sua quota. 4. In ogni caso i Ricorrenti concordano che qualora qualsivoglia altra persona estranea al nucleo familiare dovesse stabilire la propria dimora, domicilio o residenza presso l'abitazione familiare sita a Guastalla (RE) Via Giorgio Gaber n.12 di proprietà comune dei ricorrenti, tale immobile sarà posto in vendita tramite Agenzia Immobiliare, con facoltà parimenti della Sig.ra Pt_1 di acquistare la quota di proprietà del Sig. beneficiando delle Pt_2 agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti imm.ri tra coniugi post separazione se estesi anche in caso di cessazione delle convivenze more uxorio.
5. Il padre potrà vedere il FI tenuto conto della età di quest'ultimo Per_1 liberamente secondo tempi e modalità che verranno concordati direttamente tra i due ed indicativamente con fine settimana alternati, oltre ad un periodo anche non consecutivo durante le vacanze.
6. Il IG. contribuirà al mantenimento del FI nella misura di €. 250.00 Pt_2 (duecentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT dall'anno successivo, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a favore della IG.ra sul c.c. alla stessa intestato avente il Parte_1 seguente IBAN: [...] e tanto avverrà fino al raggiungimento della autonomia ed autosufficienza economica del FI . Per_1
I genitori contribuiranno, inoltre nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come individuate e con le modalità previste dal protocollo in uso presso il Tribunale:
Spese Mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN;
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN;
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN;
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montature e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN;
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal
SSN; Spese scolastiche ed extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata;
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
d. Dotazione informatica (pc, tablet, ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del FI;
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici;
f. Gite scolastiche senza pernottamento;
g. Trasporto pubblico da e per la scuola;
h. Pre-scuola e dopo-scuola;
i. Centro ricreativo estivo;
j. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
k. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
l. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il FI;
Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al FI anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
Spese scolastiche ed extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post-laurea in Italia e all'estero; c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
f. Corsi privati di lingua straniera;
g. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
h. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero; Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli
7. Gli assegni unici spettanti a favore del FI verranno percepiti in via Per_1 esclusiva dalla madre in quanto collocataria del minore. Parte_1
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del FI con ciascuno di essi e con i rispettivi parenti.
9. Gli originali delle certificazioni di spesa, al fine di ottenere pari sgravi fiscali tra i genitori, dovranno essere condivisi e ripartiti tra gli stessi. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario dovrà avvenire mensilmente, entro il mese successivo alla richiesta corredata da idonea documentazione. In caso di mancato accordo tra i genitori, il dissenso dovrà essere motivato per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata pro quota ut supra.
10. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef verrà operata da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle stesse e la deduzione per il FI a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
11. Ciascuno si accollerà le spese del proprio legale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del FI minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c. - Omologa le condizioni di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 concordate tra le parti come sopra trascritte
- Prende atto delle condizioni di cu iai nn. 3, 4 e 11 concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 5911/2024 vol., promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BENASSI MARIAELENA presso il cui studio sito in via Vittorio Veneto n. 13/a 42022 Boretto ITALIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. GUIDETTI ANNAMARIA presso il cui studio sito in via Radici Nord n. 64 Castellarano (RE) è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento FI minore
CONCLUSIONI le parti, nelle note scritte depositate per l'udienza del giorno 30.12.2024 hanno concluso come da ricorso congiunto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di affidamento e mantenimento del minore nato a [...] in data [...] Persona_1
Preliminarmente, occorre dare atto del consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 06.12.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Nel merito i genitori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra i medesimi concordate:
1. Affidamento del FI minore , attualmente di anni 14 ad entrambi Persona_1 i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso la madre.
2. La casa familiare, sita in Guastalla (RE) Via Giorgio Gaber n.12 così come arredata, identificata al Catasto Fabbricati del comune di Guastalla (RE) Fg. 21 particella 630 Sub 1, categoria A/2, Classe 2, consistenza 6 vani, 121 mq, P.T e 1, Rendita euro 635,24 e Sub 2, categoria C/6 Rendita euro 68,17, classe 3 consistenza 15 mq. è assegnata alla IG.ra , che vi abiterà con il Pt_1 FI . I mobili presenti nell'appartamento rimarranno assegnati alla Per_1 IG.ra , con esclusione degli effetti personali e di altri arredi su cui i Pt_1 ricorrenti si sono accordati separatamente, beni che il IG. preleverà Pt_2 dalla abitazione familiare quando avrà individuato altra idonea sistemazione abitativa ove trasferirsi.
3. Al raggiungimento della autosufficienza di e del suo trasferimento Per_1 altrove, i Ricorrenti concordano sin da ora che porranno in vendita l'immobile ed il ricavato verrà diviso in parti eguali tra di loro, nel caso in cui l'assegnataria non fosse intenzionata a divenirne esclusiva Parte_1 proprietaria rilevando la quota del 50% del Sig. he in tal senso esprime Pt_2 sin da ora il suo consenso, impegnandosi al relativo trasferimento della sua quota. 4. In ogni caso i Ricorrenti concordano che qualora qualsivoglia altra persona estranea al nucleo familiare dovesse stabilire la propria dimora, domicilio o residenza presso l'abitazione familiare sita a Guastalla (RE) Via Giorgio Gaber n.12 di proprietà comune dei ricorrenti, tale immobile sarà posto in vendita tramite Agenzia Immobiliare, con facoltà parimenti della Sig.ra Pt_1 di acquistare la quota di proprietà del Sig. beneficiando delle Pt_2 agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti imm.ri tra coniugi post separazione se estesi anche in caso di cessazione delle convivenze more uxorio.
5. Il padre potrà vedere il FI tenuto conto della età di quest'ultimo Per_1 liberamente secondo tempi e modalità che verranno concordati direttamente tra i due ed indicativamente con fine settimana alternati, oltre ad un periodo anche non consecutivo durante le vacanze.
6. Il IG. contribuirà al mantenimento del FI nella misura di €. 250.00 Pt_2 (duecentocinquanta/00) mensili, oltre rivalutazione ISTAT dall'anno successivo, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario a favore della IG.ra sul c.c. alla stessa intestato avente il Parte_1 seguente IBAN: [...] e tanto avverrà fino al raggiungimento della autonomia ed autosufficienza economica del FI . Per_1
I genitori contribuiranno, inoltre nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie come individuate e con le modalità previste dal protocollo in uso presso il Tribunale:
Spese Mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN;
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN;
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN;
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montature e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN;
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco;
f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN;
g. Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal
SSN; Spese scolastiche ed extrascolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a. Tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata;
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola;
d. Dotazione informatica (pc, tablet, ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del FI;
e. Le rette per l'asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici;
f. Gite scolastiche senza pernottamento;
g. Trasporto pubblico da e per la scuola;
h. Pre-scuola e dopo-scuola;
i. Centro ricreativo estivo;
j. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
k. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B;
l. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il FI;
Spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal SSN;
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN;
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al FI anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
Spese scolastiche ed extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati;
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post-laurea in Italia e all'estero; c. Gite scolastiche con pernottamento;
d. Corsi di recupero e lezioni private;
e. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali;
f. Corsi privati di lingua straniera;
g. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
h. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero; Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli
7. Gli assegni unici spettanti a favore del FI verranno percepiti in via Per_1 esclusiva dalla madre in quanto collocataria del minore. Parte_1
8. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del FI con ciascuno di essi e con i rispettivi parenti.
9. Gli originali delle certificazioni di spesa, al fine di ottenere pari sgravi fiscali tra i genitori, dovranno essere condivisi e ripartiti tra gli stessi. Il rimborso pro quota al genitore anticipatario dovrà avvenire mensilmente, entro il mese successivo alla richiesta corredata da idonea documentazione. In caso di mancato accordo tra i genitori, il dissenso dovrà essere motivato per iscritto entro 15 giorni dalla richiesta di rimborso ed in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata pro quota ut supra.
10. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef verrà operata da entrambi i genitori nella stessa quota di riparto delle stesse e la deduzione per il FI a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
11. Ciascuno si accollerà le spese del proprio legale.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentando il contemperamento delle rispettive posizioni avuto riguardo all'interesse morale e materiale del FI minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c. - Omologa le condizioni di cui ai nn. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 concordate tra le parti come sopra trascritte
- Prende atto delle condizioni di cu iai nn. 3, 4 e 11 concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di conIGlio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli