TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 23/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7500/2022
TRA
, rappr. e dif. dall'Avv. S. Santillo, con cui elett. dom. in Casapulla, alla Parte_1
8, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Direttore Regionale p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Ferrante, CP_1 ura generale in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6 RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo in conto capitale da infortunio sul lavoro CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver subito, in data 14/01/2019, un infortunio sul lavoro, a seguito del quale riportava le seguenti lesioni: “trauma da schiacciamento mano dx con amputazione falange intermedia e distale 2 dito mano dx fl 3 dito e ampia ferita lacerocontusa su tutto dorso”;
- che, denunciato l'infortunio, l' riconosceva una menomazione dell'integrità psico- CP_1 fisica nella misura del 7%. Impugnato in via amministrativa il provvedimento dell' e ritenuto che il danno CP_2 biologico conseguente all'infortunio fosse pari almeno al oncludeva chiedendo di:
“- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 14/01/2019 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 10%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante protempore, alla corresponsione CP_1 della rendita da inabilità permanente nella misura del 10% o nella percentuale (maggiore o minore) che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con corresponsione della rendita vitalizia 1 dalla data dell'infortunio e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”. Spese vinte, con attribuzione. L' si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza del ricorso e concludeva per il CP_1 ri llo stesso, con vittoria di spese. Espletate le operazioni peritali, la causa, rinviata per discussione anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**********
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che, nel caso in esame, la controversia verte in ordine alla quantificazione della percentuale riconosciuta dall'istituto, essendo incontestata la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso alla parte ricorrente. Osserva il giudicante che, a seguito della consulenza tecnica esperita, è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti causalmente ricollegabili con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa - peraltro non contestato
– e precisamente: “Assenza della falange distale (F3) ed intermedia (F2) del II dito. La falange residua (F1) del II dito si presenta iperestesica e poco mobile. Sulla superficie dorsale della falange intermedia (F2) del III dito è presente un esito cicatriziale dicromico e la medesima formazione anatomica presenta delle limitazioni funzionali nei massimi gradi. Detti esiti, causalmente ricollegabili all'infortunio lavorativo del 14/01/2019, sono da ritenersi stabilizzati ed integranti una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico). Per quanto concerne l'aspetto prettamente valutativo in termini percentualistici del danno biologico occorre far riferimento ai codici previsti per le diverse fattispecie dal D. Leg.vo 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, sono da prendere in considerazione il codice 244 che per la perdita totale dell'indice dell'arto dominante prevede l'11% ed il codice 245 che per la perdita totale del medio prevede il 7%. Nel caso di specie, avuto riguardo dell'importanza delle diverse falangi nella funzionalità della mano, alla perdita di F3 e F2 del II dito si deve riconoscere proporzionalmente un tasso invalidante pari al 8%-9%, mentre agli esiti disfunzionali a carico del III dito un ulteriore 1%-2%. Nel complesso, risulta adeguato valutare il danno biologico nella misura del 10% con decorrenza dalla data dell'infortunio lavorativo (14/01/2019)”. Le argomentazioni del consulente, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, e possono senz'altro, in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ciò posto, premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, tale percentuale invalidante consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico (che spetta se la percentuale è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, dal 16% in poi è erogato in rendita). Va inoltre osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 2021 del 19/05/2025), “l'indennità per inabilità permanente incomincia a decorrere dal giorno della guarigione clinica, e che tale principio - avente fondamento nel disposto degli artt. 74, comma 2, e 215, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, per quanto riguarda, rispettivamente, i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza 2 della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta
– risponde ad evidenti criteri logici, perché assicurare, in ogni caso, fin dal momento del verificarsi dell'infortunio, la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni. (Cass. Sez. 6, 06/07/2017, n. 16722, Rv. 644803 - 01)”. Ne discende l'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato, nella misura del 10% con decorrenza dalla cessazione del periodo dell'inabilità temporanea (ovvero dalla guarigione clinica, ex art. 13 co. 2 lett. a d.lgs. n. 38/2000; cfr. altresì Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16606 del 03/08/2020, Rv. 658636 – 01) e condanna dell'istituto convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente, detratto quanto già percepito. Su tale somma, da corrispondere a partire da una data successiva al 31-12-91, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che l'integrità psico-fisica di parte ricorrente è ridotta nella misura del 10%, in conseguenza dell'infortunio occorso in data 14/01/2019 e per l'effetto, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1 capitale corrispondente, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per CP_1 compensi, se generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 23/09/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7500/2022
TRA
, rappr. e dif. dall'Avv. S. Santillo, con cui elett. dom. in Casapulla, alla Parte_1
8, giusta procura in atti RICORRENTE E
in persona del Direttore Regionale p.t., rappr. e dif. dall'Avv. M. Ferrante, CP_1 ura generale in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Ferrarecce, P.le Maiorana n. 6 RESISTENTE
OGGETTO: indennizzo in conto capitale da infortunio sul lavoro CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver subito, in data 14/01/2019, un infortunio sul lavoro, a seguito del quale riportava le seguenti lesioni: “trauma da schiacciamento mano dx con amputazione falange intermedia e distale 2 dito mano dx fl 3 dito e ampia ferita lacerocontusa su tutto dorso”;
- che, denunciato l'infortunio, l' riconosceva una menomazione dell'integrità psico- CP_1 fisica nella misura del 7%. Impugnato in via amministrativa il provvedimento dell' e ritenuto che il danno CP_2 biologico conseguente all'infortunio fosse pari almeno al oncludeva chiedendo di:
“- accertare e dichiarare che il ricorrente in data 14/01/2019 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, presenta, sin dalla data dell'infortunio, un grado di inabilità pari almeno al 10%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante protempore, alla corresponsione CP_1 della rendita da inabilità permanente nella misura del 10% o nella percentuale (maggiore o minore) che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, con corresponsione della rendita vitalizia 1 dalla data dell'infortunio e/o dalla diversa data risultante di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo”. Spese vinte, con attribuzione. L' si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza del ricorso e concludeva per il CP_1 ri llo stesso, con vittoria di spese. Espletate le operazioni peritali, la causa, rinviata per discussione anche in ragione del carico del ruolo, giungeva all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**********
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte. Va premesso che, nel caso in esame, la controversia verte in ordine alla quantificazione della percentuale riconosciuta dall'istituto, essendo incontestata la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso alla parte ricorrente. Osserva il giudicante che, a seguito della consulenza tecnica esperita, è stato riscontrato che il ricorrente risulta affetto da postumi invalidanti causalmente ricollegabili con l'evento traumatico occorso nell'espletamento della sua attività lavorativa - peraltro non contestato
– e precisamente: “Assenza della falange distale (F3) ed intermedia (F2) del II dito. La falange residua (F1) del II dito si presenta iperestesica e poco mobile. Sulla superficie dorsale della falange intermedia (F2) del III dito è presente un esito cicatriziale dicromico e la medesima formazione anatomica presenta delle limitazioni funzionali nei massimi gradi. Detti esiti, causalmente ricollegabili all'infortunio lavorativo del 14/01/2019, sono da ritenersi stabilizzati ed integranti una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (danno biologico). Per quanto concerne l'aspetto prettamente valutativo in termini percentualistici del danno biologico occorre far riferimento ai codici previsti per le diverse fattispecie dal D. Leg.vo 38/2000 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, sono da prendere in considerazione il codice 244 che per la perdita totale dell'indice dell'arto dominante prevede l'11% ed il codice 245 che per la perdita totale del medio prevede il 7%. Nel caso di specie, avuto riguardo dell'importanza delle diverse falangi nella funzionalità della mano, alla perdita di F3 e F2 del II dito si deve riconoscere proporzionalmente un tasso invalidante pari al 8%-9%, mentre agli esiti disfunzionali a carico del III dito un ulteriore 1%-2%. Nel complesso, risulta adeguato valutare il danno biologico nella misura del 10% con decorrenza dalla data dell'infortunio lavorativo (14/01/2019)”. Le argomentazioni del consulente, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, e possono senz'altro, in assenza di puntuali contestazioni ad opera delle parti, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ciò posto, premessa l'applicabilità del D.L. n. 38/2000, in presenza di un infortunio successivo al 25-7-2000, data di entrata in vigore della nuova tutela assicurativa, tale percentuale invalidante consente il riconoscimento dell'indennizzo in capitale da danno biologico (che spetta se la percentuale è pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, dal 16% in poi è erogato in rendita). Va inoltre osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza (cfr., in particolare, Corte d'Appello di Napoli – Sezione Lavoro, sentenza n. 2021 del 19/05/2025), “l'indennità per inabilità permanente incomincia a decorrere dal giorno della guarigione clinica, e che tale principio - avente fondamento nel disposto degli artt. 74, comma 2, e 215, comma 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965, che, per quanto riguarda, rispettivamente, i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza 2 della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta
– risponde ad evidenti criteri logici, perché assicurare, in ogni caso, fin dal momento del verificarsi dell'infortunio, la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni. (Cass. Sez. 6, 06/07/2017, n. 16722, Rv. 644803 - 01)”. Ne discende l'accoglimento della domanda, con conseguente riconoscimento al ricorrente del diritto all'indennizzo da danno biologico derivante dall'infortunio sul lavoro suindicato, nella misura del 10% con decorrenza dalla cessazione del periodo dell'inabilità temporanea (ovvero dalla guarigione clinica, ex art. 13 co. 2 lett. a d.lgs. n. 38/2000; cfr. altresì Cass., Sez. L, Ordinanza n. 16606 del 03/08/2020, Rv. 658636 – 01) e condanna dell'istituto convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale corrispondente, detratto quanto già percepito. Su tale somma, da corrispondere a partire da una data successiva al 31-12-91, sono dovuti i soli interessi legali, da portarsi in detrazione dalle eventuali somme spettanti a titolo di maggior danno per diminuzione del valore del credito, ai sensi dell'art. 16, co. 6°, della L. n. 412/91 con decorrenza dal 120° dall'insorgenza del diritto sino al soddisfo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara che l'integrità psico-fisica di parte ricorrente è ridotta nella misura del 10%, in conseguenza dell'infortunio occorso in data 14/01/2019 e per l'effetto, per le ragioni di cui in parte motiva, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in CP_1 capitale corrispondente, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi a decorrere dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto al soddisfo per quelli pagati in ritardo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per CP_1 compensi, se generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari d
Santa Maria Capua Vetere, 23/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
3