Sentenza breve 6 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 06/12/2021, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 01464/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01178/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del Decreto dello Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura - U.T.G. della Provincia di -OMISSIS-, pratica Prot. n. -OMISSIS- del 21 luglio 2021, ricevuto a mezzo raccomandata r.r. in data 18 agosto 2021, avente ad oggetto il rigetto "dell’istanza identificativo n. -OMISSIS- per i motivi indicati in premessa. Il permesso di soggiorno risulta scaduto il 24.12.2019, in data antecedente alla richiesta di conversione presentata tramite il sistema SPI in data 22.10.2020. Manca pertanto il presupposto temporale legittimante la richiesta di conversione”;
• di qualsivoglia ulteriore atto e/o provvedimento al precedente collegato e/o connesso da nessi di pregiudizialità e/o presupposizione anche se non conosciuto, allo stato, dalla parte ricorrente ed avverso i quali si fa espressa riserva di interporre motivi aggiunti di ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Prefettura di -OMISSIS- ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente in data 22 ottobre 2020 per la conversione del permesso di soggiorno scaduto in data 24 dicembre 2019 sulla scorta delle seguenti ragioni:
- in data 26 giugno 2021 è stata comunicata allo straniero, ai sensi dell'art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, la non accoglibilità dell’istanza predetta in quanto <<il Permesso di Soggiorno risulta scaduto il 24/12/2019, in data antecedente alla richiesta di conversione presentata tramite il sistema SPI in data 22/10/2020. Manca pertanto il presupposto temporale legittimante la richiesta di conversione>>;
- le osservazioni contenute nella memoria difensiva, pervenuta in data 30 giugno 2021, sono inconferenti, non potendosi ricondurre all’emergenza pandemica la tardiva presentazione dell'istanza, essendo la stessa iniziata a Marzo 2020, ben oltre la scadenza del permesso di soggiorno.
Con ricorso depositato in data 2 novembre 2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento che precede, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto lo straniero non avrebbe potuto presentare la domanda entro i “canonici due mesi” pervisti per il rinnovo o per la conversione del permesso a causa della emergenza pandemica da COVID-19 iniziata intorno al 24 febbraio 2020, tanto che il Ministero dell’Interno tramite gli Uffici Immigrazioni ha decretato la proroga di tutti i permessi di soggiorno scaduti e quelli in rinnovo fino alla data del 30 agosto 2020; si tratterebbe di una causa di forza maggiore in ragione della quale, quindi, il ritardo non può essere imputato al ricorrente; peraltro, secondo parte ricorrente, poiché lo straniero si è inserito assai bene nella compagine lavorativa della Società presso la quale ha svolto il tirocinio e potrebbe continuare a lavorare, l’eventuale impossibilità di rinnovo, nonostante il positivo esito del tirocinio-studio, comporterebbe una violazione dell’art. 18, l. n. 196 del 1997 e della volontà della Regione del Veneto; inoltre, sussisterebbero tutti i presupposti sostanziali soggettivi e oggettivi per l’accoglimento della domanda di conversione del permesso da tirocinio a lavoro subordinato;
2. nel provvedimento impugnato l’Amministrazione non avrebbe dato conto di quanto dedotto dal ricorrente nella memoria difensiva del 30 giugno 2021, in particolare con riguardo al fatto che il ricorrente lavora per la Società -OMISSIS-S.r.l., è titolare di un reddito, convive con -OMISSIS-, nonché le problematiche relative al periodo pàndemico e all’emergenza epidemiologica, la mancanza di quote per la conversione;
3. il diniego, poi, violerebbe gli artt. 2, 5, comma 5, 6 e 39 del TUI, e la legge Regionale sui tirocini Regione del Veneto, nonché il d.p.r. n. 334 del 2004, in quanto, in primo luogo, avrebbe dovuto essere valorizzato l’interesse sotteso al mantenimento sul territorio nazionale di una persona che ormai lavora da anni in Italia, ben integrata, priva di precedenti penali e che non ha mai dato alcun problema di ordine pubblico; avrebbe dovuto essere valutata, anche in presenza di un’istanza di permesso di soggiorno presentata oltre il termine, l’applicazione dell’art. 5, d.lgs. n. 286 del 1998, e le circostanze sopravvenute (come l’acquisizione del diploma di -OMISSIS-, il contratto e la possibilità di lavoro ed integrazione con la propria famiglia in Italia); l’Amministrazione avrebbe dovuto operare una valutazione prognostica favorevole circa l’inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità per il futuro di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, oltre che una valutazione dell’assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di tirocinio;
4. secondo parte ricorrente, poiché lo straniero può vantare un adeguato posto di lavoro e relativo reddito idoneo, l'unica impossibilità, dettata da causa di forza maggiore (emergenza sanitaria da COVID-19), sarebbe stata quella inerente al poter convertire per tempo il titolo, in un momento storico - cronologico nel quale le Amministrazioni stavano "chiudendo i battenti" per il manifestarsi dell'emergenza sanitaria.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente contestando l’ammissibilità e rilevanza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 1 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti.
È documentale e pacifico che il titolo in ragione del quale il ricorrente ha chiesto la conversione sia un permesso per motivi di formazione - studio – tirocinio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 bis , 5, comma 8, e 6, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 (d’ora in poi “TUI”).
È altresì pacifico e documentale che tale permesso aveva durata semestrale e scadenza 24 dicembre 2019, laddove la domanda di conversione in permesso di lavoro subordinato è stata presentata dal ricorrente solo in data 22 ottobre 2020.
Come detto, il provvedimento di diniego di conversione si fonda esclusivamente sulla tardiva presentazione della domanda da parte del ricorrente, in quanto successiva alla scadenza del permesso da convertire.
Al riguardo, l’art. 6, d.lgs. n. 286 del 1998, prevede che <<il permesso di soggiorno …. rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione>>.
La norma stabilisce espressamente che la conversione deve essere richiesta <<comunque prima della scadenza>>, quindi, prescrivendo la necessaria anteriorità della domanda di conversione rispetto alla scadenza.
In tal senso, quindi, la disposizione differisce dalla previsione di cui all’art. 5, comma 4, TUI, così che non può trovare applicazione il relativo orientamento giurisprudenziale secondo il quale <<il termine relativo al rinnovo del permesso di soggiorno ha natura non perentoria, ma ordinatoria, per cui il mancato rispetto dello stesso non può costituire di per sé ragione sufficiente per il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno>> (Cons. Stato, sez. III, 26 maggio 2016, n.2230; id., 27 giugno 2013, n. 3525; id., sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5240; id., 14 dicembre 2004, n. 8063).
Parimenti, stante l’evidente differenza testuale, non può trovare nemmeno applicazione l’orientamento giurisprudenziale favorevole relativo alla fattispecie di cui all’art. 24, TUI, tanto che, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato (si veda sentenza 2016, n. 4168), se con riferimento all’art. 24 TUI << non risulta plausibile una interpretazione restrittiva della disposizione, che, pur in assenza di una espressa disposizione, implicitamente limiterebbe la possibile conversione del permesso di soggiorno stagionale in quello di lavoro subordinato soltanto laddove la conversione sia richiesta prima della scadenza del permesso stagionale>>, al contrario, <<in analoghe procedure, come quella per la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in quello per lavoro subordinato (presa come tertium comparationis dal giudice di primo grado) il D.LGS n. 286/1998, all’art.6 (nonché il DPR n. 394/1999, all’art 14, comma 6) ha previsto espressamente che la conversione debba avvenire prima della scadenza del permesso di studio e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro>>.
In tal senso, quindi, se l’istanza viene presentata in epoca successiva alla scadenza del permesso per motivi di studio, viene meno il presupposto obiettivo della conversione di cui al precitato art. 6, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, non essendo logicamente concepibile la conversione di un permesso scaduto (Tar Sicilia, sez. III, 24 giugno 2020, n. 124; similmente, Tar Umbria, sez. I, 1 dicembre 2016, n. 748; id., sez. I, 12 dicembre 2011, n. 396).
Peraltro, fermo il carattere assorbente e decisivo del rilievo che precede, occorre rilevare come anche in termini generali, in forza dell’art. 13, comma 2, TUI, il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero che “si è trattenuto nel territorio dello Stato … senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo”.
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. I, 30 luglio 2019, n. 2197) ha evidenziato che il sistema dei termini di cui agli artt. 5, comma 4, 13, comma 2 TUI, <<risponde all’ulteriore preciso scopo di evitare l’elusione delle stabilite regole che presidiano il rinnovo dei permessi di soggiorno e le modalità di immigrazione secondo i flussi prefissati, laddove la possibilità che queste ultime siano superate, sempre che vi sia capienza, è limitata solo ed esclusivamente all’ipotesi della tempestiva richiesta, dimostrativa dell’esistenza di circostanze idonee a comprovare un effettivo inserimento lavorativo e sociale dello straniero nel sistema nazionale. All’insieme di tali ragioni sistematiche si collega l’onere, per l’interessato, di provare le ragioni di ‘forza maggiore’ che gli hanno impedito di presentare un’istanza tempestiva (Cons. Stato, 27 luglio 2011, n. 4492), solo in tal modo potendosi assicurare un raccordo con la previsione di cui al citato articolo 13, comma due, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (in questi termini, Cons. Stato, sez. III, n. 06026/2017 del 22 dicembre 2017). Dal combinato disposto delle disposizioni sopra citate, alla luce della giurisprudenza amministrativa richiamata, discende quindi che lo straniero che abbia prodotto in ritardo la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ha quanto meno l’onere di provare le ragioni di “forza maggiore” che non gli hanno consentito di presentare l’istanza nei termini previsti; altrimenti opera la sanzione dell’espulsione prevista dal citato articolo 13, comma 2, del d. lgs. n. 286/1998>>.
Nel caso di specie, non emerge alcuna causa di forza maggiore che abbia impedito al ricorrente di proporre la domanda di rinnovo del permesso nei termini stabiliti: infatti, per un verso, non è dimostrato, né risulta altrimenti che già alla data del 24 febbraio 2020 le Amministrazioni competenti si trovassero nella condizioni di inoperatività lamentate da parte ricorrente; per altro verso, e a prescindere, l’eventuale difficoltà operativa delle Amministrazioni ad evadere le richieste di rinnovo/conversione non rilevano nel caso di specie, perché ciò che parte ricorrente avrebbe dovuto dimostrare è una causa di forza maggiore impeditiva dell’invio della richiesta, circostanza questa che non è dato presumere sussistesse nel periodo dei due mesi successivi alla scadenza del permesso di soggiorno per il quale è causa e che, in ogni caso, non è stata dimostrata.
Correttamente e legittimamente, quindi, l’Amministrazione ha respinto la domanda senza aver esaminato nel merito l’accoglibilità sostanziale della stessa e gli ulteriori elementi indicati da parte ricorrente, la cui valorizzazione presupponeva la tempestiva presentazione dell’istanza.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.