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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7573 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33113/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33113/2022 promossa da:
C.F. e P.I. (già , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Soperga n. 10, in persona del legale rappresentante, sig. , Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Portinaro (C.F. ) del Foro di C.F._1
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Solferino n. 7, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
, cod. fisc. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.08.1969 e residente a[...], titolare dell'impresa individuale
P. VA , con sede legale in Albino (BG), via Enrico Controparte_2 P.IVA_2
Mattei n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stefano Resmini, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via C.F._3
Podgora n. 12/a, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione di merito in via principale nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato ex adverso per le motivazioni indicate in narrativa, nonché i gravi disservizi procurati dalla Controparte_2 nell'organizzazione del cantiere di NA LA, e per l'effetto revocare o comunque
[...] dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 8206/2022 del 17 maggio 2022, R.G. 11398/2022 ed, in ogni caso, revocare l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione resa in data 1° giugno 2023; in via riconvenzionale pagina 1 di 9 accertare il credito di euro 8.987,33 da parte di nei confronti del Parte_1 sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto Controparte_2 ingiustamente percepito;
condannare il sig. al risarcimento dei danni cagionati alla Controparte_2 Parte_1 per i gravi disservizi procurati dalla di nell'organizzazione
[...] CP_2 Controparte_2 del cantiere di NA LA;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'importo portato dalla fattura n. 27 del 30 settembre 2021 di euro 6.954,00 venisse ritenuto dovuto, disporre la compensazione tra il citato importo di euro 6.954,00 e quello maggiore erroneamente corrisposto da pari ad euro Parte_1
8.987,33, e per l'effetto condannare il sig. alla restituzione della differenza, pari Controparte_2 ad euro 2.033,33;
Con rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre all'I.V.A. ed al contributo Cassa Avvocati, come per legge. parte convenuta:
VOGLIA L'ILL.MO IUDICE CP_3
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare, alla luce dell'assoluta mancanza di prova scritta e/o di pronta e facile soluzione della opposizione ex adverso proposta, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8206/2022, R.G. 11398/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data
17.05.2022, con ogni statuizione necessaria e consequenziale;
- nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo oggi opposto con ogni statuizione necessaria e conseguenziale e, comunque, condannare la società
[...]
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di € 11.020,66 per sorte capitale di cui alle fatture n. 18 del Controparte_2
29.07.2021 e n. 27 del 30.09.2021, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi dal dovuto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231, o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- sempre nel merito, rigettare per le motivazioni in atto, la domanda riconvenzionale e la domanda svolta in via subordinata dall'opponente;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testi di seguito indicati:
1) “Vero è che il sig. ha lavorato tutto il mese di giugno 2021, fino al giorno Controparte_2
28.06.2021, data in cui ha ricevuto la comunicazione del Curatore del Fallimento SE SP, nel cantiere di NA LA (MI) e quindi anche dopo il fallimento della società SE SP, dichiarato in data 09.06.2021”.
Testimoni: IN. . Testimone_1
2) “Vero è che la società mi ha comunicato che avrebbe pagato i miei Parte_1 compensi maturati per l'attività svolta in favore della società poi fallita SE SP”.
Testimoni: IN. . Testimone_1
pagina 2 di 9 3) “Vero è che a seguito della ricezione delle mails del sig. del 28- Controparte_2
29.07.2021, che mi si rammostrano, e con le quali quest'ultimo ha inviato alla società
, come da accordi con quest'ultima, la fattura n. 17 del 28.07.2021 relativa Parte_1 alle prestazioni rese nel mese di maggio 2021 per la società SE SP, la fattura n. 18 del 31.07.2021 relativa alle prestazioni rese nel mese di giugno 2021 per la società SE SP fallita in data 09.06.2021 e la fattura n. 19 del 31.07.2021 relativa alla prestazioni rese nel mese di luglio 2021 per la società , quest'ultima ha confermato la legittimità delle Parte_1 fatture del sig. e, pertanto, sono state poi emesse le predette fatture elettroniche”. CP_2
Testimoni: IN. . Testimone_1
4) “Vero è a seguito del fallimento della società SE SP, la società , Parte_1 avendo perso delle importanti commesse, per abbattere i costi, ha nel tempo liquidato il personale che lavorava per la SE SP per poi sostituirlo con altro personale meno costoso”.
Testimoni: IN. , Arch. Testimone_1 Testimone_2
5) “Vero è che durante l'operativita del contratto sottoscritto in data 12.07.2021 mai alcuna contestazione è stata mossa all'operato del sig. da parte della società Controparte_2
”. Parte_1
Testimoni: IN. , Arch. Testimone_1 Testimone_2
6) “Vero è che il sig. era un semplice preposto e come tale non aveva la facoltà di Controparte_2 ordinare i vetri e comunque i prodotti che necessitavano al cantiere, prerogativa questa esclusiva della ”. Parte_1
Testimoni: IN. , Testimone_1 Testimone_2
Si indicano a testi: IN. , residente a [...] e Arch. Testimone_1
residente a [...]. Testimone_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.9.2022 conveniva in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto n. 8206/2022, emesso dal Tribunale Controparte_2 di Milano in data 17.5.2022 (e poi notificato in data 14.7.2022), con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 11.020,66, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Con il ricorso per ingiunzione allegava: Controparte_2
- di essere titolare della impresa individuale di CP_2 Controparte_2
- di avere emesso nei confronti di le fatture nn. 18/21 del 29.7.2021 Parte_1 per euro 6.100,00, 27/21 del 30.9.21 per euro 6.954,00, la prima relativa alle lavorazioni svolte per conto della debitrice nel mese di giugno 2021 presso il cantiere di NA LA e la seconda relativa alle lavorazioni svolte per conto della debitrice nel mese di settembre 2021 presso il cantiere di NA LA;
- che aveva unicamente versato in acconto sulla fattura n. 18/21 la Parte_1 somma di euro 2.033,33;
- di essere pertanto creditore della somma di euro 11.020,66. L'opponente eccepiva ed allegava:
pagina 3 di 9 - la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo
[...]
depositato nella fase monitoria unicamente due fatture;
CP_2
- il mancato assolvimento dell'onere della prova sia nell'an che nel quantum non avendo dimostrato l'esistenza di un contratto inter partes né l'esecuzione delle CP_2 prestazioni;
- che <in particolare, con “scrittura privata per conferimento incarico professionale” datata 12 luglio 2021 (in qualità di committente) conferiva all parte_1 cp_2
d (in qualità di prestatore d'opera) l'incarico di “project management e Controparte_2 controller delle attività produttive”, avente inizio il 12 luglio 2021 e scadenza automatica l'11 luglio 2022, senza possibilità di tacito rinnovo (doc. 2). Le parti prevedevano, altresì, la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto in parola, per il prestatore d'opera, con preavviso di trenta giorni lavorativi, per il committente senza nessun preavviso nei primi quattro mesi del contratto (i.e. entro l'11 novembre 2021) e, con un mese di preavviso, successivamente (cfr. doc. 2). Per l'esecuzione dell'incarico professionale veniva convenuto un corrispettivo annuo di euro 68.400,00, oltre iva, che il committente avrebbe dovuto pagare, a fronte di regolare fattura, in dodici rate mensili posticipate del valore di euro 5.700,00 (oltre iva) ciascuna. Orbene, la Controparte_2
emetteva, del tutto erroneamente, nei confronti di
[...] [...]
, in data 28 luglio 2021, la fattura n. 17 di euro 6.954,00, per “lavorazioni svolte Parte_1 per vostro conto, nel mese di maggio, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 3), e, in data 29 luglio 2021, la fattura n. 18 di euro 6.100,00, per
“lavorazioni svolte per vostro conto, nel mese di giugno, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 4). Ed infatti, tali fatture, facendo riferimento a prestazioni relative ai mesi di maggio e giugno 2021, non avrebbero dovuto/potuto essere emesse nei confronti di , non sussistendo, nei Parte_1 predetti mesi, tra le parti in causa, alcun rapporto contrattuale: invero, l'incarico professionale è stato conferito, come detto, soltanto a far data dal 12 luglio 2021, dunque posteriormente (cfr. doc. 2). Tuttavia, nonostante quanto sopra, per mero errore
[...]
provvedeva, in data 30 luglio 2021, al saldo della fattura n. 17 di euro 6.954,00 Parte_1
(doc. 5) e, in data 3 settembre 2021, al versamento di un acconto di euro 2.033,33 in ordine alla fattura n. 18 di totali euro 6.100,00 (doc. 6). In sostanza, Parte_1 corrispondeva erroneamente d complessivi euro 8.987,33 CP_2 Controparte_2
(=euro 6.954,00 + euro 2.033,33), trattandosi, come palese, di somme alla stessa non dovute. Ancora, la di emetteva nei confronti di CP_2 Controparte_2 [...]
: a) in data 31 luglio 2021, la fattura n. 19 di euro 6.954,00, per “lavorazioni Parte_1 svolte per vostro conto, nel mese di luglio, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 7); b) in data 31 agosto 2021, la fattura n. 22 di euro 6.954,00, per “lavorazioni svolte per vostro conto, nel mese di agosto, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 8); c) in data 30 settembre 2021, la fattura n. 27 di euro 6.954,00, per “lavori svolti per vostro conto, nel mese di settembre, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 9). Essendo le fatture sub lettere a) e b) emesse in esecuzione dell'incarico professionale del 12 luglio 2021 – a differenza di quelle precedentemente menzionate (cfr. docc. nn. 3 e 4) –, le stesse venivano regolarmente pagate d (doc. 10 e cfr. doc. 6), ad eccezione della fattura Parte_1 sub lettera c), e ciò in virtù delle contestazioni mosse dall'Attore, in considerazione dei gravi disservizi procurati dall d nell'organizzazione del CP_2 Controparte_2 cantiere di NA LA. Più in particolare, lamentava la mancata Parte_1 consegna, entro il termine del 30 agosto 2021, del “lotto” gestito da di CP_2
a causa dell'omesso ordine da parte di quest'ultima dei “vetri necessari Controparte_2
pagina 4 di 9 per completare, nei tempi stabiliti, la torre T4” (doc. 11): “tale grave mancanza ha esposto
) ad un danno pari ad Euro 22,00/mq, per il maggior costo supportato Parte_1 per il ritardo nell'ordine che complessivamente, rapportato ai 690 mq. complessivi non ordinati, ammonterà ad Euro 15.180,00 circa” (cfr. doc. 11). Era così che, in data 30 settembre 2021, il rapporto contrattuale in parola veniva consensualmente risolto, con conseguente contestazione da parte di di qualunque pretesa Parte_1 economica avanzata dalla Convenuta in relazione al mese di settembre 2021>>. Ciò rappresentato ed allegato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: <<voglia l'ill.mo tribunale di milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione conclusione, nonché consentita deduzione merito in via principale nel accertare dichiarare l'insussistenza del credito vantato ex adverso per le motivazioni indicate narrativa, i gravi disservizi procurati dalla controparte_2 nell'organizzazione cantiere cascina merlata, l'effetto revocare o comunque
[...] dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 8206/2022 del 17 maggio 2022, R.G. 11398/2022; in via riconvenzionale accertare il credito di euro 8.987,33 da parte di nei confronti del Parte_1 sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto Controparte_2 ingiustamente percepito;
condannare il sig. al risarcimento dei danni procurati alla Controparte_2 Parte_1 per i gravi disservizi procurati dall d nell'organizzazione
[...] CP_2 Controparte_2 del cantiere di NA LA;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'importo portato dalla fattura n. 27 del 30 settembre 2021 di euro 6.954,00 venisse ritenuto dovuto, disporre la compensazione tra il citato importo di euro 6.954,00 e quello maggiore erroneamente corrisposto da pari ad euro Parte_1
8.987,33, e per l'effetto condannare il sig alla restituzione della differenza, pari Controparte_2 ad euro 2.033,33; in ogni caso rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto, per la totale carenza dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c. ; Con rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre all'I.V.A. ed al contributo Cassa Avvocati, come per legge>>.
Si costituiva in giudizio in data 10.1.2023 che contestava tutto quanto ex adverso Controparte_2 sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese. In particolare, a smentita della ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte, allegava che: <Castellaro n. 32, società del , opponente, con il quale è stato Parte_1 conferito l'incarico all'opposto di “Project Management e Controller” presso il cantiere di NA LA (MI) dal giorno 08.03.2021 al giorno 07.03.2022 al corrispettivo di € 68.400,00 oltre IVA, pari ad € 6.954,00 mensili per 12 mesi (doc. n. 2) ed a seguito del quale il sig. ha emesso anche la fattura n. 13/2021 del 31.05.2021 dell'importo di € 6.954,00 inerente le CP_2 prestazioni rese per il mese di maggio 2021 (doc. n. 3). E' accaduto però che la società SE SP è stata dichiarata fallita in data 09.06.2021 dal Tribunale di Pavia, come risulta dalla comunicazione del 28.06.2021 inviata dal Curatore fallimentare e con la quale è stata comunicata sia la sospensione dei rapporti di lavoro della società fallita che l'esistenza di una pagina 5 di 9 trattativa, autorizzata dal Giudice Delegato, per l'affitto del ramo di azienda produttivo per il proseguimento dell'attività, come poi avvenuto in favore della società Pt_1 Parte_1
al cui gruppo è appartenuta la società fallita SE SP (doc. n. 4). Alla data di ricezione
[...] della suddetta comunicazione del 28.06.2021 al sig. non è ancora stato Controparte_2 corrisposto da parte della SE SP il pagamento della fattura n. 13/2021 del 31.05.2021 di € 6.954,00 (doc. n. 3) né il corrispettivo per le prestazioni rese nel mese di giugno 2021 in favore della SE SP, dichiarata fallita, stante il fatto che per quasi tutto il mese di giugno, prima dell'arrivo della comunicazione del Curatore del 28.06.2021, l'opposto ha eseguito le proprie prestazioni nel cantiere de quo. A seguito dell'intervenuto fallimento della società SE SP ed in considerazione del fatto che l'operato del sig. è sempre stato ineccepibile, la CP_2 società affittuaria del ramo di azienda, la societ , opponente, ed il sig. Parte_1
dovendo riprendere i lavori del cantiere NA LA (doc. n. 5 – mail del Controparte_2 sig , Project Menager dell'opponente inviata al sig. in data 25.06.2021), hanno Tes_1 CP_2 sottoscritto il contratto del 12.07.2021 dall'identico tenore letterale di quello sottoscritto in data 03.03.2021 con la società poi fallita SE SP, in virtù del quale è stato conferito nuovamente l'incarico al sig. di “Project Management e Controller” sempre presso il cantiere di CP_2
NA LA (MI) dal giorno 12.07.2021 al giorno 11.07.2022 e sempre al corrispettivo di € 68.400,00 oltre IVA, pari ad € 6.954,00 mensili per 12 mesi (doc. n. 6). In occasione della sottoscrizione del contratto del 12.07.2021, alla presenza dei sigg. e Parte_3
della compagine del l'opponente, per avvalersi Parte_4 Parte_1 ancora dell'opera dell'opposto, mai oggetto di contestazione alcuna, si è impegnata espressamente a corrispondere al sig il corrispettivo di € 6.954,00 inerente le prestazioni CP_2 rese in favore della società SE SP, poi fallita, per il mese di maggio 2021 (cfr. fattura n. 13/2021 emessa nei confronti della SE SP) nonché il corrispettivo di € 6.100,00 per le prestazioni rese dall'opposto sempre nel cantiere di NA LA per il mese di giugno 2021 per un importo di € 6.100,00, inferiore all'importo mensile di € 6.954,00 del corrispettivo pattuito in contratto (€ 68.400,00 + IVA per 12 mesi) stante il fatto che l'opposto non ha lavorato per l'intero mese di giugno 2021, dietro emissione di due fatture da parte dell'opposto alla società . In considerazione degli accordi Parte_1 presi e di cui sopra, il sig. dopo la sottoscrizione del contratto con la Controparte_2 società opponente (doc. n. 6), ha inviato in data 29.07.2021, al sig. della Tes_3 [...]
) ed all'ufficio amministrativo dell'opposta Parte_1 Email_1
) la mail avente l'oggetto del seguente tenore: Email_2
“Fatture per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021” (doc. n. 7) con allegate la fattura n. 17 del 28.07.2021 di € 6.954,00 con causale “Relativa alle lavorazioni svolte per vostro conto, nel mese di maggio, presso cantiere di NA LA” (doc. n. 8), la fattura n. 18 del 29.07.2021 di €
6.100,00 con causale “Relativa alle lavorazioni svolte per vostro conto nel mese di giugno, presso cantiere di NA LA” (doc. n. 9 nonché doc. n. 2 fascicolo procedimento monitorio) nonché la fattura n. 19 del 31.07.2021 di € 6.954,00 con causale “Relativa alle lavorazioni svolte per vostro conto nel mese di luglio, presso cantiere di NA LA” (doc. n.
7 opponente), tutte intestate alla societ (… ha Parte_1 Parte_1 pagato integralmente le fatture n. 17 del 28.07.2021 relativa al mese di maggio 2021 (inerente l'attività prestata dall'opposto in favore della SE SP) e n. 18 del 31.07.2021 relativa al mese di luglio 2021 (inerente l'attività prestata dall'opposto in favore della
) mentre ha pagato solo parzialmente la fattura n. 18 del 29.07.2021 Parte_1 relativa al mese di giugno 2021 (inerente l'attività prestata dall'opposto in favore della SE SP nel mese in cui quest'ultima è stata dichiarata fallita) per € 2.033,33, residuando un credito del sig. riguardo a quest'ultima fattura di € 4.066,66. E' seguito poi, come CP_2 riferito dall'opponente, il pagamento della fattura n. 22 del 31.08.2021 emessa dall'opposto pagina 6 di 9 per le prestazioni relative al mese di agosto 2021 sempre inerenti il medesimo cantiere in favore del . Il convenuto aggiungeva che nel mese di ottobre 2021 le parti Parte_1 risolvevano consensualmente il contratto (e non certo per contestazioni di Parte_1 circa l'operato dell'opposto) e che strumentalmente l'opponente solo in data 11.11.2021
[...] inviava contestazione dell'attività svolta dal all'unico fine di sottrarsi al pagamento del CP_2 dovuto. In merito alla citata lettera dell'11.11.2021, ove veniva lamentato da Parte_1 un ritardo nella consegna dei vetri necessari per completare la torre T4, l'opposto replicava
[...] quanto segue: <[...]
in data 06.08.2021 anche all'opposto e con la quale il sig. Parte_1 Testimone_2
Project Manager dell'opponente, ha comunicato che “Pannelli in vetro-FAC08: sia per la T4 che la per T5 è stato messo un 10 % relativo al solo approvvigionamento merce”. Ciò dimostra inequivocabilmente che l'opponente è stato perfettamente a conoscenza, per esserglielo stato segnalato dall'opposto, che vi è stata carenza di vetri e nulla ha fatto per risolvere la problematica verosimilmente per mancanza di coordinamento tra l'ufficio tecnico e l'ufficio acquisti della stessa. Per mero scrupolo difensivo si precisa che il sig è stato un semplice CP_2 preposto e come tale non ha mai avuto alcuna facoltà di ordinare i vetri e comunque i prodotti che necessitavano al cantiere, prerogativa questa esclusiva dell Parte_1
(doc. n. 11)>>. In generale precisava, ed offriva documentazione a comprova, che il
[...] CP_2 ritardo dei lavori nel cantiere era stato causato dapprima dall'abbandono del cantiere da parte delle imprese esecutrici dei lavori che non venivano pagate e poi dal fallimento della società SE s.p.a.
Alla prima udienza del 6.3.2023 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione, concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, assunte le prove orali, precisate le conclusioni, con ordinanza in data 3.2.2025 venivano assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Risulta documentalmente provato che sottoscriveva con SE s.p.a., società Controparte_2 appartenente al in data 3.3.2021 un contratto con cui veniva allo stesso Parte_1 conferito l'incarico di Project Management e Controller presso il cantiere di NA LA (MI) dall'8.3.2021 al 7.3.2022 per un compenso pari ad euro 68.400,00, oltre iva, da corrispondersi in 12 rate mensili di euro 6954,00 cadauna (doc. 2 opposto).
pagina 7 di 9 In virtù di detto contratto emetteva la fattura n. 13/21 per euro 6954,00 relativa all'attività CP_2 svolta nel mese di maggio 2021 (doc. 3 opposto). In data 9.6.2021 la società SE veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia ed il Curatore in data 28.6.2021 comunicava la sospensione dei lavori e l'esistenza di una trattativa, autorizzata dal Giudice Delegato, per l'affitto del ramo di azienda produttivo al fine della prosecuzione dell'attività, con successivo subentro di (doc. 4 opposto). Parte_1
L'opponente in data 12.7.2021 sottoscriveva con un contratto di contenuto identico a CP_2 quello a suo tempo stipulato dall'opposto con SE s.p.a. (doc. 6 opposto). Al momento della sottoscrizione del contratto con aveva già Parte_1 CP_2 emesso la fattura n. 13/21 per l'attività svolta in cantiere nel mese di maggio 2021 (doc. 3 opposto), rimasta non pagata, e doveva emettere fattura per il mese di giugno 2021, poiché durante tale periodo, prima della comunicazione del Curatore, egli aveva regolarmente prestato la sua attività in cantiere. L'opposto sostiene che, sulla scorta degli accordi presi in sede di sottoscrizione del contratto in data 12.7.2021 con - in virtù dei quali quest'ultima avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento delle prestazioni rese in cantiere da nei mesi di maggio e giugno 2021 - CP_2 CP_2 emetteva nei confronti di le fatture per i mesi di maggio 2021, giugno Parte_1
2021 e poi luglio 2021 (docc. 7-8-9 opposto). provvedeva al pagamento delle fatture relative ai mesi di maggio e luglio Parte_1
2021 e pagava solo parzialmente la fattura di giugno 2021. Seguiva il pagamento della fattura emessa da per il mese di agosto 2021, mentre non veniva pagata la fattura emessa CP_2 dall'opposto per il mese di settembre 2021. All'inizio del mese di ottobre 2021 le parti risolvevano consensualmente il contratto. L'opponente ha sostenuto che i pagamenti dalla stessa effettuati per i mesi di maggio e giugno 2021 in favore del sarebbero avvenuti per mero errore ed ha negato che, in sede di CP_2 sottoscrizione del contratto in data 12.7.2021, si fosse impegnata nei confronti Parte_1 di a pagare le fatture relative ai predetti mesi. CP_2
La tesi dell'opponente, alla luce della documentazione in atti, non risulta convincente. Ben più lineare e verosimile si presenta invece, anche perché in accordo con la documentazione in atti e con il comportamento tenuto dalle parti al tempo dei fatti, la versione offerta dall'opposto il quale ha, come detto, sostenuto che si fosse impegnata a versargli i compensi Parte_1 relativi alle attività svolte nei mesi di maggio e giugno 2021 presso il cantiere di NA LA, al fine di assicurarsi l'attività dell'opposto anche per il periodo successivo ovvero quello indicato nel contratto 12.7.2021. Assai significativi sono in merito sia la mail inviata in data 25.6.2021 (doc. 5 opposto) da a – con cui l'opponente comunicava al convenuto la Parte_1 CP_2 necessità di riprendere i lavori presso il cantiere di NA LA, dopo il fermo dovuto al fallimento di SE -, sia la mail 29.7.2021 inviata come da “indicazioni ricevute” da a CP_2
con allegate le fatture (doc. 7 opposto), che non veniva contestata in alcun modo. Parte_1
Tenuto conto poi che SE apparteneva al e che i contratti stipulati da Parte_1 con le due società sono di identico contenuto, la versione dei fatti offerta dall'opposto CP_2 risulta confermata. Peraltro, detta versione dei fatti è supportata anche dalla testimonianza dell'IN. , dipendente prima di SE poi di , il quale all'udienza del Tes_1 Parte_1
24.6.2024 ha dichiarato: “cap. 2): Ho lavorato presso il cantiere di cascina LA di quella commessa sino al 18.7.2021; poi ho effettuato il passaggio di consegne;
il era il CP_2 responsabile del cantiere per SE s.p.a. Dopo il fallimento di SE s.p.a. per circa un mese e mezzo dal 9.6.2021 al 1.7.2021 eravamo in una terra di nessuno, cioè l'azienda era fallita ma continuavamo a lavorare. Non ero presente alla sottoscrizione del contratto. Posso dire che comunque il era responsabile del cantiere di NA LA. Nulla so sul CP_2 corrispettivo economico pattuito. ADR: e hanno Parte_3 Parte_4
pagina 8 di 9 proposto anche a me di continuare a lavorare dal momento del fallimento di SE s.p.a. sino all'affitto del ramo di azienda e di essere retribuito d per il periodo dal 9.6. Parte_1 all'11.7”. Anche nei confronti del teste IN. si era dunque Testimone_5 impegnata al pagamento delle prestazioni rese nel periodo immediatamente successivo al fallimento di SE. E' opportuno rilevare invece come la testimonianza di , dipendente e parente Testimone_6 della parte opponente, che ha negato la continuità tra i due rapporti contrattuali (ossia il contratto stipulato da con SE nel marzo del 2021 e quello stipulato da con CP_2 CP_2
), non appare attendibile alla luce di quanto sopra evidenziato. Parte_1
Inoltre, in relazione alla contestazione dell'opponente secondo cui l'opposto si sarebbe reso inadempiente, procurando anche danni a , si osserva che le doglianze sono del Parte_1 tutto generiche ed indimostrate e in ogni caso ha adeguatamente replicato all'unica CP_2 lagnanza specificamente enucleata dall'opponente (mancato tempestivo ordine dei vetri per la torre 4 del cantiere), producendo documentazione da cui si evince non solo che aveva CP_2 preventivamente avvertito la società della mancanza dei vetri relativi alla torre 4 (docc. 10 e 11), ma anche che non aveva facoltà di procedere all'ordine dei prodotti che servivano in CP_2 cantiere e pertanto a maggior ragione non poteva essere ritenuto responsabile del mancato tempestivo approvvigionamento. Dai documenti 5, 12 e 13 di parte opposta emerge come il ritardo nella esecuzione dei lavori nel cantiere di NA LA sia stato causato dall'abbandono del cantiere da parte delle imprese incaricate dei lavori che non venivano retribuite e successivamente dal fermo cantiere dovuto al fallimento della società SE. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 5077,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 6.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33113/2022 promossa da:
C.F. e P.I. (già , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Milano, via Soperga n. 10, in persona del legale rappresentante, sig. , Parte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Portinaro (C.F. ) del Foro di C.F._1
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via Solferino n. 7, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione
Parte attrice opponente
Contro
, cod. fisc. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.08.1969 e residente a[...], titolare dell'impresa individuale
P. VA , con sede legale in Albino (BG), via Enrico Controparte_2 P.IVA_2
Mattei n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Stefano Resmini, cod. fisc.
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via C.F._3
Podgora n. 12/a, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione
Parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti: parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e conclusione, nonché di ogni consentita deduzione di merito in via principale nel merito accertare e dichiarare l'insussistenza del credito vantato ex adverso per le motivazioni indicate in narrativa, nonché i gravi disservizi procurati dalla Controparte_2 nell'organizzazione del cantiere di NA LA, e per l'effetto revocare o comunque
[...] dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 8206/2022 del 17 maggio 2022, R.G. 11398/2022 ed, in ogni caso, revocare l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione resa in data 1° giugno 2023; in via riconvenzionale pagina 1 di 9 accertare il credito di euro 8.987,33 da parte di nei confronti del Parte_1 sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto Controparte_2 ingiustamente percepito;
condannare il sig. al risarcimento dei danni cagionati alla Controparte_2 Parte_1 per i gravi disservizi procurati dalla di nell'organizzazione
[...] CP_2 Controparte_2 del cantiere di NA LA;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'importo portato dalla fattura n. 27 del 30 settembre 2021 di euro 6.954,00 venisse ritenuto dovuto, disporre la compensazione tra il citato importo di euro 6.954,00 e quello maggiore erroneamente corrisposto da pari ad euro Parte_1
8.987,33, e per l'effetto condannare il sig. alla restituzione della differenza, pari Controparte_2 ad euro 2.033,33;
Con rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre all'I.V.A. ed al contributo Cassa Avvocati, come per legge. parte convenuta:
VOGLIA L'ILL.MO IUDICE CP_3
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- in via preliminare, alla luce dell'assoluta mancanza di prova scritta e/o di pronta e facile soluzione della opposizione ex adverso proposta, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8206/2022, R.G. 11398/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data
17.05.2022, con ogni statuizione necessaria e consequenziale;
- nel merito, confermare integralmente il decreto ingiuntivo oggi opposto con ogni statuizione necessaria e conseguenziale e, comunque, condannare la società
[...]
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1 della somma di € 11.020,66 per sorte capitale di cui alle fatture n. 18 del Controparte_2
29.07.2021 e n. 27 del 30.09.2021, oltre agli interessi di mora maturati e maturandi dal dovuto sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nella misura stabilita dall'art. 5 del D. Lgs. 09.10.2002 n. 231, o della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
- sempre nel merito, rigettare per le motivazioni in atto, la domanda riconvenzionale e la domanda svolta in via subordinata dall'opponente;
- condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova con i testi di seguito indicati:
1) “Vero è che il sig. ha lavorato tutto il mese di giugno 2021, fino al giorno Controparte_2
28.06.2021, data in cui ha ricevuto la comunicazione del Curatore del Fallimento SE SP, nel cantiere di NA LA (MI) e quindi anche dopo il fallimento della società SE SP, dichiarato in data 09.06.2021”.
Testimoni: IN. . Testimone_1
2) “Vero è che la società mi ha comunicato che avrebbe pagato i miei Parte_1 compensi maturati per l'attività svolta in favore della società poi fallita SE SP”.
Testimoni: IN. . Testimone_1
pagina 2 di 9 3) “Vero è che a seguito della ricezione delle mails del sig. del 28- Controparte_2
29.07.2021, che mi si rammostrano, e con le quali quest'ultimo ha inviato alla società
, come da accordi con quest'ultima, la fattura n. 17 del 28.07.2021 relativa Parte_1 alle prestazioni rese nel mese di maggio 2021 per la società SE SP, la fattura n. 18 del 31.07.2021 relativa alle prestazioni rese nel mese di giugno 2021 per la società SE SP fallita in data 09.06.2021 e la fattura n. 19 del 31.07.2021 relativa alla prestazioni rese nel mese di luglio 2021 per la società , quest'ultima ha confermato la legittimità delle Parte_1 fatture del sig. e, pertanto, sono state poi emesse le predette fatture elettroniche”. CP_2
Testimoni: IN. . Testimone_1
4) “Vero è a seguito del fallimento della società SE SP, la società , Parte_1 avendo perso delle importanti commesse, per abbattere i costi, ha nel tempo liquidato il personale che lavorava per la SE SP per poi sostituirlo con altro personale meno costoso”.
Testimoni: IN. , Arch. Testimone_1 Testimone_2
5) “Vero è che durante l'operativita del contratto sottoscritto in data 12.07.2021 mai alcuna contestazione è stata mossa all'operato del sig. da parte della società Controparte_2
”. Parte_1
Testimoni: IN. , Arch. Testimone_1 Testimone_2
6) “Vero è che il sig. era un semplice preposto e come tale non aveva la facoltà di Controparte_2 ordinare i vetri e comunque i prodotti che necessitavano al cantiere, prerogativa questa esclusiva della ”. Parte_1
Testimoni: IN. , Testimone_1 Testimone_2
Si indicano a testi: IN. , residente a [...] e Arch. Testimone_1
residente a [...]. Testimone_2
Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi sopra indicati.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 7.9.2022 conveniva in giudizio Parte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto n. 8206/2022, emesso dal Tribunale Controparte_2 di Milano in data 17.5.2022 (e poi notificato in data 14.7.2022), con cui veniva alla stessa ingiunto il pagamento della somma di euro 11.020,66, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Con il ricorso per ingiunzione allegava: Controparte_2
- di essere titolare della impresa individuale di CP_2 Controparte_2
- di avere emesso nei confronti di le fatture nn. 18/21 del 29.7.2021 Parte_1 per euro 6.100,00, 27/21 del 30.9.21 per euro 6.954,00, la prima relativa alle lavorazioni svolte per conto della debitrice nel mese di giugno 2021 presso il cantiere di NA LA e la seconda relativa alle lavorazioni svolte per conto della debitrice nel mese di settembre 2021 presso il cantiere di NA LA;
- che aveva unicamente versato in acconto sulla fattura n. 18/21 la Parte_1 somma di euro 2.033,33;
- di essere pertanto creditore della somma di euro 11.020,66. L'opponente eccepiva ed allegava:
pagina 3 di 9 - la mancanza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo, avendo
[...]
depositato nella fase monitoria unicamente due fatture;
CP_2
- il mancato assolvimento dell'onere della prova sia nell'an che nel quantum non avendo dimostrato l'esistenza di un contratto inter partes né l'esecuzione delle CP_2 prestazioni;
- che <in particolare, con “scrittura privata per conferimento incarico professionale” datata 12 luglio 2021 (in qualità di committente) conferiva all parte_1 cp_2
d (in qualità di prestatore d'opera) l'incarico di “project management e Controparte_2 controller delle attività produttive”, avente inizio il 12 luglio 2021 e scadenza automatica l'11 luglio 2022, senza possibilità di tacito rinnovo (doc. 2). Le parti prevedevano, altresì, la possibilità di risolvere unilateralmente il contratto in parola, per il prestatore d'opera, con preavviso di trenta giorni lavorativi, per il committente senza nessun preavviso nei primi quattro mesi del contratto (i.e. entro l'11 novembre 2021) e, con un mese di preavviso, successivamente (cfr. doc. 2). Per l'esecuzione dell'incarico professionale veniva convenuto un corrispettivo annuo di euro 68.400,00, oltre iva, che il committente avrebbe dovuto pagare, a fronte di regolare fattura, in dodici rate mensili posticipate del valore di euro 5.700,00 (oltre iva) ciascuna. Orbene, la Controparte_2
emetteva, del tutto erroneamente, nei confronti di
[...] [...]
, in data 28 luglio 2021, la fattura n. 17 di euro 6.954,00, per “lavorazioni svolte Parte_1 per vostro conto, nel mese di maggio, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 3), e, in data 29 luglio 2021, la fattura n. 18 di euro 6.100,00, per
“lavorazioni svolte per vostro conto, nel mese di giugno, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 4). Ed infatti, tali fatture, facendo riferimento a prestazioni relative ai mesi di maggio e giugno 2021, non avrebbero dovuto/potuto essere emesse nei confronti di , non sussistendo, nei Parte_1 predetti mesi, tra le parti in causa, alcun rapporto contrattuale: invero, l'incarico professionale è stato conferito, come detto, soltanto a far data dal 12 luglio 2021, dunque posteriormente (cfr. doc. 2). Tuttavia, nonostante quanto sopra, per mero errore
[...]
provvedeva, in data 30 luglio 2021, al saldo della fattura n. 17 di euro 6.954,00 Parte_1
(doc. 5) e, in data 3 settembre 2021, al versamento di un acconto di euro 2.033,33 in ordine alla fattura n. 18 di totali euro 6.100,00 (doc. 6). In sostanza, Parte_1 corrispondeva erroneamente d complessivi euro 8.987,33 CP_2 Controparte_2
(=euro 6.954,00 + euro 2.033,33), trattandosi, come palese, di somme alla stessa non dovute. Ancora, la di emetteva nei confronti di CP_2 Controparte_2 [...]
: a) in data 31 luglio 2021, la fattura n. 19 di euro 6.954,00, per “lavorazioni Parte_1 svolte per vostro conto, nel mese di luglio, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 7); b) in data 31 agosto 2021, la fattura n. 22 di euro 6.954,00, per “lavorazioni svolte per vostro conto, nel mese di agosto, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 8); c) in data 30 settembre 2021, la fattura n. 27 di euro 6.954,00, per “lavori svolti per vostro conto, nel mese di settembre, presso cantiere di NA LA (…), via Pier Paolo Pasolini (MI)” (doc. 9). Essendo le fatture sub lettere a) e b) emesse in esecuzione dell'incarico professionale del 12 luglio 2021 – a differenza di quelle precedentemente menzionate (cfr. docc. nn. 3 e 4) –, le stesse venivano regolarmente pagate d (doc. 10 e cfr. doc. 6), ad eccezione della fattura Parte_1 sub lettera c), e ciò in virtù delle contestazioni mosse dall'Attore, in considerazione dei gravi disservizi procurati dall d nell'organizzazione del CP_2 Controparte_2 cantiere di NA LA. Più in particolare, lamentava la mancata Parte_1 consegna, entro il termine del 30 agosto 2021, del “lotto” gestito da di CP_2
a causa dell'omesso ordine da parte di quest'ultima dei “vetri necessari Controparte_2
pagina 4 di 9 per completare, nei tempi stabiliti, la torre T4” (doc. 11): “tale grave mancanza ha esposto
) ad un danno pari ad Euro 22,00/mq, per il maggior costo supportato Parte_1 per il ritardo nell'ordine che complessivamente, rapportato ai 690 mq. complessivi non ordinati, ammonterà ad Euro 15.180,00 circa” (cfr. doc. 11). Era così che, in data 30 settembre 2021, il rapporto contrattuale in parola veniva consensualmente risolto, con conseguente contestazione da parte di di qualunque pretesa Parte_1 economica avanzata dalla Convenuta in relazione al mese di settembre 2021>>. Ciò rappresentato ed allegato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: <<voglia l'ill.mo tribunale di milano, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione conclusione, nonché consentita deduzione merito in via principale nel accertare dichiarare l'insussistenza del credito vantato ex adverso per le motivazioni indicate narrativa, i gravi disservizi procurati dalla controparte_2 nell'organizzazione cantiere cascina merlata, l'effetto revocare o comunque
[...] dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 8206/2022 del 17 maggio 2022, R.G. 11398/2022; in via riconvenzionale accertare il credito di euro 8.987,33 da parte di nei confronti del Parte_1 sig. e per l'effetto condannare quest'ultimo alla restituzione di quanto Controparte_2 ingiustamente percepito;
condannare il sig. al risarcimento dei danni procurati alla Controparte_2 Parte_1 per i gravi disservizi procurati dall d nell'organizzazione
[...] CP_2 Controparte_2 del cantiere di NA LA;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'importo portato dalla fattura n. 27 del 30 settembre 2021 di euro 6.954,00 venisse ritenuto dovuto, disporre la compensazione tra il citato importo di euro 6.954,00 e quello maggiore erroneamente corrisposto da pari ad euro Parte_1
8.987,33, e per l'effetto condannare il sig alla restituzione della differenza, pari Controparte_2 ad euro 2.033,33; in ogni caso rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo telematico opposto, per la totale carenza dei presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c. ; Con rifusione di spese e competenze tutte del presente giudizio, oltre all'I.V.A. ed al contributo Cassa Avvocati, come per legge>>.
Si costituiva in giudizio in data 10.1.2023 che contestava tutto quanto ex adverso Controparte_2 sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese. In particolare, a smentita della ricostruzione dei fatti offerta dalla controparte, allegava che: <
al cui gruppo è appartenuta la società fallita SE SP (doc. n. 4). Alla data di ricezione
[...] della suddetta comunicazione del 28.06.2021 al sig. non è ancora stato Controparte_2 corrisposto da parte della SE SP il pagamento della fattura n. 13/2021 del 31.05.2021 di € 6.954,00 (doc. n. 3) né il corrispettivo per le prestazioni rese nel mese di giugno 2021 in favore della SE SP, dichiarata fallita, stante il fatto che per quasi tutto il mese di giugno, prima dell'arrivo della comunicazione del Curatore del 28.06.2021, l'opposto ha eseguito le proprie prestazioni nel cantiere de quo. A seguito dell'intervenuto fallimento della società SE SP ed in considerazione del fatto che l'operato del sig. è sempre stato ineccepibile, la CP_2 società affittuaria del ramo di azienda, la societ , opponente, ed il sig. Parte_1
dovendo riprendere i lavori del cantiere NA LA (doc. n. 5 – mail del Controparte_2 sig , Project Menager dell'opponente inviata al sig. in data 25.06.2021), hanno Tes_1 CP_2 sottoscritto il contratto del 12.07.2021 dall'identico tenore letterale di quello sottoscritto in data 03.03.2021 con la società poi fallita SE SP, in virtù del quale è stato conferito nuovamente l'incarico al sig. di “Project Management e Controller” sempre presso il cantiere di CP_2
NA LA (MI) dal giorno 12.07.2021 al giorno 11.07.2022 e sempre al corrispettivo di € 68.400,00 oltre IVA, pari ad € 6.954,00 mensili per 12 mesi (doc. n. 6). In occasione della sottoscrizione del contratto del 12.07.2021, alla presenza dei sigg. e Parte_3
della compagine del l'opponente, per avvalersi Parte_4 Parte_1 ancora dell'opera dell'opposto, mai oggetto di contestazione alcuna, si è impegnata espressamente a corrispondere al sig il corrispettivo di € 6.954,00 inerente le prestazioni CP_2 rese in favore della società SE SP, poi fallita, per il mese di maggio 2021 (cfr. fattura n. 13/2021 emessa nei confronti della SE SP) nonché il corrispettivo di € 6.100,00 per le prestazioni rese dall'opposto sempre nel cantiere di NA LA per il mese di giugno 2021 per un importo di € 6.100,00, inferiore all'importo mensile di € 6.954,00 del corrispettivo pattuito in contratto (€ 68.400,00 + IVA per 12 mesi) stante il fatto che l'opposto non ha lavorato per l'intero mese di giugno 2021, dietro emissione di due fatture da parte dell'opposto alla società . In considerazione degli accordi Parte_1 presi e di cui sopra, il sig. dopo la sottoscrizione del contratto con la Controparte_2 società opponente (doc. n. 6), ha inviato in data 29.07.2021, al sig. della Tes_3 [...]
) ed all'ufficio amministrativo dell'opposta Parte_1 Email_1
) la mail avente l'oggetto del seguente tenore: Email_2
“Fatture per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021” (doc. n. 7) con allegate la fattura n. 17 del 28.07.2021 di € 6.954,00 con causale “Relativa alle lavorazioni svolte per vostro conto, nel mese di maggio, presso cantiere di NA LA” (doc. n. 8), la fattura n. 18 del 29.07.2021 di €
6.100,00 con causale “Relativa alle lavorazioni svolte per vostro conto nel mese di giugno, presso cantiere di NA LA” (doc. n. 9 nonché doc. n. 2 fascicolo procedimento monitorio) nonché la fattura n. 19 del 31.07.2021 di € 6.954,00 con causale “Relativa alle lavorazioni svolte per vostro conto nel mese di luglio, presso cantiere di NA LA” (doc. n.
7 opponente), tutte intestate alla societ (… ha Parte_1 Parte_1 pagato integralmente le fatture n. 17 del 28.07.2021 relativa al mese di maggio 2021 (inerente l'attività prestata dall'opposto in favore della SE SP) e n. 18 del 31.07.2021 relativa al mese di luglio 2021 (inerente l'attività prestata dall'opposto in favore della
) mentre ha pagato solo parzialmente la fattura n. 18 del 29.07.2021 Parte_1 relativa al mese di giugno 2021 (inerente l'attività prestata dall'opposto in favore della SE SP nel mese in cui quest'ultima è stata dichiarata fallita) per € 2.033,33, residuando un credito del sig. riguardo a quest'ultima fattura di € 4.066,66. E' seguito poi, come CP_2 riferito dall'opponente, il pagamento della fattura n. 22 del 31.08.2021 emessa dall'opposto pagina 6 di 9 per le prestazioni relative al mese di agosto 2021 sempre inerenti il medesimo cantiere in favore del . Il convenuto aggiungeva che nel mese di ottobre 2021 le parti Parte_1 risolvevano consensualmente il contratto (e non certo per contestazioni di Parte_1 circa l'operato dell'opposto) e che strumentalmente l'opponente solo in data 11.11.2021
[...] inviava contestazione dell'attività svolta dal all'unico fine di sottrarsi al pagamento del CP_2 dovuto. In merito alla citata lettera dell'11.11.2021, ove veniva lamentato da Parte_1 un ritardo nella consegna dei vetri necessari per completare la torre T4, l'opposto replicava
[...] quanto segue: <
in data 06.08.2021 anche all'opposto e con la quale il sig. Parte_1 Testimone_2
Project Manager dell'opponente, ha comunicato che “Pannelli in vetro-FAC08: sia per la T4 che la per T5 è stato messo un 10 % relativo al solo approvvigionamento merce”. Ciò dimostra inequivocabilmente che l'opponente è stato perfettamente a conoscenza, per esserglielo stato segnalato dall'opposto, che vi è stata carenza di vetri e nulla ha fatto per risolvere la problematica verosimilmente per mancanza di coordinamento tra l'ufficio tecnico e l'ufficio acquisti della stessa. Per mero scrupolo difensivo si precisa che il sig è stato un semplice CP_2 preposto e come tale non ha mai avuto alcuna facoltà di ordinare i vetri e comunque i prodotti che necessitavano al cantiere, prerogativa questa esclusiva dell Parte_1
(doc. n. 11)>>. In generale precisava, ed offriva documentazione a comprova, che il
[...] CP_2 ritardo dei lavori nel cantiere era stato causato dapprima dall'abbandono del cantiere da parte delle imprese esecutrici dei lavori che non venivano pagate e poi dal fallimento della società SE s.p.a.
Alla prima udienza del 6.3.2023 le parti si riportavano alle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione, concessi i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, assunte le prove orali, precisate le conclusioni, con ordinanza in data 3.2.2025 venivano assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
***** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Risulta documentalmente provato che sottoscriveva con SE s.p.a., società Controparte_2 appartenente al in data 3.3.2021 un contratto con cui veniva allo stesso Parte_1 conferito l'incarico di Project Management e Controller presso il cantiere di NA LA (MI) dall'8.3.2021 al 7.3.2022 per un compenso pari ad euro 68.400,00, oltre iva, da corrispondersi in 12 rate mensili di euro 6954,00 cadauna (doc. 2 opposto).
pagina 7 di 9 In virtù di detto contratto emetteva la fattura n. 13/21 per euro 6954,00 relativa all'attività CP_2 svolta nel mese di maggio 2021 (doc. 3 opposto). In data 9.6.2021 la società SE veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Pavia ed il Curatore in data 28.6.2021 comunicava la sospensione dei lavori e l'esistenza di una trattativa, autorizzata dal Giudice Delegato, per l'affitto del ramo di azienda produttivo al fine della prosecuzione dell'attività, con successivo subentro di (doc. 4 opposto). Parte_1
L'opponente in data 12.7.2021 sottoscriveva con un contratto di contenuto identico a CP_2 quello a suo tempo stipulato dall'opposto con SE s.p.a. (doc. 6 opposto). Al momento della sottoscrizione del contratto con aveva già Parte_1 CP_2 emesso la fattura n. 13/21 per l'attività svolta in cantiere nel mese di maggio 2021 (doc. 3 opposto), rimasta non pagata, e doveva emettere fattura per il mese di giugno 2021, poiché durante tale periodo, prima della comunicazione del Curatore, egli aveva regolarmente prestato la sua attività in cantiere. L'opposto sostiene che, sulla scorta degli accordi presi in sede di sottoscrizione del contratto in data 12.7.2021 con - in virtù dei quali quest'ultima avrebbe provveduto al Parte_1 pagamento delle prestazioni rese in cantiere da nei mesi di maggio e giugno 2021 - CP_2 CP_2 emetteva nei confronti di le fatture per i mesi di maggio 2021, giugno Parte_1
2021 e poi luglio 2021 (docc. 7-8-9 opposto). provvedeva al pagamento delle fatture relative ai mesi di maggio e luglio Parte_1
2021 e pagava solo parzialmente la fattura di giugno 2021. Seguiva il pagamento della fattura emessa da per il mese di agosto 2021, mentre non veniva pagata la fattura emessa CP_2 dall'opposto per il mese di settembre 2021. All'inizio del mese di ottobre 2021 le parti risolvevano consensualmente il contratto. L'opponente ha sostenuto che i pagamenti dalla stessa effettuati per i mesi di maggio e giugno 2021 in favore del sarebbero avvenuti per mero errore ed ha negato che, in sede di CP_2 sottoscrizione del contratto in data 12.7.2021, si fosse impegnata nei confronti Parte_1 di a pagare le fatture relative ai predetti mesi. CP_2
La tesi dell'opponente, alla luce della documentazione in atti, non risulta convincente. Ben più lineare e verosimile si presenta invece, anche perché in accordo con la documentazione in atti e con il comportamento tenuto dalle parti al tempo dei fatti, la versione offerta dall'opposto il quale ha, come detto, sostenuto che si fosse impegnata a versargli i compensi Parte_1 relativi alle attività svolte nei mesi di maggio e giugno 2021 presso il cantiere di NA LA, al fine di assicurarsi l'attività dell'opposto anche per il periodo successivo ovvero quello indicato nel contratto 12.7.2021. Assai significativi sono in merito sia la mail inviata in data 25.6.2021 (doc. 5 opposto) da a – con cui l'opponente comunicava al convenuto la Parte_1 CP_2 necessità di riprendere i lavori presso il cantiere di NA LA, dopo il fermo dovuto al fallimento di SE -, sia la mail 29.7.2021 inviata come da “indicazioni ricevute” da a CP_2
con allegate le fatture (doc. 7 opposto), che non veniva contestata in alcun modo. Parte_1
Tenuto conto poi che SE apparteneva al e che i contratti stipulati da Parte_1 con le due società sono di identico contenuto, la versione dei fatti offerta dall'opposto CP_2 risulta confermata. Peraltro, detta versione dei fatti è supportata anche dalla testimonianza dell'IN. , dipendente prima di SE poi di , il quale all'udienza del Tes_1 Parte_1
24.6.2024 ha dichiarato: “cap. 2): Ho lavorato presso il cantiere di cascina LA di quella commessa sino al 18.7.2021; poi ho effettuato il passaggio di consegne;
il era il CP_2 responsabile del cantiere per SE s.p.a. Dopo il fallimento di SE s.p.a. per circa un mese e mezzo dal 9.6.2021 al 1.7.2021 eravamo in una terra di nessuno, cioè l'azienda era fallita ma continuavamo a lavorare. Non ero presente alla sottoscrizione del contratto. Posso dire che comunque il era responsabile del cantiere di NA LA. Nulla so sul CP_2 corrispettivo economico pattuito. ADR: e hanno Parte_3 Parte_4
pagina 8 di 9 proposto anche a me di continuare a lavorare dal momento del fallimento di SE s.p.a. sino all'affitto del ramo di azienda e di essere retribuito d per il periodo dal 9.6. Parte_1 all'11.7”. Anche nei confronti del teste IN. si era dunque Testimone_5 impegnata al pagamento delle prestazioni rese nel periodo immediatamente successivo al fallimento di SE. E' opportuno rilevare invece come la testimonianza di , dipendente e parente Testimone_6 della parte opponente, che ha negato la continuità tra i due rapporti contrattuali (ossia il contratto stipulato da con SE nel marzo del 2021 e quello stipulato da con CP_2 CP_2
), non appare attendibile alla luce di quanto sopra evidenziato. Parte_1
Inoltre, in relazione alla contestazione dell'opponente secondo cui l'opposto si sarebbe reso inadempiente, procurando anche danni a , si osserva che le doglianze sono del Parte_1 tutto generiche ed indimostrate e in ogni caso ha adeguatamente replicato all'unica CP_2 lagnanza specificamente enucleata dall'opponente (mancato tempestivo ordine dei vetri per la torre 4 del cantiere), producendo documentazione da cui si evince non solo che aveva CP_2 preventivamente avvertito la società della mancanza dei vetri relativi alla torre 4 (docc. 10 e 11), ma anche che non aveva facoltà di procedere all'ordine dei prodotti che servivano in CP_2 cantiere e pertanto a maggior ragione non poteva essere ritenuto responsabile del mancato tempestivo approvvigionamento. Dai documenti 5, 12 e 13 di parte opposta emerge come il ritardo nella esecuzione dei lavori nel cantiere di NA LA sia stato causato dall'abbandono del cantiere da parte delle imprese incaricate dei lavori che non venivano retribuite e successivamente dal fermo cantiere dovuto al fallimento della società SE. In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 5077,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 6.10.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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