TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5432/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5432/2015 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Barba giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
(p.i. ) con sede legale in Cosenza al Viale Crati snc , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Guariglia giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Solo parte convenuta ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 8.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n.69. Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione pagina 1 di 6 delle parti, sia i verbali di causa. La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice va rigettata.
In via principale, il giudizio ha ad oggetto la contestazione in merito alla usura oggettiva e soggettiva, nonché ai tassi applicati, alle competenze richieste e alle condizione ritenute illegittime in quanto non pattuite per iscritto, relativamente al rapporto di c/c n.307, nonché al contratto di prestito stipulato in data 07.01.2014, per euro 15.000,00, con la Banca Popolare di Ancona la quale con contratto del 30 maggio 2007 ha ceduto alla un ramo di azienda consistente nel Controparte_1
complesso di beni, organizzato per l'esercizio dell'attività bancario, costituito da attività , passività e rapporti contrattuali inerenti gli sportelli bancari di Nocera
Inferiore, Mercato San Severino, Angri e San Severino.
Giova all'uopo preliminarmente evidenziare che in giudizi siffatti vige l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto – da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. pagina 2 di 6 I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui
"Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX,
07/01/2015, n. 366).
Ancora, "qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta" (Tribunale Monza, 20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015,
n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Nel caso di specie detto puntuale onere di allegazione non può dirsi soddisfatto. pagina 3 di 6 Le censure mosse dall'attore in riferimento ai contratti di cui è lite, appaiono generiche, non vi è l'indicazione specifiche in merito ai rilievi sollevati, né prova di come e quando si sarebbe verificato il dedotto superamento del tasso soglia o verificata l'illegittima capitalizzazione, né è stata analiticamente dedotta e provata la contestata corresponsione del pagamento degli interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente e del contratto di prestito accesi con la . CP_1
In secondo luogo, va rilevata l'assoluta carenza probatoria da cui è affetta la domanda proposta, in relazione all'assolvimento del proprio onere documentale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
E' ius receptum, infatti, che in tema di interessi usurari, quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario, producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento (cfr Tribunale Roma, sez. VIII, 08/06/2013, n. 12523; Tribunale Milano, sez. VI, 26/03/2010, n. 4015 Cass. n. 8742/2001; sentenza n. 11706/2002). La produzione dei Decreti Ministeriali, essenziale sotto il profilo della prova della usurarietà del tasso d'interesse pattuito non può essere surrogata da una perizia di parte (comunque assente nel caso di specie) quale atto di formazione unilaterale.
Ancora, e considerando le altre censure mosse dall' attore al rapporto in contestazione, si rileva che in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. La Suprema Corte ha specificato che "In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi (...) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei pagina 4 di 6 quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo" (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22872).
Come affermato chiaramente con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito, "L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che grava su chi intenda far valere esclude né inverte il relativo onere, persistendo quest'ultimo sempre sulla parte che faccia valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, assume carattere costitutivo ... tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali posso desumersi il fatto negativo" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201).
Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte che sottolinea la necessità di coordinare i principi regolatori dell'onus probandi, così come sanciti dall'art. 2697 c.c., con il principio dell'acquisizione della prova (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 500).
L'orientamento è pacifico anche nella giurisprudenza di merito secondo cui "Quando il correntista intenda domandare (previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole) la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del relativo diritto, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, quindi dovrà produrre almeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conta corrente, per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate;
2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale" (cfr. ex multlis,
Tribunale Bari, sez. IV, 22/09/2016, in questo senso anche Tribunale Agrigento,
14/3/2016, n. 446, Tribunale Livorno, 12/02/2016, n. 182; cfr. Trib. Trapani n.
1009 del 22.10.2015).
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto i contratti oggetto della domanda, né gli e/c integrali dei rapporti bancari oggetto della domanda né ancora sono stati prodotti i decreti ministeriali, indispensabili ai fini della prova della dedotta usura ed pagina 5 di 6 inoltre niente ha dedotto e richiesto ai fini istruttori avendo anche non depositato le memorie ex art. 183 6° comma cpc come autorizzate.
Di conseguenza la domanda deve considerarsi sfornita di prova.
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto e del mancato dell'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore motivo, deduzione ed eccezione reietta, così definitivamente decide:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta, che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge.
Nocera Inferiore, 28.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5432/2015 promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Dario Barba giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
ATTORE contro
(p.i. ) con sede legale in Cosenza al Viale Crati snc , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Guariglia giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Solo parte convenuta ha concluso come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 8.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si da atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art.45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n.69. Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione pagina 1 di 6 delle parti, sia i verbali di causa. La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
Ciò premesso in punto di fatto, la domanda di parte attrice va rigettata.
In via principale, il giudizio ha ad oggetto la contestazione in merito alla usura oggettiva e soggettiva, nonché ai tassi applicati, alle competenze richieste e alle condizione ritenute illegittime in quanto non pattuite per iscritto, relativamente al rapporto di c/c n.307, nonché al contratto di prestito stipulato in data 07.01.2014, per euro 15.000,00, con la Banca Popolare di Ancona la quale con contratto del 30 maggio 2007 ha ceduto alla un ramo di azienda consistente nel Controparte_1
complesso di beni, organizzato per l'esercizio dell'attività bancario, costituito da attività , passività e rapporti contrattuali inerenti gli sportelli bancari di Nocera
Inferiore, Mercato San Severino, Angri e San Severino.
Giova all'uopo preliminarmente evidenziare che in giudizi siffatti vige l'ordinario riparto dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con la conseguenza per cui la parte che agisca per la ripetizione dell'indebito deve provare non solo l'avvenuto pagamento, ma anche l'assenza di una causa debendi e, nel caso di specie, produrre i documenti – quali contratto di conto corrente ed estratti conto – da cui sia possibile ricostruire l'intero rapporto intercorso con l'istituto bancario ed evidenziare, così, le rimesse suscettibili di ripetizione, in quanto riferite a somme non dovute.
Detto orientamento è ormai pacifico in giurisprudenza, di legittimità e di merito secondo cui: "Il principio secondo il quale spetta al cliente di avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto comporta che tale contabilità può costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il cliente si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere, o di dovere una somma inferiore, senza muovere addebiti specifici e circostanziati sulle singole poste dalle quali discende quel saldo" (cfr., ex multiis, Cass. civ, sez. pagina 2 di 6 I, 16/11/2000, n. 14849; sull'onere di indicazione specifica dei fatti nell'atto di citazione, cfr. Cass. civ., sez, un., 22.5.2012, n. 8077).
Per la giurisprudenza di merito si richiama, tra le tante, la pronuncia secondo cui
"Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere" (Tribunale Roma, sez. IX,
07/01/2015, n. 366).
Ancora, "qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta" (Tribunale Monza, 20/10/2006).
In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario una difesa giudiziale ed efficace e nel merito, rendendo altresì difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda.
Come già ritenuto in altre occasioni, tale assoluta genericità non mette né il giudice, né il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro e si apprezza quale inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere-dovere di provvedere" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 30/06/2015,
n. 13328, principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla materia del risarcimento del danno non patrimoniale ma afferente al principio di ordine generale concernente l'onere di specificazione dei fatti costitutivi della propria pretesa).
Nel caso di specie detto puntuale onere di allegazione non può dirsi soddisfatto. pagina 3 di 6 Le censure mosse dall'attore in riferimento ai contratti di cui è lite, appaiono generiche, non vi è l'indicazione specifiche in merito ai rilievi sollevati, né prova di come e quando si sarebbe verificato il dedotto superamento del tasso soglia o verificata l'illegittima capitalizzazione, né è stata analiticamente dedotta e provata la contestata corresponsione del pagamento degli interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente e del contratto di prestito accesi con la . CP_1
In secondo luogo, va rilevata l'assoluta carenza probatoria da cui è affetta la domanda proposta, in relazione all'assolvimento del proprio onere documentale, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
E' ius receptum, infatti, che in tema di interessi usurari, quando si contesta il superamento del tasso soglia, la circostanza non può essere dedotta genericamente ma soltanto con riferimento specifico al periodo in cui si sarebbero verificate le operazioni a tasso usurario, producendo in giudizio i decreti ministeriali di riferimento (cfr Tribunale Roma, sez. VIII, 08/06/2013, n. 12523; Tribunale Milano, sez. VI, 26/03/2010, n. 4015 Cass. n. 8742/2001; sentenza n. 11706/2002). La produzione dei Decreti Ministeriali, essenziale sotto il profilo della prova della usurarietà del tasso d'interesse pattuito non può essere surrogata da una perizia di parte (comunque assente nel caso di specie) quale atto di formazione unilaterale.
Ancora, e considerando le altre censure mosse dall' attore al rapporto in contestazione, si rileva che in applicazione dei principi generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. La Suprema Corte ha specificato che "In tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi (...) incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei pagina 4 di 6 quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo" (cfr. Cassazione civile, sez. lav.,
10/11/2010, n. 22872).
Come affermato chiaramente con riguardo alle azioni di accertamento negativo del credito, "L'onere probatorio ex art. 2697 c.c., che grava su chi intenda far valere esclude né inverte il relativo onere, persistendo quest'ultimo sempre sulla parte che faccia valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, assume carattere costitutivo ... tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali posso desumersi il fatto negativo" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 07/05/2015, n. 9201).
Il principio è stato recentemente confermato dalla Suprema Corte che sottolinea la necessità di coordinare i principi regolatori dell'onus probandi, così come sanciti dall'art. 2697 c.c., con il principio dell'acquisizione della prova (cfr. Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 500).
L'orientamento è pacifico anche nella giurisprudenza di merito secondo cui "Quando il correntista intenda domandare (previa contestazione delle risultanze del saldo di conto corrente a lui sfavorevole) la ripetizione dell'indebito, è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del relativo diritto, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, quindi dovrà produrre almeno i seguenti documenti: 1) il contratto di conta corrente, per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate;
2) gli estratti conto integrali del rapporto di conto corrente, quale documento contenente la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale" (cfr. ex multlis,
Tribunale Bari, sez. IV, 22/09/2016, in questo senso anche Tribunale Agrigento,
14/3/2016, n. 446, Tribunale Livorno, 12/02/2016, n. 182; cfr. Trib. Trapani n.
1009 del 22.10.2015).
Nel caso di specie parte attrice non ha prodotto i contratti oggetto della domanda, né gli e/c integrali dei rapporti bancari oggetto della domanda né ancora sono stati prodotti i decreti ministeriali, indispensabili ai fini della prova della dedotta usura ed pagina 5 di 6 inoltre niente ha dedotto e richiesto ai fini istruttori avendo anche non depositato le memorie ex art. 183 6° comma cpc come autorizzate.
Di conseguenza la domanda deve considerarsi sfornita di prova.
Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di rilevanti questioni di fatto e diritto e del mancato dell'espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore motivo, deduzione ed eccezione reietta, così definitivamente decide:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta, che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per legge.
Nocera Inferiore, 28.03.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Genny De Cesare
pagina 6 di 6