Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 28.4.2025 ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 169/2022 R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, rappresentata e difesa in virtù di procura in atti Parte_1
dall'avv. Enrico Donnarumma;
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso, come in atti conclusioni delle parti: come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.2022 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di avere presentato domanda in data 30 giugno 2020 per ottenere il reddito di cittadinanza, che in data
13.12.2021 le veniva notificato il diniego del reddito con contestuale richiesta di restituzione dell'importo pari ad €
6.997,23 per il periodo luglio 2020 - aprile 2021, per la motivazione seguente: “Domanda presentata prima dello spirare del termine di 18 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26 del 2019”, conveniva in giudizio l' onde CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto alla prestazione in questione e per l'effetto sentire dichiarare l'insussistenza dell'indebito di €
6.997,23 nonché dichiarare il diritto alla corresponsione del reddito di cittadinanza da maggio 2021 a gennaio 2022, per un
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pagamento della predetta somma.
In particolare deduceva il difetto di motivazione del provvedimento dell' . CP_2
Regolarmente citato, l' resisteva alla domanda della quale CP_1
chiedeva, con varie argomentazioni, il rigetto.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
E' necessario rilevare, preliminarmente, che oggetto del presente giudizio è esclusivamente il rapporto obbligatorio tra le parti, e non l'impugnazione di un provvedimento amministrativo.
Pertanto, è irrilevante il tenore del provvedimento con il quale l' ha comunicato la revoca della prestazione e la CP_2
sussistenza dell'indebito, dovendosi invece valutare la sussistenza o meno dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale.
Gli è che nell'isee 2020, posto a corredo della domanda amministrativa presentata dalla ricorrente, è indicato come componente del nucleo familiare . Persona_1
Quest'ultimo era collegato a due precedenti domande di reddito di cittadinanza, avanzate da , presentate in data Parte_2
20.06.2019 ed in data 04.09.2019, accolte e poi revocate ai sensi del combinato disposto degli artt.3, co.13, e 7 co.3, della Legge
n. 26/2019, in quanto nel nucleo familiare di era Parte_2
presente, oltre a , anche IA IU Persona_1
condannato per i delitti indicati negli artt. 3, co.13, e 7 co.3, della
Legge n. 26/2019.
Poiché la decadenza o la revoca della prestazione previdenziale colpisce il richiedente (nella specie, ) e tutti i Parte_2
2 non-richiedenti che trovansi nel nucleo familiare dichiarato (nella specie, e IA IU), quando uno dei Persona_1
componenti del nucleo venga inserito nella domanda amministrativa di RdC presentata da altri (nel caso di specie,
), l' deve procedere alla revoca. Parte_1 CP_1
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%.
Torre Annunziata, 24.5.2025 Il Giudice
Antonella Paparo
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