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Decreto 11 aprile 2025
Decreto 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Il Consigliere dott.ssa Anna Maria Raschellà
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 443/2025 R.V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L.
n. 89/2001, proposto da:
, titolare dell'omonima ditta di autocarrozzeria, elettivamente Parte_1
domiciliato in Corigliano-Rossano (CS), area urbana di Rossano, alla Via Nazionale n. 54, presso e nello studio dell'Avv. Massimo Limina, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1
Visto il ricorso tempestivamente presentato dal ricorrente indicato in epigrafe in data 3 aprile
2025 per ottenere l'equa riparazione dei danni derivanti dalla durata irragionevole del giudizio avente ad oggetto “Pagamento somma”, promosso da , d'innanzi Parte_1 all'Ufficio del Giudice di Pace di Rossano, con atto di citazione del 2 maggio 2012, e definito in appello dal Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1297/2024, resa in data 8 luglio 2024
e pubblicata il 9 luglio 2024; richiamato il decreto interlocutorio del 6 aprile 2024; vista la documentazione anche integrativa prodotta dal ricorrente;
rilevato: che il giudizio presupposto ha avuto una durata di anni 11, mesi 9 e 22 giorni, secondo il computo che segue:
anni 2 e 26 giorni in primo grado (dal 2 maggio 2012 al 28 maggio 2014);
anni 9, mesi 8 e 26 giorni in appello (dal 13 ottobre 2014 al 9 luglio 2024); che il giudizio in esame ha registrato un ritardo di anni 6, mesi 9 e 22 giorni rispetto al termine di cui all'art. 2, comma 2 bis, L. 89/2001 (3 anni per il primo grado + 2 anni per l'appello);
1 che la durata del giudizio non è ragionevole poiché la causa, in ragione dell'oggetto della controversia e dell'attività istruttoria espletata, non richiedeva un tempo di definizione superiore a quello standard indicato dall'art 2, comma 2 bis, L 89/2001; che, quanto alla misura dell'indennizzo, l'art. 2-bis L. 89 del 2001 dispone: liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro, non inferiore a euro 400
e non superiore a euro 800, per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo.
(…)
2. L'indennizzo è determinato ai sensi dell'art. 2056 c.c. del codice civile, tenendo conto:
a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'articolo
2;
b) del comportamento del giudice e delle parti;
c) della natura degli interessi coinvolti;
d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.
3. La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice>>; che il 3° comma della disposizione in esame, prefigura un limite assolutamente invalicabile in sede di quantificazione dell'indennizzo, limite che, come chiarito dalla Suprema Corte,
“àncora in espressa deroga alle previsioni del 1° comma del medesimo art. 2 bis l'indennizzo al valore della causa, onde evitare sovracompensazioni o arricchimenti occasionali, se non insperati (cfr. Cass. 22.12.2015, n. 25804)” (cfr. Cass. civ., 17 febbraio 2017, n. 4283); che, applicati i parametri di cui all'art. 2-bis L. n. 89 del 2001, commi 1 e 2, e tenuto dunque conto dell'esito del giudizio presupposto, della “posta in gioco”, del comportamento della parte e della natura degli interessi coinvolti, dovrebbe essere liquidato un indennizzo pari ad
€ 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
che, tuttavia, “… l'assoluta – “in ogni caso” – ed incondizionata – “anche in deroga al comma
1” – operatività del limite [di cui al comma 3 del medesimo articolo] …” (cfr. Cass. civ., 17 febbraio 2017, n. 4283 cit.), non consente di superare il valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice;
che nel caso in ispecie il diritto accertato dal giudice era di € 1.688,00 oltre interessi legali dalla domanda (2 maggio 2012) al soddisfo;
2 che, fatti gli opportuni calcoli, alla data della domanda di equo indennizzo (3 aprile 2025), il credito ammonta ad € 1.964,69; che, pertanto, al ricorrente va riconosciuto un indennizzo complessivo pari ad € 1.964,69, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale di equa riparazione al soddisfo;
che le spese legali, liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti per i procedimenti monitori dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, vanno poste a carico del , CP_1
con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I sezione civile, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore del ricorrente della somma di € 1.964,69, oltre interessi legali dalla data del presente decreto al soddisfo;
b) ingiunge altresì al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed € 473,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore dell'Avv.
Massimo Limina dichiaratosi antistatario.
Catanzaro, 10 aprile 2025
Il Consigliere
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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