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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/07/2025, n. 1100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1100 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 785/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Venera Bella;
RECLAMANTE
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del curatore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giulia Rugolo;
RECLAMATA
(Partita IVA ), Controparte_2 P.IVA_2
1 in persona del curatore;
RECLAMATA CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione il
22 luglio 2025, all'esito della scadenza del termine per note concesso ai sensi del disposto dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 48/2025 del 10 aprile 2025 il Tribunale di Catania dichiarava aperta la liquidazione giudiziale di instata dalla curatela del fallimento Controparte_1 [...]
Controparte_2
Con ricorso depositato in data 21 maggio 2025 ha proposto reclamo Controparte_1 ai sensi dell'art. 51 CCII.
Si è costituita in giudizio la curatela della liquidazione giudiziale di Controparte_1 resistendo al reclamo.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione il 22 luglio
2025, all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia del non Controparte_2 costituitosi in giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Con il primo motivo la reclamante denuncia la nullità della sentenza impugnata, stante la mancata notificazione del ricorso e del decreto di convocazione.
Assume, in particolare, che, a quanto risulta dagli atti processuali, non essendo andata a buon fine la notifica via pec tentata a cura della cancelleria, il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati inseriti nell'area web; che, tuttavia, dalla consultazione del fascicolo telematico del giudizio di primo grado non è stato possibile verificare a quale indirizzo pec l'atto sia stato inoltrato;
che in atti si rinviene un “certificato di avvenuta notifica” dal quale si evince solamente l'indicazione della partita IVA di essa reclamante, ma non l'indirizzo pec della stessa, nè la “fonte” da cui sarebbe stato tratto, “per cui si ignora se l'indirizzo cui è stata istradata la notifica di cui è parola sia stato correttamente inoltrato all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei 2 professionisti””; che, inoltre, essa debitrice non è stata posta nelle condizioni “di accedere al decreto di convocazione all'uopo emesso dal Tribunale”, atteso che, effettuate le opportune ricerche sul “portale delle procedure concorsuali”, l'atto apparentemente notificato non è stato rinvenuto, e, per di più, il Tribunale di Catania non compare nell'elenco degli uffici giudiziari che hanno attivato il servizio sul detto portale;
che la restituzione, da parte del sistema informatico, delle certificazioni di avvenuta notifica “non significa che detto sistema stia funzionando a pieno regime e che l'atto sia stato effettivamente portato nella sfera di conoscibilità del suo destinatario”; che, pertanto, è nulla la notificazione dell'atto introduttivo.
Il motivo è palesemente infondato.
Com'è noto, l'art. 40 CCII, ai commi 6 e 7, prevede che “In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo
a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata”.
Ora, sostenere che non sia possibile verificare a quale indirizzo pec è stata tentata la notifica, quando la stessa reclamante non indica quale sia il proprio indirizzo pec, né contesta che esso non fosse funzionante, rende assolutamente generica la contestazione, dovendosi presumere che l'indirizzo detto fosse quello risultante dai pubblici registri indicati dalla norma citata.
Né ha pregio quanto affermato a proposito della non conoscibilità del contenuto inserito dal notificante nell'area web.
Sul punto, va in primo luogo osservato che l'area web di cui all'art. 40 CCII non è il cd.
3 Portale delle procedure concorsuali, dove il reclamante non avrebbe certamente potuto rinvenire la notifica nei suoi confronti effettuata (del resto, la procedura concorsuale non era ancora in atto), ma è piuttosto l'area, inserita nel Sitoweb PST, accessibile dai servizi riservati, dedicata alle notifiche (“area web notifiche”), nella quale, effettuando una semplice ricerca nell'apposita sezione destinata con l'inserimento del codice fiscale, il destinatario avrebbe potuto visionare il numero identificativo della notifica, la data di inserimento, l'oggetto della notifica, l'atto notificato e gli eventuali allegati, fra i quali la ricevuta della notifica all'indirizzo pec non andata a buon fine (con estensione .eml) e la relata.
Attività, queste, che il reclamante non deduce di avere mai svolto, avendo effettuato la ricerca sul portale errato.
Per contro, costituisce prova dell'avvenuta notifica e della ricorrenza dei suoi presupposti
(che la reclamante non ha efficacemente contestato, stante la genericità delle deduzioni svolte) la certificazione di avvenuta notifica, automaticamente generata dal sistema, rilasciata alla cancelleria ed inserita nel fascicolo telematico del giudizio di primo grado, nella quale si legge “Notifica N. Prot. 14355 richiesta a cura dell'ufficio Tribunale Ordinario
-Catania nei confronti di 05490320875 inserita in data 10-03-2025 Oggetto: Notificazione ai sensi dell'art. 40, commi 6 e 7, CCII - RG 83 - 1/2025 - TRIBUNALE CIVILE DI
CATANIA” e si attesta, “stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, come da dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti allegata”, che sono decorsi 3 giorni dal predetto inserimento e che pertanto la notificazione in oggetto si ha per avvenuta.
Con il secondo motivo la reclamante assume che ha errato il Tribunale a desumere lo stato di insolvenza dal mancato funzionamento dell'indirizzo di posta elettronica certificata e dal mancato deposito dei bilanci di esercizio.
Anche tale doglianza è infondata.
Ed invero, la generica contestazione non offre giustificazioni al mancato deposito dei bilanci e al mancato funzionamento dell'indirizzo pec della reclamante, ove si consideri che l'insolvenza può trarsi anche da indici sintomatici (nel caso di specie correttamente individuati dal Tribunale) dai quali possa desumersi la situazione di incapacità strutturale e non transeunte della società a far fronte alle proprie obbligazioni.
E nel caso di specie, il mancato deposito dei bilanci, il mancato adempimento dei debiti ed il mancato funzionamento della pec (il quale dimostra il disinteresse della società verso la
4 propria impossibilità di rapportarsi all'esterno con debitori, fornitori ed altri) è espressione della situazione di impotenza strutturale al normale esercizio dell'impresa e del mancato svolgimento delle ordinarie attività.
Con l'ultimo motivo la reclamante assume che l'ammontare dei debiti non supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII, e che non era stata dimostrata la mancanza della qualifica di impresa minore.
Anche tale motivo è infondato.
Ed invero, se per un verso la reclamante – sulla quale incombe lo specifico onere – nessun elemento offre al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti dimensionali ostativi della liquidazione giudiziale, per altro verso il primo giudice ha accertato che “il creditore istante vanta un credito derivante da decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo per € 63 mila e considerato che l'Agente della Riscossione ha comunicato l'esistenza di un debito tributario iscritto a ruolo al netto degli importi sospesi per la somma di euro 357 mila
l ha informato di comunicazioni di irregolarità per altri 185 mila euro Controparte_3
e considerato, quindi, che non si tratta di impresa minore (peraltro dalle dichiarazioni fiscali
-società di capitali e dichiarazioni iva- sono sorpassate le soglie dei ricavi si nell'esercizio
2022 che nel 2023) e che l'ammontare dei debiti esigibili supera -all'evidenza- la soglia di cui all'art. 49, comma V, c.c.i.”.
Irrilevanti, poi, si appalesano le contestazioni sull'esistenza del debito risultante all'Agenzia delle entrate ai fini di cui all'ultimo comma dell'art. 49 CCII, ove si consideri che il debito non contestato, cristallizzato nel decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo, ammonta ad oltre 60.000 euro.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente al rapporto con la reclamata contumace.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da CP_1 avverso la sentenza n. 48/2025 in data 11/4/2025 del Tribunale di Catania, ogni
[...] contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta il reclamo e condanna la reclamante a rifondere, in favore della reclamata costituita, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
5 Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
23 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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