Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4200 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...], Cod. Fisc.: Parte_1
, residente in [...]
22, 98149 Messina, elettivamente domiciliato in Messina, via Ettore
Lombardo Pellegrino, n. 148, presso il recapito professionale dell'avv.
SANFILIPPO BENEDETTA (Cod. Fisc.: , fax: C.F._2
090.671926, pec: che lo Email_1
rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], Cod. Fisc.: Controparte_1
, residente in [...]
Bisconte, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in
Messina, via Calabria n 36, presso lo studio dell'Avv. Giuseppa Marabello del foro di Messina (C.F.: ), che la rappresenta e C.F._4
difende giusta procura in atti e la quale ha chiesto che le comunicazioni e
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RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 17.10.2024, premesso che in data Parte_1
03.04.1995 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario (rectius civile) in regime di comunione dei beni, con (atto Controparte_1
iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 63 parte 1 anno
1995); che da tale unione erano nati due figli, a Messina in data Per_1
16.07.1995 e a Messina il 15.09.2003; che la GL aveva Per_2 Per_1
concluso nel mese di marzo 2024 il corso di laurea in Lingue ed aveva svolto attività lavorativa per circa un mese a Cosenza ed a Milazzo;
che in data 01.02.2022 il figlio era stato assunto a tempo pieno ed Per_2
indeterminato con la qualifica di manovale, dalla AS Costruzioni s.r.l.s., ma era stato in seguito licenziato e percepiva l'indennità di disoccupazione;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto emesso dal
Tribunale di Messina il 23.05.2017; che svolgeva Controparte_1
attività lavorativa a tempo indeterminato;
che l'accordo di separazione prevedeva che egli dovesse corrispondere alla n assegno mensile CP_1
di € 200,00 per il mantenimento del figlio all'epoca minorenne;
che Per_2
nonostante il figlio fosse divenuto economicamente autonomo, la Per_2
aveva preteso la corresponsione di detto assegno;
che l'accordo di CP_1
separazione prevedeva altresì l'obbligo a carico del deducente di corrispondere un assegno di € 200,00 per il mantenimento della GL
2 , la quale, avendo completato gli studi e mostrato capacità di Per_1
produrre reddito, non poteva più avere diritto ad essere mantenuta dai genitori;
che egli versava in difficoltà economiche anche perché era affetto da patologie che rendevano più gravoso lo svolgimento di attività lavorativa;
che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio e che fosse dichiarato che egli non doveva più corrispondere l'assegno stabilito in sede di separazione per il mantenimento dei due figli maggiorenni, con condanna di a restituire quando indebitamente percepito per il Controparte_1
mantenimento del figlio a far data dal febbraio 2022 ad oggi. Per_2
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 17.04.2025 si costituiva la quale lamentava che il nel Controparte_1 Pt_1
corso degli anni, si era limitato a versare l'assegno stabilito per il mantenimento dei figli, ma non aveva partecipato alle spese straordinarie, disinteressandosi dei figli sia sotto il profilo affettivo che economico.
Lamentava, in particolare, che il on aveva mai pagato le rette Pt_1
universitarie per la GL , né aveva contribuito alle spese per Per_1
l'acquisto dei libri, sicché ella, per potere garantire alla GL il diritto allo studio, si era dovuta rivolgere al proprio genitore. Evidenziava, poi, che il figlio aveva intrapreso attività lavorativa solo al fine di evitare di Per_2
gravare ulteriormente sulla madre, ma tale occupazione aveva avuto brevissima durata anche perché il 01.01.2023 il figlio aveva contratto una grave infezione virale che non gli aveva più consentito di proseguire a svolgere quel lavoro ed era attualmente disoccupato. Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciato il divorzio, che fosse rigettata la domanda volta alla
3 condanna della deducente alla restituzione delle somme percepite per il mantenimento del figlio;
in subordine, che fossero compensate le Per_2
somme eventualmente dovute a titolo restitutorio con le somme dovute dal er le spese straordinarie alle quali non aveva partecipato. Pt_1
All'udienza del 20.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo di divorzio nei termini seguenti: “viene revocato l'assegno a carico di ed a favore di a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento dei figli maggiorenni a Messina in data Per_1
16.07.1995 e a Messina il 15.09.2003; rinuncia Per_2 Parte_1
ad ogni pretesa per le somme corrisposte a titolo di contributo al mantenimento del figlio sino alla data odierna;
Per_2 Controparte_1
rinuncia ad ogni pretesa relativa al rimborso della quota di spese straordinarie sostenute per i figli e gravante sul . Pt_1
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del 20.05.2025 e sopra trascritte.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi
4 di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa;
occorre, altresì, che lo stato di separazione dei coniugi duri ininterrotto da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 23.05.2017 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. Le parti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliate dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio,
l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione
“propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 20.05.2025 regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si
5 verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 17.10.2024, da nei confronti Parte_1
di mutata in istanza congiunta di divorzio all'udienza Controparte_1
del 20.05.2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data
03.04.1995 a Messina con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto
Comune al n. 63 parte 1 anno 1995 tra nato a [...] Parte_1
(ME) il 09.01.1972 e nata a [...] il Controparte_1
27.03.1973 alle condizioni concordate dalle parti all'udienza del
20.05.2025 e sopra testualmente riportate;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che
6 quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 20/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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