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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 694/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Fabbricatore;
Parte_1
debitore opponente
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Franco Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Gencarelli;
creditori opposti
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli in data 02.02.2022 con cui i signori , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 gli intimavano il pagamento della complessiva somma di € 376.375,50, ponendo a fondamento
[...]
pagina 1 di 3 della pretesa la sentenza n. 276/2019, resa in loro favore dal Tribunale di Cosenza e confermata, a seguito di impugnazione, dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 1016/2021.
Deduceva l'opponente la nullità e/o inammissibilità /inefficacia del precetto opposto per violazione degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, in ragione del fatto che le somme richieste, essendo dovute per fatti verificatisi anteriormente alla dichiarazione di dissesto del (avvenuta con Pt_1 delibera del 27 dicembre 2016), rientrano nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione e sono, pertanto, soggette al divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive di all'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti alla base del precetto (sentenza del Tribunale di Cosenza n. 276/2019 e sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1016/2021) e, nel merito, la dichiarazione di inefficacia e/o nullità
e/o inammissibilità dell'atto di precetto per le ragioni esposte, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 4 giugno 2022, si costituivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'istanza di CP_3 Controparte_2 sospensione formulata dalla controparte nonché l'inammissibilità dell'azione proposta;
nel merito, deducevano l'infondatezza della stessa, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27 febbraio 2023 l'avv. Fabbricatore rinunciava alla richiesta di sospensiva e il Giudice, su richiesta della parte opponente, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 10 novembre 2024 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 febbraio 2026, successivamente anticipata all'11 dicembre 2025 con provvedimento del
30 ottobre 2025.
Nelle more della trattazione del giudizio, l'opponente e gli opposti hanno rappresentato che, a seguito dell'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione in data 24.06.2025, il ha provveduto al Parte_1 pagamento delle somme dovute ai signori , e e che, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 pertanto, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
in conseguenza di ciò, hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza dell'11.12.2025, i procuratori delle parti insistevano nelle superiori richieste già formulate con istanza scritta ed il giudice tratteneva la causa in decisione dando atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
*****
pagina 2 di 3 Conformemente alla congiunta richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avendo, infatti, il corrisposto le somme dovute alle odierne parti opposte è venuto meno Parte_1 il loro interesse ad una pronuncia di merito che sarebbe, quindi, inutiliter data.
Spese compensate in ragione dell'accordo sul punto delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Gallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Manuela Gallo
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Fabbricatore;
Parte_1
debitore opponente
E
e , rappresentati e difesi dall'avv. Franco Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Gencarelli;
creditori opposti
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli in data 02.02.2022 con cui i signori , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 gli intimavano il pagamento della complessiva somma di € 376.375,50, ponendo a fondamento
[...]
pagina 1 di 3 della pretesa la sentenza n. 276/2019, resa in loro favore dal Tribunale di Cosenza e confermata, a seguito di impugnazione, dalla Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 1016/2021.
Deduceva l'opponente la nullità e/o inammissibilità /inefficacia del precetto opposto per violazione degli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, in ragione del fatto che le somme richieste, essendo dovute per fatti verificatisi anteriormente alla dichiarazione di dissesto del (avvenuta con Pt_1 delibera del 27 dicembre 2016), rientrano nella competenza dell'organismo straordinario di liquidazione e sono, pertanto, soggette al divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive di all'art. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000; concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli posti alla base del precetto (sentenza del Tribunale di Cosenza n. 276/2019 e sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1016/2021) e, nel merito, la dichiarazione di inefficacia e/o nullità
e/o inammissibilità dell'atto di precetto per le ragioni esposte, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 4 giugno 2022, si costituivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e i quali, in via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'istanza di CP_3 Controparte_2 sospensione formulata dalla controparte nonché l'inammissibilità dell'azione proposta;
nel merito, deducevano l'infondatezza della stessa, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 27 febbraio 2023 l'avv. Fabbricatore rinunciava alla richiesta di sospensiva e il Giudice, su richiesta della parte opponente, concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con provvedimento del 10 novembre 2024 il Giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 febbraio 2026, successivamente anticipata all'11 dicembre 2025 con provvedimento del
30 ottobre 2025.
Nelle more della trattazione del giudizio, l'opponente e gli opposti hanno rappresentato che, a seguito dell'ordinanza resa dalla Corte di Cassazione in data 24.06.2025, il ha provveduto al Parte_1 pagamento delle somme dovute ai signori , e e che, Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 pertanto, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del presente giudizio;
in conseguenza di ciò, hanno chiesto concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
All'udienza dell'11.12.2025, i procuratori delle parti insistevano nelle superiori richieste già formulate con istanza scritta ed il giudice tratteneva la causa in decisione dando atto della rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
*****
pagina 2 di 3 Conformemente alla congiunta richiesta delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Avendo, infatti, il corrisposto le somme dovute alle odierne parti opposte è venuto meno Parte_1 il loro interesse ad una pronuncia di merito che sarebbe, quindi, inutiliter data.
Spese compensate in ragione dell'accordo sul punto delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Cosenza, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Manuela Gallo
pagina 3 di 3