Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1979, n. 262
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Sentenza 12 gennaio 1979

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Quando in un contratto preliminare di vendita le parti promittenti, dopo la definizione degli elementi essenziali della futura vendita, affidino all'arbitraggio di periti esclusivamente la Determinazione del prezzo, deve escludersi la conclusione del contratto definitivo di vendita, ove il promittente venditore manifesti la volonta di accettare la Determinazione del prezzo, che sia stata effettuata dai periti senza riferimento agli elementi essenziali stabiliti nel preliminare.*

Si ha affitto di fondo rustico quando il fondo, oggetto del contratto, venga considerato dai contraenti nella sua attitudine produttiva, ossia come mezzo per l'Esercizio di un'attivita imprenditoriale agricola. Cio non si verifica - ricorrendo l'ipotesi della locazione - quando una parte si obbliga a far godere all'altra, per un certo tempo e per un determinato corrispettivo, una striscia di terreno per l'installazione di un impianto di sciovia, giacche il terreno non e, in tal caso, considerato nella sua specifica attitudine produttiva. Di conseguenza, di tale fondo ne e permessa al conduttore la sublocazione a termini dell'art 1594 cod civ, non essendo applicabile la norma dell'art 1624 cod civ che vieta il subaffitto di fondi rustici.*

Alla pronuncia della sentenza ex art 2932 cod civ, in caso di inadempimento del promittente venditore all'Obbligo di concludere il contratto definitivo, in relazione al contratto preliminare di vendita di un'azienda, soggetta per il suo Esercizio a concessione amministrativa, non e di ostacolo l'obbligazione accessoria - contenuta nel preliminare -di rinuncia da parte del promittente venditore alla concessione amministrativa, a lui data per lo Esercizio dell'azienda promessa,trattandosi di una pattuizione del futuro contratto definitivo, in quanto la relativa obbligazione presuppone per il suo sorgere l'effettivo trasferimento dell'azienda e, quindi, viene ad esistenza solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza ex art 2932 cod civ, con la conseguenza che l'eventuale suo inadempimento da parte del venditore si puo verificare ed incidere solo nell'ambito del rapporto giuridico determinato dalla sentenza sostitutiva del consenso del promittente-venditore ed altresi solo in tale ambito puo produrre le conseguenze delle correlative sanzioni ex lege.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/01/1979, n. 262
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 262
    Data del deposito : 12 gennaio 1979

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