Art. 1.
Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.
Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.