Articolo 1 della Legge 9 marzo 1971, n. 35
Articolo 2
Versione
27 aprile 1971
Art. 1.
Le piante organiche del personale della magistratura addetto ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali sono stabilite dalla tabella A allegata alla presente legge.
Entrata in vigore il 27 aprile 1971