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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1309/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatrice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di divorzio congiunto promossa
DA
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
residente a [...], rappresentata e difesa, come da delega in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Andrea Bolner (c.f. ; fax 0461 CodiceFiscale_2
- 260450; pec , del foro di Trento, presso il cui studio in Email_1
Trento, corso 3 novembre n. 8 ha eletto domicilio;
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente a [...], rappresentato e difeso, come da delega in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Gabriele a Beccara (c.f. C.F._4
, pec fax: 0461 231537) del foro di Trento, presso
[...] Email_2
il cui studio in Trento, via Rosmini n. 45 ha eletto domicilio;
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili CONCLUSIONI: i ricorrenti chiedono concordemente che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 26-06-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 24-03-2025 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario a CA il 10-09-1992 (siccome registrato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CA al N° 35, Parte 2, Serie A, Anno 1992), e che dalla loro unione era nata la figlia
(a Trento, in data 09-09-1996), hanno adito il tribunale con ricorso congiunto Persona_1
ex art. 473-bis.51, c.p.c. per chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto n. 1708/2023 del 03/07/2023, pubblicato in data 04/07/2023, è stata omologata la separazione personale tra le parti.
All'udienza di cui in epigrafe, le parti hanno insistito per l'emissione della sentenza di divorzio alle condizioni dalle stesse concordate che qui si riportano: “1) disporre la cessazione degli effetti civile del matrimonio concordatario tra le parti celebrato a CA
(NA) in data 10.9.1992 il cui relativo atto è iscritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di CA al n. 35 P. 2 S. A dell'anno 1992, ordinando all'ufficiale di Stato Civile del
Comune di CA (NA) di procedere all'annotazione dell'emanando provvedimento;
2) nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti fra i coniugi ed ai fini del raggiungimento dell'accordo divorzile, il dr. si impegna a cedere Controparte_1
e trasferire, una volta decorso il termine di Legge per l'impugnazione della sentenza di divorzio ed entro 120 giorni da esso, la nuda proprietà alla figlia e l'usufrutto Persona_1
alla dr. ssa , la quale sin d'ora accetta, della propria quota di diritto di Parte_1 proprietà pari ad 1/2 dell'ex abitazione coniugale, immobile identificato tavolarmente dalla
P.M. 5, della p. ed. 561, PT 1317 II, in C.C. Terlago, già nella disponibilità e nel possesso esclusivo della dr. ssa , che ne gode in via esclusiva;
3) la casa coniugale, Parte_1 sita in HI (TN), via delle Valene n. 7, con arredi e corredi, rimarrà pertanto in uso alla dr. ssa che vi seguiterà a vivere;
Parte_1 4) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e con l'adempimento di quanto sopra riconoscono di avere regolamentato ogni aspetto economico-patrimoniale tra loro intercorso
e di non avere più nulla a che pretendere a qualunque titolo o ragione l'uno dall'altro in ordine ai pregressi rapporti. 5) spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 L.P”.
Orbene, ciò posto, si ritiene che la domanda di divorzio sia fondata e che, dunque, la stessa sia meritevole di accoglimento.
Il procedimento di separazione è stato, in particolare, definito con provvedimento n.
1708/2023 del 03/07/2023, e, dal momento della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato, si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n.
898/70.
È, inoltre, pacifico che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo tra le parti, provvede in conformità.
Per quanto attiene, infine, alle spese di lite, nulla deve disporsi sulle stesse, avendo le parti regolamentato, tramite accordo, anche tale profilo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 24-03-2025 così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA il 10-09-1992
(siccome registrato nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CA al N° 35, Parte
2, Serie A, Anno 1992) tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle Controparte_1 parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 giugno 2025
Si comunichi.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi