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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1960 del R.G.A.C. per l'anno
2023 e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) (C.F. C.F._3 Parte_4
) (C.F. C.F._4 Parte_5
) con l'avvocato CARNEVALE STEFANO C.F._5
C.F._6
ATTORI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DIANA CARLO P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA ENAUDI, 11 09127 CAGLIARI presso il difensore avv. DIANA CARLO
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale accogliere nei confronti di
[...]
(P. IVA Controparte_1
– C. F. ) con sede legale in Sassari, via P.IVA_2 P.IVA_1
Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume), in persona del legale rappresentante pro tempore le seguenti domande e dunque voglia, così provvedere:
- accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. è Pt_1
riconducibile ad un comportamento colposo della
[...]
e comunque alla violazione Controparte_1
degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso
(salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese e competenze, anche del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. a distrarsi.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare il ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto così come ogni conseguente domanda proposta nei Contr confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della
IN VIA SUBORDINATA
2) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente la responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura il Sig. Parte_6
, previo accertamento del rilievo concausale nella
[...]
determinazione
2 dell'evento nefasto delle pregresse morbilità del medesimo
[...]
, escludere la sussistenza del danno non Parte_6
patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale per ritenere sussistente il danno da perdita anticipata della vita (c.d. premorienza) ovvero da lesione della aspettativa di vita (c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza) e, per l'effetto quantificare il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c.
IN OGNI CASO
3) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano ricorso ex Parte_4 Parte_5
art 281 decies cpc e chiedevano che Controparte_1
Contr
(in seguito venisse condannata al risarcimento del danno
[...]
non patrimoniale patito dagli attori in esito al decesso del proprio congiunto , avvenuto durante il ricovero Parte_6
presso l'Ospedale Sirai di Carbonia.
A sostegno della propria domanda allegavano di aver introdotto il giudizio con il procedimento semplificato in quanto i fatti di causa non erano controversi ed erano provati per documenti.
In particolare, esponevano che “accedeva il Parte_6
giorno 1/9/2017 presso il P.S. dell'Ospedale Sirai di Carbonia e in tale nosocomio decedeva alle ore 12:20 del 12/9/2017 per “arresto respiratorio in paziente con insufficienza respiratoria secondaria e versamento pleurico in fratture costali multiple, ictus cerebellare ischemico in territorio di PICA e SCA sinistra, ematoma subdurale emorragico bilaterale, frattura del seno mascellare destro seno
3 frontale ad orbita sinistra, frattura del collo femore e gomito sinistro
e trauma cranico e toracico”.
Deducevano che in quell'occasione il signor era vigile Pt_1
scarsamente collaborante e in condizioni generali scadute e che, in esito agli esami, veniva ricoverato presso la UO di Chirurgia in codice giallo;
tuttavia per mancanza di posti letto veniva condotto in ortopedia, trasferitovi dal P.S. alle ore 6:10 dello stesso giorno.
Allegavano che dall'esame del diario clinico era emerso che il paziente “nonostante la presenza della spondina si butta dal letto senza riportare traumi visibili, pz scontroso e violento, avv.ta telefonicamente la dott.ssa . Alle ore 9:30 in diaria medica si Per_1
legge “pz agitato. Si chiede l'assistenza di un familiare. Agitato risponde allo stimolo verbale;
che, in esito alla visita neurologica del 1.9.2017, il paziente risultava apparentemente tranquillo;
che il giorno successivo, in esito a rivalutazione neurologica, il paziente risultava agitato e disorientato e che dal diario infermieristico emergeva che “tenta di saltare le sponde. Chiamata la chirurgia … riferiamo che il pz è ingestibile. Al momento della somministrazione della terapia siamo sprovvisti del farmaco LP … avvisati parenti che mi informano che arriveranno tra circa un'ora. Al mio rientro in camera il pz non era più presente, cerco nel bagno e successivamente nel balcone dove vedo che il paziente che veniva soccorso dal personale della rianimazione e del PS nel terreno sottostante”.
Ciò premesso allegavano che il aveva eluso la sorveglianza in Pt_1
reparto, aveva raggiunto il balcone della propria stanza e da lì era precipitato subendo gravi lesioni e fratture che determinavano un quadro clinico così grave da condurre il paziente al decesso in data
12.9.2017.
4 Gli attori sostenevano che il decesso era riconducibile alla caduta dal balcone in ospedale e dunque all'omesso controllo da parte del personale della struttura presso la quale era ricoverato.
In particolare, esponevano che le condizioni del paziente al momento del ricovero avrebbero dovuto suggerire la necessità del contenimento e di una maggiore assistenza prevista per i pazienti a rischio caduta, che invece non era stata prestata.
A sostegno della propria tesi depositavano la relazione peritale del prof nel procedimento penale, il quale aveva concluso : Per_2
“…pertanto il non risulta essere stato valutato idoneamente sia Pt_1
per il suo elevato rischio di caduta, evidenza nel caso concreta essendo la motivazione per la quale era stato ricoverato, sia per le sue condizioni psichiche che lo rendevano a rischio concreto di azioni anche rischiose per la vita….Tuttavia, nonostante queste caratteristiche permettessero di collocare il Vigo tra i pazienti meritevoli di un'attenta valutazione, nessun test e nessuna scala venivano impiegati per stratificare il suo rischio”.
Gli attori precisavano di aver effettuato queste allegazioni nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e allegavano che Contr si era costituita ed aveva chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Il procedimento di accertamento tecnico si era concluso con il deposito della relazione peritale che aveva accertato la responsabilità della struttura poiché era stata omessa un'adeguata valutazione del quadro psichico del paziente e non era stata predisposta un'adeguata assistenza, con la conseguenza che la caduta e le lesioni che avevano portato al decesso dovevano essere ricondotte causalmente al Contr comportamento negligente di
5 Con il presente procedimento i ricorrenti allegavano l'inesatto Contr adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di e chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Sostenevano che il pregiudizio era costituito dallo “stress emotivo e sofferenza per il senso della provvisorietà rispetto l'evoluzione della malattia, l'influenza di tutto ciò nella sfera personale e familiare che ha generato una eclatante lesione della vita ed un danno quale estrinsecazione fondamentale della personalità individuale ex art. 2
Cost., nonché espressione del più generale diritto alla salute, intesa questa come complessiva integrità psicofisica ex art. 32 Cost.”e precisavano che gli eventi descritti avevano alterato il ménage quotidiano di ricorrenti determinando un globale sovvertimento dello stile di vita precedente e della qualità di vita.
Chiedevano dunque il risarcimento come di seguito indicato: la somma massima di € 336.500,00 per ogni figlio e l'importo massimo di € 146.120,00 per ogni nipote, PER UN TOTALE DI €
1.301.740,00.
In subordine, precisavano che il figlio era Parte_6
convivente con il padre al momento del decesso e che tutti i restanti attori avevano patito un grave pregiudizio per la perdita del proprio congiunto e chiedevano dunque il riconoscimento di un danno complessivo di euro 869.285,80. Cont si costituiva nel presente giudizio e contestava la domanda precisando che il procedimento penale si era concluso con un provvedimento di archiviazione da parte del GIP del Tribunale di
Cagliari e che di conseguenza non esisteva alcuna prova, nel presente Contr giudizio, di una condotta colposa di e di un suo rapporto causale con il decesso del IG . Parte_6
6 Esponeva inoltre che non era stata fornita alcuna prova del pregiudizio patito dai singoli attori.
Chiedeva dunque il rigetto dell'avversa domanda.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che la fattispecie di responsabilità in esame nel presente giudizio è del tutto distinta rispetto a quella penale con la conseguenza l'esclusione della responsabilità penale dei sanitari non esclude la responsabilità civile dell'azienda sanitaria.
E' necessario premettere che ove, come nel caso in esame, gli attori lamentino un danno derivante dalla perdita di un congiunto conseguente a malpractice medica, mentre “la responsabilità incombente sulla struttura sanitaria ha natura contrattuale, la lesione subìta dai parenti del degente defunto per la perdita o la lesione del rapporto parentale ha invece natura extracontrattuale, non estendendosi gli effetti protettivi del contatto sociale di spedalità a coloro che non rivestono la qualità di parte negoziale.” Tribunale
Ivrea sez. I, 26/09/2024, n.1097
Più precisamente “i danni 'jure hereditatis' sono quelli patìti direttamente dal paziente, ma fatti valere dai congiunti dopo il decesso del parente. Tali lesioni presuppongono una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria che comporta, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che il danneggiato deve dimostrare il contratto di spedalità e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) ed il relativo nesso di causalità, mentre resta a carico dell'ente la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia dipeso da un evento imprevisto ed imprevedibile. Al contrario, le
7 pretese azionate 'jure proprio' dai parenti della persona deceduta si fondano su una responsabilità tipicamente aquiliana, posto che
l'attore, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria, può far valere la violazione del solo dovere generico del
'neminem laedere'. ( Cass n 14471/2022, Trib.Vicenza sez. I,
15/02/2023, n.357).
Dalle precedenti considerazioni discende che, quanto al danno extracontrattuale, spetta ai parenti del paziente deceduto provare il danno-evento, il nesso di causalità tra la asserita negligenza assunta dall'ente ospedaliero ed i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente.
Gli attori lamentano il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale da inquadrare nell'ipotesi della responsabilità extracontrattuale. Contr La responsabilità della andrà invece accertata quale responsabilità contrattuale.
*** Contro Sulla responsabilità di
Dall'esame della relazione depositata nel procedimento di Contr accertamento tecnico preventivo emerga l'inadempimento di poiché, nonostante il paziente immediatamente dopo il ricovero, si mostrasse agitato e non collaborante, i sanitari non avevano disposto un accertamento psichiatrico “per escludere e, in ipotesi, trattare, un quadro di verosimile Delirium”.
Secondo il collegio peritale tale accertamento risultava tanto più opportuno alla luce delle condizioni cliniche del paziente al momento del ricovero “affetto da cardiopatia ischemica ed ipertensione arteriosa, BPCO ed esiti di pregresso trauma cranico con malacia cortico-sottocorticale, sulla base di un globale quadro di vasculopatia
8 cerebrale appariva scarsamente collaborante ed in condizioni generali scadute.”
Non solo, tale omissione era proseguita anche dopo la prima caduta dal letto del paziente che aveva tentato di raggiungere il bagno in autonomia scavalcando le sponde.
Il collegio peritale aveva così concluso “ si ritiene che l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti del sig. sia stata connotata da Pt_1
negligenza per non aver valutato adeguatamente un soggetto anziano multiproblematico (recente traumatismo, degenerazione cerebrovascolare, ipovedente, ipoacusico, con importanti difficoltà deambulatorie), confinato improvvisamente in un ambiente nuovo e diverso, condizione che ha ulteriormente compromesso lo stato cognitivo e non aver dunque correttamente ponderato il rischio cadute.”
Alla luce degli accertamenti detti, rilevato che pacificamente gli accertamenti indicati dai consulenti non sono stati compiuti dai Contr sanitari, si deve concludere che non ha correttamente adempiuto il contratto di spedalità concluso con il signor . Parte_6
Sul punto si richiamano i principi in tema di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore deve limitarsi a dedurre e provare il titolo contrattuale su cui la pretesa è fondata limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare di aver regolarmente i propri obblighi. Contr A fronte delle contestazioni degli attori, non ha provato il proprio regolare adempimento con la conseguenza deve ritenersi provato l'inadempimento del convenuto.
***
Sul danno parentale
9 Come già detto la domanda trova il proprio titolo nella responsabilità extracontrattuale non essendo gli odierni attori parte del contratto di spedalità con ATS.
Gli attori, infatti, agiscono iure proprio quali congiunti della vittima primaria in conseguenza della malpractice medica, cioè Contr dell'inadempimento contrattuale di
Devono dunque trovare applicazione i principi di cui agli artt 2043 e
2059 cc con la conseguenza che sui congiunti grava l'onere di provare la condotta colposa oltre al danno e alla sua derivazione eziologica dalla condotta.
Quanto al rapporto di causalità si ritiene provato il nesso di causalità Contr materiale (artt 40 e 41 cp) tra la condotta colposa di che ha integrato l'inadempimento contrattuale, ed il danno patito dagli attori e consistente nella perdita del proprio familiare.
Sul punto va precisato che, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, se è vero che la verifica eziologica nel giudizio civile è regolata dagli artt 40 e 41 cp, è vero anche che nel giudizio civile tale verifica deve essere compiuta attraverso un criterio necessariamente probabilistico fondato sulla regola del “più probabile che non” e dunque non sulla base di calcoli meramente statistici, ma sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza (ex multis
Cass n 13872/2020, Cass n 3390/2025).
La relazione peritale depositata nel procedimento penale e quella depositata nel procedimento di accertamento tecnico hanno accertato che il decesso è stato conseguenza delle gravi lesioni riportate in seguito alla caduta dal balcone durante il ricovero, evento che si è verificato a causa delle condizioni cognitive gravemente compromesse del paziente ricoverato in seguito ad un trauma, in età avanzata e con precedenti problemi ischemici, situazione aggravata dal ricovero.
10 Si deve concludere che il mancato adeguato trattamento del paziente sotto il profilo psichiatrico ha determinato, con ragionevole certezza, la sua caduta e, quale ulteriore conseguenza, l'evento infausto.
Né le considerazioni di ATS relative alla presenza di concause quali le patologie preesistenti e l'età avanzata portano a conclusioni diverse poiché l'evento morte oggetto del presente giudizio è stato conseguenza delle lesioni riportate in esito alla caduta quale causa nettamente prevalente.
Quanto alla causalità giuridica (artt 1223, 1225, 1227 cc) si rileva che gli attori, facendo valere il diritto iure proprio, lamentano la lesione della sfera intangibile degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonchè dell'inviolabilità della persona nell'ambito della famiglia come tutelati dagli artt 2, 29 e 30 Cost.
Più precisamente gli attori lamentano il pregiudizio conseguente all'irreversibile perdita del godimento del congiunto quale danno conseguenza del comportamento illecito di ATS.
E' ovvio che, quale pregiudizio non patrimoniale è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato.
Ai fini probatori la prova potrà essere fornita anche per presunzioni sulla base di elementi obiettivi forniti dal danneggiato quali l'intensità del vincolo familiare, la convivenza, le abitudini di vita, l'età della vittima primaria e quelle dei superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi, e ogni altra circostanza idonea a provare, seppure presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, il pregiudizio subito per la perdita della relazione parentale.
Tutto ciò premesso si osserva che gli attori sono legati da un rapporto parentale con il de cuius e, in particolare:
, , sono figli del Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_6
11 era convivente con il de cuius;
Parte_4
(figlio di e (figlia di ) Parte_2 Pt_1 Parte_5 Pt_3
sono nipoti.
Si deve concludere che, sussistendo un rapporto parentale stretto, deve ritenersi dimostrato in via presuntiva e in assenza di prova contraria, un pregiudizio non patrimoniale patito dai predetti in esito alla scomparsa del Parte_6
Quanto alla quantificazione del danno, da effettuarsi in via equitativa ai sensi degli artt 1226 e 2056 cc, si farà riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma poiché i criteri di liquidazione ivi richiamati possono ritenersi conformi ai principi di diritto enunciati nella sentenza della corte di Cassazione n 10579/2021 e come tali utilizzabili da giudice al fine di determinare una liquidazione equa uniforme e prevedibile del danno non patrimoniale.
Si ritiene infatti che, in linea con i principi di diritto enunciati nella sentenza citata, che puntano a garantire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il sistema proposto dalle Tabelle di Roma consenta una migliore e più completa valutazione della fattispecie concreta poiché prevede una valutazione a punti, lasciando un margine di discrezionalità sull'importo finale in ragione della particolarità della situazione.
Tutto ciò premesso si ritiene di poter quantificare il danno come di seguito indicato:
Parte_1
Il congiunto ha 55 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
12 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 2,5
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 21,5
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, rilevato che alcuna prova in relazione al particolare rapporto in essere con la vittima è stata fornita, si ritiene di ridurre il punteggio al minimo e dunque a
10,75 riconoscendo il risarcimento in misura di euro 122.078,61.
Parte_3
Il congiunto ha 56 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 2,5
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 21,5
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, rilevato che alcuna prova in relazione al particolare rapporto in essere con la vittima è stata fornita, si ritiene di ridurre il punteggio al minimo e dunque a
10,75 riconoscendo il risarcimento in misura di euro 122.078,61.
13
Parte_4
Il congiunto ha 47 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun altro convivente del congiunto.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3
Punti in base all'età della vittima 1
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 29
IMPORTO del RISARCIMENTO € 329.328,35
Parte_2
Il congiunto ha 28 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età del nipote 4
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 11
14 Poichè il nipote non era convivente con la vittima, non era convivente e considerata l'assenza di elementi anche indiziari che possano consentire di determinare il rapporto intercorrente tra i congiunti, si ritiene di ridurre il punteggio totale in misura di ½ e dunque di riconoscere di 5,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad euro € 62.458,83.
Parte_5
Il congiunto ha 37 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età del nipote 3,5
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 10,5
Poichè il nipote non era convivente con la vittima e considerata l'assenza di elementi anche indiziari che possano consentire di determinare il rapporto intercorrente tra i congiunti, si ritiene di ridurre il punteggio e di riconoscere 5,25 con un importo totale del risarcimento di euro 59.619,79.
Non si ritiene di riconoscere ulteriori punti non essendo stato dedotto e soprattutto, provato alcunchè in relazione alla particolare intensità della relazione parentale, neppure in termini di prova indiretta.
15 La prova testimoniale non è stata capitolata e di conseguenza non poteva essere ammessa.
Se anche si dovesse ritenere che la capitolazione sia riferita alle circostanze indicate alla pagina 21 si rileva che le deduzioni sono generiche non essendo riferite con precisione ai singoli attori e ai singoli rapporti con il de cuius.
La patologia certificata con riferimento ad non è Parte_1
collegata in alcun modo alla perdita parentale e quindi non può essere valutata ai fini della liquidazione del danno.
***
Tutto ciò premesso, accertata la responsabilità del convenuto ed il nesso causale con il danno patito dagli attori, liquida il pregiudizio in complessivi euro 695.564,19.
Gli importi riconosciuti sono stati liquidati ai valori attuali, dovranno dunque essere devalutati alla data del fatto lesivo al fine di individuare il valore monetario dell'epoca su cui calcolare rivalutazione e interessi.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così determinate decorreranno gli interessi legali fino al saldo.
Il convenuto dovrà essere condannato al pagamento delle somme come determinate e dovrà inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute dagli attori e relative alla consulenza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, come liquidata.
Le spese del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
16 accertata la responsabilità del convenuto ed il nesso causale con il danno patito dagli attori, liquida il pregiudizio in complessivi euro
695.564,19.
Gli importi riconosciuti sono stati liquidati ai valori attuali, dovranno dunque essere devalutati alla data del fatto lesivo al fine di individuare il valore monetario dell'epoca su cui calcolare rivalutazione e interessi.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così determinate decorreranno gli interessi legali fino al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento della somma risultante all'esito in favore dei singoli attori nei limiti indicati in parte motiva.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese relative alla consulenza tecnica nel giudizio di accertamento.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida come di seguito indicato:
Accertamento tecnico preventivo
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.764,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.890,00
Fase istruttoria, valore medio: € 3.037,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.691,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Giudizio di merito
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
17 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00 oltre spese Iva e cpa come per legge.
Dispone la distrazione in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Sassari li 09/04/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia civile iscritta al n. 1960 del R.G.A.C. per l'anno
2023 e promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) (C.F. C.F._3 Parte_4
) (C.F. C.F._4 Parte_5
) con l'avvocato CARNEVALE STEFANO C.F._5
C.F._6
ATTORI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. DIANA CARLO P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA ENAUDI, 11 09127 CAGLIARI presso il difensore avv. DIANA CARLO
CONVENUTO
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
All'udienza del 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Per gli attori:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale accogliere nei confronti di
[...]
(P. IVA Controparte_1
– C. F. ) con sede legale in Sassari, via P.IVA_2 P.IVA_1
Enrico Costa, 57 (Piazza Fiume), in persona del legale rappresentante pro tempore le seguenti domande e dunque voglia, così provvedere:
- accertare e dichiarare che il danno subito dal sig. è Pt_1
riconducibile ad un comportamento colposo della
[...]
e comunque alla violazione Controparte_1
degli obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito dai ricorrenti nella misura indicata in ricorso
(salvo diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia) oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria di spese e competenze, anche del procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. a distrarsi.
Per il convenuto:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così provvedere:
1) rigettare il ricorso ex art. 281 decies e segg. c.p.c. perché infondato in fatto e in diritto così come ogni conseguente domanda proposta nei Contr confronti della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della
IN VIA SUBORDINATA
2) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente la responsabilità professionale dei sanitari che ebbero in cura il Sig. Parte_6
, previo accertamento del rilievo concausale nella
[...]
determinazione
2 dell'evento nefasto delle pregresse morbilità del medesimo
[...]
, escludere la sussistenza del danno non Parte_6
patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale per ritenere sussistente il danno da perdita anticipata della vita (c.d. premorienza) ovvero da lesione della aspettativa di vita (c.d. danno da perdita di chance di sopravvivenza) e, per l'effetto quantificare il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c.
IN OGNI CASO
3) condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano ricorso ex Parte_4 Parte_5
art 281 decies cpc e chiedevano che Controparte_1
Contr
(in seguito venisse condannata al risarcimento del danno
[...]
non patrimoniale patito dagli attori in esito al decesso del proprio congiunto , avvenuto durante il ricovero Parte_6
presso l'Ospedale Sirai di Carbonia.
A sostegno della propria domanda allegavano di aver introdotto il giudizio con il procedimento semplificato in quanto i fatti di causa non erano controversi ed erano provati per documenti.
In particolare, esponevano che “accedeva il Parte_6
giorno 1/9/2017 presso il P.S. dell'Ospedale Sirai di Carbonia e in tale nosocomio decedeva alle ore 12:20 del 12/9/2017 per “arresto respiratorio in paziente con insufficienza respiratoria secondaria e versamento pleurico in fratture costali multiple, ictus cerebellare ischemico in territorio di PICA e SCA sinistra, ematoma subdurale emorragico bilaterale, frattura del seno mascellare destro seno
3 frontale ad orbita sinistra, frattura del collo femore e gomito sinistro
e trauma cranico e toracico”.
Deducevano che in quell'occasione il signor era vigile Pt_1
scarsamente collaborante e in condizioni generali scadute e che, in esito agli esami, veniva ricoverato presso la UO di Chirurgia in codice giallo;
tuttavia per mancanza di posti letto veniva condotto in ortopedia, trasferitovi dal P.S. alle ore 6:10 dello stesso giorno.
Allegavano che dall'esame del diario clinico era emerso che il paziente “nonostante la presenza della spondina si butta dal letto senza riportare traumi visibili, pz scontroso e violento, avv.ta telefonicamente la dott.ssa . Alle ore 9:30 in diaria medica si Per_1
legge “pz agitato. Si chiede l'assistenza di un familiare. Agitato risponde allo stimolo verbale;
che, in esito alla visita neurologica del 1.9.2017, il paziente risultava apparentemente tranquillo;
che il giorno successivo, in esito a rivalutazione neurologica, il paziente risultava agitato e disorientato e che dal diario infermieristico emergeva che “tenta di saltare le sponde. Chiamata la chirurgia … riferiamo che il pz è ingestibile. Al momento della somministrazione della terapia siamo sprovvisti del farmaco LP … avvisati parenti che mi informano che arriveranno tra circa un'ora. Al mio rientro in camera il pz non era più presente, cerco nel bagno e successivamente nel balcone dove vedo che il paziente che veniva soccorso dal personale della rianimazione e del PS nel terreno sottostante”.
Ciò premesso allegavano che il aveva eluso la sorveglianza in Pt_1
reparto, aveva raggiunto il balcone della propria stanza e da lì era precipitato subendo gravi lesioni e fratture che determinavano un quadro clinico così grave da condurre il paziente al decesso in data
12.9.2017.
4 Gli attori sostenevano che il decesso era riconducibile alla caduta dal balcone in ospedale e dunque all'omesso controllo da parte del personale della struttura presso la quale era ricoverato.
In particolare, esponevano che le condizioni del paziente al momento del ricovero avrebbero dovuto suggerire la necessità del contenimento e di una maggiore assistenza prevista per i pazienti a rischio caduta, che invece non era stata prestata.
A sostegno della propria tesi depositavano la relazione peritale del prof nel procedimento penale, il quale aveva concluso : Per_2
“…pertanto il non risulta essere stato valutato idoneamente sia Pt_1
per il suo elevato rischio di caduta, evidenza nel caso concreta essendo la motivazione per la quale era stato ricoverato, sia per le sue condizioni psichiche che lo rendevano a rischio concreto di azioni anche rischiose per la vita….Tuttavia, nonostante queste caratteristiche permettessero di collocare il Vigo tra i pazienti meritevoli di un'attenta valutazione, nessun test e nessuna scala venivano impiegati per stratificare il suo rischio”.
Gli attori precisavano di aver effettuato queste allegazioni nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e allegavano che Contr si era costituita ed aveva chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
Il procedimento di accertamento tecnico si era concluso con il deposito della relazione peritale che aveva accertato la responsabilità della struttura poiché era stata omessa un'adeguata valutazione del quadro psichico del paziente e non era stata predisposta un'adeguata assistenza, con la conseguenza che la caduta e le lesioni che avevano portato al decesso dovevano essere ricondotte causalmente al Contr comportamento negligente di
5 Con il presente procedimento i ricorrenti allegavano l'inesatto Contr adempimento dell'obbligazione contrattuale da parte di e chiedevano il risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Sostenevano che il pregiudizio era costituito dallo “stress emotivo e sofferenza per il senso della provvisorietà rispetto l'evoluzione della malattia, l'influenza di tutto ciò nella sfera personale e familiare che ha generato una eclatante lesione della vita ed un danno quale estrinsecazione fondamentale della personalità individuale ex art. 2
Cost., nonché espressione del più generale diritto alla salute, intesa questa come complessiva integrità psicofisica ex art. 32 Cost.”e precisavano che gli eventi descritti avevano alterato il ménage quotidiano di ricorrenti determinando un globale sovvertimento dello stile di vita precedente e della qualità di vita.
Chiedevano dunque il risarcimento come di seguito indicato: la somma massima di € 336.500,00 per ogni figlio e l'importo massimo di € 146.120,00 per ogni nipote, PER UN TOTALE DI €
1.301.740,00.
In subordine, precisavano che il figlio era Parte_6
convivente con il padre al momento del decesso e che tutti i restanti attori avevano patito un grave pregiudizio per la perdita del proprio congiunto e chiedevano dunque il riconoscimento di un danno complessivo di euro 869.285,80. Cont si costituiva nel presente giudizio e contestava la domanda precisando che il procedimento penale si era concluso con un provvedimento di archiviazione da parte del GIP del Tribunale di
Cagliari e che di conseguenza non esisteva alcuna prova, nel presente Contr giudizio, di una condotta colposa di e di un suo rapporto causale con il decesso del IG . Parte_6
6 Esponeva inoltre che non era stata fornita alcuna prova del pregiudizio patito dai singoli attori.
Chiedeva dunque il rigetto dell'avversa domanda.
In diritto
La domanda è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Va premesso che la fattispecie di responsabilità in esame nel presente giudizio è del tutto distinta rispetto a quella penale con la conseguenza l'esclusione della responsabilità penale dei sanitari non esclude la responsabilità civile dell'azienda sanitaria.
E' necessario premettere che ove, come nel caso in esame, gli attori lamentino un danno derivante dalla perdita di un congiunto conseguente a malpractice medica, mentre “la responsabilità incombente sulla struttura sanitaria ha natura contrattuale, la lesione subìta dai parenti del degente defunto per la perdita o la lesione del rapporto parentale ha invece natura extracontrattuale, non estendendosi gli effetti protettivi del contatto sociale di spedalità a coloro che non rivestono la qualità di parte negoziale.” Tribunale
Ivrea sez. I, 26/09/2024, n.1097
Più precisamente “i danni 'jure hereditatis' sono quelli patìti direttamente dal paziente, ma fatti valere dai congiunti dopo il decesso del parente. Tali lesioni presuppongono una responsabilità di natura contrattuale in capo alla struttura sanitaria che comporta, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio, che il danneggiato deve dimostrare il contratto di spedalità e l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) ed il relativo nesso di causalità, mentre resta a carico dell'ente la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che il danno sia dipeso da un evento imprevisto ed imprevedibile. Al contrario, le
7 pretese azionate 'jure proprio' dai parenti della persona deceduta si fondano su una responsabilità tipicamente aquiliana, posto che
l'attore, in mancanza di un rapporto negoziale diretto con la struttura sanitaria, può far valere la violazione del solo dovere generico del
'neminem laedere'. ( Cass n 14471/2022, Trib.Vicenza sez. I,
15/02/2023, n.357).
Dalle precedenti considerazioni discende che, quanto al danno extracontrattuale, spetta ai parenti del paziente deceduto provare il danno-evento, il nesso di causalità tra la asserita negligenza assunta dall'ente ospedaliero ed i profili di colpa ascrivibili allo stesso ente.
Gli attori lamentano il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale da inquadrare nell'ipotesi della responsabilità extracontrattuale. Contr La responsabilità della andrà invece accertata quale responsabilità contrattuale.
*** Contro Sulla responsabilità di
Dall'esame della relazione depositata nel procedimento di Contr accertamento tecnico preventivo emerga l'inadempimento di poiché, nonostante il paziente immediatamente dopo il ricovero, si mostrasse agitato e non collaborante, i sanitari non avevano disposto un accertamento psichiatrico “per escludere e, in ipotesi, trattare, un quadro di verosimile Delirium”.
Secondo il collegio peritale tale accertamento risultava tanto più opportuno alla luce delle condizioni cliniche del paziente al momento del ricovero “affetto da cardiopatia ischemica ed ipertensione arteriosa, BPCO ed esiti di pregresso trauma cranico con malacia cortico-sottocorticale, sulla base di un globale quadro di vasculopatia
8 cerebrale appariva scarsamente collaborante ed in condizioni generali scadute.”
Non solo, tale omissione era proseguita anche dopo la prima caduta dal letto del paziente che aveva tentato di raggiungere il bagno in autonomia scavalcando le sponde.
Il collegio peritale aveva così concluso “ si ritiene che l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti del sig. sia stata connotata da Pt_1
negligenza per non aver valutato adeguatamente un soggetto anziano multiproblematico (recente traumatismo, degenerazione cerebrovascolare, ipovedente, ipoacusico, con importanti difficoltà deambulatorie), confinato improvvisamente in un ambiente nuovo e diverso, condizione che ha ulteriormente compromesso lo stato cognitivo e non aver dunque correttamente ponderato il rischio cadute.”
Alla luce degli accertamenti detti, rilevato che pacificamente gli accertamenti indicati dai consulenti non sono stati compiuti dai Contr sanitari, si deve concludere che non ha correttamente adempiuto il contratto di spedalità concluso con il signor . Parte_6
Sul punto si richiamano i principi in tema di responsabilità contrattuale secondo cui il creditore deve limitarsi a dedurre e provare il titolo contrattuale su cui la pretesa è fondata limitandosi ad allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare di aver regolarmente i propri obblighi. Contr A fronte delle contestazioni degli attori, non ha provato il proprio regolare adempimento con la conseguenza deve ritenersi provato l'inadempimento del convenuto.
***
Sul danno parentale
9 Come già detto la domanda trova il proprio titolo nella responsabilità extracontrattuale non essendo gli odierni attori parte del contratto di spedalità con ATS.
Gli attori, infatti, agiscono iure proprio quali congiunti della vittima primaria in conseguenza della malpractice medica, cioè Contr dell'inadempimento contrattuale di
Devono dunque trovare applicazione i principi di cui agli artt 2043 e
2059 cc con la conseguenza che sui congiunti grava l'onere di provare la condotta colposa oltre al danno e alla sua derivazione eziologica dalla condotta.
Quanto al rapporto di causalità si ritiene provato il nesso di causalità Contr materiale (artt 40 e 41 cp) tra la condotta colposa di che ha integrato l'inadempimento contrattuale, ed il danno patito dagli attori e consistente nella perdita del proprio familiare.
Sul punto va precisato che, secondo il consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, se è vero che la verifica eziologica nel giudizio civile è regolata dagli artt 40 e 41 cp, è vero anche che nel giudizio civile tale verifica deve essere compiuta attraverso un criterio necessariamente probabilistico fondato sulla regola del “più probabile che non” e dunque non sulla base di calcoli meramente statistici, ma sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza (ex multis
Cass n 13872/2020, Cass n 3390/2025).
La relazione peritale depositata nel procedimento penale e quella depositata nel procedimento di accertamento tecnico hanno accertato che il decesso è stato conseguenza delle gravi lesioni riportate in seguito alla caduta dal balcone durante il ricovero, evento che si è verificato a causa delle condizioni cognitive gravemente compromesse del paziente ricoverato in seguito ad un trauma, in età avanzata e con precedenti problemi ischemici, situazione aggravata dal ricovero.
10 Si deve concludere che il mancato adeguato trattamento del paziente sotto il profilo psichiatrico ha determinato, con ragionevole certezza, la sua caduta e, quale ulteriore conseguenza, l'evento infausto.
Né le considerazioni di ATS relative alla presenza di concause quali le patologie preesistenti e l'età avanzata portano a conclusioni diverse poiché l'evento morte oggetto del presente giudizio è stato conseguenza delle lesioni riportate in esito alla caduta quale causa nettamente prevalente.
Quanto alla causalità giuridica (artt 1223, 1225, 1227 cc) si rileva che gli attori, facendo valere il diritto iure proprio, lamentano la lesione della sfera intangibile degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonchè dell'inviolabilità della persona nell'ambito della famiglia come tutelati dagli artt 2, 29 e 30 Cost.
Più precisamente gli attori lamentano il pregiudizio conseguente all'irreversibile perdita del godimento del congiunto quale danno conseguenza del comportamento illecito di ATS.
E' ovvio che, quale pregiudizio non patrimoniale è un danno conseguenza che deve essere allegato e provato dal danneggiato.
Ai fini probatori la prova potrà essere fornita anche per presunzioni sulla base di elementi obiettivi forniti dal danneggiato quali l'intensità del vincolo familiare, la convivenza, le abitudini di vita, l'età della vittima primaria e quelle dei superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi, e ogni altra circostanza idonea a provare, seppure presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, il pregiudizio subito per la perdita della relazione parentale.
Tutto ciò premesso si osserva che gli attori sono legati da un rapporto parentale con il de cuius e, in particolare:
, , sono figli del Parte_1 Parte_3 Parte_4 [...]
Pt_6
11 era convivente con il de cuius;
Parte_4
(figlio di e (figlia di ) Parte_2 Pt_1 Parte_5 Pt_3
sono nipoti.
Si deve concludere che, sussistendo un rapporto parentale stretto, deve ritenersi dimostrato in via presuntiva e in assenza di prova contraria, un pregiudizio non patrimoniale patito dai predetti in esito alla scomparsa del Parte_6
Quanto alla quantificazione del danno, da effettuarsi in via equitativa ai sensi degli artt 1226 e 2056 cc, si farà riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma poiché i criteri di liquidazione ivi richiamati possono ritenersi conformi ai principi di diritto enunciati nella sentenza della corte di Cassazione n 10579/2021 e come tali utilizzabili da giudice al fine di determinare una liquidazione equa uniforme e prevedibile del danno non patrimoniale.
Si ritiene infatti che, in linea con i principi di diritto enunciati nella sentenza citata, che puntano a garantire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il sistema proposto dalle Tabelle di Roma consenta una migliore e più completa valutazione della fattispecie concreta poiché prevede una valutazione a punti, lasciando un margine di discrezionalità sull'importo finale in ragione della particolarità della situazione.
Tutto ciò premesso si ritiene di poter quantificare il danno come di seguito indicato:
Parte_1
Il congiunto ha 55 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
12 SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 2,5
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 21,5
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, rilevato che alcuna prova in relazione al particolare rapporto in essere con la vittima è stata fornita, si ritiene di ridurre il punteggio al minimo e dunque a
10,75 riconoscendo il risarcimento in misura di euro 122.078,61.
Parte_3
Il congiunto ha 56 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 2,5
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 21,5
Poichè il figlio non era convivente con la vittima, rilevato che alcuna prova in relazione al particolare rapporto in essere con la vittima è stata fornita, si ritiene di ridurre il punteggio al minimo e dunque a
10,75 riconoscendo il risarcimento in misura di euro 122.078,61.
13
Parte_4
Il congiunto ha 47 anni, è figlio della vittima ed era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun altro convivente del congiunto.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
Punti in base all'età del figlio 3
Punti in base all'età della vittima 1
Punti per la convivenza tra il figlio e la vittima 4
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 29
IMPORTO del RISARCIMENTO € 329.328,35
Parte_2
Il congiunto ha 28 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età del nipote 4
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 11
14 Poichè il nipote non era convivente con la vittima, non era convivente e considerata l'assenza di elementi anche indiziari che possano consentire di determinare il rapporto intercorrente tra i congiunti, si ritiene di ridurre il punteggio totale in misura di ½ e dunque di riconoscere di 5,5 punti, con un importo totale del risarcimento pari ad euro € 62.458,83.
Parte_5
Il congiunto ha 37 anni, è nipote della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti sia altri conviventi che altri familiari non conviventi fino al 2° grado di parentela.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 6
Punti in base all'età del nipote 3,5
Punti in base all'età della vittima 1
Punti totali riconosciuti 10,5
Poichè il nipote non era convivente con la vittima e considerata l'assenza di elementi anche indiziari che possano consentire di determinare il rapporto intercorrente tra i congiunti, si ritiene di ridurre il punteggio e di riconoscere 5,25 con un importo totale del risarcimento di euro 59.619,79.
Non si ritiene di riconoscere ulteriori punti non essendo stato dedotto e soprattutto, provato alcunchè in relazione alla particolare intensità della relazione parentale, neppure in termini di prova indiretta.
15 La prova testimoniale non è stata capitolata e di conseguenza non poteva essere ammessa.
Se anche si dovesse ritenere che la capitolazione sia riferita alle circostanze indicate alla pagina 21 si rileva che le deduzioni sono generiche non essendo riferite con precisione ai singoli attori e ai singoli rapporti con il de cuius.
La patologia certificata con riferimento ad non è Parte_1
collegata in alcun modo alla perdita parentale e quindi non può essere valutata ai fini della liquidazione del danno.
***
Tutto ciò premesso, accertata la responsabilità del convenuto ed il nesso causale con il danno patito dagli attori, liquida il pregiudizio in complessivi euro 695.564,19.
Gli importi riconosciuti sono stati liquidati ai valori attuali, dovranno dunque essere devalutati alla data del fatto lesivo al fine di individuare il valore monetario dell'epoca su cui calcolare rivalutazione e interessi.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così determinate decorreranno gli interessi legali fino al saldo.
Il convenuto dovrà essere condannato al pagamento delle somme come determinate e dovrà inoltre essere condannato al pagamento delle spese sostenute dagli attori e relative alla consulenza resa nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, come liquidata.
Le spese del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione e deduzione respinta;
16 accertata la responsabilità del convenuto ed il nesso causale con il danno patito dagli attori, liquida il pregiudizio in complessivi euro
695.564,19.
Gli importi riconosciuti sono stati liquidati ai valori attuali, dovranno dunque essere devalutati alla data del fatto lesivo al fine di individuare il valore monetario dell'epoca su cui calcolare rivalutazione e interessi.
Dalla data di pubblicazione della sentenza sulle somme così determinate decorreranno gli interessi legali fino al saldo.
Condanna il convenuto al pagamento della somma risultante all'esito in favore dei singoli attori nei limiti indicati in parte motiva.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese relative alla consulenza tecnica nel giudizio di accertamento.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali che liquida come di seguito indicato:
Accertamento tecnico preventivo
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.764,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.890,00
Fase istruttoria, valore medio: € 3.037,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.691,00 oltre spese Iva e Cpa come per legge.
Giudizio di merito
Valore della causa: da € 520.001 a € 1.000.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.607,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 3.039,00
17 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 13.534,00
Fase decisionale, valore medio: € 8.013,00
Compenso tabellare (valori medi) € 29.193,00 oltre spese Iva e cpa come per legge.
Dispone la distrazione in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Sassari li 09/04/2025.
Il GIUDICE
Dott.ssa G. M. Mossa
IL CANCELLIERE
18