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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2024, n. 1374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1374 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5013/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine DI FULVIO Presidente
Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.
Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 5013 R.G. affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Liberatore come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Controparte_1 CodiceFiscale_2
Ferretti come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1445/2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La causa è proseguita, come da separata ordinanza dell'istruttore, in relazione alle ulteriori domande avanzate dalle parti (richiesta di addebito della separazione al ricorrente, assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio, assegnazione della casa familiare).
In particolare, la ha chiesto, nella comparsa di costituzione del 24 febbraio 2022, CP_1
addebitarsi la separazione al per "ludopatia, mancata assistenza morale ed interruzione della Pt_1
convivenza"; tuttavia, nella memoria difensiva depositata il 22 luglio dopo la fase presidenziale e prima dell'udienza davanti all'istruttore (e da intendersi, dunque, quale memoria integrativa), la resistente ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al "a causa della ludopatia dello Pt_1
stesso attraverso la quale egli ha violato gli obblighi nascenti dal matrimonio nei confronti della moglie e del figlio lasciandoli con una grave esposizione debitoria considerate le loro CP_2
possibilità economiche" (si vedano le conclusioni rassegate al punto 2).
Il Collegio ritiene, dunque, di esaminare la domanda di cui trattasi solo con riferimento a tale aspetto, dovendosi ritenere abbandonati gli ulteriori motivi di addebito.
Ed allora, non vi è dubbio che il sia (o comunque sia stato) ludopatico, per averlo egli stesso Pt_1
ammesso all'udienza presidenziale del 24 febbraio 2022, laddove ha altresì precisato di non giocare più da due anni e due mesi, di essere andato in terapia e di frequentare il gruppo di Giocatori
Anonimi.
Nè, per altro verso, può seriamente dubitarsi del fatto che il vizio del gioco abbia causato un danno alla moglie e al figlio, incidendo profondamente, alterandolo, sull'ordinario quadro economico familiare, avendo il ricorrente sostanzialmente eliso le disponibilità economiche della famiglia, tant'è che - come si legge nell'ordinanza presidenziale in data 11 maggio 2022 "...come appreso nell'ultima udienza il ricorrente è arrivato a depositare in Tribunale in questi giorni piano di ristrutturazione dei debiti per crisi da sovraindebitamento".
Lo stesso ha affermato davanti al Presidente che i proventi della vendita dello studio sito in Pt_1
Pescara, Piazza Sant'Andrea - originariamente costituito da due appartamenti ed allo stesso intestato solo per un subalterno - sono stati utilizzati per rimborsare suo padre il quale aveva contratto dei
2 debiti "per far fronte ai buchi da me creati in conseguenza della mia ludopatia" e, dunque, non sono stati destinati alla famiglia.
Tanto è stato confermato anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cpc di parte ricorrente, laddove si legge, con riferimento alla vendita del suddetto immobile: "Il ricorrente ha ricevuto solo una frazione del prezzo pagato che ha subito restituito al padre, la restante parte è stata incassata direttamente dal Sig. (in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile) e per CP_3
estinguere il mutuo residuo".
Sotto altro profilo, l'istante non ha specificamente contestato di avere chiesto ripetutamente denaro in prestito alla moglie già nell'anno 2000, confessandole di avere debiti con il titolare del "Bar
Tripoli" ove era solito recarsi a giocare alle slot-machine, né che da quel momento la sua partecipazione alla vita familiare sia radicalmente mutata in peggio, essendo egli diventato insofferente ed anaffettivo nei confronti della moglie e del figlio, peraltro lamentandosi continuamente della mancanza di soldi.
Parimenti, il non ha contestato di avere pagato alcune rate del mutuo relativo alla casa Pt_1
coniugale facendosi prestare del denaro dal figlio (circostanza peraltro ammessa all'udienza del
5.5.2022, nel corso della quale ha specificato di avere ricevuto soldi anche dalla suocera) né di avere venduto di nascosto la moto del ragazzo.
Appare, in definitiva, del tutto condivisibile l'assunto per cui il vizio del gioco da slot-machine si sia trasformato, nel corso del matrimonio, in una vera e propria grave ludopatia che ha certamente eliso le disponibilità economiche familiari (così il Presidente della richiamata ordinanza), come confermato dal fatto che il come già evidenziato, ha depositato piano di ristrutturazione dei Pt_1
debiti per crisi da sovraindebitamento.
Non può, dunque, ragionevolmente sostenersi che la ludopatia abbia inciso solo sulle sostanze della famiglia di origine del e, in particolare, del fratello e, ancor più, padre, di professione notaio, Pt_1
che hanno pacificamente fornito al ricorrente consistenti aiuti economici (egli ha infatti affermato all'udienza del 5.5.2022, riferendosi ai suddetti familiari, che "mi hanno versato importi superiori alle centinaia di migliaia di euro, una parte consistente di questo importo è stato legato alla mia ludopatia").
Ed allora, va in primo luogo rilevato che la violazione dei doveri coniugali consiste proprio nell'aver privilegiato la propria dipendenza dal gioco rispetto alla relazione coniugale, circostanza che non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura
3 del rapporto matrimoniale, cui la ha tentato per lungo tempo di resistere (principio stabilito CP_1
da Cass. n. 26883/16 in tema di abuso di sostanze alcooliche ma che ben può essere applicato al caso che ci occupa).
Il fatto che la moglie, nonostante il vizio del gioco da parte del marito, abbia atteso un considerevole lasso di tempo prima di presentare domanda di separazione non può privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali.
Di qui l'accoglimento della domanda di addebito.
Quanto alle questioni di carattere economico, ritiene il Collegio che il figlio della coppia, , CP_2
non abbia più diritto al mantenimento da parte del padre.
Ed invero - premesso che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre laddove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del
14/12/2018) - il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n.
27904).
Per consolidata giurisprudenza i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. n. 38366/21).
Ebbene, tornando al caso che ci occupa, il figlio della coppia ha compiuto 28 anni;
non risulta avere completato il percorso di studi universitari;
non risulta essere in possesso di altre competenze professionali e tecniche;
non risulta che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi a cercare un'occupazione lavorativa.
4 Va, in definitiva, respinta la domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento in favore del ragazzo, statuizione cui consegue il rigetto dell'assegnazione della casa familiare alla resistente
(così come al ricorrente).
Da ultimo, quanto al mantenimento della , nel corso del giudizio non sono emerse CP_1
variazioni nella situazione reddituale e patrimoniale delle parti rispetto a quanto valutato in sede presidenziale;
viene, pertanto, confermato l'obbligo del di provvedere al mantenimento della Pt_1
moglie mediante il versamento della somma mensile di euro 350,00, fino ad aprile 2024, essendo stato riconosciuto alla resistente un assegno divorzile a far data dal maggio 2024 (si veda, sul punto, la sentenza di divorzio, in atti).
La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) addebita la separazione intervenuta tra le parti al Pt_1
b) rigetta la domanda di mantenimento del figlio nonché quella di assegnazione della casa CP_2
familiare;
c) pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma Pt_1
di euro 350,00 fino ad aprile 2024;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 27 novembre 2024
Il Giudice est.
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
5 Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
nelle persone dei magistrati:
Dott. Carmine DI FULVIO Presidente
Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Giudice rel.
Dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al numero 5013 R.G. affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Parte_1 CodiceFiscale_1
Liberatore come da procura in atti RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Controparte_1 CodiceFiscale_2
Ferretti come da procura in atti RESISTENTE
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva n. 1445/2021 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
La causa è proseguita, come da separata ordinanza dell'istruttore, in relazione alle ulteriori domande avanzate dalle parti (richiesta di addebito della separazione al ricorrente, assegno di mantenimento in favore della moglie e del figlio, assegnazione della casa familiare).
In particolare, la ha chiesto, nella comparsa di costituzione del 24 febbraio 2022, CP_1
addebitarsi la separazione al per "ludopatia, mancata assistenza morale ed interruzione della Pt_1
convivenza"; tuttavia, nella memoria difensiva depositata il 22 luglio dopo la fase presidenziale e prima dell'udienza davanti all'istruttore (e da intendersi, dunque, quale memoria integrativa), la resistente ha chiesto dichiararsi la separazione con addebito al "a causa della ludopatia dello Pt_1
stesso attraverso la quale egli ha violato gli obblighi nascenti dal matrimonio nei confronti della moglie e del figlio lasciandoli con una grave esposizione debitoria considerate le loro CP_2
possibilità economiche" (si vedano le conclusioni rassegate al punto 2).
Il Collegio ritiene, dunque, di esaminare la domanda di cui trattasi solo con riferimento a tale aspetto, dovendosi ritenere abbandonati gli ulteriori motivi di addebito.
Ed allora, non vi è dubbio che il sia (o comunque sia stato) ludopatico, per averlo egli stesso Pt_1
ammesso all'udienza presidenziale del 24 febbraio 2022, laddove ha altresì precisato di non giocare più da due anni e due mesi, di essere andato in terapia e di frequentare il gruppo di Giocatori
Anonimi.
Nè, per altro verso, può seriamente dubitarsi del fatto che il vizio del gioco abbia causato un danno alla moglie e al figlio, incidendo profondamente, alterandolo, sull'ordinario quadro economico familiare, avendo il ricorrente sostanzialmente eliso le disponibilità economiche della famiglia, tant'è che - come si legge nell'ordinanza presidenziale in data 11 maggio 2022 "...come appreso nell'ultima udienza il ricorrente è arrivato a depositare in Tribunale in questi giorni piano di ristrutturazione dei debiti per crisi da sovraindebitamento".
Lo stesso ha affermato davanti al Presidente che i proventi della vendita dello studio sito in Pt_1
Pescara, Piazza Sant'Andrea - originariamente costituito da due appartamenti ed allo stesso intestato solo per un subalterno - sono stati utilizzati per rimborsare suo padre il quale aveva contratto dei
2 debiti "per far fronte ai buchi da me creati in conseguenza della mia ludopatia" e, dunque, non sono stati destinati alla famiglia.
Tanto è stato confermato anche nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, cpc di parte ricorrente, laddove si legge, con riferimento alla vendita del suddetto immobile: "Il ricorrente ha ricevuto solo una frazione del prezzo pagato che ha subito restituito al padre, la restante parte è stata incassata direttamente dal Sig. (in quanto titolare del diritto di abitazione sull'immobile) e per CP_3
estinguere il mutuo residuo".
Sotto altro profilo, l'istante non ha specificamente contestato di avere chiesto ripetutamente denaro in prestito alla moglie già nell'anno 2000, confessandole di avere debiti con il titolare del "Bar
Tripoli" ove era solito recarsi a giocare alle slot-machine, né che da quel momento la sua partecipazione alla vita familiare sia radicalmente mutata in peggio, essendo egli diventato insofferente ed anaffettivo nei confronti della moglie e del figlio, peraltro lamentandosi continuamente della mancanza di soldi.
Parimenti, il non ha contestato di avere pagato alcune rate del mutuo relativo alla casa Pt_1
coniugale facendosi prestare del denaro dal figlio (circostanza peraltro ammessa all'udienza del
5.5.2022, nel corso della quale ha specificato di avere ricevuto soldi anche dalla suocera) né di avere venduto di nascosto la moto del ragazzo.
Appare, in definitiva, del tutto condivisibile l'assunto per cui il vizio del gioco da slot-machine si sia trasformato, nel corso del matrimonio, in una vera e propria grave ludopatia che ha certamente eliso le disponibilità economiche familiari (così il Presidente della richiamata ordinanza), come confermato dal fatto che il come già evidenziato, ha depositato piano di ristrutturazione dei Pt_1
debiti per crisi da sovraindebitamento.
Non può, dunque, ragionevolmente sostenersi che la ludopatia abbia inciso solo sulle sostanze della famiglia di origine del e, in particolare, del fratello e, ancor più, padre, di professione notaio, Pt_1
che hanno pacificamente fornito al ricorrente consistenti aiuti economici (egli ha infatti affermato all'udienza del 5.5.2022, riferendosi ai suddetti familiari, che "mi hanno versato importi superiori alle centinaia di migliaia di euro, una parte consistente di questo importo è stato legato alla mia ludopatia").
Ed allora, va in primo luogo rilevato che la violazione dei doveri coniugali consiste proprio nell'aver privilegiato la propria dipendenza dal gioco rispetto alla relazione coniugale, circostanza che non può non essere valutata nello stesso tempo come la causa del logoramento e della rottura
3 del rapporto matrimoniale, cui la ha tentato per lungo tempo di resistere (principio stabilito CP_1
da Cass. n. 26883/16 in tema di abuso di sostanze alcooliche ma che ben può essere applicato al caso che ci occupa).
Il fatto che la moglie, nonostante il vizio del gioco da parte del marito, abbia atteso un considerevole lasso di tempo prima di presentare domanda di separazione non può privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali.
Di qui l'accoglimento della domanda di addebito.
Quanto alle questioni di carattere economico, ritiene il Collegio che il figlio della coppia, , CP_2
non abbia più diritto al mantenimento da parte del padre.
Ed invero - premesso che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre laddove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/08/2020, n. 17380; Cass. n. 32529 del
14/12/2018) - il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. n. 17183 cit.; Cass. 13/10/2021, n.
27904).
Per consolidata giurisprudenza i presupposti su cui si fonda l'esclusione del diritto al mantenimento da parte del figlio maggiorenne, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass. n. 38366/21).
Ebbene, tornando al caso che ci occupa, il figlio della coppia ha compiuto 28 anni;
non risulta avere completato il percorso di studi universitari;
non risulta essere in possesso di altre competenze professionali e tecniche;
non risulta che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi a cercare un'occupazione lavorativa.
4 Va, in definitiva, respinta la domanda volta ad ottenere un assegno di mantenimento in favore del ragazzo, statuizione cui consegue il rigetto dell'assegnazione della casa familiare alla resistente
(così come al ricorrente).
Da ultimo, quanto al mantenimento della , nel corso del giudizio non sono emerse CP_1
variazioni nella situazione reddituale e patrimoniale delle parti rispetto a quanto valutato in sede presidenziale;
viene, pertanto, confermato l'obbligo del di provvedere al mantenimento della Pt_1
moglie mediante il versamento della somma mensile di euro 350,00, fino ad aprile 2024, essendo stato riconosciuto alla resistente un assegno divorzile a far data dal maggio 2024 (si veda, sul punto, la sentenza di divorzio, in atti).
La parziale, reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, ogni ulteriore Controparte_1
istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) addebita la separazione intervenuta tra le parti al Pt_1
b) rigetta la domanda di mantenimento del figlio nonché quella di assegnazione della casa CP_2
familiare;
c) pone a carico del l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando la somma Pt_1
di euro 350,00 fino ad aprile 2024;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Pescara, il 27 novembre 2024
Il Giudice est.
dott.ssa Cleonice G. Cordisco Il Presidente
dott. Carmine Di Fulvio
5 Dispone ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n.196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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