Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 10 marzo 2025
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Decreto collegiale 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 10/03/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00441/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2023, proposto da
AN OU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Curzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, non costituita in giudizio;
avverso
- la deliberazione del Commissario ad acta nominato da questo Tribunale datata 24 luglio 2024, n. 2, con la quale, in esecuzione della sentenza del 2 gennaio 2024, n. 12, questi ha determinato in € 2.217,00 l’importo che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza deve versare alla AN OU S.r.l.;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, connesso o consequenziale, ivi compresi quelli istruttori e procedimentali, fra cui espressamente la nota dell’UOC Forniture Servizi e Logistica del 23 luglio 2024, prot. 93156;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della revisione prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006 calcolata in base agli indici ISTAT-FOI, con conseguente condanna dell’ASP Cosenza, ai sensi dell’art. 34 c.p.a., al pagamento in favore di AN dei relativi compensi revisionali, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002 dal dovuto sino al soddisfo.
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Francesco Tallaro;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Nella presente vicenda controversa, questo Tribunale Amministrativo Regionale si è già pronunciato più volte.
1.1. – Con sentenza del 12 novembre 2019, n. 1878, ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sull’istanza presentata da AN OU S.r.l. in data 15 marzo 2019, concernente l’adeguamento dei prezzi ex art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 per le prestazioni erogate in esecuzione della Convenzione CONSIP relativa al Lotto 2 – Chimica Clinica – CIG 0298408E0E.
1.2. – Con la successiva sentenza dell’1 ottobre 2020, n. 1517, il Tribunale ha annullato la nota dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza del 7 gennaio 2020, prot. n. 0000919, di rigetto dell’istanza di revisione prezzi.
1.3. – Infine, con la sentenza del 2 gennaio 2024, n. 12, ha ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che ha continuato a rimanere inerte, di pronunciarsi sull’istanza di AN OU S.r.l. nel termine di giorni 30 dalla notificazione o comunicazione della pronuncia; per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o suo delegato.
3. – Ed in effetti, perdurando la condotta omissiva dell’amministrazione obbligata, si è insediato il Commissario ad acta , nella persona della dott.ssa Carmen Aiello, funzionario amministrativo in servizio presso la Prefettura U.T.G. di Cosenza.
Questi ha adottato la deliberazione del 24 luglio 2024, n. 2, con la quale, sulla base dell’istruttoria svolta dall’UOC Forniture Servizi e Logistica dell’ASP, ha determinato in € 2.217,00 l’importo che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza deve versare alla AN OU S.r.l..
4. – Tale provvedimento è stato reclamato dall’operatore economico privato, il quale lamenta che:
a) per l’adeguamento non siano stati utilizzati gli indici elaborati da CONSIP a seguito dell’istruttoria svolta dopo la relativa istanza proposta dalla ricorrente, ma altri coefficienti, ed in particolare l’indice FOI;
b) il calcolo sviluppato sarebbe comunque errato, perché: b1) per l’anno 2007 non si sarebbe tenuto conto dell’intera produzione; b2) il coefficiente di rivalutazione sarebbe stato applicato per ogni anno sul prezzo originario, e non su quello rivalutato.
5. – Non essendosi costituita l’ASP di Cosenza, il reclamo è stato passato in decisione alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
6. – La convenzione quadro stipulata da CO e AN OU S.r.l., nel contesto della quale è stata svolta la prestazione in favore dell’ASP di Cosenza, disciplina la revisione dei corrispettivi all’art. 8.
Tale clausola contrattuale prevede che CO elabori l’indice di revisione del prezzo sulla base dei criteri specificati nella medesima convenzione, pubblicandolo sul proprio sito con cadenza annuale.
Tale procedura è stata seguita da CONSIP, che ha così stimato le percentuali di adeguamento: 2012, 2,78%; 2013, 3,04%; 2014, 1,22%; 2015, 0,26%; 2016, 0,04%; 2017, -0,09%.
In base a questa misura, dunque, il Commissario ad acta , differentemente da quanto ha in concreto fatto, avrebbe dovuto calcolare i prezzi revisionati, corrispondendo la differenza.
Evidentemente, per ogni anno la revisione deve operare sul prezzo già revisionato, e non sul prezzo originariamente fissato. Inoltre, con riferimento alle prestazioni rese nell’anno 2017, la revisione deve riguardare tutte le prestazioni rese.
7. – Parte reclamante ha individuato in € 58.831,00 la somma dovuta mercé l’applicazione dei criteri illustrati al § 6.
In mancanza di difese da parte dell’amministrazione, il Tribunale non rileva errori nella determinazione operata dalla parte.
8. – Occorre, dunque, annullare il provvedimento commissariale impugnato, nella parte in cui prevede la liquidazione, a titolo di revisione dei prezzi, della somma di € 2.217,00, anziché della somma di € 58.831,00, oltre a interessi.
9. – Ed in effetti, trattandosi di transazione commerciale, sulla somma dovuta a seguito di revisione vanno computati, ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, interessi al saggio determinato dall’art. 5 del medesimo testo normativo.
Il dies a quo della loro decorrenza, in armonia con l’art. 4 del decreto di cui si tratta, è da individuare nel trentesimo giorno dalla richiesta di pagamento, effettuata il 4 luglio 2017.
A tale data, perfezionatasi l’istruttoria della CONSIP, l’ASP di Cosenza era, infatti, tenuta a eseguire il pagamento.
10. – Le spese della presente causa di reclamo vanno poste a carico dell’amministrazione debitrice, la cui persistente inerzia ha dato causa anche alla presente fase incidentale.
La più volte sottolineata inerzia è possibile fonte di danno erariale, coincidente con gli interessi passivi da corrispondere a carico dell’amministrazione, donde la necessità di disporre la trasmissione della presente sentenza e degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione del Commissario ad acta nominato da questo Tribunale datata 24 luglio 2024, n. 2, nella parte in cui prevede la liquidazione, a titolo di revisione dei prezzi, della somma di € 2.217,00, anziché della somma di € 58.831,00, oltre a interessi da quantificare come specificato al § 9 di parte motiva.
Condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , alla rifusione, in favore di AN OU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza e degli atti di causa alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria per le determinazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO