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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/04/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 534/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati e
[...] CodiceFiscale_2 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Luca F. Lomi;
APPELLANTI
Contro
quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime Controparte_1 della Strada, in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Failla;
APPELLATA
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 603, pubblicata il 10 ottobre 2023, il giudice unico del Tribunale di
Caltagirone, sulla domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della , quale impresa designata dal FGVS, al fine di ottenere il Controparte_2 risarcimento dei danni subiti dalla loro congiunta in occasione del Controparte_3 sinistro, alla stessa occorso, in data 14 dicembre 2012, così statuiva: “accoglie parzialmente la domanda di parte attrice. Condanna quale impresa designata Controparte_2 per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada a pagare a ciascuno dei due attori:
[...]
e , l'importo di €.7.382,61 oltre ulteriori interessi legali da oggi Parte_1 Parte_2 all'effettivo soddisfo come per legge al soddisfo .... Condanna Controparte_2 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada a pagare le spese del presente giudizio .... a favore dell'Erario che le ha anticipate, stante l'ammissione degli attori al Patrocinio a spese dello Stato. Pone definitivamente a carico di Controparte_2 quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime le spese di CTU”.
A sostegno di tale pronuncia, per quanto interessa in questa sede, rilevava il primo giudice che “Esaurita .... la fase dell'accertamento della responsabilità, occorre ora procedere all'individuazione dei pregiudizi risarcibili che sono seguiti al fatto lesivo e procedere alla loro liquidazione. Va senz'altro riconosciuto agli attori, eredi legittimi di
...... il risarcimento del danno non patrimoniale dalla stessa patito, da Controparte_3 individuarsi nella mancata restituzione della qualità della vita goduta anteriormente alla caduta. In altre parole, essendo rimasto incontestato che la vittima sia deceduta in data 17 agosto 2017 per cause naturali, è chiaro che il sinistro (evento lesivo) in cui è rimasta coinvolta cinque anni prima del decesso gli ha cagionato non la morte ma bensì una compromissione dello stato di salute psico-fisica (danno conseguenza), risarcibile sub specie di danno da invalidità temporanea e permanente. Pertanto, il diritto a tale risarcimento .... è maturato nel patrimonio della prima della sua morte, potendosi CP_3 così trasferire iure successionis nel patrimonio degli eredi (nel caso di specie gli odierni attori, figli della de cuius)sulla scorta della loro quota ereditaria e non per l'intero importo, risultando dallo stato di famiglia integrale depositato la presenza di altri coeredi che non si sono costituiti. Ferma, dunque, la configurabilità e la risarcibilità tanto del danno biologico da inabilità temporanea, quanto del danno biologico c.d. “intermittente” .... si tratta di verificare secondo quale criterio procedere alla liquidazione .....nel 2016 si approda all'elaborazione di una tabella ad hoc stilata dall'Osservatorio sulla giustizia civile del
Tribunale di Milano, in cui viene utilizzato, quale parametro, il rapporto tra il risarcimento medio annuo corrisposto ad ogni percentuale invalidante - secondo valori monetari individuati dalle Tabelle di Milano per la liquidazione del danno biologico - e l'aspettativa di vita media .... A questo punto, venendo alla liquidazione del danno non patrimoniale nella sua totalità, deve farsi riferimento ai risultati della consulenza tecnica medico-legale d'ufficio del dott. applicando a tali valori i parametri della Tabella di Milano del Persona_1
2021 si ottiene: per il danno biologico temporaneo assoluto una somma di € 5.445,00 (55 giorni per € 99,00, ossia per il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità assoluta), per il danno biologico temporaneo parziale (75%) una somma di € € 5.123,25 (69 giorni per € 74,25). 4) Infine, per il danno intermittente (o da premorienza, secondo quanto espresso dall'Osservatorio milanese) va liquidata, in corrispondenza della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (20%), la somma complessiva di € 12.455,00 per un totale di € 23.023,25. A tale ultima somma non può essere aggiunto alcun importo a titolo di personalizzazione, in assenza di allegazioni di parte attrice volte a provare la sussistenza di circostanze peculiari al caso concreto, che valgano
a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. .... la somma liquidata a titolo di danno biologico temporaneo (assoluto e parziale) dovrà essere devalutata alla data del sinistro, mentre la somma liquidata a titolo di danno
c.d. intermittente dovrà essere devalutata al momento della cessazione della temporaneità della lesione del diritto alla salute. Sulle somme così devalutate andranno poi corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione...... Sulla scorta di quanto sopra gli attori hanno il diritto di ricevere solo un quarto ciascuno del risarcimento sopra accertato, quindi complessivi €. 7.329,31 che rappresenta quanto compete a ciascuno degli attori a titolo di danno non patrimoniale secondo la propria quota di eredita. Ogni altra voce di danno non patrimoniale deve ritenersi ricompresa nella superiore quantificazione. Per quanto concerne i danni patrimoniali deve riconoscersi agli attori la somma complessiva di €.1.389,24 a titolo di risarcimento del c.d. danno emergente, dovendosi richiamare, a tal fine, le considerazioni svolte dal nominato consulente tecnico, il quale ha considerato tali spese (di natura medica) congrue e pertinenti rispetto alle lesioni subite a seguito dell'incidente stradale”.
Avverso tale decisione e hanno interposto appello Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato in data 9 aprile 2024, sulla base di quattro ragioni di censura.
Si è costituita in giudizio , resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_2 rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 17 dicembre 2024.
Motivi della decisione Col primo motivo dell'appello viene dedotta l'erronea applicazione della tabella dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano sulla liquidazione del “danno da premorienza”.
Sostengono gli appellanti che il tribunale, ai fini della determinazione e quantificazione della somma dovuta agli attori quali eredi della vittima del sinistro stradale oggetto di causa, ha erroneamente applicato la tabella all'uopo redatta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano;
che per effetto della liquidazione del danno con l'applicazione delle tabelle milanesi si determina una ingiusta disparità di trattamento a favore di chi sopravvive fino alla fine del giudizio risarcitorio, rispetto a chi viene a mancare nel corso del giudizio ovvero prima della relativa liquidazione, in quanto una medesima sofferenza e danno alla persona verrebbe valutata in modo nettamente e sproporzionatamente diverso;
che i cinque anni nei quali la sfortunata è Controparte_3 sopravvissuta con il carico di invalidità e con le conseguenze gravemente lesive della salute personale subite per effetto del sinistro stradale per cui è causa, non possono essere liquidati con una somma minore rispetto ai medesimi cinque anni vissuti da un'altra persona che, viceversa, sia sopravvissuta fino al termine del giudizio e sia morta, magari, anni dopo;
che in ragione di ciò la Suprema Corte ha ritenuto la tabella milanese del danno da premorienza non conforme al parametro di equità e, pertanto, non idonea a costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno, stabilendo che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza la somma che sarebbe spettata alla danneggiata, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasta in vita fino alla fine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo dipoi come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle
Istat, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia conforme al criterio dell'equità.
Il motivo è fondato.
Ed invero, ha errato il primo giudice a fare ricorso alle tabelle sulla premorienza elaborate dal tribunale di Milano.
Con l'edizione 2018 l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha elaborato la tabella funzionale alla quantificazione del danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita, danno definito da premorienza. Dette tabelle prevedono l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni punto percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati nelle Tabelle di Milano, tenendo conto che il danno non è una funzione costante nel tempo ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.
Specificamente, è stato ritenuto che il pregiudizio sofferto nel primo e nel secondo anno abbia una intensità maggiore rispetto a quello sofferto dal terzo anno in avanti, muovendo dalla premessa che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”.
Orbene, tale premessa non è stata condivisa dalla Suprema Corte (Cass.
Ordinanza n. 41933 del 29/12/2021), siccome ritenuta in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale.
Osserva la Suprema Corte che sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa «decrescere» nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, «permanente». Sul piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste, infatti, in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane;
il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente, comunque, di recuperare le abilità perdute. Sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perchè «permanenti» sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo.
Le criticità sopra evidenziate, rileva, quindi, la Suprema Corte, conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza. Le prime, com'è ovvio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare (proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita). La tabella sul danno da premorienza, come si
è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia, una tabella sul danno da premorienza, per poter essere «equa» nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.
La Suprema Corte, pertanto, ha ritenuto che la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostra non equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno e, nella necessità di indicare un criterio alternativo, ha enunciato il principio secondo cui qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto
"iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti.
Tale principio, al quale la Suprema Corte ha dato continuità con ordinanza n. 15112 del 29/05/2024, è stato ulteriormente ribadito da Cass. ordinanza n. 29832 del
19/11/2024 secondo cui Il danno da premorienza - cioè, quello spettante "iure successionis" agli eredi della vittima di lesioni deceduta prima della conclusione del giudizio e per causa indipendente dalla menomazione conseguente all'illecito - non può essere liquidato secondo le tabelle milanesi, le quali, anche nella versione del 2024, non risultano conformi al principio di equità, in quanto basate sul presupposto dell'irrilevanza dell'età anagrafica della vittima e sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo, poiché il pregiudizio va liquidato secondo un criterio di proporzionalità tra la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e in ragione del numero di anni effettivamente vissuti (come previsto, ad esempio, dalle tabelle del Tribunale di Roma).
Ritiene, quindi, il Collegio, di applicare, ai fini della liquidazione del danno da premorienza sofferto da , il criterio indicato dalla Suprema Corte con la Controparte_3 pronuncia testè richiamata, ricorrendo alle tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di
Roma per l'anno 2023, nelle quali si stabilisce che una prima quota del risarcimento si matura immediatamente e l'altra in ragione proporzionale al numero di anni effettivamente vissuti. E si aggiunge che la prima quota è variabile, nel senso che cresce col progressivo aumentare della percentuale di invalidità permanente;
mentre la seconda quota, che si acquisisce nel tempo, segue il criterio di proporzionalità.
Ciò posto, tenuto conto che alla è stata riconosciuta una invalidità CP_3 permanente a titolo di danno biologico nella misura del 20% e che all'epoca dell'incidente la stessa aveva 85 anni, applicando le tabelle di Roma (ove ad una invalidità permanente del
20% corrisponde una percentuale di invalidità acquisita immediatamente in misura pari al
10%), la prima quota, in base al calcolo tabellare del danno biologico, ammonta a €
17.868,41.
La seconda quota relativa al danno da acquisire nel tempo si ottiene calcolando il danno biologico residuo, pari al danno biologico tabellare calcolato sulla base della percentuale di invalidità riconosciuta (€ 43.430,17) detratto il danno biologico tabellare calcolato sulla base della percentuale di invalidità acquisita immediatamente, pari a €
17.868,41) e, quindi, € 25.561,76 (43.430,17-17.868,41), da moltiplicare per il periodo di sopravvivenza in concreto (5) e dividendo per il numero di anni di sopravvivenza (7) rispetto alla vita media (92), pervenendosi, quindi, all'importo di € 18.258,40 ( 5/7 di 25.561,76).
Si sommano le due quote (17.868,41+18.258,40) e si ottiene l'importo del danno da premorienza che sarebbe spettato alla e per essa ai suoi eredi, pari a € 36.126,81. CP_3
Col secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza laddove il primo giudice ha escluso la sussistenza di elementi idonei alla personalizzazione del danno.
Sostengono che la frattura di femore e la obbligatoria successiva protesizzazione con intervento chirurgico primario sono avvenuti su una donna di età ormai avanzata, compromettendone irrimediabilmente tutte le relative residue funzionalità motorie;
che in ragione della gravità delle lesioni patite, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare una personalizzazione del danno con relativa maggiorazione della liquidazione in favore della CP_3
Il mezzo è infondato. Invero, richiamandosi quanto osservato in sentenza circa l'assenza di allegazioni di parte attrice volte a provare la sussistenza di circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare, correttamente è stata disattesa la richiesta di personalizzazione del danno così liquidato, atteso che la personalizzazione del danno deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, in applicazione al consolidato principio secondo cui non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass.
28988/2019).
Col terzo motivo, deducono gli appellanti l'errato calcolo del danno biologico da inabilità temporanea.
Sostengono che il tribunale ha determinato e liquidato il danno biologico da inabilità temporea totale e da inabilità temporanea parziale – sulla base di 124 giorni, di cui i primi
55 valutati come ITT al 100% e successivi 69 giorni di ITP al 75%, nulla disponendo per i successivi 60 giorni di inabilità temporanea parziale certificati agli atti del processo, di cui
28 giorni al 50% ed i successivi 28 al 25%; che il periodo di inabilità temporanea subito dalla deve essere computato dal giorno del fatto illecito, avvenuto il 14/12/2012 al giorno CP_3 in cui è stata certificata la guarigione clinica con postumi, come da certificazione del medico curante, avvenuta in data 18/06/2013 e, quindi, per complessivi giorni 184.
Parimenti infondato è tale mezzo dell'impugnazione, avendo il primo giudice correttamente tenuto conto, ai fini della liquidazione del danno da inabilità temporanea, delle emergenze peritali (124 giorni complessivi, di cui 55 a titolo di ITA e 69 giorni a titolo di ITP al 75%), non sussistendo ragioni per discostarsi dalle valutazioni espresse dal CTU, sicchè va confermato l'importo determinato in € 10.568,25 (di cui € 5.445,00 per ITA e € 5.123,25 per ITP).
In definitiva, il risarcimento del danno subito da va quantificato Controparte_3 nella somma complessiva di € 48.084,30, di cui € 46,695,06 a titolo di danno non patrimoniale (36.126,81 + 10.568,25) ed € 1.389,24 a titolo di danno patrimoniale già liquidato dal primo giudice, che ripartita tra i quattro eredi di , tra cui Controparte_3
e , comporta il diritto a ricevere la somma di € 12.021.07 Parte_1 Parte_2 ciascuno. Resta assorbito il quarto motivo, col quale gli appellanti si dolgono dell'errato calcolo per devalutazione delle somme liquidate, osservandosi che l'importo come sopra liquidato non deve essere rivalutato essendo liquidato ai valori attuali, ma al fine di assicurare un integrale ristoro del creditore, evitando al tempo stesso l'ingiustificata duplicazione di voci di danno (Cass. Sez. Un. 17/2/95 n°1712 Cass. civ. 01/03/2007, n. 4791; Cass 18/2/ 2010 n.
3931) possono riconoscersi gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto (14 dicembre 2012) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza e, quindi, gli interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza, a far data dalla quale il debito diviene di valuta, fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, per entrambi i gradi del giudizio, siccome in dispositivo, in base al D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. Giustizia
n. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (fascia di valore da euro 5.200,01
a euro 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Tali spese liquidate, senza procedere a dimidiazione (Corte Cost. n. 64/2024) in favore dell'Erario, essendo stati ammessi e al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1 Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e , avverso la sentenza n. 603, pubblicata il 10 ottobre 2023, del
[...] Parte_2 giudice unico del Tribunale di Caltagirone, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna , quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime Controparte_2 della Strada, al pagamento, in favore di e , della somma Parte_1 Parte_2 di € 12.021.07 a titolo di risarcimento danno, oltre interessi al tasso legale sulla somma dovuta dapprima devalutata alla data del fatto (14 dicembre 2012) e poi anno per anno progressivamente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi legali sulla cifra così determinata dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna , quale impresa designata per il Fondo di Garanzia Controparte_2
Vittime della Strada, a rifondere, in favore dell'Erario, le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5077,00 (ivi compresi €.
919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per la fase introduttiva, € 1680,00 la fase istruttoria ed €. 1701,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto al presente grado, in complessivi € 5809,00 (ivi compresi €. 1134,00 per la fase di studio, €. 921,00 per la fase introduttiva, €. 1843,00 per la fase istruttoria e di trattazione e € 1911,00 per la fase decisoria), oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conferma, per il resto, la gravata sentenza.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte, il 28 marzo 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena