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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/05/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 941/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , con l'avv. Rigato Francesca e l'avv. PA C.F._1
Mele Paolo
Appellante contro quale procuratrice di (C.F. ), in Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sardi Renato
Appellata
e con
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore quale procuratrice di (C.F. ), in Controparte_1 Parte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore
Appellate contumaci
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza
n. 1899/22 pubblicata in data 09/11/2022 del Tribunale di Vicenza CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- in riforma del capo della sentenza che ha ritenuto il credito vantato da CP_3
nei confronti della tra quelli oggetto di cessione a prima Parte_4 Parte_3
e a poi, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa che Parte_2
precede, la carenza di legittimazione attiva in capo a ed a Parte_3
e, per esse, alla procuratrice generale per Parte_2 Controparte_1
omessa prova del contenuto del contratto di cessione del credito vantato nei confronti della ai sensi degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. Parte_4
130/99 e dell'art. 58 T.U.B., nonché ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., e per l'effetto revocare nei confronti delle stesse la sentenza di primo grado.
In via principale, nel merito:
- in riforma del capo della sentenza n. 1899/2022 che ha dichiarato l'inefficacia all'atto di donazione stipulato tra i signori tra i signori e avanti PA CP_2
al Notaio di Schio (VI) rep. 168682 – racc. 12848 avente ad oggetto la Persona_1
quota di 50/100 della proprietà della seguente unità immobiliare: abitazione sita in
Schio zona Magrè via Pietro Vanoncini n. 8 catastalmente identificata in Comune di
Schio Magrè foglio 2 mappale 939 sub 4, P. T Cat A/2 Cl. 3 vani 5, 5 R. C. Euro
667,52, accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per i motivi dedotti rispetto all'atto di donazione;
- Ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Schio, Servizio di Pubblicità immobiliare di
Schio, di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza con piena liberazione dello stesso da ogni responsabilità;
In ogni caso, spese e competenze del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre ad accessori di legge.
Per l'appellata
- Dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 345 e 348 bis cpc, ovvero rigettare perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto da , e tutte PA
le domande ed istanze ivi formulate, avverso la Sentenza n. 1899/2022 pubblicata dal
Tribunale di Vicenza in data 9/11/2022;
pag. 2/11 - confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese di lite.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto del 28.12.2012 a rogito del Notaio in Schio, Persona_1 Pt_1
donava alla moglie la piena proprietà della quota indivisa di 1/2
[...] CP_2 dell'immobile sito in Schio (Vi), censito al catasto fabbricati al foglio 2 mapp. 939 sub
4.
Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, creditrice di sulla base del decreto ingiuntivo n. 456/2017 del 30.01.2017 del PA
Tribunale di Vicenza per complessivi euro 154.510,53, conveniva in giudizio Pt_1
e chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione
[...] CP_4 assoluta con dichiarazione della nullità dell'atto di donazione, in via ulteriormente principale l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ. e in via subordinata, nell'ipotesi in cui i beni fossero stati alienati medio tempore, la condanna in via solidale a versare il controvalore dei beni alla data dell'atto nullo o inefficace con condanna alle spese di lite.
Rimaneva contumace mentre si costituiva ritualmente CP_2 PA
contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti.
In data 12.11.2018 si costituiva quale procuratrice generale di Controparte_1 [...]
cessionaria del credito di e, successivamente, in Parte_3 Controparte_3
data 23.3.2020 si costituiva quale procuratrice generale di Controparte_1 [...]
cessionaria del medesimo credito già di Parte_2 Parte_3
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u..
Con la sentenza n. 1899/22 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda revocatoria spiegata ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. dell'atto di donazione del 28.12.2012 e dichiara inefficace l'atto impugnato nei confronti di cessionaria del Parte_5
credito per la cui tutela Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Società
Cooperativa aveva proposto la domanda- e condannava e PA [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_2
pag. 3/11 Il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 cod.civ affermando che l'esistenza del credito era confermata dal decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo e, quanto all'eventus damni, rilevando che la donazione aveva determinato una modificazione della consistenza della garanzia patrimoniale tenuto conto che gli altri cespiti di proprietà di erano PA
gravati da iscrizioni ipotecarie.
Il giudice di prime cure rilevava la sussistenza anche del presupposto soggettivo tenuto conto che rilasciava le fideiussioni di cui al decreto ingiuntivo nel PA
2002 e nel 2003 antecedentemente all'atto dispositivo del 2012 e inoltre, che la donazione era avvenuta nel momento in cui la aveva in corso Parte_4 un'interlocuzione con la banca allo scopo di risolvere le criticità dei flussi di denaro.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1899/22 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestiva impugnazione insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la PA
riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita quale mandataria di Controparte_1 eccependo l'inammissibilità ex art. 345 e 348 bis c.p.c. dell'appello e Parte_2
chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., nonché degli artt. 1260 e ss. cod.civ. assumendo il difetto della prova della legittimazione attiva in capo a e di Parte_3 [...]
sulla base del rilievo che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Parte_2
Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito, essendo necessaria la produzione del contratto di cessione e della certificazione notarile attestante che il credito è compreso tra quelli oggetto di cessione.
pag. 4/11 Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha accolto la domanda revocatoria spiegata ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. non risultando provati la qualità di creditore in capo al revocante, il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione e la conoscenza di tale pregiudizio in capo al debitore.
L'appellante assume che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 456/2017 del Tribunale di Vicenza pari ad euro 154.510,53 si era cristallizzato in data 07.12.2016, quattro anni dopo l'atto di donazione., e pertanto, non risulta provata la sussistenza del credito e l'ammontare dello stesso al momento dell'atto dispositivo. Rileva inoltre che l'istituto di credito non aveva fornito prova della dolosa preordinazione trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito. Rilevava che la concessione di ipoteca volontaria nel luglio del 2010 accertava che l'esposizione debitoria della società nel 2012 non era particolarmente elevata e che la revoca delle concessioni creditizie era intervenuta solo in data 07.12.2016, e che pertanto, l'atto dispositivo del 2012 era avvenuto in un momento in cui la società era ancora in bonis.
Ragioni della decisione
Va in primo luogo rigettato il primo motivo d'impugnazione.
Va in proposito rilevato come Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo
Società Cooperativa conveniva in giudizio e e nel corso PA CP_2
del giudizio di primo grado, con comparsa depositata in data 12.11.2018 interveniva in giudizio procuratrice di cessionaria del credito già Controparte_1 Parte_3
vantato dall'attrice verso , in forza di contratto di cessione concluso in PA
data 05.07.2018 ai sensi e per gli effetti della L. n. 130/1999, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 19.07.2018 (doc. 2 e, successivamente, in data Parte_3
23.03.2020, interveniva in giudizio di nella veste di procuratrice di Controparte_1
cessionaria del credito in forza di contratto di cessione concluso con Parte_2
in data 03.12.2019 ai sensi e per gli effetti della L. n. 130/1999, Parte_3
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 07.12.2019 (doc. 2 . Parte_2
In linea generale va evidenziato come qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore (anche in grado d'appello) come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo pag. 5/11 particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf.
Cass.25424/2023 e Cass.n.5129/2020) (così da ultimo in motivazione Cass. civ.
n.5728/2024).
Più in particolare nel caso di azione revocatoria qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod.civ. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (così
Cass. civ. n.5649/2023 e conf. n.7395/2024).
Tanto premesso nel caso di specie l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata. Nessuna contestazione veniva infatti svolta nei confronti delle intervenute nel giudizio di primo grado e sul punto il giudice di prime cure riteneva sussistente la legittimazione sulla base della documentazione dimessa osservando: “La legittimazione di non è stata contestata in giudizio, né Parte_3
dalla né dal convenuto. In ogni caso, si segnala qui che il contratto di cessione CP_1 ha avuto ad oggetto “crediti pecuniari deteriorati” relativi, tra l'altro, a “aperture di credito” e “ anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti a imprese”, sorti “in periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1945 ed il 30 aprile 2018”. Nel caso di specie si fa questione, propriamente, di un credito derivante da rapporti di apertura di credito e anticipi e sconti commerciali finalizzati al finanziamento dell'impresa, sorti nelle date indicate in premesse e passati in sofferenza nel corso del 2016 (doc. 16 attrice) La legittimazione di non è stata contestata in giudizio, né dalla né Parte_2 CP_1
dal convenuto. Ciò detto, si rileva qui che il contratto di cessione ha avuto ad oggetto, tra gli altri, i crediti oggetto del contratto di cessione concluso in data 05.07.2018 da e “ Controparte_3 Parte_3
pag. 6/11 L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a richiamare genericamente alcune pronunce di legittimità e merito e assumendo genericamente la mancanza di prova della cessione e in particolare senza tener conto che, come affermato nella sentenza, nessuna contestazione era stata svolta rispetto all'intervento svolto nel giudizio di primo grado dalle cessionarie del credito.
In proposito va rammentato come il dovere di dare prova documentale della legittimazione sussiste nel caso che tale qualità sia oggetto di contestazione da parte del resistente “il quale può — esplicitamente o implicitamente — riconoscerla” cfr.
Cass.civ. n.9137/2020 e dapprima SS UU n.11650/2006, Cass. civ. n.4116/2016).
Nel caso di specie nel giudizio di primo grado vi è stato implicito riconoscimento della legittimazione sicchè il motivo d'impugnazione risulta tardivamente introdotto e inammissibile.
Va parimenti rigettato il secondo motivo d'impugnazione.
L'appellante non si confronta con le ragioni della decisione.
Va in primo luogo sottolineato come il credito vantato da Controparte_3
risulta definitivamente accertato dal decreto ingiuntivo n. 456/2017 del Tribunale di
Vicenza, decreto divenuto definitivamente esecutivo e passato in giudicato e, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, con motivazione qui condivisa, attraverso l'atto impugnato ha trasferito alla moglie “la quota indivisa PA
di 1/2 di un appartamento, il cui valore è stato quantificato dal CTU geom. CP_5 in € 79.860,00, avendo riguardo al tempo della conclusione dell'atto di donazione, ed in
€ 80.260,00, avendo riguardo al tempo di redazione della relazione peritale. L'atto per cui è causa ha dunque certamente inciso sia in senso qualitativo, sia in senso quantitativo la garanzia patrimoniale generica promanante dal patrimonio di PA
, avendo esso determinato la fuoriuscita dal patrimonio di un cespite
[...]
immobiliare (e dunque di una posta attiva utilmente aggredibile in executivis) di sensibile valore, senza versamento da parte di di alcun corrispettivo. Il CP_2 convenuto, al contempo, non ha assolto all'onere di provare la capienza del proprio pag. 7/11 patrimonio residuo. , in effetti, a tal riguardo ha allegato di essere PA proprietario dell'appartamento sito al piano primo dell'immobile di via Vanoncini il cui valore, sulla scorta della perizia di stima depositata sub doc. 1, egli ha quantificato in €
217.500,00 La deduzione del convenuto, tuttavia, non coglie nel segno, se solo si consideri che è invero proprietario del predetto immobile per la sola PA
quota indivisa di 1/2, sì che, se anche si ritenesse di dar seguito alla stima che egli ha dimesso in atti, in ogni caso il valore del cespite immobiliare non sarebbe tale da garantire il soddisfacimento del credito per cui è causa. Va del resto rilevato che l'immobile indicato dal convenuto è stato gravato sin dal 2010 da un'iscrizione ipotecaria a garanzia di mutuo fondiario (la cui estinzione, secondo quanto allegato dal convenuto in comparsa conclusionale, in difetto tuttavia di qualsivoglia riscontro probatorio, anche in ordine alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, sarebbe avvenuta soltanto nel corso del 2021). E va altresì precisato che la vendita degli immobili in sede esecutiva avviene ordinariamente ad un prezzo inferiore al loro valore, sì che laddove il patrimonio del debitore comprenda due soli cespiti immobiliari sì aggredibili dal creditore per il soddisfacimento di un credito ingente (qual è quello che ci occupa), ma l'uno al pari dell'altro di per sé insufficienti (in special modo se venduti in sede esecutiva) a garantire l'integrale soddisfacimento del credito, la cessione anche di uno solo dei cespiti è atto di per sé oggettivamente idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore” ( cfr. sentenza di primo grado).
Quanto al profilo soggettivo dell'azione revocatoria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nel caso di specie e diversamente da quanto opinato dall'appellante, si fa questione non di un atto anteriore ma di un atto di disposizione successivo al sorgere del credito: “Come già rilevato, in effetti, si è PA
costituito fideiussore della garantendo con una prima fideiussione Parte_4 specifica l'adempimento delle obbligazioni facenti capo alla medesima e Parte_4 discendenti dall'apertura di credito a valere sul conto corrente n.ro 15/000155506
(concessa dalla sino a concorrenza di 10.000.000 di lire in data 10.09.2001 e poi CP_1 accresciuta sino all'importo di € 10.000,00 in data 03.10.2002: docc. 3 e 4 attrice) e con una seconda fideiussione specifica l'adempimento delle obbligazioni discendenti dall'apertura di credito per sconto e anticipazione effetti sbf, fatture ed export (concessa pag. 8/11 dalla in data 05.09.2003 sino all'importo di € 120.000,00, poi ridotto ad € CP_1
100.000,00 in data 09.08.2010: docc. 10 e 11 attrice)” ( cfr. sentenza impugnata).
Va sottolineato come il credito deriva dall'aperture di credito in c/c del 10/09/2001 e del
5/09/2003, nonché dal conto anticipi fatture e dal conto anticipi effetti del 10/06/2010 e che l'atto dispositivo risulta concluso nel 2012. In proposito, come sottolineato dalla
Suprema Corte “ l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all' apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione , se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria , ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. ( cfr. Cass. civ. n.10552/2020).
Pertanto deve rilevarsi come nel caso di specie l'atto dispositivo è certamente intervenuto in epoca successiva al sorgere del credito, dato che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale viene esperita l'azione ex art5.2901 cod. civ. deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello eventualmente successivo in cui venga accertato giudizialmente ed indipendentemente dalla circostanza che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile ( cfr. Cass. civ.
n.2748/2005). Così deve ritenersi correttamente individuato nella sentenza impugnata il requisito dalla c.d. scientia damni, nella consapevolezza, in capo al debitore disponente, della idoneità dell'atto di disposizione a ridurre la consistenza del suo patrimonio e, quindi, a pregiudicare le ragioni del creditore. Come osservato dal giudice di prime cure
“Per il tramite dell'atto impugnato, in effetti, senza ricevere alcun PA
corrispettivo si è privato della proprietà di un cespite immobiliare, rimanendo pag. 9/11 proprietario di un solo, ulteriore cespite, gravato tuttavia da iscrizione ipotecaria a garanzia di un mutuo fondiario, e tanto egli ha fatto in un momento in cui la garantita aveva in corso, pare, una interlocuzione con la Banca volta a “risolvere il Parte_4
problema legato alla criticità dei flussi di denaro che dovevano estinguere gli anticipi in essere” e riferita, propriamente, al rapporto garantito da , cioè a dire PA
“all'apertura di credito in conto corrente per sconto e/o anticipazione effetti/fatture”
(così, testualmente, nella raccomandata inviata dalla alla nel luglio Parte_4 CP_1 del 2013, sub doc. 4 convenuto). La natura e gli effetti dell'atto di disposizione in scrutinio, riguardati in uno alla consistenza del patrimonio residuo del ed alla Pt_1
criticità dei rapporti tra la e la manifestatasi proprio nel periodo Parte_4 CP_1 precedente la conclusione dell'atto, conducono a ritenere qui pienamente provata la consapevolezza, in capo a , del fatto che la donazione conclusa con la PA
moglie avrebbe depauperato il suo patrimonio, così pregiudicando le ragioni dei creditori.” ( cfr. sentenza impugnata).
Va infine sottolineato come la consapevolezza di risulta altresì PA
confermata dalla qualifica dello stesso quale socio illimitatamente responsabile e rappresentante legale della debitrice principale dallo stesso costituita e Parte_4
posseduta assieme ai figli
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA. Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1899/22 pubblicata in data 09/11/2022 del Tribunale di Vicenza lo respinge e per l'effetto:
pag. 10/11 1) conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere a in persona del legale PA Parte_2
rappresentante pro tempore le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
2) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante PA
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 941/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
Dott. Caterina Caniato Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , con l'avv. Rigato Francesca e l'avv. PA C.F._1
Mele Paolo
Appellante contro quale procuratrice di (C.F. ), in Controparte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Sardi Renato
Appellata
e con
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore quale procuratrice di (C.F. ), in Controparte_1 Parte_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore
Appellate contumaci
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. Appello avverso la sentenza
n. 1899/22 pubblicata in data 09/11/2022 del Tribunale di Vicenza CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via pregiudiziale e/o preliminare:
- in riforma del capo della sentenza che ha ritenuto il credito vantato da CP_3
nei confronti della tra quelli oggetto di cessione a prima Parte_4 Parte_3
e a poi, accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa che Parte_2
precede, la carenza di legittimazione attiva in capo a ed a Parte_3
e, per esse, alla procuratrice generale per Parte_2 Controparte_1
omessa prova del contenuto del contratto di cessione del credito vantato nei confronti della ai sensi degli art.li 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione n. Parte_4
130/99 e dell'art. 58 T.U.B., nonché ai sensi degli artt. 1260 e ss. c.c., e per l'effetto revocare nei confronti delle stesse la sentenza di primo grado.
In via principale, nel merito:
- in riforma del capo della sentenza n. 1899/2022 che ha dichiarato l'inefficacia all'atto di donazione stipulato tra i signori tra i signori e avanti PA CP_2
al Notaio di Schio (VI) rep. 168682 – racc. 12848 avente ad oggetto la Persona_1
quota di 50/100 della proprietà della seguente unità immobiliare: abitazione sita in
Schio zona Magrè via Pietro Vanoncini n. 8 catastalmente identificata in Comune di
Schio Magrè foglio 2 mappale 939 sub 4, P. T Cat A/2 Cl. 3 vani 5, 5 R. C. Euro
667,52, accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per i motivi dedotti rispetto all'atto di donazione;
- Ordinarsi al Conservatore dei RR.II. di Schio, Servizio di Pubblicità immobiliare di
Schio, di eseguire la trascrizione dell'emananda sentenza con piena liberazione dello stesso da ogni responsabilità;
In ogni caso, spese e competenze del doppio grado di giudizio integralmente rifusi, oltre ad accessori di legge.
Per l'appellata
- Dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 345 e 348 bis cpc, ovvero rigettare perché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, l'appello proposto da , e tutte PA
le domande ed istanze ivi formulate, avverso la Sentenza n. 1899/2022 pubblicata dal
Tribunale di Vicenza in data 9/11/2022;
pag. 2/11 - confermare, per l'effetto, la sentenza impugnata;
- Con vittoria di spese di lite.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto del 28.12.2012 a rogito del Notaio in Schio, Persona_1 Pt_1
donava alla moglie la piena proprietà della quota indivisa di 1/2
[...] CP_2 dell'immobile sito in Schio (Vi), censito al catasto fabbricati al foglio 2 mapp. 939 sub
4.
Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa, creditrice di sulla base del decreto ingiuntivo n. 456/2017 del 30.01.2017 del PA
Tribunale di Vicenza per complessivi euro 154.510,53, conveniva in giudizio Pt_1
e chiedendo in via principale l'accertamento della simulazione
[...] CP_4 assoluta con dichiarazione della nullità dell'atto di donazione, in via ulteriormente principale l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ. e in via subordinata, nell'ipotesi in cui i beni fossero stati alienati medio tempore, la condanna in via solidale a versare il controvalore dei beni alla data dell'atto nullo o inefficace con condanna alle spese di lite.
Rimaneva contumace mentre si costituiva ritualmente CP_2 PA
contestando la fondatezza delle domande proposte nei suoi confronti.
In data 12.11.2018 si costituiva quale procuratrice generale di Controparte_1 [...]
cessionaria del credito di e, successivamente, in Parte_3 Controparte_3
data 23.3.2020 si costituiva quale procuratrice generale di Controparte_1 [...]
cessionaria del medesimo credito già di Parte_2 Parte_3
La causa veniva istruita a mezzo c.t.u..
Con la sentenza n. 1899/22 il Tribunale di Vicenza accoglieva la domanda revocatoria spiegata ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. dell'atto di donazione del 28.12.2012 e dichiara inefficace l'atto impugnato nei confronti di cessionaria del Parte_5
credito per la cui tutela Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo Società
Cooperativa aveva proposto la domanda- e condannava e PA [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite. CP_2
pag. 3/11 Il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 2901 cod.civ affermando che l'esistenza del credito era confermata dal decreto ingiuntivo divenuto definitivamente esecutivo e, quanto all'eventus damni, rilevando che la donazione aveva determinato una modificazione della consistenza della garanzia patrimoniale tenuto conto che gli altri cespiti di proprietà di erano PA
gravati da iscrizioni ipotecarie.
Il giudice di prime cure rilevava la sussistenza anche del presupposto soggettivo tenuto conto che rilasciava le fideiussioni di cui al decreto ingiuntivo nel PA
2002 e nel 2003 antecedentemente all'atto dispositivo del 2012 e inoltre, che la donazione era avvenuta nel momento in cui la aveva in corso Parte_4 un'interlocuzione con la banca allo scopo di risolvere le criticità dei flussi di denaro.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1899/22 del Tribunale di Vicenza ha interposto tempestiva impugnazione insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la PA
riforma della sentenza di primo grado.
Con comparsa di costituzione si è costituita quale mandataria di Controparte_1 eccependo l'inammissibilità ex art. 345 e 348 bis c.p.c. dell'appello e Parte_2
chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli articoli 1, 4 e 7.1 della
Legge n. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., nonché degli artt. 1260 e ss. cod.civ. assumendo il difetto della prova della legittimazione attiva in capo a e di Parte_3 [...]
sulla base del rilievo che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Parte_2
Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito, essendo necessaria la produzione del contratto di cessione e della certificazione notarile attestante che il credito è compreso tra quelli oggetto di cessione.
pag. 4/11 Secondo motivo di impugnazione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha accolto la domanda revocatoria spiegata ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. non risultando provati la qualità di creditore in capo al revocante, il pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione e la conoscenza di tale pregiudizio in capo al debitore.
L'appellante assume che il credito di cui al decreto ingiuntivo n. 456/2017 del Tribunale di Vicenza pari ad euro 154.510,53 si era cristallizzato in data 07.12.2016, quattro anni dopo l'atto di donazione., e pertanto, non risulta provata la sussistenza del credito e l'ammontare dello stesso al momento dell'atto dispositivo. Rileva inoltre che l'istituto di credito non aveva fornito prova della dolosa preordinazione trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito. Rilevava che la concessione di ipoteca volontaria nel luglio del 2010 accertava che l'esposizione debitoria della società nel 2012 non era particolarmente elevata e che la revoca delle concessioni creditizie era intervenuta solo in data 07.12.2016, e che pertanto, l'atto dispositivo del 2012 era avvenuto in un momento in cui la società era ancora in bonis.
Ragioni della decisione
Va in primo luogo rigettato il primo motivo d'impugnazione.
Va in proposito rilevato come Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo
Società Cooperativa conveniva in giudizio e e nel corso PA CP_2
del giudizio di primo grado, con comparsa depositata in data 12.11.2018 interveniva in giudizio procuratrice di cessionaria del credito già Controparte_1 Parte_3
vantato dall'attrice verso , in forza di contratto di cessione concluso in PA
data 05.07.2018 ai sensi e per gli effetti della L. n. 130/1999, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale in data 19.07.2018 (doc. 2 e, successivamente, in data Parte_3
23.03.2020, interveniva in giudizio di nella veste di procuratrice di Controparte_1
cessionaria del credito in forza di contratto di cessione concluso con Parte_2
in data 03.12.2019 ai sensi e per gli effetti della L. n. 130/1999, Parte_3
pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 07.12.2019 (doc. 2 . Parte_2
In linea generale va evidenziato come qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore (anche in grado d'appello) come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo pag. 5/11 particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf.
Cass.25424/2023 e Cass.n.5129/2020) (così da ultimo in motivazione Cass. civ.
n.5728/2024).
Più in particolare nel caso di azione revocatoria qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 cod.civ. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore (così
Cass. civ. n.5649/2023 e conf. n.7395/2024).
Tanto premesso nel caso di specie l'appellante omette di confrontarsi con le ragioni che sorreggono la sentenza impugnata. Nessuna contestazione veniva infatti svolta nei confronti delle intervenute nel giudizio di primo grado e sul punto il giudice di prime cure riteneva sussistente la legittimazione sulla base della documentazione dimessa osservando: “La legittimazione di non è stata contestata in giudizio, né Parte_3
dalla né dal convenuto. In ogni caso, si segnala qui che il contratto di cessione CP_1 ha avuto ad oggetto “crediti pecuniari deteriorati” relativi, tra l'altro, a “aperture di credito” e “ anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti a imprese”, sorti “in periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1945 ed il 30 aprile 2018”. Nel caso di specie si fa questione, propriamente, di un credito derivante da rapporti di apertura di credito e anticipi e sconti commerciali finalizzati al finanziamento dell'impresa, sorti nelle date indicate in premesse e passati in sofferenza nel corso del 2016 (doc. 16 attrice) La legittimazione di non è stata contestata in giudizio, né dalla né Parte_2 CP_1
dal convenuto. Ciò detto, si rileva qui che il contratto di cessione ha avuto ad oggetto, tra gli altri, i crediti oggetto del contratto di cessione concluso in data 05.07.2018 da e “ Controparte_3 Parte_3
pag. 6/11 L'impugnazione si atteggia sul punto come se non fosse intervenuta la sentenza di prime cure: poiché non denuncia gli errori nei quali sarebbe incorso il primo giudice e non prende in esame e sottopone a censura, quand'anche sinteticamente, la ratio decidendi espressa dalla sentenza appellata, limitandosi a richiamare genericamente alcune pronunce di legittimità e merito e assumendo genericamente la mancanza di prova della cessione e in particolare senza tener conto che, come affermato nella sentenza, nessuna contestazione era stata svolta rispetto all'intervento svolto nel giudizio di primo grado dalle cessionarie del credito.
In proposito va rammentato come il dovere di dare prova documentale della legittimazione sussiste nel caso che tale qualità sia oggetto di contestazione da parte del resistente “il quale può — esplicitamente o implicitamente — riconoscerla” cfr.
Cass.civ. n.9137/2020 e dapprima SS UU n.11650/2006, Cass. civ. n.4116/2016).
Nel caso di specie nel giudizio di primo grado vi è stato implicito riconoscimento della legittimazione sicchè il motivo d'impugnazione risulta tardivamente introdotto e inammissibile.
Va parimenti rigettato il secondo motivo d'impugnazione.
L'appellante non si confronta con le ragioni della decisione.
Va in primo luogo sottolineato come il credito vantato da Controparte_3
risulta definitivamente accertato dal decreto ingiuntivo n. 456/2017 del Tribunale di
Vicenza, decreto divenuto definitivamente esecutivo e passato in giudicato e, come correttamente sottolineato nella sentenza impugnata, con motivazione qui condivisa, attraverso l'atto impugnato ha trasferito alla moglie “la quota indivisa PA
di 1/2 di un appartamento, il cui valore è stato quantificato dal CTU geom. CP_5 in € 79.860,00, avendo riguardo al tempo della conclusione dell'atto di donazione, ed in
€ 80.260,00, avendo riguardo al tempo di redazione della relazione peritale. L'atto per cui è causa ha dunque certamente inciso sia in senso qualitativo, sia in senso quantitativo la garanzia patrimoniale generica promanante dal patrimonio di PA
, avendo esso determinato la fuoriuscita dal patrimonio di un cespite
[...]
immobiliare (e dunque di una posta attiva utilmente aggredibile in executivis) di sensibile valore, senza versamento da parte di di alcun corrispettivo. Il CP_2 convenuto, al contempo, non ha assolto all'onere di provare la capienza del proprio pag. 7/11 patrimonio residuo. , in effetti, a tal riguardo ha allegato di essere PA proprietario dell'appartamento sito al piano primo dell'immobile di via Vanoncini il cui valore, sulla scorta della perizia di stima depositata sub doc. 1, egli ha quantificato in €
217.500,00 La deduzione del convenuto, tuttavia, non coglie nel segno, se solo si consideri che è invero proprietario del predetto immobile per la sola PA
quota indivisa di 1/2, sì che, se anche si ritenesse di dar seguito alla stima che egli ha dimesso in atti, in ogni caso il valore del cespite immobiliare non sarebbe tale da garantire il soddisfacimento del credito per cui è causa. Va del resto rilevato che l'immobile indicato dal convenuto è stato gravato sin dal 2010 da un'iscrizione ipotecaria a garanzia di mutuo fondiario (la cui estinzione, secondo quanto allegato dal convenuto in comparsa conclusionale, in difetto tuttavia di qualsivoglia riscontro probatorio, anche in ordine alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, sarebbe avvenuta soltanto nel corso del 2021). E va altresì precisato che la vendita degli immobili in sede esecutiva avviene ordinariamente ad un prezzo inferiore al loro valore, sì che laddove il patrimonio del debitore comprenda due soli cespiti immobiliari sì aggredibili dal creditore per il soddisfacimento di un credito ingente (qual è quello che ci occupa), ma l'uno al pari dell'altro di per sé insufficienti (in special modo se venduti in sede esecutiva) a garantire l'integrale soddisfacimento del credito, la cessione anche di uno solo dei cespiti è atto di per sé oggettivamente idoneo a pregiudicare la garanzia patrimoniale offerta dal patrimonio del debitore” ( cfr. sentenza di primo grado).
Quanto al profilo soggettivo dell'azione revocatoria, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nel caso di specie e diversamente da quanto opinato dall'appellante, si fa questione non di un atto anteriore ma di un atto di disposizione successivo al sorgere del credito: “Come già rilevato, in effetti, si è PA
costituito fideiussore della garantendo con una prima fideiussione Parte_4 specifica l'adempimento delle obbligazioni facenti capo alla medesima e Parte_4 discendenti dall'apertura di credito a valere sul conto corrente n.ro 15/000155506
(concessa dalla sino a concorrenza di 10.000.000 di lire in data 10.09.2001 e poi CP_1 accresciuta sino all'importo di € 10.000,00 in data 03.10.2002: docc. 3 e 4 attrice) e con una seconda fideiussione specifica l'adempimento delle obbligazioni discendenti dall'apertura di credito per sconto e anticipazione effetti sbf, fatture ed export (concessa pag. 8/11 dalla in data 05.09.2003 sino all'importo di € 120.000,00, poi ridotto ad € CP_1
100.000,00 in data 09.08.2010: docc. 10 e 11 attrice)” ( cfr. sentenza impugnata).
Va sottolineato come il credito deriva dall'aperture di credito in c/c del 10/09/2001 e del
5/09/2003, nonché dal conto anticipi fatture e dal conto anticipi effetti del 10/06/2010 e che l'atto dispositivo risulta concluso nel 2012. In proposito, come sottolineato dalla
Suprema Corte “ l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all' apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione , se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria , ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. ( cfr. Cass. civ. n.10552/2020).
Pertanto deve rilevarsi come nel caso di specie l'atto dispositivo è certamente intervenuto in epoca successiva al sorgere del credito, dato che il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale viene esperita l'azione ex art5.2901 cod. civ. deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello eventualmente successivo in cui venga accertato giudizialmente ed indipendentemente dalla circostanza che il credito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile ( cfr. Cass. civ.
n.2748/2005). Così deve ritenersi correttamente individuato nella sentenza impugnata il requisito dalla c.d. scientia damni, nella consapevolezza, in capo al debitore disponente, della idoneità dell'atto di disposizione a ridurre la consistenza del suo patrimonio e, quindi, a pregiudicare le ragioni del creditore. Come osservato dal giudice di prime cure
“Per il tramite dell'atto impugnato, in effetti, senza ricevere alcun PA
corrispettivo si è privato della proprietà di un cespite immobiliare, rimanendo pag. 9/11 proprietario di un solo, ulteriore cespite, gravato tuttavia da iscrizione ipotecaria a garanzia di un mutuo fondiario, e tanto egli ha fatto in un momento in cui la garantita aveva in corso, pare, una interlocuzione con la Banca volta a “risolvere il Parte_4
problema legato alla criticità dei flussi di denaro che dovevano estinguere gli anticipi in essere” e riferita, propriamente, al rapporto garantito da , cioè a dire PA
“all'apertura di credito in conto corrente per sconto e/o anticipazione effetti/fatture”
(così, testualmente, nella raccomandata inviata dalla alla nel luglio Parte_4 CP_1 del 2013, sub doc. 4 convenuto). La natura e gli effetti dell'atto di disposizione in scrutinio, riguardati in uno alla consistenza del patrimonio residuo del ed alla Pt_1
criticità dei rapporti tra la e la manifestatasi proprio nel periodo Parte_4 CP_1 precedente la conclusione dell'atto, conducono a ritenere qui pienamente provata la consapevolezza, in capo a , del fatto che la donazione conclusa con la PA
moglie avrebbe depauperato il suo patrimonio, così pregiudicando le ragioni dei creditori.” ( cfr. sentenza impugnata).
Va infine sottolineato come la consapevolezza di risulta altresì PA
confermata dalla qualifica dello stesso quale socio illimitatamente responsabile e rappresentante legale della debitrice principale dallo stesso costituita e Parte_4
posseduta assieme ai figli
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte in euro 6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA. Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1899/22 pubblicata in data 09/11/2022 del Tribunale di Vicenza lo respinge e per l'effetto:
pag. 10/11 1) conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere a in persona del legale PA Parte_2
rappresentante pro tempore le spese di lite del presente grado, liquidate in euro
6.946,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
2) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante PA
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
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