Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.