Articolo 1 della Legge 27 settembre 1957, n. 876
Articolo 2
Versione
22 ottobre 1957
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1957