TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/06/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3119/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3119/2023 promossa dal sig.:
nato a [...] - Venezia in data 11.9.1973, codice fiscale Parte_1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato C.F._1
in Genova, Via Galata 36/4, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che lo rappresenta e difende per procura alle liti da considerarsi in calce al ricorso (pec:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Avv. Marco Catello, rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Maurizio Orione (pec e con domicilio eletto presso il Email_2
suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5, il tutto come da mandato depositato su foglio separato in uno con la memoria di costituzione (pec: Email_2
-convenuta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti RICORRENTE:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, previa fissazione udienza di discussione della causa:
a) accertare e dichiarare che tra il sig. e il Parte_1 Controparte_3
nel periodo compreso tra il 1.11.2019 / 22.6.2023, senza soluzione di
[...] continuità, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito,
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023, ha svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello C3 (in seguito livello B1) del CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
c) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023, ha svolto l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto;
d) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023, non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L.
3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia / estera, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
e) accertare e dichiarare che tra le società e Controparte_1 Controparte_3
nel periodo compreso tra il 1.6.2017 / 31.7.2023, ovvero in quell'altro
[...]
periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto;
f) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3 1.11.2019 / 22.6.2023, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente (come meglio esposto nella superiore narrativa Controparte_1 in fatto) nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra (appunto) la committente
e il Controparte_1 Controparte_3
g) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023 (ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto in corso di causa) è stato comandato e ha svolto la propria attività lavorativa unicamente sul predetto appalto intercorso tra le e Controparte_1 Controparte_3
[...]
e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma
D. Lgs. 276/2003, condannare le società e/o Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, pro Controparte_1
quota o come meglio visto, al pagamento nei confronti del sig. Parte_1 dell'importo complessivo di € 60.253,47, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, bonus D.L.
66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia / estera, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”;
nell'udienza del 22.4.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato “… di limitare la domanda al periodo lavorativo 15.2.21 - 22.6.23 e che la stessa si basa sul livello riconosciuto (4°…), utilizzandosi ai fini dei conteggi la retribuzione lorda mensile di cui alle buste paga”; nell'odierna udienza il medesimo difensore ha insistito “per l'accoglimento della domanda,
come da conteggio da ultimo depositato”;
CP_1
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore della competenza territoriale del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro;
in subordine, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa per l'assoluta carenza CP_1 probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste dal ricorrente in via solidale a anche per l'asserito svolgimento di attività in orario CP_1
c.d. straordinario e/o supplementare e per lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un superiore livello di inquadramento ed altresì per carenza di legittimazione passiva di sia con riferimento agli asseriti crediti per emolumenti privi di natura CP_1
strettamente retributiva quali indennità per ferie, permessi e festività non goduti, assegni familiari e trattenute salariali, indennità di mancato preavviso che con riferimento agli asseriti crediti per emolumenti eventualmente maturati in periodi in cui il ricorrente non prestava attività lavorativa in appalto a committenza (dal 1 novembre 2019 – CP_1
12 febbraio 2021 e dopo il 9 marzo 2023).
Con reiezione di tutte le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio anche nei confronti della terza chiamata”; nell'udienza del 22.4.2025 il difensore di parte convenuta ha dichiarato di rinunciare all'eccezione d'incompetenza territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente l'8.8.2023, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio nel Controparte_4 seguito, per brevità, anche solo “ ) quale datrice di lavoro e appaltatrice, nonché CP_3
(anche solo “ ) quale committente, per sentire Controparte_1 CP_1
accogliere le sopra riportate conclusioni e per sentire condannare, quindi, le società convenute “in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma D. Lgs. 276/2003,… pro tempore, in solido, pro quota o come meglio visto, al pagamento… dell'importo complessivo di € 60.253,47, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, bonus D.L.
66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia/estera, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto”; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il ricorrente ha rassegnato le dette conclusioni sul presupposto dello svolgimento, nei periodi dal 1.11.2019 al 12.2.2021 (presso lo stabilimento ito in Vard - CP_1
Romania) e dal 15.2.2021 al 22.6.2023 (presso lo stabilimento di Riva CP_1
Trigoso – GE), alle dipendenze di di attività lavorativa “unicamente presso gli CP_3 stabilimenti della (come sopra meglio descritto), nell'ambito dei contratti CP_1
di appalto sottoscritti dal con la società committente Controparte_3
. CP_1
Si è costituita in giudizio chiedendo di: accertare e dichiarare CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, in favore del Tribunale di Venezia in funzione di giudice del lavoro;
accertare e dichiarare l'infondatezza, nel merito, delle domande attrici, per la “carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme” da accertare la propria “carenza di legittimazione passiva… con CP_1
riferimento agli asseriti crediti per emolumenti privi di natura strettamente retributiva” e a quelli “maturati in periodi in cui il ricorrente non prestava attività lavorativa in appalto a committenza (dal 1 novembre 2019 – 12 febbraio 2021 e dopo marzo CP_1
2023)”; respingere, pertanto, tutte le domande attrici nei propri confronti.
Nell'udienza del 7.12.2023, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento, “limitatamente alle domanda proposte dal ricorrente nei confronti del
, trattandosi di cause scindibili”, a seguito dell'apertura della Controparte_3
liquidazione giudiziale del . CP_3 Dopo l'interrogatorio libero del ricorrente, la causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione dei testi sig.ri , e Testimone_1 Testimone_2
. Tes_3
Nell'udienza del 22.4.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato “… di limitare la domanda al periodo lavorativo 15.2.21 - 22.6.23 [data, quest'ultima, del licenziamento intimato da – doc. 5 ric.] e che la stessa si basa sul livello CP_3
riconosciuto (4°…), utilizzandosi ai fini dei conteggi la retribuzione lorda mensile di cui alle buste paga”.
Nella medesima sede, il difensore di ha dichiarato di “rinunciare CP_1 all'eccezione di incompetenza territoriale, alla luce delle emergenze istruttorie”.
Dietro richiesta giudiziale, parte ricorrente ha depositato un nuovo conteggio dei propri crediti (redatto sulla base dei criteri indicati dal Tribunale tenendo conto delle emergenze istruttorie), non contestato da quanto alla sua correttezza CP_1
matematico-contabile (v. verbale udienza odierna).
La causa, quindi, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti. Il difensore di parte ricorrente ha insistito “per l'accoglimento della domanda, come da conteggio da ultimo depositato”, così ulteriormente limitando e precisando la domanda. Il
difensore di ha insistito, per il resto, come in atti, per la reiezione CP_1
della domanda.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di cui infra.
3. Come accennato, l'eccezione d'incompetenza territoriale è stata infine rinunciata da
CP_1
4. Ad ogni buon conto, “[l]a competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. ord. n.
14449/2019).
Pacificamente, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (v. Cass. n.
9028/2014).
Unico limite alla rilevanza dei fatti rappresentati dall'attore è l'eventuale
“prospettazione artificiosa”, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 8189/2012, n. 10966/2003, n. 10226/2001). Prospettazione artificiosa di cui nella specie non vi è riscontro alcuno.
Il lavoratore ha indicato, infatti, di avere prestato la propria attività alle dipendenze di da ultimo, presso lo stabilimento di Riva – Trigoso (GE), ove CP_3 CP_1
la società datrice di lavoro “… possiede … un container adibito ad uso ufficio dotato di scrivania, computer, linea telefonica/internet, utilizzato per l'adempimento di tutti gli incombenti amministrativi (a titolo esemplificativo per la sottoscrizione dei contratti di assunzione e/o per la consegna dei cedolini paga), presso il quale svolge la propria attività
lavorativa il personale addetto allo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo
(formalmente alle dipendenze di altre società facenti parte del gruppo). Non solo, tali container vengono altresì utilizzati dal personale dipendente per cambiarsi e/o per ricevere comunicazione di servizio (come la consegna del cedolino paga) e/o per ricoverare i dispositivi di protezione individuale”.
“Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, la nozione di
'dipendenza alla quale è addetto il lavoratore', di cui all'art. 413 c.p.c., deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto vi rientrasse l'abitazione di un lavoratore, dotata di pc e 'account' fornito dall'azienda per
l'accesso ad una piattaforma informatica per la gestione di richieste di noleggio di biciclette, con obbligo di reperibilità su ventiquattro ore e di comunicazione di qualsiasi spostamento e/o assenza)” (Cass. ord. n. 3154/2018).
Così, si è ritenuto anche che “Rientra nella nozione di 'dipendenza alla quale è addetto il lavoratore'… il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (nella specie, mezzi aziendali con cui il dipendente effettuava viaggi nazionali ed internazionali)” (Cass., ord. n. 29334/2017; conf. Cass. ord.
11320/2014, che ha ritenuto ravvisabile una dipendenza “anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali”; Cass., ord. n. 2003/2016, secondo cui “rientra nella nozione di dipendenza… il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa”).
Insomma, non vi è ragione di dubitare della competenza territoriale del Tribunale di
Genova, quale giudice del lavoro, in considerazione della - del tutto verosimile - prospettazione attrice, in merito alla presenza nel cantiere navale indicato dal ricorrente di una “dipendenza” (nel senso indicato) di che ivi operava con mezzi, uomini e CP_3
materiali (propri e delle consorziate). Né, peraltro, ha contestato CP_1 specificamente l'esistenza presso di sé di un siffatto ufficio – container.
5. Come accennato, parte ricorrente non ha insistito nelle domande relative al periodo di lavoro (all'estero) anteriore al 15.2.2021 e (concludendo, infine, come da conteggio) neppure in quelle relative al periodo successivo al 9.3.2023. Ha chiarito, inoltre, che non v'è domanda volta al riconoscimento delle mansioni superiori (tanto che i conteggi sono stati basati sul livello retributivo riconosciuto dalla datrice di lavoro, come da buste paga).
6. All'esito dell'istruttoria, deve ritenersi provato che:
-il ricorrente ha lavorato, nel (minor) periodo dal 15.2.2021 al 9.3.2023, oltre che alle dipendenze di esclusivamente nell'ambito di appalti a quest'ultimo conferiti CP_3
da (e cessati, appunto, entro il 9.3.2023), relativi alle navi in costruzione CP_1
presso il cantiere di Riva Trigoso (v. in particolare dichiarazioni testimoniali, nonché comunicazioni di risoluzione degli ordini conferiti a del 6.3.2023 CP_1 CP_3
e del 9.3.2023, docc. 4 e 5 conv.; il teste ha riferito di un periodo di Testimone_1
trasferta a Taranto, comunque per prestare attività lavorativa nell'ambito di appalto onde la circostanza non è dirimente, ai fini di causa), svolgendo mansioni CP_1
di “responsabile” di cantiere (v. ancora dich. testi);
-il rapporto lavorativo subordinato tra il ricorrente e (come da docc. da 2A CP_3
a 2E e da 4A a 4D ric.) prevedeva mansioni di “IMPIEGATO 4° livello” (poi C2) ed era disciplinato dal CCNL Metalmeccanici - Industria (docc. 3A e 3B ric.);
-nel periodo dal 15.2.2021 al 9.3.2023 il ricorrente ha prestato lavoro straordinario per 5 ore al mese, in una giornata di sabato (v. dich. testi, in particolare
[...]
e ; Tes_1 Tes_2
-il ricorrente ha percepito i (soli) compensi di cui alle buste paga in atti;
non le retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2023, né il TFR, né i ratei della tredicesima mensilità, rimasti insoluti.
Spettava alla convenuta, infatti, l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi dei diritti di credito vantati dal lavoratore e, quindi, dell'eventuale pagamento. Detta prova non è stata offerta.
7. Le domande attrici, come in oggi limitate, concernono somme rivendicate (in relazione al menzionato periodo dal 15.2.2021 al 9.3.2023) a titolo di retribuzione ordinaria (in quanto corrisposta, in corso di rapporto, in misura inferiore ai minimi tabellari del CCNL indicato), retribuzioni omesse (mensilità di febbraio e marzo 2023, fino al 9.3.2023), ratei di mensilità aggiuntive degli anni 2021 e 2022 (non corrisposti), lavoro straordinario (non retribuito), TFR omesso (ricalcolato sul periodo).
Si tratta di voci aventi, tutte, natura esclusivamente retributiva, in relazione alle quali opera, dunque, la responsabilità di x art. 29 d.lgs. n. 276/2003. CP_1
8. infatti, è convenuta in giudizio in quanto committente, CP_1 nell'ambito degli appalti su cui il ricorrente ha operato.
Ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, infatti: “2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
9. Il Tribunale ha richiesto a parte ricorrente di predisporre un nuovo conteggio delle proprie spettanze, tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria, come sopra illustrate, nonché del perimetro d'operatività del menzionato art. 29.
Parte ricorrente ha depositato detto conteggio il 2.6.2025; il conteggio non è stato contestato dalla resistente, quanto alla correttezza matematico - contabile a fronte dei
“criteri” indicati dal Tribunale.
10. deve essere condannata, quindi, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. CP_1
276/2003, al pagamento, a favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive e di TFR, della somma complessiva (cui il ricorrente ha limitato la domanda) di euro 13.223,09, di cui euro 4.681,53 per TFR.
11. Sui crediti del lavoratore spettano inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
12. Le spese di lite (tenuto anche conto della reciprocità delle rinunce) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), a favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive e di TFR, la somma complessiva di euro 13.223,09, di cui euro 4.681,53 per TFR;
oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, il ricorso;
-condanna, infine, a rifondere al ricorrente le spese di lite, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Genova, il 12 giugno 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3119/2023 promossa dal sig.:
nato a [...] - Venezia in data 11.9.1973, codice fiscale Parte_1
residente in [...] ed elettivamente domiciliato C.F._1
in Genova, Via Galata 36/4, presso e nello studio dell'avv. Riccardo Marmorato, che lo rappresenta e difende per procura alle liti da considerarsi in calce al ricorso (pec:
Email_1
-ricorrente-
CONTRO
(c.f. ), con sede legale in Trieste, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile Avv. Marco Catello, rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_2
Maurizio Orione (pec e con domicilio eletto presso il Email_2
suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5, il tutto come da mandato depositato su foglio separato in uno con la memoria di costituzione (pec: Email_2
-convenuta-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti RICORRENTE:
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectiis, previa fissazione udienza di discussione della causa:
a) accertare e dichiarare che tra il sig. e il Parte_1 Controparte_3
nel periodo compreso tra il 1.11.2019 / 22.6.2023, senza soluzione di
[...] continuità, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adito,
è intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato;
b) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023, ha svolto, in via prevalente, mansioni proprie del V livello C3 (in seguito livello B1) del CCNL Metalmeccanica Aziende Industriali, ovvero di quell'altro livello maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto;
c) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023, ha svolto l'orario di lavoro meglio indicato nella superiore narrativa in fatto, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto;
d) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023, non ha percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, bonus D.L. 66/2014, bonus D.L.
3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia / estera, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto;
e) accertare e dichiarare che tra le società e Controparte_1 Controparte_3
nel periodo compreso tra il 1.6.2017 / 31.7.2023, ovvero in quell'altro
[...]
periodo maggiore o minore meglio visto dal Giudice adìto, è intercorso un contratto di appalto;
f) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3 1.11.2019 / 22.6.2023, ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto dal
Giudice adìto, ha svolto la propria attività lavorativa unicamente presso gli stabilimenti della società committente (come meglio esposto nella superiore narrativa Controparte_1 in fatto) nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra (appunto) la committente
e il Controparte_1 Controparte_3
g) accertare e dichiarare che il sig. nel corso del rapporto di lavoro alle Parte_1
dipendenze del nel periodo compreso tra il Controparte_3
1.11.2019 / 22.6.2023 (ovvero in quell'altro periodo maggiore o minore meglio visto in corso di causa) è stato comandato e ha svolto la propria attività lavorativa unicamente sul predetto appalto intercorso tra le e Controparte_1 Controparte_3
[...]
e per l'effetto in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma
D. Lgs. 276/2003, condannare le società e/o Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido, pro Controparte_1
quota o come meglio visto, al pagamento nei confronti del sig. Parte_1 dell'importo complessivo di € 60.253,47, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, bonus D.L.
66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia / estera, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con la vittoria delle spese, diritti, onorari del giudizio e rimborso spese forfettarie ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 55 del 10.3.2014, il tutto oltre CPA ed IVA”;
nell'udienza del 22.4.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato “… di limitare la domanda al periodo lavorativo 15.2.21 - 22.6.23 e che la stessa si basa sul livello riconosciuto (4°…), utilizzandosi ai fini dei conteggi la retribuzione lorda mensile di cui alle buste paga”; nell'odierna udienza il medesimo difensore ha insistito “per l'accoglimento della domanda,
come da conteggio da ultimo depositato”;
CP_1
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore della competenza territoriale del Tribunale di Venezia in funzione di Giudice del Lavoro;
in subordine, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa per l'assoluta carenza CP_1 probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme come richieste dal ricorrente in via solidale a anche per l'asserito svolgimento di attività in orario CP_1
c.d. straordinario e/o supplementare e per lo svolgimento di mansioni riconducibili ad un superiore livello di inquadramento ed altresì per carenza di legittimazione passiva di sia con riferimento agli asseriti crediti per emolumenti privi di natura CP_1
strettamente retributiva quali indennità per ferie, permessi e festività non goduti, assegni familiari e trattenute salariali, indennità di mancato preavviso che con riferimento agli asseriti crediti per emolumenti eventualmente maturati in periodi in cui il ricorrente non prestava attività lavorativa in appalto a committenza (dal 1 novembre 2019 – CP_1
12 febbraio 2021 e dopo il 9 marzo 2023).
Con reiezione di tutte le istanze istruttorie formulate dal ricorrente.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio anche nei confronti della terza chiamata”; nell'udienza del 22.4.2025 il difensore di parte convenuta ha dichiarato di rinunciare all'eccezione d'incompetenza territoriale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente l'8.8.2023, il sig. Parte_1
ha convenuto in giudizio nel Controparte_4 seguito, per brevità, anche solo “ ) quale datrice di lavoro e appaltatrice, nonché CP_3
(anche solo “ ) quale committente, per sentire Controparte_1 CP_1
accogliere le sopra riportate conclusioni e per sentire condannare, quindi, le società convenute “in via principale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost. e/o dell'art. 29 II comma D. Lgs. 276/2003,… pro tempore, in solido, pro quota o come meglio visto, al pagamento… dell'importo complessivo di € 60.253,47, al lordo delle ritenute di legge, ovvero in quell'altra misura maggiore o minore meglio vista dal Giudice adìto, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, scatti di anzianità, bonus D.L.
66/2014, bonus D.L. 3/20, lavoro straordinario e/o supplementare, festività, indennità di trasferta Italia/estera, indennità sostituiva di ferie e permessi non goduti, indennità sostituiva del mancato preavviso e trattamento di fine rapporto”; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il ricorrente ha rassegnato le dette conclusioni sul presupposto dello svolgimento, nei periodi dal 1.11.2019 al 12.2.2021 (presso lo stabilimento ito in Vard - CP_1
Romania) e dal 15.2.2021 al 22.6.2023 (presso lo stabilimento di Riva CP_1
Trigoso – GE), alle dipendenze di di attività lavorativa “unicamente presso gli CP_3 stabilimenti della (come sopra meglio descritto), nell'ambito dei contratti CP_1
di appalto sottoscritti dal con la società committente Controparte_3
. CP_1
Si è costituita in giudizio chiedendo di: accertare e dichiarare CP_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova, in favore del Tribunale di Venezia in funzione di giudice del lavoro;
accertare e dichiarare l'infondatezza, nel merito, delle domande attrici, per la “carenza probatoria, nell'an e nel quantum, del diritto di percepire le somme” da accertare la propria “carenza di legittimazione passiva… con CP_1
riferimento agli asseriti crediti per emolumenti privi di natura strettamente retributiva” e a quelli “maturati in periodi in cui il ricorrente non prestava attività lavorativa in appalto a committenza (dal 1 novembre 2019 – 12 febbraio 2021 e dopo marzo CP_1
2023)”; respingere, pertanto, tutte le domande attrici nei propri confronti.
Nell'udienza del 7.12.2023, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento, “limitatamente alle domanda proposte dal ricorrente nei confronti del
, trattandosi di cause scindibili”, a seguito dell'apertura della Controparte_3
liquidazione giudiziale del . CP_3 Dopo l'interrogatorio libero del ricorrente, la causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione dei testi sig.ri , e Testimone_1 Testimone_2
. Tes_3
Nell'udienza del 22.4.2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato “… di limitare la domanda al periodo lavorativo 15.2.21 - 22.6.23 [data, quest'ultima, del licenziamento intimato da – doc. 5 ric.] e che la stessa si basa sul livello CP_3
riconosciuto (4°…), utilizzandosi ai fini dei conteggi la retribuzione lorda mensile di cui alle buste paga”.
Nella medesima sede, il difensore di ha dichiarato di “rinunciare CP_1 all'eccezione di incompetenza territoriale, alla luce delle emergenze istruttorie”.
Dietro richiesta giudiziale, parte ricorrente ha depositato un nuovo conteggio dei propri crediti (redatto sulla base dei criteri indicati dal Tribunale tenendo conto delle emergenze istruttorie), non contestato da quanto alla sua correttezza CP_1
matematico-contabile (v. verbale udienza odierna).
La causa, quindi, è stata discussa oralmente dai difensori delle parti. Il difensore di parte ricorrente ha insistito “per l'accoglimento della domanda, come da conteggio da ultimo depositato”, così ulteriormente limitando e precisando la domanda. Il
difensore di ha insistito, per il resto, come in atti, per la reiezione CP_1
della domanda.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei limiti di cui infra.
3. Come accennato, l'eccezione d'incompetenza territoriale è stata infine rinunciata da
CP_1
4. Ad ogni buon conto, “[l]a competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. ord. n.
14449/2019).
Pacificamente, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, occorre avere riguardo ai fatti per come prospettati dall'attore, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza (v. Cass. n.
9028/2014).
Unico limite alla rilevanza dei fatti rappresentati dall'attore è l'eventuale
“prospettazione artificiosa”, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (Cass. n. 8189/2012, n. 10966/2003, n. 10226/2001). Prospettazione artificiosa di cui nella specie non vi è riscontro alcuno.
Il lavoratore ha indicato, infatti, di avere prestato la propria attività alle dipendenze di da ultimo, presso lo stabilimento di Riva – Trigoso (GE), ove CP_3 CP_1
la società datrice di lavoro “… possiede … un container adibito ad uso ufficio dotato di scrivania, computer, linea telefonica/internet, utilizzato per l'adempimento di tutti gli incombenti amministrativi (a titolo esemplificativo per la sottoscrizione dei contratti di assunzione e/o per la consegna dei cedolini paga), presso il quale svolge la propria attività
lavorativa il personale addetto allo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo
(formalmente alle dipendenze di altre società facenti parte del gruppo). Non solo, tali container vengono altresì utilizzati dal personale dipendente per cambiarsi e/o per ricevere comunicazione di servizio (come la consegna del cedolino paga) e/o per ricoverare i dispositivi di protezione individuale”.
“Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, la nozione di
'dipendenza alla quale è addetto il lavoratore', di cui all'art. 413 c.p.c., deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora, potendo coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto vi rientrasse l'abitazione di un lavoratore, dotata di pc e 'account' fornito dall'azienda per
l'accesso ad una piattaforma informatica per la gestione di richieste di noleggio di biciclette, con obbligo di reperibilità su ventiquattro ore e di comunicazione di qualsiasi spostamento e/o assenza)” (Cass. ord. n. 3154/2018).
Così, si è ritenuto anche che “Rientra nella nozione di 'dipendenza alla quale è addetto il lavoratore'… il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (nella specie, mezzi aziendali con cui il dipendente effettuava viaggi nazionali ed internazionali)” (Cass., ord. n. 29334/2017; conf. Cass. ord.
11320/2014, che ha ritenuto ravvisabile una dipendenza “anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali”; Cass., ord. n. 2003/2016, secondo cui “rientra nella nozione di dipendenza… il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa”).
Insomma, non vi è ragione di dubitare della competenza territoriale del Tribunale di
Genova, quale giudice del lavoro, in considerazione della - del tutto verosimile - prospettazione attrice, in merito alla presenza nel cantiere navale indicato dal ricorrente di una “dipendenza” (nel senso indicato) di che ivi operava con mezzi, uomini e CP_3
materiali (propri e delle consorziate). Né, peraltro, ha contestato CP_1 specificamente l'esistenza presso di sé di un siffatto ufficio – container.
5. Come accennato, parte ricorrente non ha insistito nelle domande relative al periodo di lavoro (all'estero) anteriore al 15.2.2021 e (concludendo, infine, come da conteggio) neppure in quelle relative al periodo successivo al 9.3.2023. Ha chiarito, inoltre, che non v'è domanda volta al riconoscimento delle mansioni superiori (tanto che i conteggi sono stati basati sul livello retributivo riconosciuto dalla datrice di lavoro, come da buste paga).
6. All'esito dell'istruttoria, deve ritenersi provato che:
-il ricorrente ha lavorato, nel (minor) periodo dal 15.2.2021 al 9.3.2023, oltre che alle dipendenze di esclusivamente nell'ambito di appalti a quest'ultimo conferiti CP_3
da (e cessati, appunto, entro il 9.3.2023), relativi alle navi in costruzione CP_1
presso il cantiere di Riva Trigoso (v. in particolare dichiarazioni testimoniali, nonché comunicazioni di risoluzione degli ordini conferiti a del 6.3.2023 CP_1 CP_3
e del 9.3.2023, docc. 4 e 5 conv.; il teste ha riferito di un periodo di Testimone_1
trasferta a Taranto, comunque per prestare attività lavorativa nell'ambito di appalto onde la circostanza non è dirimente, ai fini di causa), svolgendo mansioni CP_1
di “responsabile” di cantiere (v. ancora dich. testi);
-il rapporto lavorativo subordinato tra il ricorrente e (come da docc. da 2A CP_3
a 2E e da 4A a 4D ric.) prevedeva mansioni di “IMPIEGATO 4° livello” (poi C2) ed era disciplinato dal CCNL Metalmeccanici - Industria (docc. 3A e 3B ric.);
-nel periodo dal 15.2.2021 al 9.3.2023 il ricorrente ha prestato lavoro straordinario per 5 ore al mese, in una giornata di sabato (v. dich. testi, in particolare
[...]
e ; Tes_1 Tes_2
-il ricorrente ha percepito i (soli) compensi di cui alle buste paga in atti;
non le retribuzioni dei mesi di febbraio e marzo 2023, né il TFR, né i ratei della tredicesima mensilità, rimasti insoluti.
Spettava alla convenuta, infatti, l'onere di fornire dimostrazione della sussistenza di eventuali fatti estintivi o modificativi dei diritti di credito vantati dal lavoratore e, quindi, dell'eventuale pagamento. Detta prova non è stata offerta.
7. Le domande attrici, come in oggi limitate, concernono somme rivendicate (in relazione al menzionato periodo dal 15.2.2021 al 9.3.2023) a titolo di retribuzione ordinaria (in quanto corrisposta, in corso di rapporto, in misura inferiore ai minimi tabellari del CCNL indicato), retribuzioni omesse (mensilità di febbraio e marzo 2023, fino al 9.3.2023), ratei di mensilità aggiuntive degli anni 2021 e 2022 (non corrisposti), lavoro straordinario (non retribuito), TFR omesso (ricalcolato sul periodo).
Si tratta di voci aventi, tutte, natura esclusivamente retributiva, in relazione alle quali opera, dunque, la responsabilità di x art. 29 d.lgs. n. 276/2003. CP_1
8. infatti, è convenuta in giudizio in quanto committente, CP_1 nell'ambito degli appalti su cui il ricorrente ha operato.
Ai sensi dell'art. 29 co. 2 d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, infatti: “2. [Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti,] in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
9. Il Tribunale ha richiesto a parte ricorrente di predisporre un nuovo conteggio delle proprie spettanze, tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria, come sopra illustrate, nonché del perimetro d'operatività del menzionato art. 29.
Parte ricorrente ha depositato detto conteggio il 2.6.2025; il conteggio non è stato contestato dalla resistente, quanto alla correttezza matematico - contabile a fronte dei
“criteri” indicati dal Tribunale.
10. deve essere condannata, quindi, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. CP_1
276/2003, al pagamento, a favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive e di TFR, della somma complessiva (cui il ricorrente ha limitato la domanda) di euro 13.223,09, di cui euro 4.681,53 per TFR.
11. Sui crediti del lavoratore spettano inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato, dalle singole maturazioni al saldo (Corte
Cost., 2 novembre 2000, n. 459; Cass., Sez. Un. 38/2001).
12. Le spese di lite (tenuto anche conto della reciprocità delle rinunce) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate), a favore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
- dichiara tenuta e pertanto condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive e di TFR, la somma complessiva di euro 13.223,09, di cui euro 4.681,53 per TFR;
oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle singole maturazioni al saldo;
-respinge, nel resto, il ricorso;
-condanna, infine, a rifondere al ricorrente le spese di lite, Controparte_1
che liquida in complessivi euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, rimborso contributo unificato ed accessori di legge.
Genova, il 12 giugno 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO