Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12229 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11806/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11806 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Gasparotto, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego di cittadinanza reso in Roma il 3 agosto 2021 notificato in data 17 settembre 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza ex art. 87, comma 4- bis c.p.a. 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
3. All’esito dell’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
4. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare all’esame delle censure spiegate col ricorso.
5. In particolare, col primo motivo viene precisato come il mancato tempestivo riscontro alla comunicazione dei motivi ostativi derivi dalla eccessiva brevità del termine concesso e che quindi l’aver ignorato le deduzioni difensive esposte con la memoria procedimentale, costituirebbe vizio della decisione di rigetto dell’istanza. Quanto poi ai precedenti penali, viene evidenziata l’episodicità della condotta illecita e la minima offensività della stessa, come inferibile anche dal fatto che l’autorità giudiziaria ordinaria si sarebbe sempre determinata per l’archiviazione della notizia di reato per particolare tenuità del fatto.
6. La doglianza è infondata.
7. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, T.a.r. per il Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
8. Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando la sussistenza di una sentenza di c.d. patteggiamento (ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) pronunciata dal Tribunale di Vicenza, per il delitto previsto e punito dagli artt. 477 e 482 c.p. (falsità materiale commessa dal privato, nel commercio di prodotti con segni falsi), nonché due decreti penali rispettivamente per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.).
9. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l’amministrazione abbia fatto buon uso del potere discrezionale, dovendosi rilevare che il provvedimento risulta adeguatamente motivato in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Difatti, se è vero che la presenza di precedenti penali non è di per sé ostativa alla concessione della cittadinanza, va comunque osservato che si tratta di tre condotte (due molto recenti) che evidenziano un’opposizione dell’interessato ai valori fondamentali del vivere civile riassunto nel rispetto delle leggi penali.
10. Il diniego, poi, fa riferimento alla circostanza che, al tempo della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, non venivano indicati, nella specifica sezione della domanda, i precedenti penali. Tale atteggiamento, anche ove non costituente reato (ad es. perché caratterizzato da semplice negligenza) dimostra la mancata conoscenza dei principî che informano i rapporti con la pubblica amministrazione corroborando in tal guisa un giudizio di inaffidabilità (cfr. Tar Lazio, sez. V- bis , 8 luglio 2022, n. 9354).
11. Non colgono nel segno le doglianze secondo cui i reati sarebbero risalenti nel tempo e comunque di natura bagatellare. Infatti, da un lato i reati rientrano appieno nel c.d. periodo di osservazione , ossia il decennio antecedente alla presentazione della domanda di cittadinanza (nel caso di specie avanzata nel 14 dicembre 2016), durante il quale devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta (recentemente, Cons. Stato, sez. I, par., 10 luglio 2023 n. 1007); dall’altro, essi sono indicativi della tendenza dell’esponente a costituire una minaccia per l’incolumità altrui (come inferibile dal delitto di lesioni).
12. Viepiú, per costante orientamento giurisprudenziale, anche fatti antecedenti al decennio di osservazione, soprattutto laddove costituiscano indici di mancata integrazione del richiedente nella comunità, possono rientrare nella valutazione complessiva svolta dall’amministrazione (cfr. Tar Lazio, V- bis , 12 aprile 2022, n. 4469).
13. Si aggiunga, che anche l’archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131- bis c.p.) costituisce circostanza che l’amministrazione deve valorizzare: difatti, per costante giurisprudenza, « le valutazioni finalizzate all’accertamento di una responsabilità penale si pongono su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali » (cosí T.a.r. per il Lazio, V- bis , 15 marzo 2022, n. 2943). In ogni caso, una simile pronuncia del giudice penale esclude la punibilità, ma comporta un accertamento del fatto storico e della sussistenza dell’elemento soggettivo.
14. Infine, sono da ritenere inconsistenti le osservazioni sulla mancata valutazione del grado di inserimento socio-economico, trattandosi solo di un prerequisito della richiesta di cittadinanza, ossia di un presupposto minimo per conservare il titolo di soggiorno (T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , 15 marzo 2022, n. 2945).
15. Passando al secondo motivo, va osservato come parte ricorrente denunci la tardiva adozione del provvedimento.
16. Sul punto, va ribadito come la tardività dell’emanazione del provvedimento di rigetto legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 31 c.p.a. per ottenere una pronuncia che accerti l’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda ( ex multis , T.a.r. per il Lazio, sez. V- bis , 30 giugno 2022, n. 8852).
17. Alla luce dell’esposta infondatezza di tutte le censure, il ricorso è definitivamente respinto.
18. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, nel caso di ulteriori fatti sopravvenuti.
19. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quinta- bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.