Sentenza breve 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 25/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro C. De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento e la declaratoria dell’illegittimità, previa tutela cautelare,
del silenzio rifiuto/inadempimento serbato dall’ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce sull'istanza di rilascio del nulla-osta al conseguimento di una nuova patente di guida, ai sensi dell’art.120, comma 3, Codice della Strada, presentata dal ricorrente il 1° febbraio 2024;
per la dichiarazione dell’obbligo
dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce di provvedere esplicitamente suindicata istanza di nulla-osta entro il termine ritenuto di giustizia;
e per la nomina
di un Commissario ad acta incaricato di sostituirsi alla P.A. in caso di inutile decorso del temine assegnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Avv. A. De Matteis per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato A. Caprioli per le Amministrazioni statali resistenti;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm..
1. Il ricorrente, a seguito della revoca della sua patente di guida di categoria B disposta dalla Prefettura di Lecce nell’anno 2010 per l’insussistenza dei requisiti morali (in quanto destinatario dei provvedimenti giurisdizionali indicati dall’art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm. - Codice della Strada), in data 1° febbraio 2024, inoltrava alla Prefettura di Lecce istanza di nulla osta al conseguimento di un nuoto titolo abilitativo alla guida, ai sensi dell’art. 120 comma 3 del Codice della Strada.
1.1.A seguito del silenzio rifiuto/inadempimento serbato dalla Prefettura di Lecce in ordine alla suindicata istanza, è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame, con cui ha chiesto anche la previa concessione di tutela cautelare, rassegnando le censure di seguito rubricate.
- VIOLAZIONE DELL’ART.2 DELLA L. N.241/1990 IN RAGIONE DELL’OMESSO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI PROVVEDERE.
1.2. Il 13 marzo 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce per le Amministrazioni intimate.
1.4. All’udienza in Camera di Consiglio del 21 maggio 2025 (fissata anche per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente), il Presidente di questa Sezione ha avvisato “ le parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O., da decidere con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. a seguito della novella introdotta dal legislatore all'art. 120, comma 3, del Codice della strada intervenuta con legge 25 novembre 2024 n. 177 ”; conseguentemente “ il difensore di parte ricorrente, a seguito del rilievo ufficioso a verbale del Presidente, ha chiesto un rinvio per controdedurre al predetto rilievo ” al quale la difesa erariale non si è opposta, sicchè la causa è stata rinviata per il prosieguo della trattazione all’udienza in Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Con memoria depositata il 13 giugno 2025 la difesa erariale, aderendo al rilievo ufficioso espresso da questo Tribunale, ha poi eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito.
Nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025, il Presidente di questa Sezione ha ribadito l’avviso riguardo alla possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., per le ragioni già messe in evidenza nella precedente Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito T.A.R..
2.1. Il Collegio – premesso che, notoriamente, ai sensi dell’art. 5 c.p.c., la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda giurisdizionale (il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato proposto in data 10 marzo 2025) e che l’azione avverso il silenzio inadempimento della P.A. può essere proposta solo se sussiste la giurisdizione dell’adito T.A.R. – osserva che l’art. 120 comma 3 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.) prevede che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”; l’art 8 della recente Legge 25 novembre 2024 n. 177 ha, ora, inserito un nuovo capoverso al predetto comma 3 dell’art. 120 del Codice della Strada (in vigore dal 10 dicembre 2024), statuente che: “In ogni caso, ai fini del conseguimento della nuova patente di guida, non devono sussistere le situazioni preclusive di cui al comma 1”.
In definitiva, il legislatore, con la soprariportata recente modifica normativa, ha - ora - espressamente previsto che i requisiti soggettivi di moralità stabiliti dal primo comma dell’art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.), necessari per poter ottenere l’abilitazione alla guida (precludendone il conseguimento, tra le altre ipotesi, a coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione personali, fatti salvi gli effetti della riabilitazione penale), si applicano (attualmente) a tutti coloro che intendono conseguire la patente di guida, sia che la richiedano per la prima volta, sia che sia stata loro precedentemente revocata.
Nel caso de quo, con istanza inviata con p.e.c. del 1° febbraio 2024, ricevuta dalla Prefettura di Lecce in pari data, l’odierno ricorrente ha chiesto, ex art. 120 comma 3 del Codice della Strada, il rilascio del nulla osta per il conseguimento della nuova patente di guida, a seguito del decorso del triennio dalla revoca della sua patente disposta dal Prefetto di Lecce nel 2010 - per mancanza dei requisiti morali (in quanto destinatario dei provvedimenti giurisdizionali indicati dall’art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.) - senza che la P.A. si sia pronunciata sulla predetta istanza nei termini di legge.
Ritiene il Collegio, in via preliminare, che - attualmente - a seguito della predetta richiamata novella del novembre 2024, non sia più configurabile un potere discrezionale prefettizio di possibile rilascio del nulla osta di che trattasi (dopo il triennio dalla disposta revoca della patente), ex art. 120 comma 3 del Codice della Strada, pur in carenza della (necessaria) riabilitazione penale dell’interessato, sicchè, vertendosi - ora - in tema di diritti soggettivi e di potere vincolato della Pubblica Amministrazione, la giurisdizione sulla presente controversia appartiene all’A.G.O..
Del resto la giurisdizione del Giudice Amministrativo in tema di silenzio inadempimento si fonda sugli ordinari criteri di riparto tra G.O. e G.A. e, dunque, si radica soltanto quando il Giudice Amministrativo detenga la giurisdizione in ordine al rapporto cui inerisce la richiesta inevasa.
3. In conclusione, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (anche perchè la questione inerente il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. è stata indicata d’ufficio dal Tribunale, ex art. 73 comma 3 c.p.a) per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale e individua quale Giudice munito di giurisdizione il Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.