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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1102/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1102/2025 promossa da:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 16.06.1966 e residente a [...], elettivamente domiciliato a L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 1 I, presso lo studio degli avv.ti Paolo D'Amico
e IO NI, giusta procura in calce al ricorso
C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Barisciano (AQ), Via della Fonte Vecchia n. 19/A, elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Corso Vittorio Emanuele n. 23, presso lo studio dell'avv. Isidoro Isidori, giusta procura in calce al presente atto
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 29.07.2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in il 5.6.1999, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, prevista l'impossibilità di una riconciliazione, all'esito dei decorsi termini di legge, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente in udienza ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e con note scritte, all'udienza del 31.7.2025, insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali.
4. Nel ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale l'omologa della separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, esponendo di aver contratto matrimonio in Barisciano il 5.6.1999 con rito concordatario (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barisciano,
Anno 1999, n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 2, optando per il regime patrimoniale della Per_ separazione dei beni, e che dalla loro unione è nata una figlia, nata a [...] in data [...], oggi maggiorenne.
5. Esponevano, inoltre, di aver fissato la loro residenza nel comune di Barisciano (AQ) in via Fonte Vecchia n. 19/A, che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, in quanto è titolare di una ditta individuale mentre Parte_1 svolge attività lavorativa quale lavoratore dipendente, allegando a tal Parte_2 fine idonea documentazione.
6. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise, nel prioritario interesse della prole minorenne.
7. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta ancora procedibile.
8. Giova chiarire che i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis.49 c.p.c.). Ora, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. N. 28727/2023) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un
«divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
2 giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
…”.
9. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvederà a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio in Barisciano (AQ) il 5.6.1999, con Pt_2 atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barisciano, Anno 1999, n.
1, Parte II, Serie A, Uff. 2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barisciano di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. si dispone che i coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. si dispone che la casa coniugale di Barisciano (AQ), via della Fonte Vecchia n.
19/A, venga assegnata al sig. , che vi risiederà e che la Parte_1 continuerà ad abitare con tutti gli arredi che la compongono. Le parti prevedono sin d'ora la possibilità per la sig.ra di ritirare i propri effetti personali dalla Pt_2 casa coniugale, concordando uno o più accessi anche per le vie brevi;
3 3. si dispone che le parti versino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-septies c.c., direttamente su conto corrente bancario intestato alla figlia Controparte_1
(Banca Mediolanum, Iban: [...]), quale contributo al suo mantenimento in quanto ancora non economicamente autosufficiente, i seguenti importi: - € 350,00 mensili il padre sig. ; - € 150,00 Parte_1 mensili la madre sig.ra tali importi saranno rivalutati Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT. Resta salva la possibilità per i separandi di versare, oltre a quanto sopra previsto, ulteriori somme secondo le proprie possibilità ed in base ad eventuali insorgende esigenze della figlia. L'obbligo al mantenimento cesserà per i separandi con il raggiungimento dell'autosufficienza Per_ economica di Disporsi che le spese straordinarie, come individuate dal protocollo d'intesa recepito dal Tribunale di L'Aquila in data 02.03.2020 (Prot. Int.
87/1.2.1), siano a carico di entrambi genitori nella misura del 50%;
4. si dà atto che i ricorrenti, entrambi in giovane età, abili al lavoro ed economicamente autosufficienti in quanto dotati di autonomia reddituale, rinunziano reciprocamente a percepire somme l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento;
si dà atto altresì che le parti rimarranno esclusive proprietarie degli autoveicoli, dei beni mobili nonché degli importi giacenti sui conti correnti bancari e/o postali nella disponibilità dei rispettivi intestatari alla data di sottoscrizione del presente atto;
5. si dà atto che le parti si obbligano a mantenere reciprocamente un contegno rispettoso del ruolo genitoriale di ciascuno;
6. si dà atto che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione e di non avere ulteriori pretese reciproche di carattere patrimoniale. Gli effetti dei sopra riportati accordi è da intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
7. autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 22 OTTOBRE 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva parziale nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1102/2025 promossa da:
C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 16.06.1966 e residente a [...], elettivamente domiciliato a L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 1 I, presso lo studio degli avv.ti Paolo D'Amico
e IO NI, giusta procura in calce al ricorso
C.F. , nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Barisciano (AQ), Via della Fonte Vecchia n. 19/A, elettivamente domiciliata in L'Aquila,
Corso Vittorio Emanuele n. 23, presso lo studio dell'avv. Isidoro Isidori, giusta procura in calce al presente atto
RICORRENTI
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la loro separazione personale consensuale, nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 29.07.2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in il 5.6.1999, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, prevista l'impossibilità di una riconciliazione, all'esito dei decorsi termini di legge, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 2. Esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente in udienza ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. e con note scritte, all'udienza del 31.7.2025, insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, indicando compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali.
4. Nel ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale l'omologa della separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate, esponendo di aver contratto matrimonio in Barisciano il 5.6.1999 con rito concordatario (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barisciano,
Anno 1999, n. 1, Parte II, Serie A, Uff. 2, optando per il regime patrimoniale della Per_ separazione dei beni, e che dalla loro unione è nata una figlia, nata a [...] in data [...], oggi maggiorenne.
5. Esponevano, inoltre, di aver fissato la loro residenza nel comune di Barisciano (AQ) in via Fonte Vecchia n. 19/A, che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti, in quanto è titolare di una ditta individuale mentre Parte_1 svolge attività lavorativa quale lavoratore dipendente, allegando a tal Parte_2 fine idonea documentazione.
6. La domanda diretta ad ottenere pronuncia di separazione personale va senz'altro accolta, sussistendo i relativi presupposti, evidenziati nella richiesta congiunta, tenuto conto che le condizioni proposte dalle parti possono essere condivise, nel prioritario interesse della prole minorenne.
7. Quanto, invece, alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa non risulta ancora procedibile.
8. Giova chiarire che i ricorrenti hanno proposto un ricorso congiunto cumulando la domanda di separazione con la domanda di divorzio (art. 473 bis.49 c.p.c.). Ora, tale cumulo di domande è ammissibile (cfr. Cass. N. 28727/2023) dovendosi aderire all'impostazione ivi tracciata, secondo cui l'accordo «riveste natura meramente ricognitiva e non negoziale, con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, essendo soggetto alla verifica del tribunale che, in materia, ha pieni poteri decisionali», non configurandosi un'ipotesi nel senso di un
«divorzio consensuale» analogamente ad una separazione consensuale). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sarà, quindi, procedibile solo dopo il decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) della legge 898/70. Quest'ultima norma, per quanto qui di interesse, dispone infatti che la pronuncia possa essere emessa solo dopo che “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione
2 giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero
è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
…”.
9. A questi ultimi fini, pertanto, dopo avere pronunciato la sentenza parziale definitiva di separazione personale (che definisce la relativa domanda), dovrà pronunciarsi separata ordinanza, con la quale si provvederà a fissare un'udienza in data successiva al detto termine all'esito della quale, ove risultino maturati i presupposti normativi, potrà essere emessa sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
10. Le spese di questa prima fase sono compensate, in ragione della formulazione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione personale di cui sopra, così decide:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
premesso di aver contratto matrimonio in Barisciano (AQ) il 5.6.1999, con Pt_2 atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Barisciano, Anno 1999, n.
1, Parte II, Serie A, Uff. 2, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barisciano di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. si dispone che i coniugi vivano separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. si dispone che la casa coniugale di Barisciano (AQ), via della Fonte Vecchia n.
19/A, venga assegnata al sig. , che vi risiederà e che la Parte_1 continuerà ad abitare con tutti gli arredi che la compongono. Le parti prevedono sin d'ora la possibilità per la sig.ra di ritirare i propri effetti personali dalla Pt_2 casa coniugale, concordando uno o più accessi anche per le vie brevi;
3 3. si dispone che le parti versino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-septies c.c., direttamente su conto corrente bancario intestato alla figlia Controparte_1
(Banca Mediolanum, Iban: [...]), quale contributo al suo mantenimento in quanto ancora non economicamente autosufficiente, i seguenti importi: - € 350,00 mensili il padre sig. ; - € 150,00 Parte_1 mensili la madre sig.ra tali importi saranno rivalutati Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT. Resta salva la possibilità per i separandi di versare, oltre a quanto sopra previsto, ulteriori somme secondo le proprie possibilità ed in base ad eventuali insorgende esigenze della figlia. L'obbligo al mantenimento cesserà per i separandi con il raggiungimento dell'autosufficienza Per_ economica di Disporsi che le spese straordinarie, come individuate dal protocollo d'intesa recepito dal Tribunale di L'Aquila in data 02.03.2020 (Prot. Int.
87/1.2.1), siano a carico di entrambi genitori nella misura del 50%;
4. si dà atto che i ricorrenti, entrambi in giovane età, abili al lavoro ed economicamente autosufficienti in quanto dotati di autonomia reddituale, rinunziano reciprocamente a percepire somme l'uno dall'altra a titolo di contributo al mantenimento;
si dà atto altresì che le parti rimarranno esclusive proprietarie degli autoveicoli, dei beni mobili nonché degli importi giacenti sui conti correnti bancari e/o postali nella disponibilità dei rispettivi intestatari alla data di sottoscrizione del presente atto;
5. si dà atto che le parti si obbligano a mantenere reciprocamente un contegno rispettoso del ruolo genitoriale di ciascuno;
6. si dà atto che le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra per nessun titolo o ragione e di non avere ulteriori pretese reciproche di carattere patrimoniale. Gli effetti dei sopra riportati accordi è da intendersi decorrente dalla data di sottoscrizione del presente ricorso;
7. autorizza i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
Adotta con separata ordinanza i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 22 OTTOBRE 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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