Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2022
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERBANIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Monica Barco Presidente rel dott. Claudio Michelucci Giudice
dott. Maria Cristina Persico Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1057/2022 promossa da nata il [...] a [...]. Dominicana), C.F.: Parte 1
residente in [...], rappresentata e difesa C.F. 1
dall'avv M. Testore presso il quale è elett.te dom.ta come da procura in atti ricorrente contro
nato a [...] il [...], residente in [...]
,
Codice Fiscale_2 ), rappresentato e difesa dall'avv S. Di Noia Molini n.1 (CF
presso la quale è elett.te dom.to come da procura in atti resistente e
Pubblico Ministero
Intervenuto
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “respinta ogni contraria istanza azione ed eccezione, voglia il Tribunale pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del nata il [...] a [...]. matrimonio contratto Parte 1
e CP 1 nato il [...] in [...]), C.F.: C.F. 1
,
,uniti in matrimonio con rito civile in Gignese (VB)
il 29.6.2002, trascritto nei Registri di Stato Civile al n. 1, anno 2002, Parte I, scegliendo il regime di separazione dei beni, e ordini all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gignese di provvedere all'annotazione della Sentenza;
Affidamento condiviso del figlio minore, come da provvedimenti provvisori del GI;
Riconoscere a favore della ricorrente assegno divorzile dell'importo di euro 500,- ovvero dell'importo ritenuto di giustizia considerando la sperequazione tra i redditi del marito e della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza."
Per il resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, letti gli atti e ritenutane l'opportunità,
RIGETTATA ogni istanza e domanda avversa poiché infondata tanto in fatto che in diritto,
IN VIA PRINCIPALE
RICHIAMATA la sentenza parziale con la quale il Tribunale di Verbania ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 29/06/2022 in comune di Gignese (VB) tra i coniugi trascritto CP 1 e Parte 1
,
nel registro dei matrimoni di detto Comune al n.1 parte I dell'anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della stessa:
PRESO ATTO
- del fatto che nelle more del giudizio il figlio minore delle parti, ER ha raggiunto la maggior età ma non ancora la propria autosufficienza economica e della autosufficienza economica delle parti e della situazione reddituale delle
-
stesse (previa, se del caso, disposizione di un'indagine di polizia Tributaria in relazione alla posizione economica della ricorrente)
A) ESCLUDERE/REVOCARE la previsione sia di qualsivoglia assegno divorzile per la moglie, con decorrenza al momento del deposito del ricorso;
B) ESCLUDERE/REVOCARE la previsione di qualsivoglia obbligo di contributo al mantenimento ordinario tanto della figlia Per_2 che del figlio ER in capo al padre, disponendo altresì che l'importo dell'assegno unico per quest'ultimo venga percepito da entrambe le parti, in ragione della quota del 50% ciascuno.
-- PORRE a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere alla rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, secondo le linee guida del protocollo del Tribunale di Verbania, con particolare riferimento, nel dettaglio, anche a quelle indicate in premessa (rette universitarie, tasse e spese relative ai mezzi di trasporto ecc) sostenute dall'altro, nel termine di giorni 15 dalla richiesta.
Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di ciascun figlio.
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice dovesse ritenere di accogliere parzialmente le difese avverse,
RICHIAMATA la sentenza parziale con la quale il Tribunale di Verbania ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 29/06/2022 in comune di Gignese (VB) tra i coniugi trascritto CP 1 e Parte 1
,
nel registro dei matrimoni di detto Comune al n.1 parte I dell'anno 2002, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della stessa:
PRESO ATTO
- del fatto che nelle more del giudizio il figlio minore delle parti, ER ha raggiunto la maggior età ma non ancora la propria autosufficienza economica e
- della autosufficienza economica delle parti e della situazione reddituale delle stesse (previa, se del caso, disposizione di un'indagine di polizia Tributaria in relazione alla posizione economica della ricorrente)
-- RIDURRE l'importo dell'assegno divorzile richiesto per la sig.ra Pt 1 in misura non superiore ad euro 100,00 mensili o altra somma che il Giudice riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria;
-- RIDURRE l'importo dell'assegno di mantenimento richiesto per il figlio minore Per 1 in una somma mensile non superiore ad euro 100,00 mensili o altra somma che il Giudice riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria, disponendo altresì che l'importo dell'assegno unico per il medesimo venga percepito da entrambe le parti in ragione della quota del 50% ciascuno;
- REVOCARE ed ESCLUDERE la previsione di qualsivoglia obbligo di contributo al mantenimento ordinario della figlia Per_2
- PORRE a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere alla rifusione della quota pari al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, secondo le linee guida del protocollo del Tribunale di Verbania, con particolare riferimento, nel dettaglio, anche a quelle indicate in premessa (rette universitarie, tasse e spese relative ai mezzi di trasporto ecc) sostenute dall'altro, nel termine di giorni 15 dalla richiesta.
Il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di ciascun figlio.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi professionali del procedimento, oneri accessori e successive occorrende"
Per il Pubblico Ministero: accogliersi la domanda
Motivi della decisione
Parte 1Con ricorso depositato in data 29.8.2022 premesso di aver contratto in data 29.06.2002 matrimonio con rito civile in Gignese con [...]
CP 1 , che dall'unione erano nati i figli Per 2 e 1 Per 1 , che si era consensualmente separata dal marito alle condizioni al verbale 24.11.2020 omologato con decreto dell'intestato tribunale in pari data, che dal giorno dell'udienza presidenziale lei e il resistente avevano vissuto separati ed era del tutto impossibile che potesse essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale, che la sua attuale abitazione era vicina a quella del marito e ciò comportava un costante controllo da parte dello stesso sulle sue abitudini di vita, con occasione di litigi per futili motivi, che, in ragione di ciò, si trovava costretta a trasferirsi presso altra abitazione con aumento delle spese di alloggio per sé e per i figli, che la collocazione dei figli e l'affidamento degli stessi era adeguata così come concordata in sede di separazione, così come le somme ivi previste per il mantenimento degli stessi, che essa ricorrente lavorava percependo uno stipendio di euro 1140 netti in busta paga, che, fermo il contributo per il mantenimento dei figli da parte del resistente, sussistevano i presupposti per vedersi riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 500 mensili considerate le maggiori spese per la locazione, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili contratto con il CP_1, la conferma delle statuizioni relative ai figli previste in separazione e la previsione di un assegno divorzile in proprio favore pari ad euro 500,00 mensili.
Si costituiva nella procedura il resistente evidenziando come la figlia Per 2 studentessa universitaria, avesse da tempo lasciato la casa della madre non facendovi rientro neppure per fine settimana, come il figlio Per 1, ancora minorenne, avesse espresso il desiderio di trasferirsi da lui, come la madre mai Per 2 cheavesse contribuito alle spese straordinarie da sostenersi per la figlia erano pertanto ad integrale carico di esso resistente, come la Pt 1 che all'epoca della separazione priva di occupazione, avesse oggi un lavoro con una retribuzione di euro 1140,00 netti mensili, come dunque non solo non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto ma anche la distribuzione delle spese straordinarie per i figli poste in separazione per il 70% a suo carico e il rimanente 30% a carico della madre andasse rivista prevedendo la suddivisione delle medesime al 50% tra le parti.
Tanto premesso chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio con la ricorrente, disporsi il collocamento prevalente del figlio minore Per 1 presso di sé con la suddivisione al 50% tra le parti delle spese straordinarie da sostenersi per entrambi i figli.
All'esito dell'udienza presidenziale, a fronte del contrasto in punto collocamento del figlio minore, il Presidente procedeva alla sua audizione, disponendo con ordinanza in data 11.4.2024 il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, revocando il contributo alla figlia Per 2 da parte del padre in ragione dell'intervenuta cessazione della convivenza con la madre nonché di quello dovuto dal resistente per ER per non aver la richiedente documentato le proprie condizioni reddituali impedendo così di apprezzare l'esistenza del divario di posizioni reddituali che, a fronte di un collocamento paritario, avrebbe comportato la previsione di un contributo al mantenimento del figlio in favore della madre.
Istruita documentalmente la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti nel senso in epigrafe indicato, all'udienza del 10.7.2024 la medesima veniva rimessa al collegio per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cpc per gli scritti difensivi.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
Deve essere tuttavia pronunciato lo scioglimento e non la richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio avendo i coniugi contratto in Gignese in data 29.6.2002 matrimonio secondo il rito civile e non concordatario.
Gli stessi si sono poi separati consensualmente in data 24.11.2020 con decreto di omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente. Al netto delle domande avanzate dalla ricorrente, l'unica questione in discussione tra le parti è la debenza dell'assegno divorzile dalla medesima richiesto.
La stessa non invero avanzato alcuna richiesta di contributo al mantenimento dei figli, entrambi oggi maggiorenni in relazione ai quali il padre chiede unicamente che venga posto a carico della madre l'obbligo di contribuire al 50% alle spese straordinarie da sostenersi per i medesimi, in luogo della suddivisione prevista in separazione che vedeva il 70% a carico del padre e il residuo 30% a carico della madre.
Soffermandosi dunque sull'aspetto in discussione tra le parti giova premettere come alla luce della nota pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto non solo della disparità di condizioni reddituali, ma di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare.
Si deve, pertanto, tenere conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare.
L'assegno divorzile non è, dunque, solo una misura assistenziale per garantire al coniuge più debole un sostegno economico, ma ha anche lo scopo di compensare i sacrifici fatti durante il matrimonio, come la scelta di rinunciare alla propria affermazione professionale.
La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e autoresponsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.
In applicazione di quanto esposto, il giudizio relativo all'adeguatezza dei mezzi andrà condotto sulla base di una serie di parametri, innanzitutto con riferimento alle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, da accertarsi mediante la produzione in giudizio della idonea documentazione fiscale.
Analizzate le condizioni economiche dei coniugi occorrerà verificare se tra gli stessi vi sia (o meno) una rilevante disparità patrimoniale. Appurata, dunque, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti.
Diverso ovviamente è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia.
Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro.
È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare (o meno) la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente.
Da qui, allora, l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice e perequativo- compensativa.
Orbene, nel caso che ci occupa, la domanda di assegno divorzile svolta dalla ricorrente si fonda unicamente sulla sua condizione di inferiorità reddituale rispetto al resistente.
Ritiene il collegio che il profilo strettamente assistenziale dell'assegno divorzile possa venire in rilievo solo laddove la parte richiedente non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro, dovendo poi in tali casi la parte richiedente l'assegno dimostrare di essersi concretamente attivata, dopo la separazione, per la ricerca di un lavoro.
Comunque, nel caso di specie, la condizione indicata non ricorre in quanto la Pt_1 secondo quanto da lei stessa dichiarato e documentato, ha una retribuzione che ammonta a circa 1100,00 euro mensili. L'unica spesa dalla quale ha documentato di essere gravata è quella relativa al canone di locazione della casa dove si è trasferita a vivere ammontante ad euro
400,00 mensili (cfr doc 4 allegato al ricorso).
In relazione alle altre due componenti dell'assegno divorzile ovvero quelle, peraltro prevalenti rispetto alla funzione assistenziale, equilibratrice e perequativo- compensativa per effetto delle quali l'emolumento spetta quando risulta raggiunta la prova che la disparità reddituale tra le parti la conseguenza di sacrifici sul piano lavorativo fatti durante il matrimonio che dunque vengono, attraverso l'assegno divorzile, compensati, nessuna prova è stata offerta dalla ricorrente che non ha avanzato richieste istruttorie.
Per le ragioni svolte la domanda di contenuto economico dalla medesima avanzata non può trovare accoglimento.
Del pari da rigettare è la domanda avanzata dal resistente diretta ad ottenere, a modifica di quanto previsto in separazione, la suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli nella misura del 50% a carico di ciascun genitore e ciò in ragione del documentato divario di posizioni reddituali esistente tra le parti che rende ragione dell'obbligo a carico del resistente di contribuire nella misura del
70%. Le spesedi lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste per i due terzi a carico della ricorrente, dichiarando compensata la rimanente parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto in Gignese il 29.6.2002 da Parte 1
[...] nata il [...] a [...]. Dominicana) e
, CP_1 nato a
,
Stresa (VB) 6/9/1967, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
Comune al n. 1 parte I anno;
rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata da Parte 1 rigetta la domanda avanzata dal resistente in merito alla suddivisione delle spese straordinarie da sostenersi per i figli, confermando il criterio previsto in separazione;
condanna la ricorrente al pagamento di due terzi delle spese di lite che liquida nella già ridotta misura di euro 3738,00 per competenze oltre accessori di legge;
compensa nel resto.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Verbania, 10.2.2025
Il Presidente est
Monica Barco