TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nato a Fano (PU) in [...] Parte_1 C.F._1
02/11/1970, rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Paolo Sportoletti giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/10/1972, rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Sabina Sartini in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE, come da note scritte ex art. 473-bis.28, lett. a), c.p.c., depositate l'8/02/2025, in cui si richiama il ricorso introduttivo, e, quindi: “rideteminare, ai sensi dell'art. 473 bis.29, l'ammontare del contributo di mantenimento previsto a carico del padre in sede di separazione consensuale nella complessiva misura di € 250,00 o in quella ritenuta congrua alla luce delle sopravvenute e mutate condizioni personali ed economiche dei genitori e dei figli, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e ai compensi del presente giudizio”;
pagina 1 di 15 PARTE RESISTENTE, come da note scritte ex art. 473-bis.28, lett. a), c.p.c., depositate in data 07/02/2025, in cui si richiama la memoria di costituzione, e, quindi: “-respingere la domanda promossa da nei confronti di per le motivazioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa. - in via riconvenzionale si chiede il pagamento di quanto dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore dei figli e per un totale di € 6.001,92 e di Per_1 R_ Per_3 _4 prevedere, a partire dal mese di 0 i versi l'assegno di mantenimento Parte_1 medesimo nella misura risultante dalle rivalutazioni ISTAT come per legge, ammontante ad € 955,09; si chiede inoltre la rideterminazione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura riterrà opportuna secondo equità e giustizia, per le mutate esigenze personali/di studio dei figli e tenuto conto della circostanza che il padre non ottempera fin dalla separazione alle previste modalità di visita di cui all'omologa […]. Con vittoria di spese e competenze”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22/02/2024 ha istaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir pronunciare la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Ancona del 16/07/2014, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli nella misura complessiva di Euro 250,00.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con l'odierna resistente, , a Controparte_1
Fano, in data 21/04/1996;
- che da tale matrimonio sono nati i figli (Fano, il 16/03/1997), Persona_5
(Fano, il 24/02/1999), (Fano, il 24/09/2002) e Persona_6 Persona_7
(Senigallia, il 21/06/2008); Persona_8
- che le condizioni della separazione prevedevano, tra le altre cose, un contributo paterno al mantenimento dei figli per complessivi Euro 800,00 mensili, oltre alla partecipazione paritaria alle spese di natura straordinaria sempre per i figli;
- che il ricorrente, dopo la delibazione della sentenza ecclesiastica declaratoria della nullità del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente (sentenza n. 13 del 04/10/2017 della Corte di Appello di Ancona), aveva contratto nuovo matrimonio con CP_2
e da tale unione era nata, l'8/05/2021, la IA
[...] Persona_9
- che, nelle more, i primi tre figli avevano iniziato a lavorare, come da documentazione reddituale versata in atti, divenendo economicamente indipendenti;
- che, inoltre, le prime due figlie erano divenute titolari della proprietà superficiaria, per la quota di 1/2, di un immobile donato loro dal padre (la restante 1/2, all'epoca della separazione, faceva capo alla resistente);
- di essere dipendente, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della Comunità di Capodarco di Perugia onlus e di avere un reddito annuale, complessivo di Euro 19.930,00;
- di essere riuscito, ad onta delle sue modiche risorse reddituali, a far fronte puntualmente al pagamento del contributo mensile di Euro 800,00, soltanto grazie al pagina 2 di 15 trasferimento mensile del predetto importo da parte dell'Associazione Papa Giovanni II, effettuato mensilmente in suo favore proprio al fine di consentirgli di provvedere al mantenimento dei figli;
- che, tuttavia, l'Associazione Papa Giovanni II aveva comunicato al deducente di voler interrompere il proprio apporto economico o ridurne l'importo in ragione delle mutate situazioni reddituali delle parti;
tanto premesso, in ragione delle sopravvenute e mutate condizioni personali nonché economiche dei genitori e dei figli, ha reputato sussistenti le condizioni per ottenere una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento della prole.
2. Con comparsa depositata il 13/05/2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando interamente le richieste del ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo al mantenimento per i quattro figli posto a carico del padre in ragione di ritenute, maggiori esigenze dei figli, e, comunque, la corresponsione, a partire dalla data della domanda (maggio 2024) di un assegno di mantenimento rivalutato pari ad € 955,09 mensili nonché la condanna dello stesso ricorrente al pagamento della somma di Euro 6.001,92, in sede di comparsa conclusionale ridotta ad Euro 5.381,56 (in ragione di un errore di calcolo del precedente conteggio), a titolo di rivalutazione pregressa e mai corrisposta del predetto assegno.
La resistente a propria volta ha dedotto che:
- non corrisponde al vero che i tre figli maggiori, studenti universitari, siano divenuti economicamente autosufficienti;
costoro infatti, sebbene abbiano rinvenuto delle occupazioni lavorative, guadagnerebbero somme irrisorie, come evincibile dalle stesse, loro dichiarazioni dei redditi prodotte da parte ricorrente;
si tratterebbe, di fatti, di lavori occasionali, svolti, senza alcuna continuità e stabilità, nel periodo estivo e/o di sospensione dalle lezioni universitarie, le cui retribuzioni non sarebbero idonee a renderli economicamente indipendenti;
i redditi percepiti, peraltro, sarebbero per la quasi totalità destinati alla contribuzione alla gestione economica familiare, attese le difficoltà economiche della madre, non adeguatamente supportata dal loro padre per far fronte a tutte le esigenze dei figli;
e avrebbero, in particolare, Per_1 R_ Per_3 accolto l'invito materno di partecipare alle spese straordinarie per acquistare le autovetture loro necessarie per un'autonomia negli spostamenti e per acquisire il titolo di patente di guida (spese queste che il padre non considerava di natura straordinaria);
- il ricorrente, invero, non aveva mai rimborsato le spese straordinarie per i figli, tanto che la resistente era stata costretta ad agire in via monitoria per recuperare gli importi dalla stessa anticipati a tale titolo;
il relativo giudizio di opposizione si sarebbe chiuso con un accordo tra le parti in base al quale il resistente avrebbe restituito alla ricorrente la somma complessiva di Euro 20.000,00, con rate mensili di Euro 500,00; nonostante ciò, il non starebbe rimborsando la sua quota parte delle successive spese Parte_1 straordinarie, richieste e documentate dalla ricorrente, senza valide contestazioni;
- in ogni caso, l'ultima nata, è ancora minorenne e frequenta la scuola Persona_8 superiore;
pagina 3 di 15 - la somma di Euro 800,00 mensili corrisposta ad ella resistente per il mantenimento dei figli non veniva sborsata direttamente dal padre, essendo, piuttosto, erogata dall'Associazione Comunità Papa Giovanni II di Rimini, a cui le parti sono associate;
- detta somma, inoltre, nonostante fossero trascorsi più di dieci anni dalla separazione, non era stata mai rivalutata;
- gli inadempimenti paterni erano resi ancora più gravi dal fatto che questi, dopo la separazione, non aveva mai regolarmente frequentato i figli in spregio a quanto previsto in quella sede, salvo aver incontrato, per un breve periodo, la IA un giorno ogni _4 due settimane (ergo, comunque, per tempi inferiori a quelli di cui alle condizioni di separazione1);
- la donazione della quota di immobile da parte del a e Parte_1 Per_1 R_ contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, oltre a non rilevare in questa sede, in ogni caso, nell'immediatezza, non solo non aveva apportato alcun vantaggio economico alle figlie, ma aveva, di fatto, inciso negativamente sulla gestione ella famiglia;
difatti, il canone percepito dalla locazione del bene (Euro 450,00) sarebbe stato appena sufficiente a far fronte soltanto a una parte dei costi di manutenzione e di tassazione, finendo per gravare le ulteriori spese di gestione ordinaria (IMU, spese condominiali) sulla ricorrente medesima;
ancora, incidendo sul reddito delle figlie donatarie, la donazione in parola aveva anche comportato la perdita delle agevolazioni universitarie connesse al reddito (come il diritto all'alloggio);
- la nuova famiglia formata dal e la nascita della IA non avrebbero Parte_1 _4 potuto giustificare il venir meno dei doveri del padre verso i figli nati dal precedente matrimonio;
- erano comunque aumentate le esigenze dei quattro figli, legate sia alla loro crescita sia ai percorsi di studi intrapresi;
- con un reddito annuo lordo di circa Euro 18.000,00-19.000,00, la deducente non era in grado di far fronte alle numerose spese quotidiane dell'intero nucleo familiare. di qui, la necessità, non solo di rigettare la domanda avversaria, ma anche di rideterminare in aumento il contributo paterno per il mantenimento della prole.
3. La causa è stata istruita documentalmente;
in particolare, sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi dei tre figli e , della resistente e dell'intero Per_1 R_ Per_3 nucleo familiare del ricorrente, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi della attuale moglie del . Parte_1 Controparte_2
4. All'udienza del 13/11/2024, sono stati concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.; all'esito dell'udienza cartolare rinviata al 22/07/2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. 1 Secondo gli accordi separativi omologati, il padre avrebbe potuto tenere con sé i figli tutti i fine settimana, alternando il giorno di sabato e quello di domenica. Da ultimo, è intervenuto il TMM che ha previsto incontri Per_ protetti di con il padre, per cui sono venuti meno anche gli incontri di cui sopra nel testo che si stavano svolgendo, peraltro, solo dall'anno 2018. pagina 4 di 15 I. Il ricorrente ha domandato la revisione del contributo economico concordato al momento della separazione in favore dei quattro figli nati dall'unione matrimoniale con l'odierna resistente, deducendo la modifica della complessiva situazione da valutare per la determinazione di detto contributo rispetto all'anno 2014 (anno della separazione): in particolare, ha dedotto il mutamento:
a) della situazione economico-patrimoniale e personale delle parti, in quanto mentre l'ultimo reddito delle parti sarebbe pressoché equiparabile (quello del è pari a Euro 19.930 Parte_1 lordi;
quello della è pari a Euro 19.379,36), la sua situazione patrimoniale sarebbe mutata a CP_1 seguito della donazione della sua quota (1/2) di proprietà di un immobile a favore delle figlie e così come sarebbe cambiata la sua situazione personale a seguito della Per_1 Per_10 costituzione di un altro nucleo familiare e la nascita della IA (oggi di anni 4); Per_9
b) della situazione economico-personale dei figli, ad eccezione della IA minore , _4 segnatamente,
b1) all'epoca della separazione aveva 17 anni, oggi ne ha 28, ha lavorato sin R_ dall'anno 2015 e ha percepito redditi risultanti dalle certificazioni uniche del 2018 e dalle dichiarazioni dei redditi del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (da quest'ultima dichiarazione risulta anche la percezione dei canoni di locazione relativi evidentemente all'immobile ricevuto in donazione dal padre);
b2) all'epoca della separazione aveva 15 anni, oggi ne ha 26, svolge attività R_ lavorativa sin dall'anno 2016 e ha percepito redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del 2019, 2020 e 2021;
b3) all'epoca della separazione aveva 11 anni, oggi ne ha 23, svolge attività Per_3 lavorativa sin dall'anno 2021 e ha percepito redditi risultanti dalla certificazione unica del 2022 e dalla dichiarazione dei redditi del 2023.
II. LA DEDOTTA MODIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-REDDITUALE DELLE PARTI
In relazione al dedotto mutamento in pejus delle proprie condizioni economico- patrimoniali, parte ricorrente non fornisce prova sufficiente, mancando il termine di paragone, ovvero documentazione attestante quali fossero siffatte condizioni all'epoca della separazione.
Invero, e in ciò contraddicendosi, il ricorrente ha dichiarato che al momento della separazione era privo di redditi tanto che, proprio per questo motivo, era intervenuta l'Associazione Comunità Papa Giovanni II (cfr. comparsa di costituzione e comparsa conclusionale di parte ricorrente).
Non può, pertanto, attribuirsi rilievo alla donazione in favore delle figlie (salvo quanto si dirà in relazione alla posizione delle due donatarie) quale asserita, sopravvenuta modifica della sua situazione patrimoniale.
Quanto alla formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita della piccola Per_9 costituisce principio ormai pacifico quello secondo cui la formazione di un nuovo nucleo 2 Ai soli fini di completezza si precisa che la donazione sarebbe stata posta in essere dal solo per la Parte_1 sua quota di ½ e non già da entrambi i coniugi come dedotto dal ricorrente. pagina 5 di 15 familiare con la nascita di altri figli non comporta automaticamente una riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole nata da precedente relazione ("la sopravvenienza di nuovi obblighi familiari del genitore obbligato, quali la nascita di altri figli da una nuova unione, costituisce in astratto una circostanza rilevante ai fini della possibile riduzione dell'assegno, in ossequio al principio di parità di trattamento tra tutti i figli. Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a giustificare automaticamente la riduzione dell'assegno, dovendo essere valutata nel contesto complessivo della situazione economica dell'obbligato"; così Cass., ord. n. 8326/2024).
Dovrà, dunque, valutarsi se la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva mutata condizione dell'obbligato non sia comunque tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (cfr. Cass., ord. n. 7650/2024), con la precisazione che siffatta valutazione deve riguardare la situazione economica complessiva del nuovo nucleo familiare;
gravando il dovere di mantenimento dei figli su entrambi i genitori, in proporzione alle loro capacità e risorse, si deve tenere conto anche della situazione economico-patrimoniale del nuovo partner del genitore obbligato (cfr., tra le tante, C.A. di Bari, sent. n. 1016/2025).
Secondo la difesa del questi era privo di redditi (tanto da rendere necessario Parte_1
l'intervento dell'associazione Papa Giovanni II di Rimini); tuttavia nel corso del tempo la sua situazione economica si è incrementata, risultando, dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti del conto corrente, che, anno dopo anno, ha ricevuto retribuzioni di sempre maggior entità (fino ad arrivare a circa € 1.500,00 nel 2023), facendogli così registrare un miglioramento delle proprie condizioni.
A tale circostanza si aggiunge il fatto che egli abita con la attuale moglie CP_2 madre di che pure gode di un reddito da lavoro dipendente: dalla
[...] Per_9 documentazione in atti risulta che la stessa ha percepito un reddito mensile di circa Euro 650,00 per l'anno 2020, di Euro 1.200,00 c.a. per l'anno 2021, e di Euro 1.300 c.a. per l'anno 2022. Il ricorrente può, dunque, condividere le spese e la gestione della IA comune, sicché la condizione economica della sua famiglia è sicuramente migliorata negli anni in guisa tale da escludere che la nascita della nuova IA abbia determinato quell'effettivo, rilevante depauperamento delle sue sostanze che avrebbe imposto una revisione del contributo al mantenimento dei figli nati da precedente relazione.
Merita, invece, di essere considerata la dedotta, sostanziale equivalenza dei redditi di entrambe le parti, avuto riguardo all'ultima annualità risultante dalle dichiarazioni hinc et inde prodotte: risulta percepire un reddito netto mensile di Euro 1.510,00 c.a., Parte_1 mentre registra un reddito netto mensile di Euro 1.550 c.a. Controparte_1
Ed è questo il dato da cui partire ai fini che qui interessano conformemente al principio di proporzionalità ex art. 316-bis c.c.
Prima di passare all'esame delle asserite modifiche riguardo ai tre figli maggiori delle parti, si deve sgomberare il campo da possibili equivoci in ordine al contributo dell'Associazione Comunità Papa Giovanni II.
pagina 6 di 15 III. LA QUESTIONE DEL CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI II
E' pacifico che l'importo di Euro 800,00 previsto in sede di separazione a titolo di contributo dell'odierno ricorrente per il mantenimento dei figli è stato versato, in tutti questi anni, dall'Associazione Comunità Papa Giovanni II, che ogni mese, trasferiva la somma in questione al il quale, a sua volta, la ritrasferiva alla Parte_1 CP_1
La circostanza, in parte riscontrabile dai movimenti dei conti correnti depositati, è comunque riferita da entrambe le parti.
Il ha dedotto che “nonostante le modiche risorse reddituali a disposizione, il Parte_1 ricorrente è sinora riuscito a far fronte puntualmente al pagamento del contributo mensile di € 800,00 soltanto grazie al trasferimento di pari importo che con altrettanta frequenza mensile l'Associazione Papa Giovanni II corrisponde a onde consentirgli di onorare l'impegno assunto” Parte_1
(cfr. ricorso introduttivo).
La ha parimenti rilevato: “Preme comunque evidenziare che l'importo di € 800,00 CP_1 CP_ stabilito per il mantenimento dei figli non è mai stato corrisposto direttamente dal in Parte_1 quanto lo stesso è sempre stato erogato dalla Associazione Comunità Papa Giovanni i, a titolo di contributo economico, al Sig. il quale a sua volta lo riversava nel conto corrente Parte_1 della Sig.ra (cfr. comparsa di costituzione). Controparte_1
Controversa è, invece, tra le parti la posizione che, da ultimo avrebbe assunto l'Associazione circa la prosecuzione o meno del proprio contributo: secondo parte ricorrente l'Associazione avrebbe deciso “di chiudere i rubinetti”, facendo venir meno il proprio contributo o, quantomeno chiedendo di ridurlo in ragione dei sopravvenuti mutamenti nelle condizioni delle parti;
a detta di parte resistente l'Associazione si sarebbe espressa, per contro, nel senso di voler continuare a corrispondere il mantenimento per la prole, in luogo del Parte_1
Orbene, si ritiene la circostanza in parola non rilevante in questa sede.
Difatti, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, è previsto ex lege (cfr. art. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), per cui, da un lato, parte ricorrente non potrebbe legittimamente ritenere che la circostanza che la Comunità abbia comunicato in più occasioni l'intenzione di cessare il trasferimento economico, o quanto meno di rivalutare l'ammontare del contributo giustifichi un'automatica riduzione del proprio contributo al mantenimento dei figli nella misura indicata, né, dall'altro, parte resistente può validamente sostenere che la richiesta avversaria di riduzione del contributo al mantenimento dei figli andrebbe rigetta per non aver dimostrato la controparte, come era suo onere ex art. 2697 c.c., che “la Comunità 'Papa Giovanni II' non sarebbe più intenzionata alla prosecuzione del versamento del assegno di mantenimento in favore dei figli”.
Tanto chiarito, deve più propriamente valutarsi, in questa sede, la posizione di ciascun figlio delle parti al fine di stabilire se ricorrano o meno i presupposti per il riconoscimento di un persistente diritto al mantenimento.
IV. IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Va, preliminarmente, rammentato che l'ordinamento stabilisce:
pagina 7 di 15 - il dovere dei genitori di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30 Cost.), in proporzione alle proprie sostanze economiche e secondo le rispettive capacità di lavoro, professionale e casalingo (art. 316-bis cc);
- il corrispondente diritto del figlio (artt. 315-bis e 337-ter cc) di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue attitudini e capacità.
Il diritto al mantenimento è chiaramente riconosciuto anche in favore dei figli maggiorenni che non siano economicamente autosufficienti (art. 337-septies cc); la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintantoché il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica.
Secondo orami costante indirizzo giurisprudenziale "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente […] il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo […] fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni" (così., ex multis, Cass., n. 358/2023; grassetto aggiunto).
Dunque, nel caso di figli maggiorenni, l'obbligo di contribuzione posto a carico del genitore deve ritenersi circoscritto al tempo necessario al reperimento, da parte del figlio, di una occupazione lavorativa idonea a contemperare le sue aspirazioni con la realtà del mercato del lavoro (cfr. Cass. 26875/23).
E' ormai consolidato il principio secondo cui una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito del figlio, presunzione che può essere vinta solo mediante la dimostrazione delle condizioni che giustificano il protrarsi del diritto al mantenimento.
Pertanto, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, grava sul richiedente, sia esso il figlio stesso sia esso il genitore convivente che agisce quale titolare di un diritto di credito iure proprio, quale destinatario dell'emolumento economico in base al provvedimento giudiziario, l'onere di provare dette condizioni;
il richiedente dovrà dimostrare che il figlio abbia curato con impegno la propria preparazione professionale o si sia attivato nella ricerca di un lavoro. In altri termini, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso -, ma anche che il figlio maggiorenne abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro
Con specifico riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia deciso di maturare una formazione universitaria o post-universitaria, vale richiamare la valutazione giurisprudenziale secondo cui deve operarsi una distinzione fondamentale, sulla base del principio di auto-responsabilità, tra il "figlio neomaggiorenne" e il "figlio adulto":
pagina 8 di 15 - per il primo, che prosegua regolarmente negli studi superiori, universitari o di specializzazione, la sola circostanza della continuazione del percorso formativo è sufficiente a fondare il diritto al mantenimento (cfr. Cass., ord. n. 24731/2024);
- per il "figlio adulto", in applicazione del principio di autoresponsabilità, è richiesta una prova particolarmente rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustifichino il mancato conseguimento dell'autonomia economica giacché "qualora sia stata raggiunta un'età nella quale il percorso formativo è normalmente concluso, spetta al figlio dimostrare le specifiche ragioni individuali che giustifichino il persistere della non autosufficienza" (vsi, in tal senso, Cass., ord. n. 22813/2023). Anche con riguardo alla frequenza di corsi di specializzazione professionale, come le scuole di specializzazione post-laurea, il diritto al mantenimento non è illimitato, ma deve essere valutato in relazione al principio di ragionevolezza temporale, nel senso che all'aumentare dell'età si riduce progressivamente la giustificazione del protrarsi dell'obbligo di mantenimento (arg. ex Cass., ord. n. 24391/2024). La valutazione deve, inoltre, considerare la coerenza del percorso di specializzazione con gli studi precedenti e le concrete prospettive occupazionali;
non ogni corso di specializzazione post-laurea può automaticamente giustificare il protrarsi del diritto al mantenimento, ma occorre una valutazione caso per caso che tenga conto della serietà del percorso intrapreso, della sua durata ragionevole e delle effettive possibilità di inserimento lavorativo che esso offre. Una volta ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, ai fini dell'affermazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre la prova che questi si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (così, Cass., n. 29779/2020). Anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore;
la successiva, eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (così, Cass., n. 19696/2019).
In difetto di prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore, il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile o remunerativa tale da renderlo economicamente autosufficiente non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, ma deve attivarsi attraverso i diversi strumenti di ausilio di dimensione sociale finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Si può passare a questo punto all'applicazione dei superiori principi al caso concreto.
pagina 9 di 15 IV.
1. LA POSIZIONE DELLA FIGLIA REBECCA
La primogenita ha svolto attività lavorativa in seguito alla quale ha percepito: € Per_1
1.148,58 nell'anno 2017; € 1.842,00 nell'anno 2018 (di cui € 1.592,00 per redditi da lavoro); € 1.601,00 nell'anno 2019; € 1.702,00 nell'anno 2020; € 6.773,00 nell'anno 2021; € 16.538,00 nell'anno 2022 (cfr all. nn. 13-18 ricorso); € 2.496,10 ed € 8.530,36 nell'anno 2023, per complessivi € 11.026,46 (cfr all. n. 1 comparsa di risposta), oltre ad aver beneficiato della NASPI come riferito, in atti, dalla madre.
Ancorché la circostanza dedotta dal ricorrente e contestata da parte resistente secondo cui la ragazza lavorerebbe sin dall'anno 2015 sia rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio, deve ritenersi comunque provata la sua capacità lavorativa alla stregua delle ultime dichiarazioni reddituali.
Parte resistente ha obiettato che la ragazza non avrebbe raggiunto una indipendenza economica in quanto, laureatasi in psicologia nel febbraio 2023, nel mese successivo aveva iniziato un tirocinio di un anno non retribuito presso il “SERT di Fano”, propedeutico all'esame di Stato che avrebbe dovuto affrontare nel mese di giugno 2024 per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologa. Pur avendo svolto diverse attività lavorative, avrebbe percepito redditi complessivi molto esegui, derivanti da attività Per_1 lavorative a tempo determinato, precarie e saltuarie, utili soltanto ad affrontare le proprie spese personali;
solo nell'anno 2022 aveva percepito un reddito complessivo di € Per_1
16.538,00, ma derivante da un'occupazione lavorativa asseritamente di carattere saltuario, presso un istituto psichiatrico per minori in Cagli, funzionale ad un'ulteriore formazione relativa al suo percorso di studi;
inoltre, il reddito proveniente da tale attività lavorativa sarebbe stato interamente utilizzato dalla stessa per l'acquisto di una autovettura necessaria per gli spostamenti utili alla frequentazione dei suoi corsi di studio e formativi e per le spese personali. Ha dedotto, poi, da ultimo parte resistente che a gennaio 2025 avrebbe Per_1 iniziato la scuola specialistica di psicoterapia.
In primo luogo, va evidenziato che ha compiuto 28 anni di età, e va, quindi, Per_1 qualificata come “giovane adulto”. Il percorso di laurea si è concluso soltanto nel febbraio 2023 e, quindi, non regolarmente e non si è fornita la prova di specifiche ragioni individuali idonee a giustificare il persistere di una (ritenuta) non autosufficienza. Anche a non voler ritenere non concluso il percorso di formazione, le circostanze ulteriormente dedotte della necessità di seguire un tirocinio gratuito per un anno al fine di affrontare l'esame di Stato e, da ultimo, di iscriversi alla scuola specialistica di psicoterapia sono state soltanto dedotte ma non dimostrate;
inoltre, in relazione alla scuola di specializzazione nulla si è neppure dedotto circa le effettive possibilità di inserimento lavorativo che la stessa avrebbe offerto (requisito, come visto, necessario al fine di non lasciare spazio a un diritto al mantenimento sine die).
Assume, comunque, rilievo assorbente quanto emerge per tabulas ovvero che, per gli anni 2022 e 2023, abbia svolto attività lavorativa – peraltro, proprio nell'ambito delle proprie Per_1 competenze (nel 2022 presso un istituto psichiatrico per minori di Cagli e nel 2023 presso l'associazione “Cante” di Montevecchio onlus e presso il Centro Italiano di solidarietà di Pesaro, come riferito da parte resistente) –, percependo una retribuzione sicuramente non irrisoria (€ 16.538,00 nell'anno 2022; € 11.026,46 nell'anno 2023).
pagina 10 di 15 Nessuna prova è stata fornita circa la dedotta natura precarie e saltuaria dei rapporti di lavoro alla base delle percepite retribuzioni (ad esempio con la produzione del relativo contratto di lavoro), fermo rimanendo l'assorbente rilievo - avuto riguardo anche all'età della ragazza (quasi trentenne) - che l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro segna, nella specie, la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, per cui la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass., n. 19696/2019, cit.).
Quindi già dall'anno 2022 si può ritenere che abbia raggiunto l'indipendenza Per_1 economica;
non assumono rilievo, in senso contrario, le dedotte circostanze che le retribuzioni percepite (in particolare quelle dell'anno 2022) sarebbero state destinate all'acquisto di un'autovettura.
Il tutto, peraltro, senza considerare la percezione del canone di locazione dell'immobile donatole dal padre (nella misura di un quarto del totale pari a Euro 450,00), non essendo dimostrato l'assunto secondo cui l'intero importo non sarebbe neppure sufficiente a coprire le spese legate alla proprietà dell'immobile stesso e non assumendo più rilievo in questa sede la circostanza secondo cui la ragazza avrebbe perso l'alloggio universitario a causa dell'aumento dell'ISEE a seguito delle donazione di siffatto bene.
IV.
2. LA POSIZIONE DELLA FIGLIA RA
La IA ha svolto attività lavorativa in seguito alla quale ha percepito: € R_
1.351,00 nell'anno 2018; € 1.351,00 nell'anno 2019; € 1.702,00 nell'anno 2020 (cfr all. nn. 18-21 ricorso); € 1.035,00 ed € 1.905,00 nell'anno 2023 (cfr all. nn. 2 e 3 comparsa di risposta), risulta essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato intermittente e a tempo determinato dal 04/03/2023 al 31/05/2023 presso King SpA, e, da ultimo (secondo quanto riferito dalla resistente all'udienza del 12/06/2024) lavora alle dipendenze di “ ”, percependo una Per_11 retribuzione di Euro 400,00 mensili.
Parte resistente eccepisce che anche non avrebbe ancora completato il suo R_ percorso di studi. La ragazza sarebbe stata costretta a sospendere la frequentazione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nel periodo di pandemia, periodo durante il quale l'Accademia aveva posticipato molte lezioni ed esami, dal momento che gran parte degli argomenti di studio sono esclusivamente pratici e, quindi, impraticabili da remoto;
reputando non economicamente sostenibile l'impegno economico di continuare comunque a corrispondere le tasse universitarie e i costi dell'alloggio a Macerata, avrebbe quindi R_ deciso di lasciare temporaneamente gli studi pur rimanendo iscritta alla “Facoltà”, per riprenderla “eventualmente in futuro”, attivandosi nel frattempo per reperire un lavoro idoneo a renderla economicamente autonoma e tale da consentirle di terminare con più serenità il percorso formativo.
Si ritiene, tuttavia, non provata la ritenuta sospensione degli studi. Nonostante il significativo lasso di tempo trascorso (l'emergenza pandemica è da anni venuta meno), non ha dimostrato la propria, reale intenzione di tornare in Accademia: non vi è, R_ invero, neppure la prova in atti dell'asserita, sua permanente iscrizione a tale corso di studi;
non persuade neppure la tesi che la sospensione sia avvenuta per motivi economici laddove si consideri che la distanza del suo domicilio dalla città di Macerata è comunque tale da consentire una frequentazione senza un alloggio presso la città di Macerata. pagina 11 di 15 Si rammenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, vi deve essere da parte del figlio un diligente impegno nel perseguimento di un'autonomia economica o nell'attività di studio (da concludersi in tempi ragionevoli).
In assenza di qualsiasi elemento di prova, appare meramente apodittica l'affermazione di parte resistente secondo cui l'iscrizione della IA all'Accademia (lo si ripete, R_ comunque non provata in atti) sia effettivamente rappresentativa di una sua intenzione di riprendere il corso di studi intrapreso (non è dato sapere, peraltro, da quanto si fosse iscritta e se R_ avesse già sostenuto esami).
Tale ultimo asserto si infrange, infatti, dinanzi alla constatazione che manca del tutto la prova di siffatta intenzione, inducendo piuttosto a ritenere, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, che si tratti, di un mero tentativo di ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro.
Deve, dunque, ritenersi concluso il percorso di studi almeno dall'anno 2021; ha R_ ormai 26 anni (anch'ella, dunque va considerata “giovane adulto”) e non si è fornita la prova del suo impegno al reperimento di una occupazione lavorativa e dell'assenza di responsabilità della stessa nel caso di ritardo a conseguirla, (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183), essendo, come visto, dovere del figlio, ricercare, ad una determinata età, l'autosufficienza economica che, laddove non raggiunta, può essere integrata con i diversi strumenti di sostegno al reddito, ma non può valere a procrastinare un obbligo di mantenimento in capo ai genitori [“Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (così, sentenza della Cass. n. 29264/22 che non può non valere anche per i figli di separati essendo gli stessi i principi applicabili alla prole;
nello stesso senso, cfr. Cass. 38366/21)].
Vale, poi, anche per quanto rilevato in chiusura del precedente paragrafo circa R_ la percezione di 1/4 del canone di locazione dell'immobile donatole dal padre.
IV.
3. LA POSIZIONE DEL FIGLIO FF
Il terzogenito ha svolto attività lavorativa in seguito alla quale ha percepito: € Per_3
2.090,14 nell'anno 2021; € 3.887,00 nell'anno 2022 (cfr all. nn. 21, 22 al ricorso); € 949,23 ed €
3.021,54 nell'anno 2023; risulta, inoltre, da ultimo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time, per 9 ore settimanali, come operatore di fast food (cfr all. n.
4-5 comparsa di risposta).
ha 23 anni, frequenta la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura presso Per_3
l'Università Politecnica delle Marche (circostanza dedotta da parte resistente e non contestata dal ricorrente) e nel frattempo ha svolto lavori occasionali e a tempo determinato, con compensi minimi;
attualmente, lavora nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica), sulla base di un contratto per studenti, con una entrata mensile di circa € 300,00. pagina 12 di 15 A tale ultimo proposito deve necessariamente considerarsi la funzione meramente strumentale dell'attività lavorativa allo stato svolta rispetto al percorso formativo: si tratta di un lavoro che rappresenta un mero mezzo per contribuire alle spese di studio e di vita, senza compromettere il regolare proseguimento del percorso universitario, e, dunque, manifestazione dell'impegno e serietà del figlio nel perseguire la propria formazione.
L'età di , la necessità di portare a termine il percorso di studio intrapreso, a cui Per_3 si accompagna l'impegno del ragazzo a sgravare il più possibile i genitori da eventuali costi ulteriori di natura non ordinaria, l'entità della retribuzione mensile percepita (300,00 c.a.) inducono a ritenere non raggiunta una sua autonomia economica e, quindi, non solo a non revocare il contributo paterno, ma neppure a diminuirlo;
appare, piuttosto, congruo tener conto della retribuzione in parola al fine di escludere la necessità di un aumento di siffatto contributo quale, per contro, richiesto da parte resistente.
IV.
4. LA POSIZIONE DELLA FIGLIA TH
Nulla quaestio in ordine alla conservazione del mantenimento in favore della IA , _4 che è ancora minorenne (ha 17 anni) e frequenta la scuola superiore.
Può porsi, piuttosto, in proposito, la questione della necessità di un aumento del contributo previsto in suo favore.
che, all'epoca della separazione aveva soltanto sei anni, ha compiuto 17 anni e _4 frequenta la scuola superiore.
Considerato, dunque, il tempo trascorso (più di 10 anni) dalla determinazione del contributo paterno al mantenimento della IA , è evidente che le esigenze di cura, _4 educazione e istruzione della stessa siano aumentate nel tempo in ragione dell'avanzare della sua età, non essendo all'uopo necessaria nessuna ulteriore prova.
Come noto, difatti: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. 13664/2022; Cass. 17055/2007).
Non ignora questo Tribunale che, come recentissimamente chiarito dalla Suprema Corte, un aumento delle spese per il mantenimento del figlio non comporta automaticamente un aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato giacché deve sempre essere rispettato il principio di proporzionalità, di cui ai nn. 3, 4, e 5 dell'art. 337-ter c.c. (cfr. Cass., ord. n. 7121/2025).
Con riguardo ai criteri per determinare l'importo dell'assegno mantenimento dei figli di cui all'art. 337-ter c.c., la Corte da ultimo richiamata richiama segnatamente:
• le risorse economiche di entrambi i genitori;
• il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
• le esigenze attuali del figlio.
pagina 13 di 15 La Cassazione ribadisce, dunque il principio che l'aumento delle spese possa giustificare un incremento dell'assegno, perché, in caso contrario, le maggiori spese graverebbero tutte sul genitore collocatario (quello presso cui il figlio vive di più), ma mette in guardia da possibili automatismi per cui il giudice potrebbe: non aumentare l'assegno e addirittura ridurlo se, ad esempio, appura che il figlio passa più tempo col genitore obbligato o se questi ha nuove spese importanti (ad esempio, un nuovo figlio da un'altra relazione), o ha visto ridurre in maniera significativa il proprio reddito.
Si rammenta che la situazione economica del si sia incrementata nel tempo e Parte_1 che la nascita della IA non ha determinato un effettivo depauperamento delle Per_9 sostanze del genitore obbligato (il caso affrontato dalla Cassazione nella decisione appena citata era ben diversa in quanto la nascita di altra IA del genitore tenuto al mantenimento aveva di molto incrementato le spese dell'onerato in quanto affetta da malformazioni congenita).
Va, poi, considerato che per il ricorrente sono venuti meno gli oneri correlati al mantenimento delle figlie e Per_1 R_
Deve, infine, valorizzarsi, nel caso concreto che è la resistente a occuparsi in via esclusiva dei compiti di accudimento della IA ed è, comunque, il genitore con cui la minore trascorre esclusivamente il suo tempo (circostanza pacifica tra le parti).
Sicché va disposto l'aumento del contributo paterno al mantenimento in favore della IA minore nella misura, che si ritiene adeguata a far fronte alle esigenze Persona_8 attuali della minore, di complessivi Euro 300,00 mensili (rivalutabili secondo gli indici ISTAT).
V. LA RIVALUTAZIONE MONETARIA
La domanda riconvenzionale di parte resistente avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto da a per un totale da ultimo indicato di Parte_1 Controparte_1
Euro 5.381,56, a titolo di rivalutazione pregressa e mai corrisposta dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in quanto domanda soggetta a rito differente a quello applicabile in questa sede non è cumulabile con le domande svolte nel presente giudizio e, quindi, va dichiarata inammissibile.
Va, invece, riconosciuta la rivalutazione del contributo al mantenimento del figlio in quanto attuazione di un meccanismo automatico già previsto dalla legge, per cui Per_3 risulta dovuto l'importo finale di Euro 250,00 cad.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, va revocato il contributo a carico del padre al mantenimento della IA primogenita e della IA secondogenita Per_1 R_
Va, per contro, confermato il contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_3 maggiorenne ma non economicamente indipendente, come sopra rivalutato, mentre va aumentato il contributo paterno per la IA , minorenne. _4
pagina 14 di 15 VI. LE SPESE DI LITE
La parziale soccombenza reciproca delle parti in giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 emesso da questo Tribunale in data 16/07/2014, così decide:
REVOCA l'obbligo di di corrispondere a il contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento per le figlie maggiorenni e ormai economicamente Per_1 R_ indipendenti;
DISPONE l'obbligo di di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, il contributo al mantenimento per la IA nella maggior misura _4 di Euro 300,00, somma a sua volta rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la IA, individuate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
CONFERMA l'obbligo di di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, il contributo al mantenimento per il figlio , maggiorenne ma Per_3 non economicamente indipendente, pari, previa rivalutazione, a Euro 250,00, somma a sua volta rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per il figlio, individuate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale.
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17/IX/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 963/2024 promossa da:
– con C.F.: -, nato a Fano (PU) in [...] Parte_1 C.F._1
02/11/1970, rappresentato, difeso ed elett.te dom.to da/presso avv. Paolo Sportoletti giusta delega in atti;
RICORRENTE contro
– con C.F.: -, nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
29/10/1972, rappresentata, difesa ed elett.te dom.ta da/presso avv. Sabina Sartini in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in sede;
INTERVENTORE ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di separazione;
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE, come da note scritte ex art. 473-bis.28, lett. a), c.p.c., depositate l'8/02/2025, in cui si richiama il ricorso introduttivo, e, quindi: “rideteminare, ai sensi dell'art. 473 bis.29, l'ammontare del contributo di mantenimento previsto a carico del padre in sede di separazione consensuale nella complessiva misura di € 250,00 o in quella ritenuta congrua alla luce delle sopravvenute e mutate condizioni personali ed economiche dei genitori e dei figli, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese e ai compensi del presente giudizio”;
pagina 1 di 15 PARTE RESISTENTE, come da note scritte ex art. 473-bis.28, lett. a), c.p.c., depositate in data 07/02/2025, in cui si richiama la memoria di costituzione, e, quindi: “-respingere la domanda promossa da nei confronti di per le motivazioni tutte Parte_1 Controparte_1 esposte in narrativa. - in via riconvenzionale si chiede il pagamento di quanto dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di rivalutazione ISTAT dell'assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento in favore dei figli e per un totale di € 6.001,92 e di Per_1 R_ Per_3 _4 prevedere, a partire dal mese di 0 i versi l'assegno di mantenimento Parte_1 medesimo nella misura risultante dalle rivalutazioni ISTAT come per legge, ammontante ad € 955,09; si chiede inoltre la rideterminazione in aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura riterrà opportuna secondo equità e giustizia, per le mutate esigenze personali/di studio dei figli e tenuto conto della circostanza che il padre non ottempera fin dalla separazione alle previste modalità di visita di cui all'omologa […]. Con vittoria di spese e competenze”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 22/02/2024 ha istaurato il presente Parte_1 procedimento al fine di sentir pronunciare la modifica delle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Ancona del 16/07/2014, con conseguente rideterminazione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli nella misura complessiva di Euro 250,00.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio concordatario con l'odierna resistente, , a Controparte_1
Fano, in data 21/04/1996;
- che da tale matrimonio sono nati i figli (Fano, il 16/03/1997), Persona_5
(Fano, il 24/02/1999), (Fano, il 24/09/2002) e Persona_6 Persona_7
(Senigallia, il 21/06/2008); Persona_8
- che le condizioni della separazione prevedevano, tra le altre cose, un contributo paterno al mantenimento dei figli per complessivi Euro 800,00 mensili, oltre alla partecipazione paritaria alle spese di natura straordinaria sempre per i figli;
- che il ricorrente, dopo la delibazione della sentenza ecclesiastica declaratoria della nullità del matrimonio concordatario celebrato con l'odierna resistente (sentenza n. 13 del 04/10/2017 della Corte di Appello di Ancona), aveva contratto nuovo matrimonio con CP_2
e da tale unione era nata, l'8/05/2021, la IA
[...] Persona_9
- che, nelle more, i primi tre figli avevano iniziato a lavorare, come da documentazione reddituale versata in atti, divenendo economicamente indipendenti;
- che, inoltre, le prime due figlie erano divenute titolari della proprietà superficiaria, per la quota di 1/2, di un immobile donato loro dal padre (la restante 1/2, all'epoca della separazione, faceva capo alla resistente);
- di essere dipendente, in virtù di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, della Comunità di Capodarco di Perugia onlus e di avere un reddito annuale, complessivo di Euro 19.930,00;
- di essere riuscito, ad onta delle sue modiche risorse reddituali, a far fronte puntualmente al pagamento del contributo mensile di Euro 800,00, soltanto grazie al pagina 2 di 15 trasferimento mensile del predetto importo da parte dell'Associazione Papa Giovanni II, effettuato mensilmente in suo favore proprio al fine di consentirgli di provvedere al mantenimento dei figli;
- che, tuttavia, l'Associazione Papa Giovanni II aveva comunicato al deducente di voler interrompere il proprio apporto economico o ridurne l'importo in ragione delle mutate situazioni reddituali delle parti;
tanto premesso, in ragione delle sopravvenute e mutate condizioni personali nonché economiche dei genitori e dei figli, ha reputato sussistenti le condizioni per ottenere una congrua riduzione dell'assegno di mantenimento della prole.
2. Con comparsa depositata il 13/05/2024, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando interamente le richieste del ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, l'aumento del contributo al mantenimento per i quattro figli posto a carico del padre in ragione di ritenute, maggiori esigenze dei figli, e, comunque, la corresponsione, a partire dalla data della domanda (maggio 2024) di un assegno di mantenimento rivalutato pari ad € 955,09 mensili nonché la condanna dello stesso ricorrente al pagamento della somma di Euro 6.001,92, in sede di comparsa conclusionale ridotta ad Euro 5.381,56 (in ragione di un errore di calcolo del precedente conteggio), a titolo di rivalutazione pregressa e mai corrisposta del predetto assegno.
La resistente a propria volta ha dedotto che:
- non corrisponde al vero che i tre figli maggiori, studenti universitari, siano divenuti economicamente autosufficienti;
costoro infatti, sebbene abbiano rinvenuto delle occupazioni lavorative, guadagnerebbero somme irrisorie, come evincibile dalle stesse, loro dichiarazioni dei redditi prodotte da parte ricorrente;
si tratterebbe, di fatti, di lavori occasionali, svolti, senza alcuna continuità e stabilità, nel periodo estivo e/o di sospensione dalle lezioni universitarie, le cui retribuzioni non sarebbero idonee a renderli economicamente indipendenti;
i redditi percepiti, peraltro, sarebbero per la quasi totalità destinati alla contribuzione alla gestione economica familiare, attese le difficoltà economiche della madre, non adeguatamente supportata dal loro padre per far fronte a tutte le esigenze dei figli;
e avrebbero, in particolare, Per_1 R_ Per_3 accolto l'invito materno di partecipare alle spese straordinarie per acquistare le autovetture loro necessarie per un'autonomia negli spostamenti e per acquisire il titolo di patente di guida (spese queste che il padre non considerava di natura straordinaria);
- il ricorrente, invero, non aveva mai rimborsato le spese straordinarie per i figli, tanto che la resistente era stata costretta ad agire in via monitoria per recuperare gli importi dalla stessa anticipati a tale titolo;
il relativo giudizio di opposizione si sarebbe chiuso con un accordo tra le parti in base al quale il resistente avrebbe restituito alla ricorrente la somma complessiva di Euro 20.000,00, con rate mensili di Euro 500,00; nonostante ciò, il non starebbe rimborsando la sua quota parte delle successive spese Parte_1 straordinarie, richieste e documentate dalla ricorrente, senza valide contestazioni;
- in ogni caso, l'ultima nata, è ancora minorenne e frequenta la scuola Persona_8 superiore;
pagina 3 di 15 - la somma di Euro 800,00 mensili corrisposta ad ella resistente per il mantenimento dei figli non veniva sborsata direttamente dal padre, essendo, piuttosto, erogata dall'Associazione Comunità Papa Giovanni II di Rimini, a cui le parti sono associate;
- detta somma, inoltre, nonostante fossero trascorsi più di dieci anni dalla separazione, non era stata mai rivalutata;
- gli inadempimenti paterni erano resi ancora più gravi dal fatto che questi, dopo la separazione, non aveva mai regolarmente frequentato i figli in spregio a quanto previsto in quella sede, salvo aver incontrato, per un breve periodo, la IA un giorno ogni _4 due settimane (ergo, comunque, per tempi inferiori a quelli di cui alle condizioni di separazione1);
- la donazione della quota di immobile da parte del a e Parte_1 Per_1 R_ contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, oltre a non rilevare in questa sede, in ogni caso, nell'immediatezza, non solo non aveva apportato alcun vantaggio economico alle figlie, ma aveva, di fatto, inciso negativamente sulla gestione ella famiglia;
difatti, il canone percepito dalla locazione del bene (Euro 450,00) sarebbe stato appena sufficiente a far fronte soltanto a una parte dei costi di manutenzione e di tassazione, finendo per gravare le ulteriori spese di gestione ordinaria (IMU, spese condominiali) sulla ricorrente medesima;
ancora, incidendo sul reddito delle figlie donatarie, la donazione in parola aveva anche comportato la perdita delle agevolazioni universitarie connesse al reddito (come il diritto all'alloggio);
- la nuova famiglia formata dal e la nascita della IA non avrebbero Parte_1 _4 potuto giustificare il venir meno dei doveri del padre verso i figli nati dal precedente matrimonio;
- erano comunque aumentate le esigenze dei quattro figli, legate sia alla loro crescita sia ai percorsi di studi intrapresi;
- con un reddito annuo lordo di circa Euro 18.000,00-19.000,00, la deducente non era in grado di far fronte alle numerose spese quotidiane dell'intero nucleo familiare. di qui, la necessità, non solo di rigettare la domanda avversaria, ma anche di rideterminare in aumento il contributo paterno per il mantenimento della prole.
3. La causa è stata istruita documentalmente;
in particolare, sono state prodotte le dichiarazioni dei redditi dei tre figli e , della resistente e dell'intero Per_1 R_ Per_3 nucleo familiare del ricorrente, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi della attuale moglie del . Parte_1 Controparte_2
4. All'udienza del 13/11/2024, sono stati concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.; all'esito dell'udienza cartolare rinviata al 22/07/2025, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio. 1 Secondo gli accordi separativi omologati, il padre avrebbe potuto tenere con sé i figli tutti i fine settimana, alternando il giorno di sabato e quello di domenica. Da ultimo, è intervenuto il TMM che ha previsto incontri Per_ protetti di con il padre, per cui sono venuti meno anche gli incontri di cui sopra nel testo che si stavano svolgendo, peraltro, solo dall'anno 2018. pagina 4 di 15 I. Il ricorrente ha domandato la revisione del contributo economico concordato al momento della separazione in favore dei quattro figli nati dall'unione matrimoniale con l'odierna resistente, deducendo la modifica della complessiva situazione da valutare per la determinazione di detto contributo rispetto all'anno 2014 (anno della separazione): in particolare, ha dedotto il mutamento:
a) della situazione economico-patrimoniale e personale delle parti, in quanto mentre l'ultimo reddito delle parti sarebbe pressoché equiparabile (quello del è pari a Euro 19.930 Parte_1 lordi;
quello della è pari a Euro 19.379,36), la sua situazione patrimoniale sarebbe mutata a CP_1 seguito della donazione della sua quota (1/2) di proprietà di un immobile a favore delle figlie e così come sarebbe cambiata la sua situazione personale a seguito della Per_1 Per_10 costituzione di un altro nucleo familiare e la nascita della IA (oggi di anni 4); Per_9
b) della situazione economico-personale dei figli, ad eccezione della IA minore , _4 segnatamente,
b1) all'epoca della separazione aveva 17 anni, oggi ne ha 28, ha lavorato sin R_ dall'anno 2015 e ha percepito redditi risultanti dalle certificazioni uniche del 2018 e dalle dichiarazioni dei redditi del 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 (da quest'ultima dichiarazione risulta anche la percezione dei canoni di locazione relativi evidentemente all'immobile ricevuto in donazione dal padre);
b2) all'epoca della separazione aveva 15 anni, oggi ne ha 26, svolge attività R_ lavorativa sin dall'anno 2016 e ha percepito redditi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del 2019, 2020 e 2021;
b3) all'epoca della separazione aveva 11 anni, oggi ne ha 23, svolge attività Per_3 lavorativa sin dall'anno 2021 e ha percepito redditi risultanti dalla certificazione unica del 2022 e dalla dichiarazione dei redditi del 2023.
II. LA DEDOTTA MODIFICA DELLA SITUAZIONE ECONOMICO-REDDITUALE DELLE PARTI
In relazione al dedotto mutamento in pejus delle proprie condizioni economico- patrimoniali, parte ricorrente non fornisce prova sufficiente, mancando il termine di paragone, ovvero documentazione attestante quali fossero siffatte condizioni all'epoca della separazione.
Invero, e in ciò contraddicendosi, il ricorrente ha dichiarato che al momento della separazione era privo di redditi tanto che, proprio per questo motivo, era intervenuta l'Associazione Comunità Papa Giovanni II (cfr. comparsa di costituzione e comparsa conclusionale di parte ricorrente).
Non può, pertanto, attribuirsi rilievo alla donazione in favore delle figlie (salvo quanto si dirà in relazione alla posizione delle due donatarie) quale asserita, sopravvenuta modifica della sua situazione patrimoniale.
Quanto alla formazione di un nuovo nucleo familiare con la nascita della piccola Per_9 costituisce principio ormai pacifico quello secondo cui la formazione di un nuovo nucleo 2 Ai soli fini di completezza si precisa che la donazione sarebbe stata posta in essere dal solo per la Parte_1 sua quota di ½ e non già da entrambi i coniugi come dedotto dal ricorrente. pagina 5 di 15 familiare con la nascita di altri figli non comporta automaticamente una riduzione dell'assegno di mantenimento per la prole nata da precedente relazione ("la sopravvenienza di nuovi obblighi familiari del genitore obbligato, quali la nascita di altri figli da una nuova unione, costituisce in astratto una circostanza rilevante ai fini della possibile riduzione dell'assegno, in ossequio al principio di parità di trattamento tra tutti i figli. Tuttavia, tale circostanza non è di per sé sufficiente a giustificare automaticamente la riduzione dell'assegno, dovendo essere valutata nel contesto complessivo della situazione economica dell'obbligato"; così Cass., ord. n. 8326/2024).
Dovrà, dunque, valutarsi se la nascita di un nuovo figlio abbia determinato un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore obbligato tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva mutata condizione dell'obbligato non sia comunque tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (cfr. Cass., ord. n. 7650/2024), con la precisazione che siffatta valutazione deve riguardare la situazione economica complessiva del nuovo nucleo familiare;
gravando il dovere di mantenimento dei figli su entrambi i genitori, in proporzione alle loro capacità e risorse, si deve tenere conto anche della situazione economico-patrimoniale del nuovo partner del genitore obbligato (cfr., tra le tante, C.A. di Bari, sent. n. 1016/2025).
Secondo la difesa del questi era privo di redditi (tanto da rendere necessario Parte_1
l'intervento dell'associazione Papa Giovanni II di Rimini); tuttavia nel corso del tempo la sua situazione economica si è incrementata, risultando, dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti del conto corrente, che, anno dopo anno, ha ricevuto retribuzioni di sempre maggior entità (fino ad arrivare a circa € 1.500,00 nel 2023), facendogli così registrare un miglioramento delle proprie condizioni.
A tale circostanza si aggiunge il fatto che egli abita con la attuale moglie CP_2 madre di che pure gode di un reddito da lavoro dipendente: dalla
[...] Per_9 documentazione in atti risulta che la stessa ha percepito un reddito mensile di circa Euro 650,00 per l'anno 2020, di Euro 1.200,00 c.a. per l'anno 2021, e di Euro 1.300 c.a. per l'anno 2022. Il ricorrente può, dunque, condividere le spese e la gestione della IA comune, sicché la condizione economica della sua famiglia è sicuramente migliorata negli anni in guisa tale da escludere che la nascita della nuova IA abbia determinato quell'effettivo, rilevante depauperamento delle sue sostanze che avrebbe imposto una revisione del contributo al mantenimento dei figli nati da precedente relazione.
Merita, invece, di essere considerata la dedotta, sostanziale equivalenza dei redditi di entrambe le parti, avuto riguardo all'ultima annualità risultante dalle dichiarazioni hinc et inde prodotte: risulta percepire un reddito netto mensile di Euro 1.510,00 c.a., Parte_1 mentre registra un reddito netto mensile di Euro 1.550 c.a. Controparte_1
Ed è questo il dato da cui partire ai fini che qui interessano conformemente al principio di proporzionalità ex art. 316-bis c.c.
Prima di passare all'esame delle asserite modifiche riguardo ai tre figli maggiori delle parti, si deve sgomberare il campo da possibili equivoci in ordine al contributo dell'Associazione Comunità Papa Giovanni II.
pagina 6 di 15 III. LA QUESTIONE DEL CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' PAPA GIOVANNI II
E' pacifico che l'importo di Euro 800,00 previsto in sede di separazione a titolo di contributo dell'odierno ricorrente per il mantenimento dei figli è stato versato, in tutti questi anni, dall'Associazione Comunità Papa Giovanni II, che ogni mese, trasferiva la somma in questione al il quale, a sua volta, la ritrasferiva alla Parte_1 CP_1
La circostanza, in parte riscontrabile dai movimenti dei conti correnti depositati, è comunque riferita da entrambe le parti.
Il ha dedotto che “nonostante le modiche risorse reddituali a disposizione, il Parte_1 ricorrente è sinora riuscito a far fronte puntualmente al pagamento del contributo mensile di € 800,00 soltanto grazie al trasferimento di pari importo che con altrettanta frequenza mensile l'Associazione Papa Giovanni II corrisponde a onde consentirgli di onorare l'impegno assunto” Parte_1
(cfr. ricorso introduttivo).
La ha parimenti rilevato: “Preme comunque evidenziare che l'importo di € 800,00 CP_1 CP_ stabilito per il mantenimento dei figli non è mai stato corrisposto direttamente dal in Parte_1 quanto lo stesso è sempre stato erogato dalla Associazione Comunità Papa Giovanni i, a titolo di contributo economico, al Sig. il quale a sua volta lo riversava nel conto corrente Parte_1 della Sig.ra (cfr. comparsa di costituzione). Controparte_1
Controversa è, invece, tra le parti la posizione che, da ultimo avrebbe assunto l'Associazione circa la prosecuzione o meno del proprio contributo: secondo parte ricorrente l'Associazione avrebbe deciso “di chiudere i rubinetti”, facendo venir meno il proprio contributo o, quantomeno chiedendo di ridurlo in ragione dei sopravvenuti mutamenti nelle condizioni delle parti;
a detta di parte resistente l'Associazione si sarebbe espressa, per contro, nel senso di voler continuare a corrispondere il mantenimento per la prole, in luogo del Parte_1
Orbene, si ritiene la circostanza in parola non rilevante in questa sede.
Difatti, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, anche maggiorenni, è previsto ex lege (cfr. art. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), per cui, da un lato, parte ricorrente non potrebbe legittimamente ritenere che la circostanza che la Comunità abbia comunicato in più occasioni l'intenzione di cessare il trasferimento economico, o quanto meno di rivalutare l'ammontare del contributo giustifichi un'automatica riduzione del proprio contributo al mantenimento dei figli nella misura indicata, né, dall'altro, parte resistente può validamente sostenere che la richiesta avversaria di riduzione del contributo al mantenimento dei figli andrebbe rigetta per non aver dimostrato la controparte, come era suo onere ex art. 2697 c.c., che “la Comunità 'Papa Giovanni II' non sarebbe più intenzionata alla prosecuzione del versamento del assegno di mantenimento in favore dei figli”.
Tanto chiarito, deve più propriamente valutarsi, in questa sede, la posizione di ciascun figlio delle parti al fine di stabilire se ricorrano o meno i presupposti per il riconoscimento di un persistente diritto al mantenimento.
IV. IL MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI
Va, preliminarmente, rammentato che l'ordinamento stabilisce:
pagina 7 di 15 - il dovere dei genitori di “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30 Cost.), in proporzione alle proprie sostanze economiche e secondo le rispettive capacità di lavoro, professionale e casalingo (art. 316-bis cc);
- il corrispondente diritto del figlio (artt. 315-bis e 337-ter cc) di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue attitudini e capacità.
Il diritto al mantenimento è chiaramente riconosciuto anche in favore dei figli maggiorenni che non siano economicamente autosufficienti (art. 337-septies cc); la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fintantoché il figlio, senza sua colpa, non abbia raggiunto l'effettiva indipendenza economica.
Secondo orami costante indirizzo giurisprudenziale "ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente […] il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo […] fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni" (così., ex multis, Cass., n. 358/2023; grassetto aggiunto).
Dunque, nel caso di figli maggiorenni, l'obbligo di contribuzione posto a carico del genitore deve ritenersi circoscritto al tempo necessario al reperimento, da parte del figlio, di una occupazione lavorativa idonea a contemperare le sue aspirazioni con la realtà del mercato del lavoro (cfr. Cass. 26875/23).
E' ormai consolidato il principio secondo cui una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito del figlio, presunzione che può essere vinta solo mediante la dimostrazione delle condizioni che giustificano il protrarsi del diritto al mantenimento.
Pertanto, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, grava sul richiedente, sia esso il figlio stesso sia esso il genitore convivente che agisce quale titolare di un diritto di credito iure proprio, quale destinatario dell'emolumento economico in base al provvedimento giudiziario, l'onere di provare dette condizioni;
il richiedente dovrà dimostrare che il figlio abbia curato con impegno la propria preparazione professionale o si sia attivato nella ricerca di un lavoro. In altri termini, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso -, ma anche che il figlio maggiorenne abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro
Con specifico riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia deciso di maturare una formazione universitaria o post-universitaria, vale richiamare la valutazione giurisprudenziale secondo cui deve operarsi una distinzione fondamentale, sulla base del principio di auto-responsabilità, tra il "figlio neomaggiorenne" e il "figlio adulto":
pagina 8 di 15 - per il primo, che prosegua regolarmente negli studi superiori, universitari o di specializzazione, la sola circostanza della continuazione del percorso formativo è sufficiente a fondare il diritto al mantenimento (cfr. Cass., ord. n. 24731/2024);
- per il "figlio adulto", in applicazione del principio di autoresponsabilità, è richiesta una prova particolarmente rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustifichino il mancato conseguimento dell'autonomia economica giacché "qualora sia stata raggiunta un'età nella quale il percorso formativo è normalmente concluso, spetta al figlio dimostrare le specifiche ragioni individuali che giustifichino il persistere della non autosufficienza" (vsi, in tal senso, Cass., ord. n. 22813/2023). Anche con riguardo alla frequenza di corsi di specializzazione professionale, come le scuole di specializzazione post-laurea, il diritto al mantenimento non è illimitato, ma deve essere valutato in relazione al principio di ragionevolezza temporale, nel senso che all'aumentare dell'età si riduce progressivamente la giustificazione del protrarsi dell'obbligo di mantenimento (arg. ex Cass., ord. n. 24391/2024). La valutazione deve, inoltre, considerare la coerenza del percorso di specializzazione con gli studi precedenti e le concrete prospettive occupazionali;
non ogni corso di specializzazione post-laurea può automaticamente giustificare il protrarsi del diritto al mantenimento, ma occorre una valutazione caso per caso che tenga conto della serietà del percorso intrapreso, della sua durata ragionevole e delle effettive possibilità di inserimento lavorativo che esso offre. Una volta ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, ai fini dell'affermazione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, occorre la prova che questi si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (così, Cass., n. 29779/2020). Anche in questa ipotesi vanno valutati una serie di fattori quali la distanza temporale dal completamento della formazione, l'età raggiunta, ovvero gli altri fattori e circostanze che incidano comunque sul tenore di vita del figlio maggiorenne e che di fatto lo rendano non più dipendente dal contributo proveniente dai genitori.
Inoltre, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore;
la successiva, eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (così, Cass., n. 19696/2019).
In difetto di prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore, il figlio che abbia ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito un'occupazione lavorativa stabile o remunerativa tale da renderlo economicamente autosufficiente non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, ma deve attivarsi attraverso i diversi strumenti di ausilio di dimensione sociale finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.
Si può passare a questo punto all'applicazione dei superiori principi al caso concreto.
pagina 9 di 15 IV.
1. LA POSIZIONE DELLA FIGLIA REBECCA
La primogenita ha svolto attività lavorativa in seguito alla quale ha percepito: € Per_1
1.148,58 nell'anno 2017; € 1.842,00 nell'anno 2018 (di cui € 1.592,00 per redditi da lavoro); € 1.601,00 nell'anno 2019; € 1.702,00 nell'anno 2020; € 6.773,00 nell'anno 2021; € 16.538,00 nell'anno 2022 (cfr all. nn. 13-18 ricorso); € 2.496,10 ed € 8.530,36 nell'anno 2023, per complessivi € 11.026,46 (cfr all. n. 1 comparsa di risposta), oltre ad aver beneficiato della NASPI come riferito, in atti, dalla madre.
Ancorché la circostanza dedotta dal ricorrente e contestata da parte resistente secondo cui la ragazza lavorerebbe sin dall'anno 2015 sia rimasta priva di qualsivoglia supporto probatorio, deve ritenersi comunque provata la sua capacità lavorativa alla stregua delle ultime dichiarazioni reddituali.
Parte resistente ha obiettato che la ragazza non avrebbe raggiunto una indipendenza economica in quanto, laureatasi in psicologia nel febbraio 2023, nel mese successivo aveva iniziato un tirocinio di un anno non retribuito presso il “SERT di Fano”, propedeutico all'esame di Stato che avrebbe dovuto affrontare nel mese di giugno 2024 per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologa. Pur avendo svolto diverse attività lavorative, avrebbe percepito redditi complessivi molto esegui, derivanti da attività Per_1 lavorative a tempo determinato, precarie e saltuarie, utili soltanto ad affrontare le proprie spese personali;
solo nell'anno 2022 aveva percepito un reddito complessivo di € Per_1
16.538,00, ma derivante da un'occupazione lavorativa asseritamente di carattere saltuario, presso un istituto psichiatrico per minori in Cagli, funzionale ad un'ulteriore formazione relativa al suo percorso di studi;
inoltre, il reddito proveniente da tale attività lavorativa sarebbe stato interamente utilizzato dalla stessa per l'acquisto di una autovettura necessaria per gli spostamenti utili alla frequentazione dei suoi corsi di studio e formativi e per le spese personali. Ha dedotto, poi, da ultimo parte resistente che a gennaio 2025 avrebbe Per_1 iniziato la scuola specialistica di psicoterapia.
In primo luogo, va evidenziato che ha compiuto 28 anni di età, e va, quindi, Per_1 qualificata come “giovane adulto”. Il percorso di laurea si è concluso soltanto nel febbraio 2023 e, quindi, non regolarmente e non si è fornita la prova di specifiche ragioni individuali idonee a giustificare il persistere di una (ritenuta) non autosufficienza. Anche a non voler ritenere non concluso il percorso di formazione, le circostanze ulteriormente dedotte della necessità di seguire un tirocinio gratuito per un anno al fine di affrontare l'esame di Stato e, da ultimo, di iscriversi alla scuola specialistica di psicoterapia sono state soltanto dedotte ma non dimostrate;
inoltre, in relazione alla scuola di specializzazione nulla si è neppure dedotto circa le effettive possibilità di inserimento lavorativo che la stessa avrebbe offerto (requisito, come visto, necessario al fine di non lasciare spazio a un diritto al mantenimento sine die).
Assume, comunque, rilievo assorbente quanto emerge per tabulas ovvero che, per gli anni 2022 e 2023, abbia svolto attività lavorativa – peraltro, proprio nell'ambito delle proprie Per_1 competenze (nel 2022 presso un istituto psichiatrico per minori di Cagli e nel 2023 presso l'associazione “Cante” di Montevecchio onlus e presso il Centro Italiano di solidarietà di Pesaro, come riferito da parte resistente) –, percependo una retribuzione sicuramente non irrisoria (€ 16.538,00 nell'anno 2022; € 11.026,46 nell'anno 2023).
pagina 10 di 15 Nessuna prova è stata fornita circa la dedotta natura precarie e saltuaria dei rapporti di lavoro alla base delle percepite retribuzioni (ad esempio con la produzione del relativo contratto di lavoro), fermo rimanendo l'assorbente rilievo - avuto riguardo anche all'età della ragazza (quasi trentenne) - che l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro segna, nella specie, la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, per cui la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass., n. 19696/2019, cit.).
Quindi già dall'anno 2022 si può ritenere che abbia raggiunto l'indipendenza Per_1 economica;
non assumono rilievo, in senso contrario, le dedotte circostanze che le retribuzioni percepite (in particolare quelle dell'anno 2022) sarebbero state destinate all'acquisto di un'autovettura.
Il tutto, peraltro, senza considerare la percezione del canone di locazione dell'immobile donatole dal padre (nella misura di un quarto del totale pari a Euro 450,00), non essendo dimostrato l'assunto secondo cui l'intero importo non sarebbe neppure sufficiente a coprire le spese legate alla proprietà dell'immobile stesso e non assumendo più rilievo in questa sede la circostanza secondo cui la ragazza avrebbe perso l'alloggio universitario a causa dell'aumento dell'ISEE a seguito delle donazione di siffatto bene.
IV.
2. LA POSIZIONE DELLA FIGLIA RA
La IA ha svolto attività lavorativa in seguito alla quale ha percepito: € R_
1.351,00 nell'anno 2018; € 1.351,00 nell'anno 2019; € 1.702,00 nell'anno 2020 (cfr all. nn. 18-21 ricorso); € 1.035,00 ed € 1.905,00 nell'anno 2023 (cfr all. nn. 2 e 3 comparsa di risposta), risulta essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato intermittente e a tempo determinato dal 04/03/2023 al 31/05/2023 presso King SpA, e, da ultimo (secondo quanto riferito dalla resistente all'udienza del 12/06/2024) lavora alle dipendenze di “ ”, percependo una Per_11 retribuzione di Euro 400,00 mensili.
Parte resistente eccepisce che anche non avrebbe ancora completato il suo R_ percorso di studi. La ragazza sarebbe stata costretta a sospendere la frequentazione dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nel periodo di pandemia, periodo durante il quale l'Accademia aveva posticipato molte lezioni ed esami, dal momento che gran parte degli argomenti di studio sono esclusivamente pratici e, quindi, impraticabili da remoto;
reputando non economicamente sostenibile l'impegno economico di continuare comunque a corrispondere le tasse universitarie e i costi dell'alloggio a Macerata, avrebbe quindi R_ deciso di lasciare temporaneamente gli studi pur rimanendo iscritta alla “Facoltà”, per riprenderla “eventualmente in futuro”, attivandosi nel frattempo per reperire un lavoro idoneo a renderla economicamente autonoma e tale da consentirle di terminare con più serenità il percorso formativo.
Si ritiene, tuttavia, non provata la ritenuta sospensione degli studi. Nonostante il significativo lasso di tempo trascorso (l'emergenza pandemica è da anni venuta meno), non ha dimostrato la propria, reale intenzione di tornare in Accademia: non vi è, R_ invero, neppure la prova in atti dell'asserita, sua permanente iscrizione a tale corso di studi;
non persuade neppure la tesi che la sospensione sia avvenuta per motivi economici laddove si consideri che la distanza del suo domicilio dalla città di Macerata è comunque tale da consentire una frequentazione senza un alloggio presso la città di Macerata. pagina 11 di 15 Si rammenta che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, vi deve essere da parte del figlio un diligente impegno nel perseguimento di un'autonomia economica o nell'attività di studio (da concludersi in tempi ragionevoli).
In assenza di qualsiasi elemento di prova, appare meramente apodittica l'affermazione di parte resistente secondo cui l'iscrizione della IA all'Accademia (lo si ripete, R_ comunque non provata in atti) sia effettivamente rappresentativa di una sua intenzione di riprendere il corso di studi intrapreso (non è dato sapere, peraltro, da quanto si fosse iscritta e se R_ avesse già sostenuto esami).
Tale ultimo asserto si infrange, infatti, dinanzi alla constatazione che manca del tutto la prova di siffatta intenzione, inducendo piuttosto a ritenere, sulla base di un giudizio di verosimiglianza, che si tratti, di un mero tentativo di ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro.
Deve, dunque, ritenersi concluso il percorso di studi almeno dall'anno 2021; ha R_ ormai 26 anni (anch'ella, dunque va considerata “giovane adulto”) e non si è fornita la prova del suo impegno al reperimento di una occupazione lavorativa e dell'assenza di responsabilità della stessa nel caso di ritardo a conseguirla, (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380; Cass. 14 agosto 2020, n. 17183), essendo, come visto, dovere del figlio, ricercare, ad una determinata età, l'autosufficienza economica che, laddove non raggiunta, può essere integrata con i diversi strumenti di sostegno al reddito, ma non può valere a procrastinare un obbligo di mantenimento in capo ai genitori [“Il figlio di genitori divorziati che abbia ampiamente superato la maggiore età senza aver reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e titolo di studio, così da soddisfare le proprie esigenze economiche mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito” (così, sentenza della Cass. n. 29264/22 che non può non valere anche per i figli di separati essendo gli stessi i principi applicabili alla prole;
nello stesso senso, cfr. Cass. 38366/21)].
Vale, poi, anche per quanto rilevato in chiusura del precedente paragrafo circa R_ la percezione di 1/4 del canone di locazione dell'immobile donatole dal padre.
IV.
3. LA POSIZIONE DEL FIGLIO FF
Il terzogenito ha svolto attività lavorativa in seguito alla quale ha percepito: € Per_3
2.090,14 nell'anno 2021; € 3.887,00 nell'anno 2022 (cfr all. nn. 21, 22 al ricorso); € 949,23 ed €
3.021,54 nell'anno 2023; risulta, inoltre, da ultimo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time, per 9 ore settimanali, come operatore di fast food (cfr all. n.
4-5 comparsa di risposta).
ha 23 anni, frequenta la Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura presso Per_3
l'Università Politecnica delle Marche (circostanza dedotta da parte resistente e non contestata dal ricorrente) e nel frattempo ha svolto lavori occasionali e a tempo determinato, con compensi minimi;
attualmente, lavora nei fine settimana (venerdì, sabato e domenica), sulla base di un contratto per studenti, con una entrata mensile di circa € 300,00. pagina 12 di 15 A tale ultimo proposito deve necessariamente considerarsi la funzione meramente strumentale dell'attività lavorativa allo stato svolta rispetto al percorso formativo: si tratta di un lavoro che rappresenta un mero mezzo per contribuire alle spese di studio e di vita, senza compromettere il regolare proseguimento del percorso universitario, e, dunque, manifestazione dell'impegno e serietà del figlio nel perseguire la propria formazione.
L'età di , la necessità di portare a termine il percorso di studio intrapreso, a cui Per_3 si accompagna l'impegno del ragazzo a sgravare il più possibile i genitori da eventuali costi ulteriori di natura non ordinaria, l'entità della retribuzione mensile percepita (300,00 c.a.) inducono a ritenere non raggiunta una sua autonomia economica e, quindi, non solo a non revocare il contributo paterno, ma neppure a diminuirlo;
appare, piuttosto, congruo tener conto della retribuzione in parola al fine di escludere la necessità di un aumento di siffatto contributo quale, per contro, richiesto da parte resistente.
IV.
4. LA POSIZIONE DELLA FIGLIA TH
Nulla quaestio in ordine alla conservazione del mantenimento in favore della IA , _4 che è ancora minorenne (ha 17 anni) e frequenta la scuola superiore.
Può porsi, piuttosto, in proposito, la questione della necessità di un aumento del contributo previsto in suo favore.
che, all'epoca della separazione aveva soltanto sei anni, ha compiuto 17 anni e _4 frequenta la scuola superiore.
Considerato, dunque, il tempo trascorso (più di 10 anni) dalla determinazione del contributo paterno al mantenimento della IA , è evidente che le esigenze di cura, _4 educazione e istruzione della stessa siano aumentate nel tempo in ragione dell'avanzare della sua età, non essendo all'uopo necessaria nessuna ulteriore prova.
Come noto, difatti: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. 13664/2022; Cass. 17055/2007).
Non ignora questo Tribunale che, come recentissimamente chiarito dalla Suprema Corte, un aumento delle spese per il mantenimento del figlio non comporta automaticamente un aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato giacché deve sempre essere rispettato il principio di proporzionalità, di cui ai nn. 3, 4, e 5 dell'art. 337-ter c.c. (cfr. Cass., ord. n. 7121/2025).
Con riguardo ai criteri per determinare l'importo dell'assegno mantenimento dei figli di cui all'art. 337-ter c.c., la Corte da ultimo richiamata richiama segnatamente:
• le risorse economiche di entrambi i genitori;
• il tempo di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
• le esigenze attuali del figlio.
pagina 13 di 15 La Cassazione ribadisce, dunque il principio che l'aumento delle spese possa giustificare un incremento dell'assegno, perché, in caso contrario, le maggiori spese graverebbero tutte sul genitore collocatario (quello presso cui il figlio vive di più), ma mette in guardia da possibili automatismi per cui il giudice potrebbe: non aumentare l'assegno e addirittura ridurlo se, ad esempio, appura che il figlio passa più tempo col genitore obbligato o se questi ha nuove spese importanti (ad esempio, un nuovo figlio da un'altra relazione), o ha visto ridurre in maniera significativa il proprio reddito.
Si rammenta che la situazione economica del si sia incrementata nel tempo e Parte_1 che la nascita della IA non ha determinato un effettivo depauperamento delle Per_9 sostanze del genitore obbligato (il caso affrontato dalla Cassazione nella decisione appena citata era ben diversa in quanto la nascita di altra IA del genitore tenuto al mantenimento aveva di molto incrementato le spese dell'onerato in quanto affetta da malformazioni congenita).
Va, poi, considerato che per il ricorrente sono venuti meno gli oneri correlati al mantenimento delle figlie e Per_1 R_
Deve, infine, valorizzarsi, nel caso concreto che è la resistente a occuparsi in via esclusiva dei compiti di accudimento della IA ed è, comunque, il genitore con cui la minore trascorre esclusivamente il suo tempo (circostanza pacifica tra le parti).
Sicché va disposto l'aumento del contributo paterno al mantenimento in favore della IA minore nella misura, che si ritiene adeguata a far fronte alle esigenze Persona_8 attuali della minore, di complessivi Euro 300,00 mensili (rivalutabili secondo gli indici ISTAT).
V. LA RIVALUTAZIONE MONETARIA
La domanda riconvenzionale di parte resistente avente ad oggetto il pagamento di quanto dovuto da a per un totale da ultimo indicato di Parte_1 Controparte_1
Euro 5.381,56, a titolo di rivalutazione pregressa e mai corrisposta dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in quanto domanda soggetta a rito differente a quello applicabile in questa sede non è cumulabile con le domande svolte nel presente giudizio e, quindi, va dichiarata inammissibile.
Va, invece, riconosciuta la rivalutazione del contributo al mantenimento del figlio in quanto attuazione di un meccanismo automatico già previsto dalla legge, per cui Per_3 risulta dovuto l'importo finale di Euro 250,00 cad.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra, va revocato il contributo a carico del padre al mantenimento della IA primogenita e della IA secondogenita Per_1 R_
Va, per contro, confermato il contributo paterno al mantenimento del figlio , Per_3 maggiorenne ma non economicamente indipendente, come sopra rivalutato, mentre va aumentato il contributo paterno per la IA , minorenne. _4
pagina 14 di 15 VI. LE SPESE DI LITE
La parziale soccombenza reciproca delle parti in giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 emesso da questo Tribunale in data 16/07/2014, così decide:
REVOCA l'obbligo di di corrispondere a il contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento per le figlie maggiorenni e ormai economicamente Per_1 R_ indipendenti;
DISPONE l'obbligo di di corrispondere a entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, il contributo al mantenimento per la IA nella maggior misura _4 di Euro 300,00, somma a sua volta rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per la IA, individuate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale;
CONFERMA l'obbligo di di corrispondere a , entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, il contributo al mantenimento per il figlio , maggiorenne ma Per_3 non economicamente indipendente, pari, previa rivalutazione, a Euro 250,00, somma a sua volta rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per il figlio, individuate secondo il Protocollo vigente presso questo Tribunale.
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17/IX/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 15 di 15