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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 6963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6963 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 2.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18472/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. LISTA SALVATORE, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. CIANNELLA PAOLA, con cui elett.te Controparte_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 16.8.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che il coniuge c. nato a [...] il [...] e deceduto CP_2 in data 11 Settembre 2023, era titolare dell'indennizzo ex lege 210/92 con ascrivibilità alla 7° Categoria della Tabella A,allegata al D.P.R.834/1981 per avere contratto il virus dell'Epatite C- HCV - a seguito di trasfusioni di sangue avvenute negli anni 1984-1985 presso l'Ospedale di Aversa;
che l'indennizzo in godimento al fino alla data del decesso era ed è quello disciplinato dalla legge CP_2
n.210/92 in vigore all'epoca del riconoscimento;
che a seguito del decesso del coniuge, in data 13 Novembre 2023 a mezzo pec presentava al Ministero della
Salute la domanda per ottenere l'assegno reversibile per 15 anni ex art.2 legge
210/92,condizione migliorativa introdotta a seguito del Decreto Legge n.548/96 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 n.641 (art.7 assegno reversibile); che nel caso in oggetto il riconoscimento dell'assegno reversibile nei confronti del coniuge
(erede) prescinde dal nesso di causa tra la patologia ed il decesso;
che la norma in questione non pone alcuna specifica condizione al riguardo, né in particolare richiede che la morte del titolare sia causalmente legata alla patologia per cui fruiva dell'indennizzo ex art.1 legge 210/92, come invece avviene per l'assegno una tantum;
che gli unici requisiti perché appaiano configurabili per il diritto alla reversibilità dell'indennizzo sono il decesso del titolare e l'appartenenza ad una delle categorie a cui la legge 210/962 lo riconosce;
che la domanda per ottenere l'assegno reversibile per 15 anni ex art.2 legge 210/92 formulata dalla ricorrente, nella qualità, a mezzo pec in data 13 novembre 2023 è stata ignorata dal CP_1 della Salute.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente, nella qualità di coniuge ed erede del compianto , a percepire l'assegno reversibile per 15 anni ex art.2 CP_2 legge 210/92 dell'indennizzo mensile dal mese successivo al decesso del coniuge, ovvero dalla data di decorrenza del 1 febbraio 2021; 2)condannare, per l'effetto, il
Ministero della Salute, in persona del e legale rapp.te pro tempore, al CP_3 pagamento a favore di essa per la durata di anni 15 (anni Quindici) Parte_1 l'indennizzo mensile previsto dalla legge n.210/1992 con la decorrenza dal mese di settembre 2023”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, la normativa applicabile ratione temporis è quella antecedente alla riforma effettuata con la finanziaria per il 2004 e dunque la reversibilità dell'assegno nel caso di persona deceduta per causa non imputabile alla patologia contratta a causa delle trasfusioni di sangue, in quanto l'indennizzo era stato riconosciuto al de cuius ante finanziaria per il 2004.
Ebbene, la domanda amministrativa di è risalente al 1994, e CP_2 dunque è applicabile il regime antecedente alla modifica, intervenuta con la finanziaria per il 2004, per cui la reversibilità prescinde dal nesso tra la patologia e la morte.
Più dettagliatamente, nel dicembre 2003, la finanziaria per il 2004 ha modificato l'art. 2, comma 1, l. 210/1992, prevedendo che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie per legge percepisca un indennizzo “non rivalutabile”.
In base alla precedente formulazione dell'art. 2 l. 210/92 invece, l'indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni (art. 7 del d.l. 548/96 – convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641).
Da tale premessa discende che, in virtù del principio di irretroattività della legge, solo se il de cuius ha presentato la domanda dopo l'entrata in vigore della finanziaria per l'anno 2004, il superstite ha diritto ad un indennizzo reversibile solo in caso di riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il decesso, mentre se il de cuius ha presentato la domanda di indennizzo prima del 2004, il superstite continua a godere dell'assegno reversibile (vedasi Cda Bologna
n.574/20).
Orbene deve essere quindi riconosciuto l'assegno reversibile anche senza espressa domanda amministrativa in tal senso, atteso che come già detto, per come era configurato all'epoca l'assegno di reversibilità, lo stesso è ex se reversibile per 15 anni.
L'evento naturale della morte determina ipso iure l'entrata a far parte del patrimonio dell'erede dell'assegno reversibile, per cui una la domanda amministrativa, pure presentata dalla ricorrente, ma facente riferimento alla nuova normativa, lungi da avere valore costitutivo, ha solo funzione di informare il Ministero del decesso del coniuge con tutte le conseguenze di legge (vedasi in tal senso sempre CDA Bologna n.574/20).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di reversibilità per quindici anni ex art.2 l.210/92 e per l'effetto condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro p.t. al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di reversibilità ex art. 2 comma 1 legge 210/1992 dal 01.10.2023, oltre accessori come per legge;
B) Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euri € 1.500,00 oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 07/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 2.10.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 18472/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. LISTA SALVATORE, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difeso dall' avv. CIANNELLA PAOLA, con cui elett.te Controparte_1 domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 16.8.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso che il coniuge c. nato a [...] il [...] e deceduto CP_2 in data 11 Settembre 2023, era titolare dell'indennizzo ex lege 210/92 con ascrivibilità alla 7° Categoria della Tabella A,allegata al D.P.R.834/1981 per avere contratto il virus dell'Epatite C- HCV - a seguito di trasfusioni di sangue avvenute negli anni 1984-1985 presso l'Ospedale di Aversa;
che l'indennizzo in godimento al fino alla data del decesso era ed è quello disciplinato dalla legge CP_2
n.210/92 in vigore all'epoca del riconoscimento;
che a seguito del decesso del coniuge, in data 13 Novembre 2023 a mezzo pec presentava al Ministero della
Salute la domanda per ottenere l'assegno reversibile per 15 anni ex art.2 legge
210/92,condizione migliorativa introdotta a seguito del Decreto Legge n.548/96 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 n.641 (art.7 assegno reversibile); che nel caso in oggetto il riconoscimento dell'assegno reversibile nei confronti del coniuge
(erede) prescinde dal nesso di causa tra la patologia ed il decesso;
che la norma in questione non pone alcuna specifica condizione al riguardo, né in particolare richiede che la morte del titolare sia causalmente legata alla patologia per cui fruiva dell'indennizzo ex art.1 legge 210/92, come invece avviene per l'assegno una tantum;
che gli unici requisiti perché appaiano configurabili per il diritto alla reversibilità dell'indennizzo sono il decesso del titolare e l'appartenenza ad una delle categorie a cui la legge 210/962 lo riconosce;
che la domanda per ottenere l'assegno reversibile per 15 anni ex art.2 legge 210/92 formulata dalla ricorrente, nella qualità, a mezzo pec in data 13 novembre 2023 è stata ignorata dal CP_1 della Salute.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)accogliere il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare il diritto della ricorrente, nella qualità di coniuge ed erede del compianto , a percepire l'assegno reversibile per 15 anni ex art.2 CP_2 legge 210/92 dell'indennizzo mensile dal mese successivo al decesso del coniuge, ovvero dalla data di decorrenza del 1 febbraio 2021; 2)condannare, per l'effetto, il
Ministero della Salute, in persona del e legale rapp.te pro tempore, al CP_3 pagamento a favore di essa per la durata di anni 15 (anni Quindici) Parte_1 l'indennizzo mensile previsto dalla legge n.210/1992 con la decorrenza dal mese di settembre 2023”.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Ed invero, la normativa applicabile ratione temporis è quella antecedente alla riforma effettuata con la finanziaria per il 2004 e dunque la reversibilità dell'assegno nel caso di persona deceduta per causa non imputabile alla patologia contratta a causa delle trasfusioni di sangue, in quanto l'indennizzo era stato riconosciuto al de cuius ante finanziaria per il 2004.
Ebbene, la domanda amministrativa di è risalente al 1994, e CP_2 dunque è applicabile il regime antecedente alla modifica, intervenuta con la finanziaria per il 2004, per cui la reversibilità prescinde dal nesso tra la patologia e la morte.
Più dettagliatamente, nel dicembre 2003, la finanziaria per il 2004 ha modificato l'art. 2, comma 1, l. 210/1992, prevedendo che il soggetto danneggiato da trasfusioni o vaccinazioni obbligatorie per legge percepisca un indennizzo “non rivalutabile”.
In base alla precedente formulazione dell'art. 2 l. 210/92 invece, l'indennizzo consisteva in un assegno reversibile per 15 anni (art. 7 del d.l. 548/96 – convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641).
Da tale premessa discende che, in virtù del principio di irretroattività della legge, solo se il de cuius ha presentato la domanda dopo l'entrata in vigore della finanziaria per l'anno 2004, il superstite ha diritto ad un indennizzo reversibile solo in caso di riconoscimento del nesso causale tra la patologia ed il decesso, mentre se il de cuius ha presentato la domanda di indennizzo prima del 2004, il superstite continua a godere dell'assegno reversibile (vedasi Cda Bologna
n.574/20).
Orbene deve essere quindi riconosciuto l'assegno reversibile anche senza espressa domanda amministrativa in tal senso, atteso che come già detto, per come era configurato all'epoca l'assegno di reversibilità, lo stesso è ex se reversibile per 15 anni.
L'evento naturale della morte determina ipso iure l'entrata a far parte del patrimonio dell'erede dell'assegno reversibile, per cui una la domanda amministrativa, pure presentata dalla ricorrente, ma facente riferimento alla nuova normativa, lungi da avere valore costitutivo, ha solo funzione di informare il Ministero del decesso del coniuge con tutte le conseguenze di legge (vedasi in tal senso sempre CDA Bologna n.574/20).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente all'assegno di reversibilità per quindici anni ex art.2 l.210/92 e per l'effetto condanna il Ministero della Salute in persona del Ministro p.t. al pagamento in favore della ricorrente dell'assegno di reversibilità ex art. 2 comma 1 legge 210/1992 dal 01.10.2023, oltre accessori come per legge;
B) Condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euri € 1.500,00 oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 07/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo